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Massimario di Diritto dei Contratti e Mercati Finanziari

 

a cura di

 Franco Benassi

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PROFILI PROCESSUALI
- rito sommario societario -


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Processo societario - Rito sommario - Accertamento della nullità dell'ordine di negoziazione  - Condanna al pagamento di una somma di denaro quale effetto restitutorio - Ammissibilità.

E' ammissibile il ricorso al procedimento sommario di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 5/2003 al fine di far dichiarare la nullità di contratti di negoziazione di titoli per difetto della forma scritta di cui all'art. 23 del TUF ed ottenere la restituzione delle somme versate. Tribunale Torino 26 ottobre 2007



Procedimento sommario societario – Richiesta di consegna di documenti a fini probatori – Ammissibilità.

E’ ammissibile il ricorso al procedimento sommario di cui all’art. 19 d. lgs. n. 5/2003 al fine di ottenere la consegna di documenti da utilizzare quale prova in un eventuale giudizio. Tribunale Ferrara 04 giugno 2007



Intermediazione finanziaria – Negoziazione di Bon Cerruti – Procedimento di cui all’art. 19 d. lgs. n. 5/2003 – Ammissibilità – Violazione dei doveri informativi di cui all’art. 21 – Nullità.

E’ ammissibile il ricorso allo strumento di cui all’art. 19 del d. lgs. n. 5/2003 al fine di richiedere il pagamento di una somma di denaro a titolo di restituzione del prezzo di acquisto di un prodotto finanziario (nella specie obbligazioni Cerruti) negoziato in violazione dei doveri di informazione imposti all’intermediario finanziario previsti dall’art. 21 del T.U.F., normativa questa che deve essere considerata di ordine pubblico e la cui violazione comporta la nullità dei contratti di negoziazione. Tribunale Brindisi 29 marzo 2007



Procedimento sommario ex art. 19 d. lgs. N. 5/2003 – Azioni di accertamento e costitutive – Ammissibilità.

Il procedimento sommario di cui all’art. 19 d. lgs. N. 5/2003 è compatibile con le azioni di mero accertamento e costitutive ad esclusione delle azioni di responsabilità come emerge dal combinato disposto degli art. 1 e 19. Tribunale Vigevano 07 agosto 2006



Procedimento sommario ex art. 19 d. lgs. N. 5/2003 – Presupposti – Nullità e inadempimento – Ammissibilità.

E’ ammissibile il ricorso al rito sommario previsto dall’art. 19 d. lgs. N. 5/2003 anche nell’ipotesi in cui la condanna richiesta presupponga un accertamento di nullità del contratto ovvero una dichiarazione di risoluzione o di inadempimento dello stesso. I limiti di tale procedimento devono infatti essere individuati nella non manifesta infondatezza della contestazione del convenuto e nella necessità di una cognizione non sommaria per cui, in ultima analisi, il reale limite del processo sommario è costituito dalla complessità dalle questioni poste dalle contrapposte difese e dalla necessità di un approfondimento e quindi di un maggior dibattito processuale. Tribunale Milano 25 marzo 2006



Procedimento sommario societario – Domanda di nullità di rapporti di intermediazione finanziaria – Applicabilità – Esclusione.

Non è applicabile il rito sommario previsto dall’art. 19 d. lgs. n. 5/03 alla controversia nella quale l’attore chieda l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o invalidità di "ogni rapporto contrattuale intercorso tra le parti” nonché la declaratoria di risoluzione dei contratti di negoziazione, commissione e servizi di intermediazione e gestione dei titoli intercorsi tra l’attore e la banca in relazione ad un determinato strumento finanziario. Tribunale Torino 16 gennaio 2006



Nuovo processo societario –– Nullità di contratti di intermediazione finanziaria – Procedimento sommario ex art. 19 d.lgs. n. 5/2003 – Ammissibilità.

