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Massimario di Diritto dei Contratti e Mercati Finanziari

 

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 Franco Benassi

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ORDINI DI NEGOZIAZIONE
- forma -


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Contratto quadro concluso prima della entrata in vigore del TUF - Ordini di negoziazione eseguiti in epoca successiva - Nullità.

Intermediazione finanziaria - Nullità sopravvenuta degli ordini di acquisto - Reazione dell'ordinamento assimilabile alla risoluzione - Impossibilità giuridica sopravvenuta - Mancanza di legittimazione alle operazioni di investimento svolte dall'intermediario.

Qualora, sulla base di un contratto quadro concluso nel 1992 siano stati eseguiti ordini di negoziazione in epoca successiva alla entrata in vigore del TUF, benché non vi siano dubbi sulla validità del contratto quadro, al quale devono applicarsi le norme in vigore al momento della sua conclusione, tuttavia, trattandosi di contratto i cui effetti si dipanano nel tempo, gli ordini successivamente posti in essere debbono considerarsi nulli, in quanto eseguiti senza che fossero stati rinegoziate le condizioni, di natura imperativa, che legittimano l'intermediario ad intervenire sul mercato dei titoli in nome e per conto del cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La cd. nullità sopravvenuta degli ordini di acquisto eseguiti sulla scorta di un contratto quadro sottoscritto prima della entrata in vigore delle disposizioni del TUF, non ha natura di vera e propria nullità, trattandosi, piuttosto, di una diversa tecnica di reazione dell'ordinamento assimilabile alla risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta, in quanto connessa alla sopravvenuta inidoneità del contratto sottoscritto in epoca precedente a spiegare i suoi effetti di legittimazione delle operazioni di investimento svolte tramite l'intermediario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Parma 21 dicembre 2012




Intermediazione finanziaria - Requisito della forma scritta del contratto quadro - Applicazione ai singoli ordini di negoziazione - Esclusione.

La prescrizione di forma scritta, a pena di nullità, di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) della legge 1/1991, dell’art. 18 del d. lgs. 415/1996 nonché dell’art. 23 del d. lgs. 58/1998 deve intendersi riferita in via esclusiva al c.d. contratto quadro e non, invece, ai singoli ordini di acquisto o vendita, che ne costituiscono solamente il momento esecutivo. (Alessandro Giorgetta) (riproduzione riservata) Tribunale Lecco 20 luglio 2012



Ordini di negoziazione - Contratto quadro - Previsione della forma scritta - Sottoscrizione apocrifa.

Debbono ritenersi nulli gli ordini di negoziazione la cui sottoscrizione sia risultata apocrifa nel caso in cui il contratto quadro preveda che gli stessi debbano essere impartiti esclusivamente per iscritto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Firenze 17 febbraio 2012



Contratti finanziari – Contratto quadro – Forma.

Per i contratti di cui all’art. 23 TUF la forma scritta a pena di validità è prevista per il solo contratto quadro, nel mentre i singoli negozi di esecuzione del contratto di servizi non debbono necessariamente essere stipulati per iscritto in quanto la tutela del cliente è assicurata dalla stipulazione scritta del contratto quadro di servizi dal quale deve risultare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 lettera c) TUF, la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l’entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente. (Michela Forte) (riproduzione riservata) Tribunale Ravenna 02 settembre 2011



Intermediazione finanziaria - Forma convenzionale per l'effettuazione degli ordini di acquisto - Violazione - Nullità.

Nel caso in cui il contratto quadro di negoziazione titoli preveda l’effettuazione degli ordini con l’impiego di apposite formalità (forma scritta ovvero telefonica o informatica, consegna a mezzo promotore finanziario) trova applicazione il disposto normativo di cui all’art. 1352 c.c., per il quale la forma convenzionale prevista per i contratti, e per gli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale si presume voluta per la validità dell’atto (e perciò sotto pena di nullità). (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata) Tribunale Brescia 13 giugno 2011



Intermediazione finanziaria - Forma convenzionale per l'effettuazione degli ordini di acquisto - Violazione - Nullità - Convalida - Esclusione.

L’inosservanza della disposizione convenzionale che regola la forma degli ordini comporta la nullità dei medesimi, non sanabile con il successivo invio di fissato bollato, o con la ratifica degli acquisti per effetto dell’avvenuto incasso delle cedole, posto che solo il negozio inefficace è suscettibile di ratifica, non anche quello nullo. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata) Tribunale Brescia 13 giugno 2011



Intermediazione finanziaria - Nullità degli atti di acquisto - Possesso l'alienazione dei titoli - Effetti.

