CONTRATTI
- natura e contenuto -
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Intermediazione finanziaria - Comunicazione con finalità informativa - Ristrutturazione del contratto - Schema negoziale - Fattispecie - Esclusione.
Una semplice comunicazione con finalità informativa non è assimilabile ad uno schema negoziale di ristrutturazione di un contratto in derivati finanziari. (gc) (riproduzione riservata)
Tribunale Catanzaro 30 novembre 2010
Contratto di negoziazione in derivati – Parte integrante del contratto quadro – Produzione in giudizio del solo contratto IRS – Mancanza dei requisiti di contenuto – Nullità delle operazioni di investimento – Sussistenza. (22/04/2010)
Non assolve all’onere di provare la stipula del cd. contratto quadro di negoziazione e trasmissione ordini la produzione in giudizio del solo contratto di investimento in prodotti derivati (nella specie IRS) che sia concepito come parte integrante del contratto quadro e non ne non contenga tutti i requisiti previsti dall’art. 30 reg. Consob n. 11522/98. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Padova 23 marzo 2010
Intermediazione finanziaria – Collocamento – Collocamento fuori sede – Rapporto duraturo – Ripetute operazioni di collocamento – Necessaria sottoscrizione di contratto quadro – Esclusione. (30/04/2010)
L’art. 30 del reg. Consob n. 11522/1998 consente all’intermediario di prestare il servizio di collocamento – ivi compresa l’offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza – anche senza che con l’investitore sia stato sottoscritto il cd. contratto quadro; in proposito, si deve precisare che la nozione di collocamento applicabile alla fattispecie presa in considerazione dalla norma riguarda non solo il collocamento di un singolo prodotto ma anche quei casi in cui tra intermediario e investitore si instauri un rapporto duraturo nel corso del quale abbiano luogo ripetuti collocamenti di prodotti finanziari (nella specie quote di fondi di investimento). (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Mondovì 10 febbraio 2010
Intermediazione finanziaria – Operazioni eseguite con finanziamenti concessi dall’intermediario – Contratto quadro – Contenuto – Necessaria indicazione delle modalità di costituzione e ricostituzione della provvista – Necessità – Violazione – Nullità delle operazioni – Sussistenza.
Sono nulle le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari eseguite con finanziamenti concessi dalla banca intermediaria qualora il contratto di negoziazione non contenga il requisito di cui all’art. 30, comma 1, lett. e) del reg. Consob n. 11522/98, consistente nell’indicazione delle modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte. (fb)
Tribunale Santa Maria Capua Vetere 05 ottobre 2009
Intermediazione finanziaria – Raccolta di informazioni relative al profilo di rischio del cliente – Omesso adeguamento della documentazione all’entrata in vigore della nuova normativa – Irrilevanza.
Qualora l’intermediario sia in grado di ricavare le informazioni relative al profilo di rischio del cliente sulla scorta di altri rapporti con lo stesso instaurati, diviene irrilevante il mancato tempestivo adeguamento all’entrata in vigore della nuova normativa prescritto dall’art. 70 del reg. Consob n. 11522/98, tanto più ove l’operazione impugnata non appaia inadeguata. (fb)
Tribunale Reggio Emilia 14 luglio 2009
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Normativa sopravvenuta - Mancato adeguamento del contenuto del contratto - Risoluzione per impossibilità sopravvenuta - Ordini di negoziazione successivi - Nullità.
Il mancato adeguamento del contratto quadro ai contenuti imposti da norme imperative sopravvenute dopo la stipulazione, comporta la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del rapporto e l’impossibilità di consentire l’effettuazione degli ordini di negoziazione, dei quali dovrà essere dichiarata la nullità. (fb)
Tribunale Parma 08 marzo 2009
Intermediazione finanziaria - Contratto di negoziazione - Forma - Contenuto - Adeguamento alla normativa sopravvenuta - Necessità - Nullità sopravvenuta - Sussistenza.