E’ ammissibile il ricorso al procedimento di cui all’art. 19 d.lgs. n. 5/2003 al fine di ottenere il pagamento di una somma di denaro per effetto della nullità di un contratto avente ad oggetto strumenti finanziari. Tribunale Brindisi 16 dicembre 2005



Processo societario – Rito sommario – Accertamento della validità del contratto – Ammissibilità.

Deve ritenersi applicabile il rito sommario previsto dall’art. 19 del d. lgs. n. 5/03 qualora l’accertamento della validità del contratto costituisca un mero presupposto della richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro. Tribunale Pavia 21 ottobre 2005



Procedimento sommario ex art. 19 d lgs. n. 5/03 – Declaratoria di nullità o di annullamento di operazioni relative a bond argentini – Eccezioni del convenuto – Cognizione non sommaria – Mutamento del rito – Necessità.

Deve essere disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario qualora il convenuto si costituisca deducendo contestazioni non manifestamente infondate e la condanna dello stesso alla restituzione della somma richiesta dall’attore presupponga la declaratoria di nullità ovvero di annullamento di singole operazioni di negoziazione di obbligazioni argentine e, alla luce delle difese svolte dalla convenuta, una cognizione non sommaria della controversia. Tribunale Parma 10 ottobre 2005



Obbligazioni argentine – Nullità ed inesistenza dei contratti di acquisto – Rito sommario di cui all’art. 19 d. lgs. n. 5/2003 – Esclusione.

L’espressione contenuta nell’art. 19 d. lgs. n5/2003, che limita l’applicazione del rito sommario alle controversie “che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di denaro anche se non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile”, deve essere interpretata in senso restrittivo, ossia nel senso di escludere l’applicazione di tale in ogni controversia in cui sia necessario un accertamento seppur incidentale di nullità, annullabilità, inadempimento contrattuale. Tribunale Milano 26 settembre 2005



Cessione a risparmiatori di obbligazioni argentine – Ricorso ex art. 19 d. lgs. 5/03 – Ammissibilità – Omessa informazione sulla natura dei titoli negoziati – Violazione di norme imperative - Nullità – Sussistenza.

E’ ammissibile il ricorso ex art. 19 d. lgs. n. 5/03 al fine di ottenere la restituzione ex art. 2033 e ss. c.c. della somma versata per l’acquisto di prodotti finanziari in forza di un negozio viziato da nullità.Gli obblighi di informazione previsti dagli artt. 21 e ss. del d. lgs. n. 58/98 (TUF) hanno contenuto più stringente di quelli, generici, di correttezza ed informazione (artt. 1337-1375 c.c.), gravanti su qualunque parte del rapporto negoziale. Il negozio avente ad oggetto prodotti finanziari presenta, infatti, un elevato grado di rischio in quanto espone il risparmiatore ad una perdita potenzialmente illimitata della somma da lui investita. Per tale ragione, deve ritenersi condicio sine qua non della validità del contratto la circostanza che, in sede di stipula dell'accordo negoziale, il risparmiatore abbia avuto adeguata informazione circa il tipo e le caratteristiche essenziali del contratto stesso. Con la conseguenza che le norme regolanti i servizi di investimento di prodotti finanziari - in quanto volte alla tutela sia del singolo investitore, sia, più in generale, dell'intero mercato dei valori mobiliari - devono intendersi avere natura e portata di norme imperative. Il che implica, da un lato, la non derogabilità di dette norme ad opera delle parti, e sotto altro profilo, la nullità per illiceità della causa sia dei contratti che, pur tuttavia, siano stati stipulati (c.d. nullità virtuali, arg. ex artt. 1418 - 1343 c.c.), sia delle transazioni (art. 1972 c.c.) eventualmente compiute dalle parti. Tribunale Brindisi 22 luglio 2005



Procedimento sommario ex art. 19 d. lgs. N. 5/2003 – Oggetto – Limiti – Controversie in materia finanziaria – Accertamento della nullità del contratto – Inapplicabilità.

