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Massimario di Diritto dei Contratti e Mercati Finanziari |
a cura di |
Franco Benassi |
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DOVERI INFORMATIVI DELL'INTERMEDIARIO
La valutazione di adeguatezza o meno di un'operazione deve essere condotta sulla scorta di tutti i criteri indicati dall'art. 29. Qualora l'operazione si presenti inadeguata, ciascuna delle ragioni di inadeguatezza deve essere specificamente posta all'attenzione dell'investitore e dettagliatamente illustrata. (Gaia Matteini) (riproduzione riservata) Appello Palermo 15 marzo 2013
È generica ed inaccoglibile la doglianza in merito alla violazione delle norme che prescrivono l'informazione in tema di inadeguatezza dell'operazione di cui all’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98 che non contenga l'indicazione del profilo (tipologia, oggetto, frequenza, dimensione) sotto il quale l'operazione è ritenuta inadeguata, con la precisazione che l'onere di allegazione circa i profili di inadeguatezza incombe sull’investitore, mentre incomberà all’intermediario dimostrare di aver assolto alle prescrizioni circa l’avvenuto avvertimento e la ricevuta autorizzazione che dia conto delle avvertenze ricevute. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Milano 06 febbraio 2013
La inadeguatezza dell’operazione resa nota all’investitore, costituisce un’informazione di “rango” superiore ed assorbente rispetto al semplice obbligo informativo relativo al prodotto finanziario e rende per certi versi irrilevante il precedente scambio di informazioni. L’eventuale omissione dell’obbligo informativo “a monte”, a fronte di una operazione qualificata come “inadeguata”, e comunque perfezionatasi su espressa richiesta scritta dell’investitore, è destinata ad interrompere il nesso causale fra il danno manifestatosi nel patrimonio dell’investitore e la condotta omissiva, sotto il profilo “informativo” contestabile all’Intermediario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Milano 06 febbraio 2013
La sottoscrizione di clausole prestampate sugli ordini di negoziazione che abbiano contenuto generico e, come tali, non siano idonee ad informare l'investitore sulla natura e rischiosità dello strumento finanziario trattato, non valgono ad assolvere ai doveri informativi previsti dagli articoli 21 e 28 del TUF (fattispecie in tema di obbligazioni General Motors). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Cuneo 31 maggio 2012
La Suprema Corte conferma la decisione della Corte d’Appello di Genova che aveva riconosciuto il diritto degli attori ad ottenere gli interessi a partire dalla data dell’investimento e non dalla data della domanda. Inoltre, rifacendosi ad un orientamento ormai consolidato, la sentenza sostiene che la firma del cliente del modulo predisposto dalla banca sulla rischiosità dell'investimento e della inadeguatezza dello stesso non ha valore confessorio, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo. (David Giuseppe Apolloni) (riproduzione riservata). Cassazione civile 19 aprile 2012
L’eventuale rifiuto del cliente - che deve risultare da atto scritto - di fornire all’intermediario tutte le notizie utili circa la sua esperienza in materia, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio, non esclude, in ogni caso, l’obbligo dell’intermediario di valutare l’adeguatezza dell’operazione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Appello Torino 10 aprile 2012
In tema di obblighi informativi della banca nel caso di acquisto di strumenti finanziari, l’eventuale rifiuto del cliente di fornire all’intermediario tutte le notizie utili cica la sua esperienza in materia, non esclude bensì intensifica l’obbligo informativo in capo all’intermediario, dovendo quest’ultimo assumere prudenzialmente a riferimento una propensione al rischio minima, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, salvo il caso in cui quelle informazioni sia univocamente desumibili dalle precedenti scelte di investimento e, in generale, dal comportamento in precedenza tenuto dall’investitore. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Appello Torino 10 aprile 2012
L’esecuzione pregressa di operazioni su titoli di rischio non è di per sé tale da attribuire al cliente caratteristiche personali corrispondenti a quelle dell’operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare Consob. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Appello Torino 10 aprile 2012
L’ingente emissione di obbligazioni a fronte della dichiarazione in bilancio di rilevanti disponibilità liquide, la rilevazione da parte della Centrale Rischi di un’esposizione debitoria superiore a quanto esposto dai bilanci e l’immissione attraverso consociate estere di obbligazioni della società capogruppo - al fine di aggirare i limiti imposti dalla normativa nazionale ex artt. 2410 e ss. - sebbene non siano elementi volti a preconizzare un fallimento, certamente sono significativi di una particolare rischiosità degli investimenti in titoli emessi dalla capo gruppo medesima e, come tali, rilevabili dall’intermediario. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Appello Torino 10 aprile 2012
La mancata esplicitazione delle concrete ragioni che rendono inadeguato un investimento inficia il consenso all’esecuzione di un ordine d’acquisto prestato al cliente, in ragione dell’esistenza di un contesto legislativo che consente all’intermediario di dare ugualmente corso all’operazione soltanto dopo che il cliente sia stato reso compiutamente edotto di tutti i profili di inadeguatezza specificamente ravvisabili sul piano oggettivo e soggettivo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Appello Torino 10 aprile 2012
Non può ritenersi adeguato un investimento ad alto rischio da parte di un soggetto che al rischio non è mai stato propenso e che sia stato di recente incoraggiato ad altri investimenti speculativi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Milano 28 marzo 2012
L’accertata violazione del divieto legale di dar corso ad operazioni inadeguate in assenza di specifico avvertimento preclude ogni ulteriore indagine sul nesso causale fra inadempimento e danno. Resta infatti irrilevante la volontà ipotetica dell’investitore in ordine all’incidenza dell’omessa informazione sulla volontà del cliente, al pari del giudizio ipotetico sull’ordine degli eventi che si sarebbero altrimenti verificati, atteso che, una volta riconosciuto che si è in presenza di un divieto legale di agire, l’illecito consiste e si consuma nel semplice fatto di agire in violazione del divieto. Ciò che, infatti, unicamente rileva è che l’intermediario ha posto l’investitore in una situazione di pericolo che il legislatore intendeva prevenire per scongiurare il rischio di un pregiudizio ritenuto insito in quella condotta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Milano 28 marzo 2012