L’art. 23 Tuf va letto nel senso che la Consob ha il potere di imporre agli intermediari finanziari: a)che determinate tipologie di contratto possano o debbano essere stipulate per iscritto; b)che determinate tipologie di operazioni siano consacrate in altrettanti obblighi di forma-contenuto. Il contratto quadro posto dalla banca a fondamento di operazioni di negoziazione non risponde a questi ultimi obblighi ove non sia stato adeguato a quanto disposto dall’art. 30 reg. Consob 115822/98, previa consegna del documento generale sui rischi di investimento, così come stabilito dall’art. 36 del reg. Consob 10943/1997, ma sia rimasto invece vigente nella versione redatta sulla base della normativa precedentemente in vigore. Un tale contratto non ha, pertanto, il contenuto voluto da norme inderogabili di legge dettate a tutela dell’ordine pubblico economico e del pubblico risparmio ed è, perciò, da considerarsi affetto da nullità sopravvenuta. (ma)
Tribunale Bologna 02 marzo 2009
Strumenti finanziari – Prodotto complesso – Acquisto di BTP e contemporanea vendita di opzioni – Oggetto del contratto – Collegamento negoziale – Indeterminatezza dell’oggetto – Nullità – Sussistenza. (22/06/2010)
Qualora un prodotto finanziario (nella specie denominato BTP INDEX) sia concepito mediante acquisto di titoli di stato e contestuale vendita di opzioni put, dalla documentazione sottoscritta dall’investitore deve risultare chiaramente la natura del prodotto nonché il collegamento negoziale tra le due operazioni sopra indicate; in difetto, il contratto potrà essere considerato nullo per indeterminatezza dell’oggetto, non essendo determinate né determinabili le modalità di svolgimento del rapporto contrattuale. (fb) (riproduzione riservata)
Appello Lecce 28 gennaio 2009
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Omesso adeguamento alla nuova normativa – Omessa consegna del documento sui rischi generali di investimento – Omessa informazione sulla natura dell’operazione – Consapevolezza delle scelte dell’investitore – Rilevanza – Precedenti operazioni di natura speculativa – Irrilevanza.
In presenza di un’operazione di negoziazione effettuata dopo l’entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 58/1998 sulla base di un contratto quadro stipulato in data precedente e non aggiornato, la consegna del documento sui rischi generali di investimento e l’informazione prevista dall’art. 28, comma 2, del reg. n. 11522/1998, assumono particolare importanza al fine di consentire all’investitore di effettuare consapevoli scelte di investimento, non potendosi desumere tale consapevolezza sulla scorta di precedenti operazioni di natura speculativa. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino 12 gennaio 2009
Intermediazione finanziaria – Mancato adeguamento del contratto quadro alla normativa entrata in vigore il 1 luglio 1998 – Inefficacia – Sussistenza.
Sono privi di efficacia, con riferimento agli ordini conferiti dal 1 luglio 1998 in poi, i contratti d’intermediazione che non siano stati adeguati alla nuova normativa entrata in vigore in tale data. (fb)
Tribunale Parma 09 dicembre 2008
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro sottoscritto anteriormente al 1 luglio 1998 – Contenuto conforme alle disposizioni successive – Validità – Sussistenza.
Non è necessaria la stipulazione di un nuovo contratto quadro se il contenuto di quello già sottoscritto è sostanzialmente conforme a quanto disposto dalla disciplina del TUF in vigore dal 1 luglio 1998. (fb)
Tribunale Torino 24 novembre 2008
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro – Forma – Contenuto minimo – Natura e modalità dei servizi forniti – Forma scritta – Necessità.
Per il c.d. contratto quadro è previsto non soltanto un requisito di forma scritta a pena di nullità, ma anche un contenuto minimo - che deve, in quanto prescritto dalla legge, avere la medesima forma - costituito dalla indicazione della natura dei servizi forniti, delle modalità di svolgimento del servizio, dell’entità e dei criteri di calcolo della remunerazione dell’intermediario. (sz)
Tribunale Torino 24 luglio 2008
Servizi di investimento mobiliare - Contratto quadro - Interpretazione - Criteri - Esame delle singole pattuizioni - Necessità - Comportamento successivo dell'investitore - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie in tema di responsabilità per l'esecuzione di ordini di negoziazione di derivati esteri.