Il possesso e l’alienazione dei titoli non è incompatibile con la declaratoria di nullità dei relativi atti di acquisto, dovendosi gli stessi considerare come meri valori economici secondo la logica del controvalore, proprio dei beni di genere: cioè nella prospettiva del tantundem eiusdem generis. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata) Tribunale Brescia 13 giugno 2011



Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Forma – Ordini impartiti attraverso la rete Internet – Firma digitale – Necessità.

L'articolo 30 del reg. Consob 11522 del 1998, nel prevedere che le parti devono indicare, nel contratto quadro, le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni, non legittima affatto la forma orale degli ordini di borsa, ma si limita a consentire, per tali ordini, forme equivalenti a quella scritta, vale a dire la richiesta telefonica registrata dall'intermediario su supporto magnetico e la richiesta inoltrata con strumenti telematici alla quale sia apposta od associata la firma digitale. Dovendosi, pertanto, riconoscere natura contrattuale o comunque negoziale agli ordini di borsa, i quali non possono essere considerati meri atti esecutivi del contratto quadro, ove gli stessi vengano impartiti attraverso la rete Internet dovranno essere muniti di firma digitale, pena la loro nullità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Ravenna 29 maggio 2010



Ordini di negoziazione di strumenti finanziari – Forma scritta – Forme equivalenti – Necessità.

La prescrizione della forma scritta per i contratti di investimento contenuta nell’art. 23, comma 1, del TUF si applica anche ai singoli ordini di negoziazione, i quali danno luogo alla formazione di veri e propri contratti; in proposito, va rilevato tanto che l’art. 30 del reg. Consob n. 11522/98, ove prevede che le parti devono indicare nel contratto quadro le modalità attraverso cui l’investitore può impartire ordini e istruzioni, non legittima affatto la forma orale degli ordini di borsa, ma si limita a consentire per essi forme equivalenti a quella scritta, quali la richiesta telefonica registrata su supporto magnetico ovvero quella inoltrata mediante strumenti telematici alla quale sia apposta o associata la firma digitale. (fb) Tribunale Ravenna 12 ottobre 2009



Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Natura negoziale autonoma – Forma – Risoluzione.

L’ordine di negoziazione non è un mero atto esecutivo del contratto quadro, ma un vero e proprio autonomo atto negoziale, che non deve essere necessariamente conferito in forma scritta e che può essere fatto oggetto di autonoma e diretta domanda di risoluzione. (fb) Tribunale Piacenza 28 luglio 2009



Intermediazione finanziaria – Disconoscimento della sottoscrizione – Volontà di eccepire la mancanza di forma scritta – Sussistenza.

Qualora l’investitore abbia in giudizio disconosciuto il contratto quadro ed i singoli ordini di negoziazione rilevandone la mancanza di sottoscrizione originale, è possibile ritenere sussistente la sua volontà di eccepire anche la carenza di forma scritta di tali atti. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 01 aprile 2009



Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Forma ad substantiam – Esclusione – Ordine impartito per via telematica – Validità – Operazione inadeguata – Conseguenze.

L’obbligo della forma scritta di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998 si riferisce al solo contratto quadro e non ai singoli ordini di negoziazione, i quali potranno pertanto essere impartiti anche per via telematica senza la firma digitale; in questo caso, tuttavia, detti ordini non potranno essere considerati equivalenti al documento scritto richiesto nell’ipotesi in cui l’operazione sia inadeguata al profilo di rischio del cliente. (fb) Tribunale Gorizia 30 gennaio 2009



Intermediazione finanziaria – Omessa registrazione degli ordini su supporto magnetico o elettronico – Responsabilità nei confronti della Consob – Sussistenza – Incidenza nei rapporti con il cliente – Irrilevanza.

L’omessa registrazione degli ordini di borsa su supporto magnetico o elettronico, così come prescritto dal regolamento Consob, può fondare la responsabilità dell’intermediario sul piano amministrativo, rimessa all'accertamento dell’autorità di vigilanza, ma non rileva sulla validità dell’investimento nel rapporto con il cliente. (fb) Appello Torino 27 novembre 2008



Intermediazione finanziaria – Forma – Nullità – Violazione della forma convenzionale prevista per i singoli ordini – Nullità – Sussistenza.