L'articolo 21 del TUF dispone che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati debbano comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio gli interessi dei clienti e per l'integrità dei mercati; l'interesse del cliente deve, quindi, sempre costituire il punto di riferimento dell'attività professionale espletata dall'intermediario finanziario e ciò anche quando il cliente abbia sottoscritto la dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato prevista dall'articolo 31 del reg. Consob. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In tema di controversie in materia di intermediazione finanziaria, con riguardo all’acquisto di obbligazioni argentine, non sussiste violazione dell’obbligo di informazione al cliente incombente in capo all’intermediario, quando nel corso dell’istruttoria emerga che la Banca non disponeva di dati particolari dai quali potesse desumere una elevata rischiosità dei titoli in questione con conseguente onere probatorio in capo al cliente/investitore attore di allegare e provare il nesso causale tra l’asserita carenza di informazione ed il danno, e cioè di asserire e dimostrare che il medesimo, se fosse stato correttamente informato dalla banca, non si sarebbe indotto all’acquisto delle obbligazioni argentine. (Michela Forte) (riproduzione riservata) Tribunale Ravenna 14 febbraio 2012
Ai fini della valutazione di inadeguatezza dell'operazione, la propensione al rischio manifestata dall'investitore deve essere tenuta in considerazione con riferimento ad ogni singola operazione, così che diviene irrilevante la circostanza che in passato l'investitore abbia acquistato titoli speculativi, dovendosi ritenere che lo stesso abbia la possibilità di determinarsi in maniera diversa rispetto ad ogni singola operazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Gorizia 18 ottobre 2011
La dicitura “operazione inadeguata – titolo a rischio” contenuta nell’ordine di acquisto non è idonea a dimostrare l’assolvimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi informativi di cui agli artt. 21 Tuf e 26,28 Reg. Consob 11522/98. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata) Tribunale Milano 26 settembre 2011
La previsione contrattuale di commissioni implicite (rappresentate dal margine lordo dell'operazione a favore della banca, derivante dall'applicazione al cliente di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle che la banca spunta sul mercato per ricoprire con operazioni di segno contrario il rischio finanziario assunto in rapporto all'operazione posta in essere con l'impresa cliente, che remunera anche il rischio creditizio - o di controparte - che la banca assume nei confronti della stessa, oltre ai veri e propri costi operativi) non determina necessariamente la patologia dell'operazione a danno del cliente, ma può essere valutata come segno di carenza di trasparenza nel comportamento dell'intermediario, valutabile nel contesto della mancanza di adeguatezza dell'operazione o sotto il profilo dell'esistenza di un conflitto di interessi. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)
L'adeguatezza della operazione al profilo del cliente va valutata sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob 11522/98 e "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"; l'intermediario deve quindi tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata) Tribunale Udine 01 luglio 2011
La circostanza che l'investitore, nei rapporti con l'intermediario, si sia dimostrato particolarmente propositivo nell'acquisto di titoli ad alto rendimento non è sufficiente a dedurne un elevato profilo di rischio ed una specifica esperienza in strumenti finanziari. (Paola Pontanari) (riproduzione riservata) Appello Milano 26 maggio 2011
Qualora l'avvertimento dell'intermediario relativo alla inadeguatezza dell'operazione sia generico e non faccia riferimento a specifici profili (tipologia, oggetto, frequenza, dimensione), l'investitore che intenda contestare la violazione del dovere informativo in questione, ha l'onere di contestare l'inadeguatezza dell'operazione sono tutti i profili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Milano 25 maggio 2011
La dichiarazione dell'investitore di essere stato avvertito della inadeguatezza dell'operazione può essere reso in forma sintetica anche mediante una crocetta apposta sulla corrispondente casella, tenuto anche conto del fatto che la doppia sottoscrizione (dell'ordine di negoziazione e della dichiarazione di inadeguatezza) consente comunque di ritenere sufficientemente richiamata l'attenzione dell'investitore, analogamente a quanto avviene nelle ipotesi previste dagli articoli 1342 e 1341, comma due, c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Milano 25 maggio 2011
Le ragioni di inopportunità e inadeguatezza di cui all'art. 29 del Reg. Consob n. 11522/98 non possono essere sufficientemente chiarite sottoponendo al cliente un testo prestampato, non evidenziato graficamente nè personalizzato nella modulistica, ove sia definiti inadeguata “... l'operatività oggetto di incarico ... sulla base delle informazioni in possesso sul conto dei clienti ... con riferimento agli investimenti effettuati”; l'intermediario cui incombe l’onere di provare l'assolvimento degli obblighi informativi deve dimostrare di avere rappresentato al cliente le ragioni dell'inadeguatezza, illustrando tutte quelle caratteristiche del prodotto. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata) Tribunale Milano 20 maggio 2011
In considerazione del fatto che l’adeguatezza e l’informazione operano su piani diversi, e che la valutazione sulla prima deve essere rinnovata in occasione di ogni investimento – potendo essere mutato il profilo di rischi dell’investitore – non può ritenersi adeguato un acquisto di strumenti finanziari per il solo fatto che il cliente abbia “capito i rischi” in ragione di precedenti ed analoghe operazioni di acquisto. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Ferrara 16 febbraio 2011
Poiché ogni operazione di acquisto di strumenti finanziari, a norma dell’art. 29, I comma, del Reg. Consob, può essere inadeguata per tipologia, per oggetto e per dimensione, ognuna delle cause per le quali l’operazione medesima può stimarsi, appunto, inadeguata, deve essere specificamente posta all’attenzione dell’investitore e spiegata nel suo contenuto, onde porre l’investitore nella condizione di valutare al meglio l’opportunità di procedere o meno all’investimento. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Ferrara 16 febbraio 2011
Inadeguatezza dell’operazione – Sottoscrizione del cliente di avvertenza posta sull’ordine di acquisto di inadeguatezza dell’operazione senza ulteriori indicazioni – Irrilevanza.