Ai fini dell’applicazione del rito sommario previsto dall’art. 19 d. lgs. n. 5/2003, per cause aventi ad oggetto il pagamento di una somma di danaro debbono intendersi quelle che hanno “originariamente” ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, ancorchè non liquida, secondo la previsione dell’art. 1182 III co. c.c. e non anche le controversie che, presupponendo un accertamento preliminare (in senso lato) della nullità di un negozio conducono inevitabilmente, quale conseguenza della declaratoria di nullità, alla restituzione di somme di danaro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2033 c.c. Ne consegue che il contenzioso relativo agli investimenti in strumenti finanziari, vuoi in quanto fondato sulla preliminare declaratoria di nullità dei contratti per difetto di forma, vuoi in quanto fondato sulla dedotta responsabilità degli intermediari per violazione delle norme primarie e secondarie contenute nel T.U.F. e nei Regolamenti Consob, è per sua intrinseca natura estraneo alla previsione di cui all’art. 19 D.Lgs cit. Tribunale Milano 01 giugno 2005



Nuovo processo societario – Procedimento sommario – Finalità – Autonomia.

La domanda proponibile con lo strumento del procedimento sommario cui all’art. 19 del d. lgs. n. 5/03 deve essere considerata nell’ambito del sistema di cui alla nuova normativa di cui al citato d. lgs e perciò sciolta da qualsiasi rapporto di strumentalità con future azioni di merito, essendo già questa domanda ex art. 19 giustificata dall’interesse del ricorrente –non strumentale ad altre pronunce- a vedere riconosciuto il proprio diritto con conseguente condanna del convenuto anche con un provvedimento che non ha efficacia di giudicato tra esse parti. (Nella specie trattasi di richiesta dell’investitore all’intermediario di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni finanziarie poste in essere). Tribunale Santa Maria Capua Vetere 01 marzo 2005



Processo societario – Procedimento sommario – Pagamento di somma di denaro – Nullità del contratto – Ammissibilità.

E’ ammissibile il ricorso al procedimento sommario di cui all’art. 19 d. lgs. n. 5/03 ove la domanda di pagamento di una somma di denaro sia fondata sulla nullità del contratto. Tribunale Brindisi 21 febbraio 2005



Nuovo rito societario – Procedimento sommario – Assunzione di informazioni volte ad esercitare il diritto di difesa - Ammissibilità.

Il procedimento ex art. 19 d. lgs. n. 5/03 non è incompatibile con lo svolgimento di una istruttoria sommaria e deformalizzata con assunzione di informazioni, dovendosi comunque consentire alle parti, pur nella sommarietà del rito, di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa (costituzionalmente garantito) in ordine ai fatti costitutivi della domanda ovvero in ordine alle eccezioni proposte. Tribunale Brindisi 02 novembre 2004



Procedimento sommario ex art. 19 d. lgs. N. 5/2003 – Restituzione della somma investita – Ammissibilità. Ordine telefonico di acquisto di prodotti finanziari – Registrazione – Nullità per difetto di forma – Sussistenza.

Rientra tra le controversie di cui all’art. 19 del d. lgs. N. 5/2003 la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro costituente il corrispettivo di prodotti finanziari acquistati con ordine telefonico non registrato ed affetto pertanto da nullità. Tribunale Milano 07 ottobre 2004



Nuovo rito sommario e pluralità di domande - Acquisto di obbligazioni Parmalat.

Nel procedimento sommario societario, è ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto se si tratta di domanda connessa oggettivamente con la domanda principale e con oggetto compatibile con il rito speciale. Nel procedimento sommario societario in cui l’attore ha proposto una pluralità di domande e il convenuto ha proposto una domanda riconvenzionale, il giudice può accogliere parzialmente il ricorso e pronunciare l’ordinanza di condanna solo per alcune delle domande cumulate e disporre per le restanti domande la conversione del rito.  E’ ammissibile il ricorso al procedimento sommario di cui all’art. 19 d. lgs. n. 5/03 per ottenere la condanna dell’intermediario al pagamento di una somma di denaro fondata sulla mancanza della forma prescritta dal contratto quadro per la comunicazione degli ordini di negoziazione. Tribunale Milano 07 ottobre 2004




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