La disposizione dell’art. 23 del d.lgs. n. 58/98 che prevede la sanzione della nullità per la violazione della forma dei contratti relativi ai servizi di investimento riguarda tanto i cd. contratti quadro quanto i singoli ordini di negoziazione imparti dai clienti. Sono pertanto nulli gli ordini privi della forma scritta qualora questa sia prevista dal contratto. (fb) Tribunale Lodi 20 ottobre 2008



Intermediazione finanziaria - Contratto quadro – Forma – Contenuto minimo – Natura e modalità dei servizi forniti – Forma scritta – Necessità.

Per il c.d. contratto quadro è previsto non soltanto un requisito di forma scritta a pena di nullità, ma anche un contenuto minimo - che deve, in quanto prescritto dalla legge, avere la medesima forma - costituito dalla indicazione della natura dei servizi forniti, delle modalità di svolgimento del servizio, dell’entità e dei criteri di calcolo della remunerazione dell’intermediario. (sz) Tribunale Torino 24 luglio 2008



Intermediazione finanziaria – Mancanza di contratto quadro – Singoli mandati scritti di negoziazione – Ammissibilità.

In mancanza di espressa disposizione non è possibile sostenere che la conclusione di sporadici mandati di negoziazione in assenza di un contratto quadro di riferimento sia per ciò solo affetta da nullità, essendo peraltro evidente che in simili evenienze gli ordini dovranno essere necessariamente impartiti per iscritto, in ottemperanza al dettato della legge. Anche alla luce della rafforzata tutela degli investitori può quindi ancora ammettersi la possibilità di singoli mandati di negoziazione ove gli stessi siano conferiti per iscritto e fermo restando l’obbligo per l’intermediario di adempiere parallelamente ai doveri di trasparenza e di informazione posti a suo carico dal legislatore e dalla Consob. Tribunale Monza 04 giugno 2008



Intermediazione finanziaria - Nullità dell’ordine di negoziazione – Effetti restitutori Riconoscimento dell’interesse legale – Mala fede dell’accipiens – Sussistenza – Anatocismo semestrale dalla domanda giudiziale ammissibilità.

E’ nullo, per violazione dell’art. 1352 cod. civ., l’ordine di acquisto privo della forma scritta prevista dal contratto di negoziazione, dovendosi presumere che tale forma sia stata dalle parti voluta per la validità del contratto medesimo. Le somme versate per l’acquisto dei titoli dovranno, poi, essere restituite maggiorate degli interessi al tasso legale dal giorno dell’acquisto, posto che versa in mala fede l’intermediario che ha dato corso all’ordine in violazione della forma convenuta. Lo stesso criterio dovrà essere applicato per quanto riguarda il riconoscimento degli interessi sulle cedole percepite dall’investitore. Sulle somme oggetto di restituzione potrà poi essere applicato, ove richiesto, l’anatocismo di cui all’art. 1283 cod. civ., in quanto gli interessi scaduti e dovuti per almeno sei mesi possono essere capitalizzati dalla data della domanda giudiziale. (fb) Tribunale Marsala 21 marzo 2008



Intermediazione finanziaria – Mancanza di contratto quadro – Ordini impartiti per iscritto – Validità.

Devono ritenersi validi, pur in mancanza del contratto quadro, gli ordini di acquisto ove siano stati impartiti per iscritto e sia muniti di tutte le indicazioni relative al titolo da acquistare, al prezzo ed alla quantità nonché delle modalità di pagamento. Tribunale Monza 19 febbraio 2008



Internet banking – Ordini di negoziazione privi di sottoscrizione elettronica o digitale – Nullità. 

Sono nulli gli ordini di negoziazione impartiti con strumenti telematici e privi di sottoscrizione con firma elettronica o digitale. Tribunale Ravenna 19 novembre 2007



Intermediazione finanziaria – Forma scritta dei singoli ordini – Necessità – Violazione – Nullità.

Il requisito della forma scritta ad substantiam è previsto dalla legge non solo per il cd. contratto quadro, in base al quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di investimento, ma anche per i contratti di acquisto dei singoli strumenti finanziari. * Appello Venezia 19 novembre 2007



Intermediazione finanziaria – Contratto di negoziazione – Inesistenza degli ordini di borsa – Onere di forma scritta ad probationem – Mancato assolvimento -  Nullità per inesistenza della volontà contrattuale di conferire gli ordini di borsa.