Poiché, in caso di operazione inadeguata, la banca ha l’obbligo di informare il risparmiatore della inadeguatezza dell’operazione e «delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione» (art. 29 Reg. CONSOB n. 11522/98), è del tutto inidonea, in quanto generica, l’indicazione apposta sull’ordine di acquisto, sottoscritta dalla cliente, del seguente tenore: «ho/abbiamo preso atto che a Vostro avviso l’ordine non è adeguato alle indicazioni da me/noi forniteVi sulla mia/nostra situazione finanziaria e sugli obbiettivi perseguiti e tuttavia Vi autorizzo/iamo ad eseguirlo». (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non assolve all'onere imposto all'intermediario dall'articolo 29 del reg. Consob 11522 del 1998 l'informazione relativa alla inadeguatezza dell'operazione espressa in termini generici o meramente ipotetici che non fornisca specifiche indicazioni in ordine ai singoli strumenti finanziari oggetto di negoziazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Mantova 02 novembre 2010
In presenza di un offering circular che definisca le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina come “adatte ad investitori speculativi in grado di valutare e sostenere rischi speciali” sono inadeguate le operazioni di investimento effettuate dalla clientela retail, risultando irrilevante il pregresso acquisto di titoli ad alto rischio emessi da altri paesi emergenti. (pf) (riproduzione riservata) Appello Torino 13 ottobre 2010
La dichiarazione con la quale gli investitori dichiarino “in base ai nostri obiettivi di investimento e alle risorse finanziarie a nostra disposizione riteniamo tali investimenti pienamente adeguati” non dimostra l’adempimento della banca al dovere di astenersi dal dare esecuzione ad operazioni non adeguate e di aver quindi sconsigliato l’operazione al cliente. La non adeguatezza delle operazioni di investimento deve essere segnalata per iscritto con l’indicazione specifica delle ragioni per le quali l’operazione non è ritenuta adeguata. (pf) (riproduzione riservata) Appello Torino 13 ottobre 2010
Qualora il cliente, mediante il compimento di frequenti operazioni sui mercati finanziari dia prova di avere una discreta conoscenza in materia di investimenti, non può ritenersi inadempiente ai propri obblighi informativi l'intermediario che segnali come inadeguata un'operazione senza, però, indicare le specifiche ragioni di tale inadeguatezza (fattispecie in tema di obbligazioni argentine acquistate da investitore non classificabile quale operatore qualificato). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Bologna 06 ottobre 2010
La valutazione circa l’adeguatezza dell’operazione costituisce un quid pluris rispetto al generale obbligo informativo di cui all’art. 28, II comma, regolamento Consob e, per tale ragione, deve essere più penetrante e raggiungere in modo più incisivo la sfera cognitiva del cliente. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Ferrara 20 maggio 2010
L’obbligo di valutazione e di eventuale disincentivazione dall’investimento non viene meno nell’ipotesi di rifiuto del cliente di fornire informazioni circa la propensione al rischio e la situazione finanziaria. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Ferrara 20 maggio 2010
L'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, strumento finanziario che - sino al 15 settembre 2008 - i dati a disposizione delle banche permettevano di considerare come titolo a basso rischio e a basso rendimento, deve essere valutato come adeguato ad un portafoglio diversificato contenente titoli di stato, quote di fondi comuni e titoli azionari. (Claudio Trenti e Claudio Maradei) (riproduzione riservata) Tribunale Savona 18 maggio 2010
La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di società ai sensi dell’art. 31 del reg. Consob n. 11522 del 1998, in ordine alla competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari non esonera l’intermediario diligente dal tenere in debito conto le informazioni in suo possesso e dal verificare in concreto l’adeguatezza delle operazioni poste in essere dal cliente, dovendo sempre confrontarsi tale adeguatezza con la concreta operatività del cliente stesso. (Nel caso di specie, la società ha dimostrato di non avere in realtà competenza ed esperienza tale da potersi definire operatore qualificato e che tale condizione era a conoscenza dell’intermediario che l’avrebbe potuta ricavare dalla documentazione in suo possesso). (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Udine 13 aprile 2010
Il fatto che la negoziazione di obbligazioni sia avvenuta prima che il titolo acquistato sia stato pagato all’emittente (cd. grey market) non rende invalida l’operazione, trattandosi di compravendita di cosa futura di per sé lecita. (fb) (riproduzione riservata)
L’indicazione, nell’ambito del profilo di rischio, di una “media” propensione al rischio non è assolutamente indicativa di intenti fortemente speculativi né può essere interpretata come accettazione del rischio di perdita dell’investimento. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Pisa 17 novembre 2009
Il mantenimento da parte delle agenzie di rating di una valutazione di categoria “A” fino a poco prima della dichiarazione di fallimento dell’emittente le obbligazioni (nella specie Lehman Brothers) esclude che il mercato finanziario e quindi l’intermediario possano aver avuto sentore dell’imminente default. Il rating sopra indicato, unitamente al tasso di interesse pagato dall’emittente, di poco superiore a quello dei titoli di stato italiani, consentono di ritenere che la tipologia delle obbligazioni emesse da Lehman Brothers fosse compatibile con un portafoglio caratterizzato dalla presenza di altri titoli obbligazionari classificati in analoga categoria di rischio. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Venezia 05 novembre 2009
Costituisce investimento non conservativo, ma apprezzabilmente speculativo, l'acquisto di obbligazioni della Provincia di Buenos Aires effettuato con il ricavato del disinvestimento in obbligazioni Argentina già in portafoglio dell'investitore, dato il livello di rischio di entrambi gli strumenti finanziari al momento dell'operazione. (dm) Tribunale Milano 28 settembre 2009
Il fatto che il cliente abbia dichiarato di possedere un’alta propensione al rischio non esonera la banca dal dare l’avvertimento di cui all’art. 29 reg. Consob n. 11522/98 relativo alla inadeguatezza dell’operazione, posto che l’esenzione dagli obblighi informativi ricorre solo nei riguardi degli operatori qualificati. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Ancona 08 luglio 2009
