|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
Ultime novità pubblicate
Famiglia - Merito
Pensione di reversibilità e rinuncia stragiudiziale all’assegno divorzile
Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti Nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI 16 settembre 2020.
Giudizio di modifica delle statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio Nei giudizi aventi ad oggetto le modifiche alle statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio, in applicazione del principio "rebus sic stantibus", possono essere proposte domande in corso di causa ove siano giustificate da sopravvenienze fattuali ma nel rispetto del principio del contraddittorio, sicché risulta inammissibile la richiesta di un contributo per il mantenimento del figlio introdotta soltanto nelle note conclusive del giudizio di appello, senza alcuna possibilità di interlocuzione per la controparte. (La S.C. ha espresso il principio in relazione alla domanda, tardivamente proposta dal marito, di gravare la moglie di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, il quale era andato a convivere con il padre nel corso del giudizio). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 14 settembre 2020.
Requisiti per la sussistenza della holding familiare di fatto e irrilevanza del rapporto di coniugio qualora il rapporto d’affari sovrasti l’alibi familiare Sussiste la holding familiare di fatto allorquando ogni società, benché intestata a solo uno dei soci, agisca sulla base di decisione prese da una sorta di CDA esterno, composto dagli stessi soci, con esautoramento degli organi interni. I requisiti della holding di fatto consistono nella eterodirezione da parte dei soggetti coinvolti, nell'esautoramento degli enti governati ab externo , non occorrendo la spendita del nome, irrilevante nel caso di holding di fatto, che il nome può anche non spendere mai; essendo integrata l'organizzazione imprenditoriale dalla stessa struttura d'impresa propria delle società eterodirette; e ravvisandosi, comunque, l'utilità della holding sdf nella distrazione a proprio favore di profitti aziendali delle società (cfr. Cass. 20 maggio 2016 n. 10507). L’estrema vicinanza operativa di due soggetti non è giustificata dalla mera affectio familiaris nel caso in cui il rapporto di affari sovrasti, per intensità ed estensione, ogni possibile alibi familiare e sia diretto ad una cogestione di enti da parte dei soggetti medesimi finalizzata alla realizzazione di un profitto personale a scapito delle società eterodirette. (Alfonso Ippolito) (riproduzione riservata) Tribunale Vicenza 06 ottobre 2020.
Assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi in caso di separazione personale In caso di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale, il coniuge assegnatario della casa familiare succede "ex lege" e alle stesse condizioni nel rapporto di godimento dell'alloggio adibito a residenza della famiglia, già assegnato al socio di cooperativa edilizia di categoria con finalità mutualistica. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. III 22 giugno 2020.
Determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, deve essere esclusa la rilevanza dell'entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza ovvero del loro apporto economico ai coniugi, in quanto trattasi di ulteriore criterio non previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 23 luglio 2020.
La decisione di ripudio emanata da un’autorità religiosa viola il principio di non discriminazione tra uomo e donna Una decisione di ripudio emanata all’estero da un’autorità religiosa (nella specie tribunale sciaraitico, in Palestina), seppure equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all’interno dell’ordinamento giuridico statuale italiano a causa della violazione dei principi giuridici applicabili nel foro, sotto il duplice profilo dell’ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna; discriminazione di genere) e dell’ordine pubblico processuale (mancanza di parità difensiva e mancanza di un procedimento effettivo svolto nel contraddittorio reale). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 07 agosto 2020.
Parto anonimo: accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c. e revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre L’azione giudiziale di accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c., nel caso in cui la madre abbia esercitato il diritto al cd. parto anonimo, è sottoposta alla condizione della sopravvenuta revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre, ovvero alla morte di quest’ultima, non essendovi più in entrambi i casi elementi ostativi per la conoscenza del rapporto di filiazione e così dovendosi interpretare, secondo una lettura costituzionalmente e internazionalmente orientata, la suddetta norma. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 22 settembre 2020.
Separazione personale dei coniugi e posizione del minore nei procedimenti giudiziari che lo riguardano In generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione. (La S.C. ha dettato il principio in giudizio nel quale i nonni del minore, che domandavano di essere ammessi ad incontrarlo, avevano contestato la nullità della sentenza a causa della mancata nomina di un difensore del minore, critica respinta, e della sua mancata audizione, censura che è stata invece accolta, con rinvio al giudice dell'appello). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 30 luglio 2020.
Concezione soggettiva della condizione di intollerabilità della convivenza In tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 05 agosto 2020.
Divieto imposto dal padre di far frequentare alla figlia, educata e cresciuta secondo la religione Cattolica, le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova Ciascun genitore dovrà rispettare il credo dell'altro genitore, permettendo e non impedendo al figlio minore non solamente di praticare e frequentare le celebrazioni religiose dell'altro genitore, ma anche tutte quelle tradizioni ed attività, direttamente o indirettamente legati alla religione di ciascun, genitore, anche se in contrasto con i principi della propria religione, come, a titolo meramente esemplificativo, feste, compleanni e recite scolastiche. [Nel caso di specie, la madre aveva chiesto la modifica delle condizioni di affidamento della figlia minore, con particolare al divieto a lei imposto di fare frequentare alla figlia, che aveva praticato sin da piccola la religione Cattolica, le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Pesaro 09 luglio 2020.
Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne e onere della prova, la Cassazione detta le regole Alla luce del principio di autoresponsabilità dei soggetti, non è necessaria una prescrizione legislativa che fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato; essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto), salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto; ed, anzi, può essere ritenuto egli tesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315-bis, comma 4, c.c., di «contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». Riassuntivamente, tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci; b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso; c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro; d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente; ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore; ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1° luglio 2009, n. 15406). Le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto al mantenimento, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne; di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 14 agosto 2020.
Ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. (In applicazione del sopraindicato principio, la S.C. ha precisato che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorchè in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. IV, lavoro 28 aprile 2020. |
|