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Massimario di Diritto dei Contratti e Mercati Finanziari |
a cura di |
Franco Benassi |
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PROFILI PROCESSUALI
Benchè l’art. 46, lett. d) d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), esclude dalla applicazione delle disposizioni della Sezione I, i contratti relativi a strumenti finanziari, deve essere dichiarata nulla ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.lgs. citato la clausola di deroga alla competenza territoriale che non abbia formato oggetto di specifica trattativa tra le parti, con la conseguenza che troverà comunque applicazione il principio generale in materia di contratti tra professionista e consumatore secondo il quale sarà competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Padova 28 febbraio 2011
La clausola, contenuta nel contratto quadro, di elezione di un foro convenzionale esclusivo è idonea a derogare alla competenza territoriale del giudice adito dall’investitore al fine di ottenere la dichiarazione di nullità o di annullamento di singoli contratti di swap. (fb) Tribunale Alba 18 aprile 2009
Affinchè si possa derogare alla regola del foro di residenza o domicilio eletto del consumatore, il contratto tra un professionista ed un consumatore deve contenere una clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale. (fb) Tribunale Milano 26 settembre 2008
L’inderogabilità del criterio di determinazione della competenza territoriale desumibile dalla legislazione a tutela del consumatore (art. 33, comma 2, lett u.) D.Lgs. n. 206/2005 e, in precedenza, art. 1469bis, comma 3, n. 19 cod. civ.) riguarda solamente il professionista e non anche il consumatore, il quale può liberamente rinunziare a tale criterio, posto nel suo esclusivo interesse, derogandovi in favore di uno dei fori competenti in via alternativa ai sensi degli artt. 18, 19 e 30 cod. proc. civ. Tribunale Monza 04 giugno 2008
La norma contenuta nel n. 19 dell’art. 1469 bis cod. civ. ha natura processuale e, come tale, va applicata ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore, anche se la controversia ha origine da contratti stipulati in data anteriore. Tribunale Milano 18 ottobre 2006
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d. codice del consumo, occorre distinguere tra il foro esclusivo del consumatore (art. 1469 bis, comma 3, n. 19 c.c., ora riprodotto nell’art. 33, comma 2 del citato d.lgs.), il quale prevede una competenza territoriale esclusiva ma derogabile con clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale, dalla competenza inderogabile del foro del luogo di residenza del consumatore prevista dall’art. 63 del codice del consumo solo per le controversie riguardanti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali. (fb) Tribunale Venezia 27 settembre 2006
Sussiste, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., la competenza per territorio del giudice ove la banca convenuta in giudizio dall’investitore ha una direzione territoriale e numerose filiali i cui dirigenti e quadri sono muniti di rappresentanza a stare in giudizio. Tribunale Milano 15 marzo 2006 |
"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno" Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson). Convegni e Formazione
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