L’intermediario deve informare l’investitore delle caratteristiche del singolo strumento finanziario, del rischio ad esso connesso e dell’adeguatezza dell’operazione e ciò a prescindere dalle effettive conoscenze in possesso dell’investitore e da quanto avvenuto in occasione di precedenti operazioni. (fb) Tribunale Mantova 31 marzo 2009
Non può ritenersi clausola di stile la sottoscrizione da parte dell’investitore di dicitura, connotata da netta evidenziazione grafica, contenente l’avviso della banca secondo cui l’ordine di acquisto di strumento finanziario (nel caso di specie obbligazioni argentine) non era adeguato alle indicazioni fornite dal cliente sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi perseguiti. (mb) (riproduzione riservata) Tribunale Pescara 19 febbraio 2009
L’accertata violazione del divieto legale di dar corso ad operazioni inadeguate in assenza di specifico avvertimento preclude ogni ulteriore indagine sul nesso causale fra inadempimento e danno. Resta infatti irrilevante la volontà ipotetica dell’investitore in ordine all’incidenza dell’omessa informazione sulla volontà del cliente, al pari del giudizio ipotetico sull’ordine degli eventi che si sarebbero altrimenti verificati, atteso che una volta riconosciuto che si è in presenza di un divieto legale di agire, l’illecito consiste e si consuma nel semplice fatto di agire in violazione del divieto. Ciò che infatti unicamente rileva è che l’intermediario ha posto l’investitore in una situazione di pericolo che il legislatore intendeva prevenire per scongiurare il rischio di un pregiudizio ritenuto insito in quella condotta. (fb) Tribunale Milano 18 febbraio 2009
L’intermediario è tenuto a comunicare per iscritto al cliente la non adeguatezza delle operazioni di investimento e le ragioni per cui non è opportuno procedere alla loro esecuzione. (pf) Cassazione civile 17 febbraio 2009
Nella valutazione della adeguatezza dell’operazione, non rileva tanto il fatto che l’investitore abbia in precedenza effettuato sporadiche operazioni in titoli azionari, quanto il tipo di investimenti che lo stesso era solito effettuare e la valutazione se l’acquisto di un titolo particolarmente rischioso (nella specie obbligazioni Cirio) si configuri come una vera e propria svolta nella strategia personale di investimento e conversione di un portafoglio sicuro in uno ad altissimo rischio. (fb) Appello Torino 27 novembre 2008
La valutazione di adeguatezza di cui all’art. 29 reg. Consob n. 11522/98 presuppone che l’intermediario abbia a disposizione informazioni aggiornate sul profilo di rischio del cliente ed ha, quindi, l’obbligo, in presenza di nuovi acquisti, di aggiornare le informazioni, tanto più nel caso in cui la normativa di settore sia nel frattempo cambiata. (fb) Tribunale Torino 20 novembre 2008
La necessità di fornire “informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio”, prescritta dell’art. 28 reg. Consob 11522/98, assume particolare rilievo nei casi in cui l’unico documento sui rischi generali degli investimenti consegnato all’investitore sia quello previsto dalla normativa in vigore all’epoca della conclusione del contratto quadro e non quello previsto da quella, nel frattempo mutata, vigente al momento dell’ordine di negoziazione. (fb) Tribunale Torino 20 novembre 2008
La correlazione fra rischio e redditività dell’investimento in strumenti finanziari è un elemento di valutazione utile al fine di valutare la concreta consapevolezza dell’investitore del reale livello di rischio relativo allo strumento negoziato (Nel caso di specie, l’elemento in questione è stato ritenuto rilevante in considerazione del fatto che l’investitore era un avvocato che aveva una esperienza per avere in precedenza effettuato operazioni in titoli azionari.) (ns) Tribunale Firenze 08 novembre 2008
Qualora il contratto di negoziazione e trasmissione ordini preveda che l’intermediario sia tenuto alla prestazione di un’attività informativa circa l’adeguatezza dell’operazione, l’impegno assunto dall’intermediario è di vera e propria consulenza per tutto lo svolgimento del rapporto e quindi anche nel periodo successivo all’acquisto dei titoli, con conseguente obbligo di avvertire il cliente dell’aggravamento del rischio (nella specie obbligazioni argentine). (fb) Tribunale Oristano 23 agosto 2008
In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata (nella specie, avente ad oggetto obbligazioni Mexico 10%), può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All'operatività di detta regola - applicabile anche quando il servizio fornito dall'intermediario consista nell'esecuzione di ordini - non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio (nella specie, obbligazioni Telecom Argentina), perchè ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob. (Fonte: CED – Suprema Corte di Cassazione) Cassazione civile 25 giugno 2008
L’avvertimento all’investitore relativo ad una operazione inadeguata che si presenti eccessivamente generico in quanto non richiama espressamente le categorie di inadeguatezza disciplinate dalla normativa vigente non è tale da porre il cliente in grado di comprendere l’effettiva portata dell’operazione posta in essere e la sua inadeguatezza rispetto al proprio profilo di rischio. (fb) Tribunale Livorno 20 giugno 2008
In tema di valutazione dell’adeguatezza dell’operazione, il carattere professionale dell’attività esercitata dall’intermediario determina uno standard qualificato di diligenza il cui assolvimento non può riconoscersi per il solo fatto che risulti barrata un’apposita voce contenuta nella modulistica. L’intermediario ha il dovere di esaminare con attenzione l’operazione richiesta, ponderandone i rischi e di valutarne la compatibilità con i profili soggettivi del richiedente. L’intermediario deve compiere attività di indagine, previsione e giudizio, mediante valutazione comparativa delle caratteristiche intrinseche del titolo con l’esperienza, gli obiettivi di investimento, la capacità patrimoniale e finanziaria e la propensione al rischio del richiedente: solo in tal modo è possibile infatti valutare compiutamente l’adeguatezza dell’operazione, secondo la terminologia utilizzata dall’art. 29 del reg. Consob n. 11522/98. (fb) Tribunale Forlì 10 giugno 2008
