FONTI NORMATIVE
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Contratti di borsa – Attività di sollecitazione all'investimento immobiliare – Illecito di cui agli art. 94 e 191 del d.lgs. n. 58 del 1998 – Sussistenza – Esclusione – Fondamento – Conseguenze. (06/05/2010)

La sollecitazione agli acquisti immobiliari in mancanza di preventiva comunicazione alla Consob non configura l'illecito di cui agli artt. 94 e 191 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, atteso che dette norme - da interpretare alla luce della definizione di "sollecitazione dell'investimento" contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera t), del medesimo decreto - collegano l'applicabilità della sanzione soltanto alla sollecitazione all'investimento in prodotti e strumenti finanziari, ai quali gli acquisti immobiliari non sono in alcun modo assimilabili, sia per la diversità tra le due categorie, sia in virtù dell'estraneità delle competenze della Consob dal campo degli investimenti immobiliari; ne consegue che la punizione di tale condotta viola il principio di legalità e tipicità dell'illecito amministrativo. (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile 17 aprile 2009




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