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Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169

 

 

Art. 80

 

All’articolo 80 - sostituito dal comma 13 - è stato aggiunto un secondo comma con il quale si è voluta limitare la durata dei contratti di locazione di immobili stipulati prima del fallimento, e ciò al fine di contemperare le esigenze dei terzi di tutela della stabilità dei rapporti giuridici contratti con l’impresa poi fallita con l’interesse del fallimento di evitare che l’esistenza di un vincolo locatizio di lunga durata possa deprimere eccessivamente il valore del bene al momento della vendita.  (testo integrale della relazione)

 

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Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169