Il concetto di adeguatezza delle informazioni consente valutazioni discrezionali circa il contenuto degli obblighi informativi: l’informazione deve essere elastica, ritagliata sul profilo e sui desideri del cliente, calibrata rispetto alle particolarità del rapporto. Alla luce di questo criterio debbono essere valutate le clausole di stile sovente riportate nei moduli sottoscritti dal cliente al quale deve comunque essere sempre fornita una dettagliata informazione sullo strumento oggetto di negoziazione. (fb) Tribunale Rovigo 23 aprile 2008
L’intermediario può procedere all’esecuzione di una operazione inadeguata solo in presenza di esplicita autorizzazione del cliente e la violazione di tale norma comportamentale importa responsabilità contrattuale per inadempimento con conseguente obbligo di risarcire il danno. Tribunale Padova 17 marzo 2008
La valutazione dell’adeguatezza dell’operazione deve fondarsi sugli elementi esistenti alla data dell’ordine, non potendo a tal fine avere rilievo gli acquisti effettuati successivamente. (fb) Tribunale Napoli 05 marzo 2008
In ordine alle dimensioni dell’operazione, va affermato il principio per il quale ove vengano impugnate una pluralità di operazioni compiute in un certo arco di tempo, la percentuale di titoli speculativi da considerarsi come base per stabilire l’adeguatezza di ogni successiva operazione non coincide necessariamente con quella esistente precedentemente al primo acquisto ma può variare ed aggiornarsi in relazione alle caratteristiche dei successivi acquisti dell’investitore, il quale può cambiare il suo profilo di rischio nel corso del rapporto di investimento. Tribunale Venezia 28 febbraio 2008
In caso di operazione inadeguata, deve ritenersi idonea, ai fini di quanto prescritto dall’art. 29 reg. Consob n. 11522, l’avvertenza costituita dalla dicitura “non adeguata per tipologia” specificamente sottoscritta dall’investitore sull’ordine di acquisto. Tribunale Foggia 13 novembre 2007
Ha natura imperativa la norma di cui all’art. 29 del reg. Consob 11522/98 che prescrive la forma scritta per l’avvertenza relativa all’operazione inadeguata e tale requisito di forma costituisce un elemento intrinseco alla fattispecie negoziale in quanto attiene alla struttura o al contenuto del singolo contratto di negoziazione con la conseguenza che la sua violazione importa nullità del contratto stesso. Tribunale Venezia 22 ottobre 2007
La mancata indicazione delle ragioni di non adeguatezza dell’operazione e della portata e dell’estensione del conflitto di interessi comportano un’informazione incompleta ed integrano una violazione degli artt. 28 e 29, 3° co. Reg. Consob. Appello Torino 19 ottobre 2007
La banca che abbia avvertito i clienti della inadeguatezza dell'operazione di acquisto di obbligazioni a carattere speculativo (Cirio ed Argentina) in relazione alla loro situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti, propensione al rischio ed obiettivi di investimento non è tenuta ad avvertire i medesimi clienti della inadeguatezza "per dimensioni" qualora gli stessi abbiano in passato investito in obbligazioni per oltre 900 milioni di lire e chiesto informazioni per accedere alla stipula di contratti di "swap domestico". Tribunale Savona 11 luglio 2007
Qualora l’investitore abbia dichiarato di possedere una propensione al rischio medio-alta, una discreta esperienza in strumenti finanziari ed un patrimonio di significativa consistenza, è possibile che le inadempienze dell’intermediario in ordine alla carente informazione sulle caratteristiche del titolo e sulla sua denominazione non siano di gravità tale da determinare la risoluzione del contratto e che non risulti quindi provato il nesso di causalità tra omessa informazione e la conclusione del medesimo. Tribunale Torre Annunziata 27 giugno 2007
L’assenza di informazioni circa la propensione al rischio del risparmiatore non può certo rendere adeguata qualsiasi operazione, anzi deve vincolare chi propone l’investimento a maggiore cautela e a maggiore diligenza nelle proposte e nell’assolvere gli obblighi informativi in relazione al rischio connesso ad ogni singola operazione, avuto riguardo al profilo concretamente ravvisabile nel cliente. Tribunale Vicenza 15 giugno 2007
Investitori soliti ad operare in prodotti speculativi ad alto rischio quali obbligazioni emesse da paesi emergenti al fine evidente di conseguire rendimenti più elevati di quelli associati ai titoli di stato italiani, non possono con tutta probabilità ignorare il dato di comune esperienza, evidenziato dal documento generale sui rischi di investimento, che a rendimenti progressivamente più elevati si accompagna un maggior rischio. Tribunale Ancona 02 marzo 2007
. Tribunale Busto Arsizio 13 febbraio 2007
L’obbligo di valutazione e di eventuale disincentivazione dall’investimento non viene meno, né è attenuato nell’ipotesi di rifiuto del cliente di fornire informazioni circa la propensione al rischio e la situazione finanziaria, prima della stipulazione del contratto quadro, come previsto dall’art. 28, reg. CONSOB n. 11522/98. A tale proposito, va ricordato che la CONSOB, pur avendo sottolineato che il regolamento non impone alcuna specifica modalità di assolvimento dell’obbligo, con comunicazione n. 30396 del 21 aprile 2000, ha raccomandato agli intermediari di “non sollecitare in alcun modo il rifiuto dell’investitore di fornire le informazioni richieste”. Tribunale Milano 10 gennaio 2007
Eventuali sottoscrizioni circa presunte consapevolezze della rischiosità dell’investimento o il diniego di fornire informazioni sul proprio profilo di rischio non possono ritenersi significativi qualora la personalità ed il livello culturale del soggetto sia manifestamente incompatibile con il tipo di investimento (nella specie obbligazioni argentine acquistate in prossimità del default). Tribunale Prato 18 dicembre 2006
La dicitura “operazione inadeguata” apposta dalla banca sull’ordine di acquisto se da un lato non è idonea, per la sua genericità, a provare l’osservanza degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario ai sensi dell’art. 29, comma 3° Reg. Consob, dall’altro lato costituisce pur sempre un’ammissione da parte della banca dell’inadeguatezza dell’operazione in questione. Tribunale Genova 03 novembre 2006
Non è censurabile il comportamento dell’intermediario che dia corso all’ordine di acquisto di un titolo di natura speculativa qualora il cliente si sia rifiutato di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sia stato debitamente informato per iscritto dell’inadeguatezza dell’operazione e del fatto che il prodotto negoziato non offre alcuna garanzia di mantenere invariato il valore dell’investimento. Tribunale Trani 28 settembre 2006