Ai fini dell'accertamento dell'ambito oggettivo di un contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento, il giudice di merito non può fermarsi all'intitolazione enunciativa del contratto, ma deve esaminare l'intero contenuto delle pattuizioni contrattuali, astenendosi dal conferire rilievo, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., al comportamento successivo dell'investitore, ove lo stesso si sia sostanziato nel conferimento di ordini di borsa che, privi del necessario fondamento causale nel contratto quadro per avere ecceduto dai limiti oggettivi dello stesso, non risultino a loro volta impartiti nella forma scritta richiesta dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità di una S.I.M. per i danni derivanti dall'esecuzione di operazioni su derivati esteri, senza tener conto che il contratto quadro sottoscritto dall'investitore, pur riferendosi genericamente, nell'intitolazione, alla negoziazione di stramenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati "nei mercati regolamentati" ed ai relativi indici, conteneva una clausola che limitava espressamente l'oggetto del contratto al servizio di negoziazione di prodotti derivati italiani). (Fonte: CED – Suprema Corte di Cassazione)
Cassazione civile 25 giugno 2008
Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Contratto quadro stipulato in data anteriore all’entrata in vigore del d. lgs. 58/98 - Nullità sopravvenuta – Sussistenza.
Sono nulli gli ordini di negoziazione eseguiti in contropartita diretta sulla base di un contratto quadro stipulato prima della nuova normativa del TUF entrata in vigore nel 1998 e privo pertanto dei contenuti a carattere imperativo che presiedono all’acquisto de titoli.
Tribunale Parma 03 aprile 2008
Prodotto finanziario 4 you – Dovere di trasparenza nella prestazione dei servizi finanziari – Chiarezza nella redazione del modulo contrattuale – Necessità.
Il canone della “trasparenza” cui si deve attenere l’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento si specifica anche nella qualità del documento contrattuale che deve essere tale da porre il cliente in condizioni di trarre dalla sua semplice consultazione gli elementi necessari per esprimere un consenso consapevole. I moduli presentati al cliente devono quindi essere redatti con chiarezza e consentire una immediata rilevazione della portata e dei rischi dell’operazione.
Tribunale Trapani 30 luglio 2007
Vendita di opzione put – Necessaria indicazione del sottostante, del premio e del prezzo strike – Omissione – Nullità per indeterminatezza dell’oggetto – Sussistenza.
Nel caso di prodotto finanziario che abbia ad oggetto la vendita di un’opzione put, il contratto stipulato con il risparmiatore deve chiaramente riportare gli elementi essenziali quali il tipo di prodotto sottostante l’opzione, il premio e il prezzo strike della medesima. La mancanza di tali indicazioni comporta la nullità del contratto per assoluta indeterminatezza dell’oggetto.
Tribunale Brindisi 18 luglio 2007
Servizi di investimento - Contratto scritto - Natura di contratto normativo - Sussistenza.
La fornitura dei servizi di investimento da parte degli intermediari autorizzati deve avvenire sulla base di un contratto scritto che ha natura di contratto normativo il quale precisa gli obblighi delle parti ovvero il modo con cui esse dovranno operare nel dar corso alle operazioni, disposizioni peraltro che non esauriscono il novero dei precetti cui l’intermediario deve attenersi.
Appello Brescia 20 giugno 2007
Intermediazione finanziaria – Obblighi di informazione come parte del contenuto negoziale – Violazione – Responsabilità contrattuale.
La sottoscrizione del contratto quadro di negoziazione, sottoscrizione, collocamento, raccolta titoli da luogo ad un rapporto negoziale a definire il quale concorrono anche gli obblighi di informazione previsti dalla legge, la cui violazione determina, in capo all’intermediario una responsabilità di tipo contrattuale in senso proprio.
Tribunale Parma 24 maggio 2007
Intermediazione finanziaria – Contratto per la prestazione dei servizi di investimento – Forma scritta ad substantiam – Necessità.
È sempre richiesta dall’articolo 23 del D.lgs. n. 58/1998 la forma scritta ad substantiam del contratto concernente la prestazione di attività di intermediazione finanziaria e servizi di investimento, del quale è indicato, all’articolo 30 del Regolamento Consob n. 11522/98, il contenuto minimo indispensabile di validità costituito dalla natura dei servizi forniti, modalità di svolgimento degli stessi, entità e criteri di calcolo della loro remunerazione, eventuali altre condizioni particolari convenuti con il cliente.