In presenza di contestazione in merito all’insussistenza degli ordini di borsa, incombe sull’intermediario l’onere di provare per iscritto l’esistenza di detti ordini (forma scritta ad probationem). Dal mancato assolvimento di tale onere probatorio consegue la dichiarazione di nullità delle operazioni di investimento per inesistenza della volontà contrattuale di conferire gli ordini di borsa. Tribunale Milano 07 novembre 2007



Intermediazione finanziaria – Previsione negoziale delle modalità di conferimento degli ordini – Ordine tra parti presenti – Forma scritta – Necessità.

Ove il contratto quadro preveda che gli “gli ordini e le revoche degli stessi” debbano essere “conferiti per iscritto o telefonicamente”, l’ordine tra parti presenti deve essere impartito per iscritto, dovendosi ritenere che la previsione di tale forma abbia lo scopo di fornire all’intermediario la prova del conferimento dell’ordine. Tribunale Forlì 24 ottobre 2007



Intermediazione finanziaria – Operazione inadeguata – Avvertenza - Requisiti di forma – Violazione – Nullità del singolo contratto di negoziazione – Sussistenza.

Ha natura imperativa la norma di cui all’art. 29 del reg. Consob 11522/98 che prescrive la forma scritta per l’avvertenza relativa all’operazione inadeguata e tale requisito di forma costituisce un elemento intrinseco alla fattispecie negoziale in quanto attiene alla struttura o al contenuto del singolo contratto di negoziazione con la conseguenza che la sua violazione importa nullità del contratto stesso. Tribunale Venezia 22 ottobre 2007



Intermediazione finanziaria – Forma scritta dei contratti e degli ordini – Necessità – Distinzione.

La forma scritta ad substantiam è prevista, in modo tassativo, esclusivamente per i contratti che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento, intendendosi per tali non i singoli contratti di acquisto titoli, i singoli contratti di investimento, costituenti la prestazione del servizio di intermediazione, ma i contratti che stabiliscono come gli ordini devono essere impartiti. Tribunale Santa Maria Capua Vetere 04 ottobre 2007



Ordini di negoziazione - Forma convenzionale - Difformità - Invalidità - Sussistenza.

Ove il contratto quadro preveda che gli ordini vengano conferiti “di norma per iscritto ovvero con telefonata registrata”, dovendosi ritenere che le parti abbiano inteso adottare una determinata forma (art. 1352 c.c.) e presumere che la stessa sia voluta ai fini della validità del contratto o dell’atto unilaterale, l’ordine impartito diversamente (ad es. verbalmente) non può ritenersi valido. Appello Brescia 20 giugno 2007



Forma degli ordini di negoziazione – Funzione.

Gli ordini di negoziazione non debbono necessariamente essere conferiti per iscritto ed il requisito di forma previsto dall’art. 60 reg. Consob ha lo scopo di garantire trasparenza e la prova dell’ordine. Tribunale Oristano 12 giugno 2007



Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione - Requisiti di forma – Violazione – Nullità.

Comporta la nullità dell’ordine di acquisto la violazione dei requisiti di forma prescritti dall’art. 29 reg. Consob per l’esecuzione di operazioni inadeguate, posto che l’art. 29 citato, unitamente all’art. 23 del TUF hanno natura imperativa in considerazione degli interessi pubblicistici tutelati -anche di rango costituzionale- identificabili non solo nella tutela dei risparmiatori uti singuli ma anche in generale del risparmio come elemento di valore dell’economia nazionale. Da luogo invece ad inadempimento la condotta dell’intermediario successiva alla conclusione del contratto quadro che importi violazione di norme comportamentali. Tribunale Venezia 30 maggio 2007



Forma dei singoli ordini di negoziazione – Autonomia della parti – Forma alternativa a quella scritta – Natura.

L’art. 23 del TUF prescrive la forma scritta ad substantiam e la relativa sanzione della nullità solo per il contratto quadro, mentre le modalità di comunicazione dei singoli ordini di negoziazione e delle istruzioni all’intermediario sono rimesse dalla legge all’autonomia delle parti. Pertanto, ove queste abbiano previsto la forma scritta come alternativa a quella orale, si deve ritenere che tale requisito di forma non sia stato voluto per la validità degli ordini ma ad probationem. Tribunale Milano 26 aprile 2007



Conratti derivati – Fib 30 - Forma degli ordini – Mancata fonoregistrazione ed informazione delle perdite eccedenti il 50% della provvista – Inadempimento – Sussistenza.