L’acquisto da parte dell’investitore di titoli speculativi non è di per sé solo indicativo di esperienza in materia finanziaria e di investimento nonchè della capacità di valutare i rischi specifici delle singole operazioni intraprese soprattutto ove l’attività lavorativa dell’investitore medesimo sia del tutto avulsa dal settore finanziario e borsistico e tra gli acquisti in precedenza effettuati vi siano anche titoli sicuramente affidabili emessi dallo stato italiano e da istituti di credito. Tribunale Vigevano 07 agosto 2006
Deve considerarsi adeguata l’operazione di acquisto di titoli particolarmente rischiosi operato su conto cointestato qualora anche il cointestatario che non ha materialmente impartito l’ordine di negoziazione sia aduso ad operazioni speculative finalizzate al perseguimento di un profitto maggiore rispetto a quello conseguibile attraverso l’acquisto di titoli di stato. Tribunale Trani 20 luglio 2006
Le informazioni necessarie alla individuazione del profilo di rischio del cliente che siano state acquisite in epoca precedente non possono dispiegare i loro effetti su tutte le operazioni successive, ove appena si consideri che la propensione al rischio soggiace a mutevoli scelte individuali dipendenti dalle disponibilità finanziarie, dal loro modo di acquisto, dalla natura del prodotto, dalle prospettive di investimento, dall’opportunità di impiego del denaro a breve, medio o lungo termine in funzione di necessità contingenti o differibili nel tempo. Tribunale Trani 30 maggio 2006
L’operazione di acquisto di obbligazioni Cirio Fin può ritenersi adeguata per un investitore che abbia dichiarato una esperienza in prodotti finanziari ed una propensione al rischio di livello medio, specialmente ove il conto dello stesso risulti movimentato per importi di un certo rilievo e nei contatti con l’intermediario abbia manifestato l’intenzione di ottenere una costante rivalutazione del patrimonio nonché l’aspirazione ad un rendimento dell’11/12%. Tribunale Padova 17 maggio 2006
Nel caso in cui l’investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni di cui all’art. 28, comma 1, lett. a) REG, l’intermediario di prodotti finanziari è comunque tenuto a valutare l’adeguatezza dell’operazione ex art. 29 REG, norma che impone allo stesso di astenersi dal compiere per conto degli investitori operazioni non adeguate e prevede che l’intermediario utilizzi ogni altra informazione disponibile, anche diversa da quella fornita dai clienti, e quindi tenga conto di tutte le informazioni in suo possesso, quali ad esempio l’età, la professione, la pregressa ed abituale operatività nel mercato finanziario, etc. Tribunale Catania 05 maggio 2006
Le operazioni che presentino un rischio superiore a quello dell’investitore con profilo conservativo devono essere sempre evidenziate e ciò anche quando vengano eseguite da investitori con adeguato profilo di rischio. Tribunale Milano 26 aprile 2006
La ratio della norma che impone all’intermediario di informarsi sulla situazione finanziaria del cliente, sui suoi obiettivi di investimento e sulla sua propensione al rischio è quella di consentire allo stesso intermediario di valutare l’adeguatezza dell’operazione di investimento. Da ciò consegue che l’acquisizione delle informazioni in un momento successivo all’esecuzione dell’ordine di acquisto diventa del tutto inutile ed irrilevante ad escludere l’eventuale inadempimento dell’intermediario. Tribunale Foggia 21 aprile 2006
Non possono ritenersi violati i doveri informativi dell’intermediario nell’ipotesi di acquisto di obbligazioni ad alto rischio da parte di investitori che abbiano dichiarato una propensione al rischio media e che siano stati debitamente avvertiti per iscritto e verbalmente dell’inadeguatezza dell’operazione; ciò vale a maggior ragione ove l’investimento contestato costituisca una quota inferiore ad un quarto dell’intero portafoglio e, alla luce dei citati elementi, la scelta appaia compatibile con quella di differenziare gli investimenti con una quota di titoli speculativi idonei a compensare il rischio dell’investimento con la prospettiva di una maggiore redditività. Tribunale Mantova 11 aprile 2006
Il rifiuto del cliente a fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e propensione al rischio, anche se frutto di autodeterminazione piuttosto che incoraggiato dal funzionario della Banca, non vale, come noto, ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di informazione e dalla verifica del profilo di adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione. Da tale rifiuto si deve desumere “una propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività” ciò in quanto dalla interpretazione della disciplina regolamentare citata “non possono discendere conseguenze sfavorevoli al cliente” (così Trib. Monza 16.12.2004 e Trib. Mantova 01.12.2004). Tribunale Milano 20 marzo 2006
La valutazione circa l’adeguatezza dell’operazione, proprio in considerazione della maggiore rischiosità del prodotto richiesto o presentato, costituisce un quid pluris rispetto al generale obbligo informativo di cui all’art. 28, II comma reg. CONSOB e, per tale ragione, deve essere più penetrante e raggiungere in modo più incisivo la sfera cognitiva del cliente. Ne deriva che l’obbligo di valutazione e di eventuale disincentivazione dall’investimento non viene meno né è attenuato nell’ipotesi di rifiuto del cliente di fornire informazioni circa la propensione al rischio e la situazione finanziaria, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza. Nè tale obbligo è attenuato dalla mera apposizione di una crocetta relativa alle conoscenze personali in ambito finanziario e con espressione così sintetica degli obiettivi di investimento, espressione del tutto disancorata dalla valutazione dell’operazione in concreto effettuata. (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto la violazione dei doveri informativi nel rapporto con un investitore che aveva indicato con la crocetta una propensione al rischio medio-alta.) Tribunale Milano 15 marzo 2006
Qualora determinati prodotti finanziari non possano, in sede di collocamento o sollecitazione, essere offerti alla clientela retail è opportuno che gli stessi non vengano proposti a soggetti non esperti ma solo ad operatori specializzati in grado di valutarne appieno le caratteristiche ed i rischi. Tribunale Torino 09 febbraio 2006