Tribunale Torino 12 febbraio 2007
Contratto per la prestazione dei servizi di investimento – Natura – Contratto di mandato integrato da norme inderogabili.
La prestazione di servizi di investimento può oramai considerarsi un contratto nominato, regolato da speciali norme di settore, ma la figura giuridica base, cui esso si ricollega, e in cui trova disciplina in mancanza delle speciali disposizioni previste, è il contratto di mandato. La peculiarità dell’oggetto del mandato (acquisto e vendita di prodotti finanziari) coinvolge interessi primari tutelati dall’ordinamento e giustifica la disciplina speciale disegnata dalle norme del t.u.f. che hanno natura di norme inderogabili che tracciano uno schema legale dal quale l’intermediario e il risparmiatore che concludono “un contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento” non possono discostarsi.
Tribunale Biella 26 gennaio 2007
Contratto per la prestazione dei servizi di investimento – Natura di negozio gestorio – Atti di negoziazione – Adempimento degli obblighi del contratto di mandato.
Il contratto quadro per la gestione dei servizi di investimento deve contenere il programma non solo dell’attività indispensabile alla conclusione del negozio gestorio ma anche di tutti gli sviluppi esecutivi. Dal contratto scaturisce dunque il rapporto gestorio, costituito da un complesso di diritti ed obblighi reciproci tra le parti, tra i quali è caratteristico l’obbligo dell’agente di impiegare la propria attività per la realizzazione dell’interesse del mandante.
In tale ricostruzione, l’ordine del cliente è un’istruzione (art. 1711 secondo comma c.c.) del mandante al mandatario per l’esecuzione del mandato. Tale atto di negoziazione, inteso come adempimento finale degli obblighi nascenti dal contratto di mandato, va annoverato nella categoria dei cosiddetti negozi di attuazione.
Intermediazione finanziaria – Censura di inadempimento mossa dall’investitore – Oggetto – Distinzione fra fasi precontrattuale, costitutiva ed esecutiva.
Ove le censure mosse dall’investitore riguardino il rapporto negoziale nella sua interezza –non solo quindi le fasi prenegoziali e/o costitutivo-genetiche, ma anche quella esecutiva in senso stretto – diviene ininfluente la questione della natura contrattuale o meno dell’ordine di acquisto impartito all’intermediario.
Bologna 18 dicembre 2006
Intermediazione finanziaria – Rapporto tra investitore e intermediario – Qualificazione - Contratto di mandato – Sussistenza - Incarico gestorio -Ordini di acquisto come esecuzione del contratto di mandato.
Violazione degli obblighi di comportamento dell’intermediario – Inadempimento contrattuale al contratto di negoziazione – Sussistenza – Domanda di nullità, annullabilità o inadempimento riferita ai singoli ordini di negoziazione – Inaccoglibilità.
Costituisce un incarico gestorio, qualificabile come un mandato fra cliente e intermediario, avente ad oggetto l’attività di negoziazione di strumenti finanziari, il contratto di negoziazione che contiene espressioni quali: “vi conferiamo l’incarico di: A) negoziare…, B) sottoscrivere…, C) raccogliere i miei/vostri ordini…” (v. art. 1703 c.c.); “art. 13: commissioni e spese (v. art. 1720 c.c.); “art. 14: per ogni operazione la Cassa di Risparmio invierà al cliente, entro il terzo giorno… (v. artt. 1712 e art. 1713 c.c.); “art. 15: durata del contratto. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso… (v. artt. 1722, 1723, 1727 c.c.)“. I singoli successivi ordini di acquisto impartiti dal cliente all’intermediario non costituiscono pertanto autonomi contratti ma il momento esecutivo del contratto di mandato in attuazione del programma negoziale contenuto nel contratto di prestazione dei servizi di investimento.