La mancata fonoregistrazione degli ordini, in violazione dell’art. 60 reg. Consob, nonché la mancata informazione circa le perdite superiori al 50% della provvista, integrano gli estremi dell’inadempimento contrattuale imputabile all’intermediario e l’eventuale consapevolezza del cliente della sottoscrizione dei contratti non può avere efficacia sanante della mancata informazione. Tribunale Arezzo 17 aprile 2007



Ordini di negoziazione – Forma convenzionale – Utilizzo di phone banking e dei servizi telematici – Ammissibilità – Espressa previsione contrattuale – Necessità.

Gli ordini di negoziazione possono essere legittimamente impartiti tramite il sistema di cd. phone banking ovvero tramite i servizi bancari telematici qualora tali modalità siano contemplate, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 30, comma 2 lett. c) del reg. Consob n. 11522/98, dal contratto stipulato con l’investitore. Tribunale Napoli 21 febbraio 2007



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Sottoscrizione di singoli contratti – Forma scritta – Sussistenza.

Deve ritenersi assolto l’obbligo della forma scritta previsto dall’art. 23 del TUF qualora le parti non sottoscrivano il cd. contratto quadro ma vari contratti di analogo contenuto in occasione di ogni singola operazione di investimento. Tribunale Novara 18 gennaio 2007



Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Forma. Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Forma convenzionale – Revoca tacita.

In mancanza di espressa previsione contenuta nel contratto quadro, gli ordini impartiti verbalmente e di persona dall’investitore presso gli uffici dell’intermediario possono essere equiparati, quanto a forma, agli ordini telefonici.  E’ ravvisabile una revoca tacita del c.d. patto di forma nel comportamento dell’investitore che, in presenza di ordini impartiti in difformità di quanto previsto nel contratto quadro, non ne abbia mai contestato l’esecuzione ed i relativi addebiti ed oneri e ciò anche nel caso in cui la forma convenzionale fosse ad substantiam. Tribunale Pescara 30 giugno 2006



Servizi di intermediazione finanziaria – Forma scritta ad substantiam – Ordini di negoziazione – Derogabilità.

Il requisito della forma scritta ad substantiam per i contratti relativi ai servizi di investimento riguarda il solo contratto-quadro e non i singoli ordini di negoziazione, per i quali il reg. Consob n. 11522/1998, all’art. 30 lett. c), prevede che il contratto possa derogare a tale tipo di forma. Tribunale Milano 15 marzo 2006



Intermediazione finanziaria - Nullità dei singoli contratti di negoziazione – Violazione di norme imperative – Sussistenza.

L’art. 29 reg. Consob, nel prescrivere che l’ordine di esecuzione di un’operazione inadeguata debba rivestire la forma scritta con esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dall’investitore, ha indicato un elemento costitutivo del contratto di acquisto dello strumento finanziario ed introdotto una vera e propria regola di validità del medesimo.  E poiché il T.U.F. ed il suo regolamento attuativo sono norme imperative a norma dell’art. 1418 c.c., laddove tali norme prescrivano requisiti di validità della fattispecie negoziale –come appunto l’art. 29 reg. Consob- la loro violazione dà luogo alla nullità del contratto, non occorrendo che tale sanzione sia espressamente prevista dalla norma, in quanto a ciò vi sopperisce l’art. 1418, 1° comma c.c., che enuncia un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione di precetti imperativi non si accompagna una espressa previsione di nullità. Tribunale Venezia 16 febbraio 2006



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro con facoltà di firme disgiunte – Opponibilità degli ordini impartiti da un solo cointestatario.

Ove il cd. contratto quadro preveda espressamente la facoltà di firma disgiunta anche con riferimento alla attività di negoziazione e ricezione ordini, è opponibile agli altri cointestatari l’ordine impartito da uno solo di loro. Tribunale Reggio Emilia 22 dicembre 2005



Intermediazione finanziaria – Forma scritta degli ordini di negoziazione – Necessità – Insussistenza.

Le norme che disciplinano la materia della intermediazione finanziaria (D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF e Deliberazione CONSOB 1 luglio 1998, n. 11522 – Adozione del Regolamento di Attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) ed, in particolare,  gli artt. 21 e 23 del D. Leg. n. 58/98 e gli artt. da 26 a 30 del citato reg. Consob hanno carattere imperativo, essendo poste a tutela del risparmio, bene di sicuro rilievo costituzionale, e costituiscono il contenuto specifico dei comportamenti esigibili e degli obblighi inderogabili da parte di chi offre servizi di investimento, operatori professionali “abilitati” a cui si richiede alta competenza specifica e una superiore (rispetto a quella comune del “buon padre di famiglia”) diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali. Tribunale Catania 25 novembre 2005



Ordini di negoziazione di strumenti finanziari - Forma convenzionale ex art. 1352 – Nullità.