Deve ritenersi inadeguata l’operazione di acquisto di obbligazioni argentine che impegnino tutte le risorse dell’investitore nonostante la banca all’epoca dell’operazione fosse già a conoscenza del rischio solvibilità connesso all’emittente del titolo in quanto proprietaria di una delle tre banche più importanti della Repubblica Argentina. Tribunale Milano 08 febbraio 2006
La presenza sul contratto di acquisto dei titoli della dicitura “operazione inadeguata per dimensione” costituisce una vera e propria confessione stragiudiziale sulla inadeguatezza (oggettiva) della operazione, quanto meno sotto il profilo della “dimensione”. Qualora, poi, l’intermediario affermi che tale l’informazione non sia aggiornata e non corrisponda alla reale valutazione del titolo, si deve ritenere che non si sia puntualmente adempiuto al dovere di consentire al cliente di valutare se l’operazione sia compatibile con le sue capacità economiche. Tribunale Trani 31 gennaio 2006
. Tribunale Novara 10 gennaio 2006
Il richiamo contenuto nell’art. 23 del T.U.I.F. alla “specifica diligenza richiesta” comporta un necessario riferimento al caso concreto non potendosi individuare un comportamento standard sempre e comunque uguale. I criteri di adeguatezza e correttezza enunciati dall’art. 21 sono volutamente ampi ed a carattere generale che, come tali, non possono che sostanziarsi, volta per volta, in base alle caratteristiche del risparmiatore e del regolamento negoziale prescelto (intermediazione mobiliare, gestione patrimoniale ecc.) Tribunale Modena 14 ottobre 2005
Si deve ritenere che l’intermediario abbia violato i propri obblighi informativi anche sotto il profilo di essere stato egli stesso adeguatamente informato sulla natura e tipologia dei prodotti negoziati (know your merchandise rule), qualora, sulla base di una propria valutazione, proponga all’investitore l’acquisto di obbligazioni prive di rating emesse da società estera non quotata alla borsa italiana e come tale non soggetta ai penetranti controlli delle società quotate. Tribunale Brindisi 04 ottobre 2005
L’obbligo di informare il cliente della inadeguatezza dell’operazione al suo profilo di rischio, richiede preliminarmente e necessariamente la raccolta dal medesimo di tutte le informazioni utili per procedere a tale valutazione, sicchè, ove l’intermediario ometta tali comportamenti, assume scarso rilevo la circostanza se l’operazione sia stata suggerita dal cliente o proposta dall’intermediario. Tribunale Brindisi 04 ottobre 2005
La circostanza che una determinata operazione in strumenti finanziari si riveli adeguata al profilo di rischio dell’investitore non esime l’intermediario dal fornire al cliente tutte le informazioni necessarie per consentire allo stesso di effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento. Tribunale Alba 04 luglio 2005
Le caratteristiche di idoneità soggettiva dell’operazione al profilo dell’investitore non professionale prescindono dal tipo di attività o dal grado di istruzione dello stesso. Tali caratteristiche devono pertanto essere valutate in concreto avendo riguardo principalmente alla propensione al rischio manifestata in precedenza ed alle modalità di approccio all’investimento. Tribunale Alba 04 luglio 2005
Deve ritenersi irrilevante, ai fini della valutazione della propensione al rischio, il comportamento dell’investitore successivo alla negoziazione dei titoli oggetto di contestazione. (Nella specie è stato ritenuto irrilevante il fatto che gli investitori, la cui bassa propensione al rischio è stata accertata con riferimento alla composizione del portafoglio nel periodo precedente l’acquisto di obbligazioni Cirio, abbiano successivamente attivato un servizio di trading on line) Tribunale Rimini 11 maggio 2005
Qualora l’ordine impartito dal cliente riporti in maniera evidente la volontà di procedere all’acquisto del prodotto finanziario anche contro le indicazioni della banca, tale ordine non solo ha una efficacia deterrente e comunque responsabilizzante, ma serve a lasciare una inequivoca traccia di una avvertenza che altrimenti si presterebbe alle tante incertezze insite nella ricostruzione testimoniale degli accadimenti. (Nella specie, si è ritenuto che la banca avesse informato il cliente della inadeguatezza dell’operazione in base alla dicitura a stampa presente sull’ordine “Prendiamo atto delle indicazioni sotto riportate e tuttavia vi autorizziamo comunque ad eseguire l’operazione. Operazione non allineata alla linea di inv. concordata”). Tribunale Venezia 05 maggio 2005
La sola ipotesi in cui l’intermediario non è tenuto a valutare l’adeguatezza dell’operazione è quella in cui il servizio prestato si limita alla mera esecuzione o trasmissione degli ordini dell’investitore, senza che sia fornita dall’intermediario alcuna indicazione circa le operazioni da effettuare (c.d. execution olny). Nel caso in cui, invece, il servizio prestato consegua ad una consulenza anche solo illustrativa o strumentale, l’intermediario svolge un ruolo attivo nel processo formativo della volontà dell’investitore e, pertanto, sussiste a carico del primo l’obbligo di valutazione. Tribunale Genova 22 aprile 2005
Va ravvisata la violazione degli artt. 21 lett. a) e b) del d. lgs. 24-2-1998 n. 58 e 28 del regolamento Consob 1-7-1998 n. 11522 nel caso di cessione a risparmiatori non esperti di titoli obbligazionari privi di rating in mancanza di prova che essi siano stati adeguatamente informati del rischio dell’operazione, costituendo il grado di solvibilità del debitore dato essenziale onde poter effettuare una scelta consapevole di investimento. Tribunale Mantova 05 aprile 2005
L'acquisizione delle notizie previste dall'art. 28 lett. a) non è decisiva per stabilire se l'intermediario debba o meno astenersi dall’effettuare un’operazione inadeguata. La Consob, con comunicazione n. DI/30396 del 21.4.2000, ha precisato che: "...in nessun caso gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dai clienti, neanche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale o finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio; nel caso la valutazione andrà condotta in ossequio dei principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (es. età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce dalla pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato...)". Tribunale Genova 15 marzo 2005