Gli obblighi comportamentali previsti a carico dell’intermediario dall’art. 21 D. lgs. n. 58/98 non attengono alla struttura o al contenuto del contratto quadro o del singolo ordine di acquisto, ma riguardano in generale l’esecuzione del contratto che ha regolamentato il servizio d’investimento, per cui la loro violazione concerne essenzialmente il profilo dell’adempimento o inadempimento agli obblighi assunti con detto negozio. Nullità, annullamento e risoluzione per violazione degli obblighi comportamentali non possono dunque che attenere al contratto quadro, non potendo configurarsi con riguardo all’ordine d’acquisto, nell’esecuzione del quale l’intermediario Banca agisce solo come commissionario del proprio cliente.
Intermediazione finanziaria – Obblighi di correttezza e trasparenza – Qualità del documento contrattuale – Chiarezza – Necessità.
Il dovere dell’intermediario di agire con trasparenza si specifica anche attraverso la qualità del documento contrattuale che deve essere idoneo a porre l’utente in condizione di trarre dalla sua semplice consultazione gli elementi necessari per esprimere un consenso consapevole e, quindi, assumere una scelta negoziale responsabile. I contratti sottoposti agli investitori per la sottoscrizione devono quindi essere redatti con chiarezza al fine di consentire una precisa ed immediata rilevazione della portata economica dell’operazione. La regola della trasparenza dispiega i suoi effetti non solo sul piano contenutistico, ma anche sulle modalità di comunicazione.
Vercelli 30 novembre 2006
Intermediazione finanziaria – Gestione comune di investimenti – Negoziazione disgiunta – Sottoscrizione dei contratti da parte dei titolari – Necessità.
L’investimento di risparmi comuni impone la sottoscrizione dei contratti di sottoscrizione dei relativi prodotti finanziari (nella specie “BTP del Salento”) da parte di tutti gli investitori ancorché disgiuntamente operanti.
Tribunale Bari 17 luglio 2006
Intermediazione finanziaria – Servizi d’investimento – Contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento – Qualificazione – Contratto di mandato.
Il contratto relativo alla prestazione dei servizi d’investimento in strumenti finanziari disciplinato dall’art. 23 del D. lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58 e dall’art. 30 del Regolamento Consob 11522/1998 va qualificato come contratto di mandato; l’ordine del cliente all’intermediario finanziario va qualificato come direttiva impartita dal mandante al mandatario ai sensi dell’art. 1711 C.c.; l’atto di negoziazione per conto terzi dell’intermediario finanziario va qualificato come negozio di attuazione del mandato.
Tribunale Rovereto 18 gennaio 2006
Intermediazione finanziaria – Servizi d’investimento – Contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento – Qualificazione – Contratto di mandato.
Il contratto relativo alla prestazione dei servizi d’investimento in strumenti finanziari disciplinato dall’art. 23 del D. lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58 e dall’art. 30 del Regolamento Consob 11522/1998 va qualificato come contratto di mandato; l’ordine del cliente all’intermediario finanziario va qualificato come direttiva dal mandante al mandatario ai sensi dell’art. 1711 c.c.; l’atto di negoziazione per conto terzi dell’intermediario finanziario va qualificato come negozio di attuazione del mandato.
Tribunale Rovereto 18 gennaio 2006
Obblighi di comportamento degli intermediari finanziari - Norme a tutela del risparmio – Natura imperativa ed inderogabile - Sussistenza.
Le norme che disciplinano la materia della intermediazione finanziaria (D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF e Deliberazione CONSOB 1 luglio 1998, n. 11522 – Adozione del Regolamento di Attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) ed, in particolare, gli artt. 21 e 23 del D. Leg. n. 58/98 e gli artt. da 26 a 30 del citato reg. Consob hanno carattere imperativo, essendo poste a tutela del risparmio, bene di sicuro rilievo costituzionale, e costituiscono il contenuto specifico dei comportamenti esigibili e degli obblighi inderogabili da parte di chi offre servizi di investimento, operatori professionali “abilitati” a cui si richiede alta competenza specifica e una superiore (rispetto a quella comune del “buon padre di famiglia”) diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali.
Tribunale Catania 25 novembre 2005
Intermediazione finanziaria – Normativa a tutela del risparmiatore e del mercato – Natura di ordine pubblico ed imperativa – Violazione – Nullità e inadempimento – Distinzione.