Ove il cd. contratto-quadro sottoscritto tra investitore e intermediario preveda che gli ordini di acquisto degli strumenti finanziari siano impartiti per iscritto e che, qualora siano comunicati telefonicamente, debbano essere registrati su supporto magnetico o altro supporto equivalente, si deve presumere che siano nulli ai sensi dell’art. 1352 c.c. gli ordini comunicati senza il rispetto di tali forme convenzionali. Tribunale Pescara 21 ottobre 2005



Ordini di negoziazione di strumenti finanziari - Forma convenzionale ex art. 1352 – Requisiti di forma prescritti dall’art. 23, c. II TUIF – Irrilevanza.

Nell’ipotesi in cui il contratto-quadro preveda la forma scritta o la registrazione su supporto magnetico degli ordini di negoziazione, diviene irrilevante la soluzione del problema se, ai sensi dell’art. 23, comma I, TUIF, la forma scritta ad substantiam riguardi il solo contratto normativo ovvero si estenda ai singoli negozi esecutivi. Tribunale Pescara 21 ottobre 2005



Intermediazione finanziaria – Requisiti di forma – Violazione – Conseguenze.

La nullità dei contratti di intermediazione è riscontrabile solo in difetto della forma scritta prescritta dall’art. 23 T.U.F. e con esclusivo riferimento al contratto quadro di negoziazione e deposito titoli. Detto requisito di forma non si estende ai vari ordini di acquisto via via impartiti dal cliente. Tribunale Genova 02 agosto 2005



Intermediazione mobiliare – Negozi esecutivi del cd. contratto quadro - Forma scritta ad substantiam – Esclusione.

La forma scritta ad substantiam prevista dall’art. 23 T.U.F. si riferisce al contratto di negoziazione (c.d. contratto quadro o master agreement) e non ai singoli negozi conclusi nell’ambito e in esecuzione del rapporto che trova la sua fonte nel contratto quadro. Tribunale Milano 25 luglio 2005



Contratto di gestione patrimoniale – Ordini di negoziazione – Forma scritta convenzionale – Nullità – Sussistenza.

Ove un contratto di gestione patrimoniale stipulato nel 1995 preveda espressamente l’uso della forma scritta per gli acquisti effettuati al di fuori dei mercati regolamentati, si deve ritenere che le parti abbiano inteso fare riferimento alla normativa all’epoca in vigore anche in considerazione del carattere imperativo delle relative disposizioni. Tale normativa (art. 11 l. 2 gennaio 1991, cd. “Legge SIM” e art. 14 reg. Consob 2 luglio 1991 n. 5387), applicabile al caso di specie in base al principio generale “tempus regit actum”, sanziona con la nullità i patti in deroga alle disposizioni dell’art. 11, tra cui vi è appunto quella che impone la forma scritta per le negoziazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati. Tribunale Bari 26 maggio 2005



Intermediazione finanziaria – Requisiti di forma del contratto e degli ordini di negoziazione – Nullità – Inadempimento.

L’obbligo della forma scritta ad substantiam previsto dall’art. 23 del d. lgs. n. 58/98 deve intendersi riferito al cd. contratto quadro e non agli ordini di acquisto degli strumenti finanziari, per i quali il mancato rispetto della forma prevista nel contratto potrà configurare non una nullità bensì un inadempimento dell’intermediario alle obbligazioni assunte. Tribunale Venezia 22 novembre 2004



Ordini verbali di borsa – Validità  - Prova tramite annotazione sui registri contabili della banca – Ammissibilità.

Alla stregua della disciplina regolamentare applicabile a fatti verificatisi nel periodo che intercorre tra il dicembre 1993 e il dicembre 1994, adottata in attuazione degli artt. 2 e 9 della l. 1/91 (v. delibere Consob 2-7-1991 n. 5387 e 9-12-1994 n. 8850), era espressamente prevista la possibilità di impartire ordini verbali (cfr. art. 9 del. 5387/91 e art. 19 del. 8850/94), ovviamente sul presupposto della preesistenza di un contratto scritto per la negoziazione di valori mobiliari. Deve, poi, ritenersi legittima la clausola che, nel caso di ordini impartiti telefonicamente, attribuisce efficacia probante alla relativa annotazione sui registri della banca. Tribunale Mantova 16 novembre 2002




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