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Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169

 

 

Art. 72-bis

 

L’art. 72 bis è stato riformulato - dal comma 8 - sopprimendo la norma sul fallimento del venditore resa superflua dalla regola generale per la quale il contratto traslativo si intende eseguito quando si è verificato l’effetto reale, ed inoltre eliminando la norma sul privilegio del promissorio acquirente, in quanto ripetizione della medesima regola già contenuta nell’articolo precedente.

Infine, sono stati eliminati i richiami al concetto di crisi di impresa (come tale comprendente situazioni eterogenee, dal pignoramento immobiliare all’amministrazione straordinaria), in quanto estraneo alla materia dei rapporti pendenti nel fallimento.  (testo integrale della relazione)

 

 

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Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169