La sola ipotesi in cui gli obblighi di valutazione dell'adeguatezza e di correlata astensione dall'agire non si applicano è quella in cui il servizio prestato si limiti alla mera esecuzione o trasmissione degli ordini dell'investitore, senza che sia fornita dall'intermediario alcuna indicazione circa le operazioni da effettuare e sempre che vi sia stata da parte dell'intermediario una preventiva individuazione scritta dei limiti quantitativi e delle tipologie di strumenti finanziari, di operazioni e di ordini entro i quali le operazioni sono considerate automaticamente adeguate (ed. execution only). Tribunale Genova 15 marzo 2005
L’informazione dell’inadeguatezza dell’operazione non può essere generica, dovendo riportare le specifiche ragioni dell’inadeguatezza in rapporto alle caratteristiche dell’investitore per cui non può a tal fine ritenersi sufficiente un generico avviso di inadeguatezza dell’operazione stampato sul modulo dell’ordine. Tribunale Genova 15 marzo 2005
L’obbligo dell’intermediario di astenersi dal dare esecuzione ad una operazione inadeguata senza aver previamente avvertito l’investitore e ottenuto dal medesimo l’espressa autorizzazione a darvi corso è funzionale alla realizzazione del miglior risultato possibile per il cliente, risultato che non deve essere inteso in modo assoluto ma, come specificato nell’art. 26 lett. f) del Regolamento, in relazione al livello di rischio prescelto per sé da ciascun investitore. Tribunale Roma 11 marzo 2005
Ove l’investitore sia stato avvertito, mediante informazione scritta sull’ordine di acquisto, dell’inadeguatezza dell’operazione, non è sostenibile la mancanza di autodeterminazione all’acquisto, specialmente qualora l’investitore sia un imprenditore ed abituale investitore con elevata propensione al rischio, desumibile dalla composizione del portafoglio e dall’operatività. Tribunale Milano 09 marzo 2005
La nozione di inadeguatezza dell’investimento costituisce una informazione di “rango superiore” ed assorbente rispetto al semplice obbligo informativo relativo al prodotto finanziario. Tribunale Milano 09 marzo 2005
Il profilo a carattere conservativo ed a basso rischio dell’investitore risultante dalla compilazione della scheda informativa nonché dalla pregressa operatività in titoli del debito pubblico italiano con l’obiettivo –dichiarato- di costituire la provvista necessaria all’acquisto di una abitazione, non può ritenersi cambiato per il solo fatto che poco tempo prima dell’acquisto dei titoli dei quali lamenti l’eccessiva rischiosità e quindi l’inadeguatezza abbia negoziato, con esito favorevole, obbligazioni di un paese emergente connotati da un elevato grado di rischio. Tribunale Palermo 17 gennaio 2005
Dal rifiuto dell’investitore di fornire all’intermediario informazioni sulla propria situazione finanziaria e propensione al rischio non possano discendere conseguenze sfavorevoli all’investitore stesso, nel senso che dall'assenza di informazioni, l'intermediario autorizzato non può che desumere una propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obbiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività, con l'unica salvezza dell'eventualità che le informazioni in argomento non siano desumibili aliunde, dalle scelte di investimento ed, in generale, dal comportamento in precedenza tenuto dall'investitore nel rapporto con la Banca. Tribunale Monza 16 dicembre 2004
L’intermediario non è esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione anche ove (come nel caso di specie) i clienti abbiano rifiutato di fornire le informazioni di cui all’art. 28 I co. lett a) del regolamento Consob n. 11522/98 dovendo in tal caso tenere conto di tutte le informazioni comunque in suo possesso (ad esempio “età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce della pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato”: in tal senso vedasi comunicazione Consob n. DI/30396 del 21-4-2000 dettata in tema di trading on line): tanto si desume sia dai principi generali in tema di correttezza, diligenza e trasparenza dei comportamenti negoziali imposti dalla normativa generale e speciale (cfr. artt. 1175 e 1176 II co. c.c., 21 d. lgs. 58/98) ma anche dal testo l’art. 29 del citato regolamento Consob che impone all’intermediario finanziario di astenersi dal compiere per conto degli investitori operazioni non adeguate e prevede che lo stesso utilizzi ogni altra informazione disponibile anche diversa da quella fornita, ex art. 28 reg. cit., dai clienti, autorizzandolo solo in caso di conferma scritta dell’ordine d’acquisto a darvi (correttamente) esecuzione (la diversa regola contenuta nell’art. 19 co. V della direttiva europea 2004/39/CE del 21-4-2004 non può trovare applicazione al caso di specie sia ratione temporis sia perché le direttive non attuate -e purchè ricorrano gli altri requisiti- non hanno efficacia nei rapporti interprivati: cfr. Cass. 25-2-2004 n. 3762; Corte Giust. CE 29-5-2004 n. 194). Tribunale Mantova 12 novembre 2004
La sola ipotesi in cui non si applicano gli obblighi di valutazione dell'adeguatezza e di correlata astensione dall'agire è quella in cui il servizio prestato si limiti alla mera esecuzione o trasmissione degli ordini dell'investitore, senza che sia fornita dall'intermediario alcuna indicazione circa le operazioni da effettuare e sempre che vi sia stata da parte dell'intermediario una preventiva individuazione scritta dei limiti quantitativi e delle tipologie di strumenti finanziari, di operazioni e di ordini entro i quali le operazioni sono considerate automaticamente adeguate (c.d. execution only). Se invece il servizio di negoziazione o quello di ricezione e trasmissione di ordini sono abbinati ad una consulenza anche solo illustrativa o strumentale, l'intermediario svolge comunque un ruolo attivo nel processo formativo della volontà dell'investitore e risorge perciò nella sua pienezza l'obbligo di valutazione dell'adeguatezza e di conseguente astensione, pena, altrimenti, la violazione di una regola di diligenza prescritta dall'ordinamento. Tribunale Roma 08 ottobre 2004
L’intermediario ha l’obbligo di informare l’investitore con scarsa esperienza in strumenti finanziai e con bassa propensione al rischio qualora l’operazione sia inadeguata per la sua dimensione in rapporto al patrimonio del cliente ed abbia ad oggetto titoli altamente rischiosi. Tribunale Mantova 18 marzo 2004
La norme in materia di intermediazione mobiliare non vietano all’intermediario di dar corso ad una operazione inadeguata, ma si limitano ad imporre la più rigorosa formalità della conferma scritta dell’ordine. Tribunale Mantova 18 marzo 2004 |
"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno" Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson). Convegni e Formazione
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