Deve essere condivisa la soluzione delineata da parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale le norme preposte al collocamento di strumenti finanziari contenute nel TUF e nei regolamenti attuativi non possano che definirsi di ordine pubblico in virtù della loro vocazione ad incidere in un settore caratterizzato da una elevata prevalenza dell’interesse pubblico e dalla natura, pubblica e generale, degli interessi garantiti dalle predette norme, che concernono la tutela dei risparmiatori "uti singuli" e quella del risparmio pubblico come elemento di valore della economia nazionale.L'insieme delle disposizioni che presiedono all'attività di intermediazione finanziaria, dunque, devono ritenersi imperative, perché dirette a tutelare interessi di carattere generale (alla regolarità dei mercati ed alla stabilità del sistema finanziario), come, peraltro, ha ritenuto la giurisprudenza di legittimità nel caso di violazione delle norme relative al funzionamento delle Società d'intermediazione mobiliare.Nel novero delle norme imperative sopra delineato sono da ricomprendersi anche le norme di natura attuativa e regolamentare, costituenti l'attuazione dei principi generali posti dal TUF, in quanto costituenti con questo un corpus unicum, da valutarsi unitariamente.E’ quindi possibile affermare che i contratti conclusi in violazione del complesso di norme sopra richiamato siano suscettibili di declaratoria di nullità, ove non siano stati in concreto rispettati gli specifici obblighi imposti agli intermediari finanziari, ovvero ove questi ultimi non siano in grado di provare per iscritto di averli rispettati. Ciò a condizione che la norma dalla cui violazione discende la sanzione della nullità abbia un contenuto sufficientemente specifico, preciso ed individuato, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppure di natura civilistica, tanto grave quale la nullità del rapporto negoziale, se non a fronte di parametri di comportamento sufficientemente precisi e determinati.Si deve quindi ritenere che alla violazione di specifiche regole cui l’intermediario è tenuto può conseguire la nullità del contratto, mentre alla violazione di regole generali di prudenza e diligenza professionale, non meglio specificate o codificate in sede regolamentare o attuativa segue, in virtù dei principi generali d’inadempimento dell’obbligazione ed in foza dell’art. 23, co. VI° del TUF, l’azione per il risarcimento del danno.
Tribunale Parma 16 giugno 2005
Sollecitazione all’investimento e negoziazione per conto proprio – Grey market – Obbligo del prospetto informativo – Insussistenza.
Intermediazione finanziaria – Normativa a tutela dei mercati – Ordine pubblico.
Intermediazione finanziaria – Violazione delle norme a tutela dell’investitore e del mercato – Conseguenze – Nullità – Risarcimento del danno.
La negoziazione su base individuale da parte dell’intermediario per conto proprio o per conto terzi di titoli sul mercato secondario non costituisce sollecitazione all’investimento e non richiede pertanto la consegna del prospetto informativo e ciò anche in presenza di attività propositiva da parte dell’intermediario ed anche quando tale negoziazione abbia luogo sul nella fase cd di grey market.
Le norme preposte al collocamento di strumenti finanziari contenute nel TUF e nei regolamenti attuativi sono d'ordine pubblico in quanto destinate ad incidere in un settore contrassegnato da una elevata prevalenza dell'interesse pubblico e dalla natura pubblica e generale degli interessi garantiti che concernono la tutela dei risparmiatori e del risparmio pubblico in sé considerato come elemento di valore della economia nazionale. Tale normativa è di diretta attuazione del principio costituzionale previsto dall'art. 47, 1° comma, Cost., secondo il quale «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina e coordina l'esercizio del credito» e, come tale, costituisce diretta applicazione del principio costituzionale di tutela del risparmio.
La violazione delle norme del TUF può portare alla dichiarazione di nullità del contratto a condizione che la norma violata abbia un contenuto sufficientemente specifico, preciso ed individuato, non potendosi, in caso contrario, far discendere una sanzione tanto grave, qual è quella della nullità del rapporto, se non a fronte di parametri di comportamento sufficientemente precisi e determinati. Pertanto, alla violazione di specifiche regole che l'intermediario è tenuto a rispettare (ad esempio: gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio; devono consegnare, agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari) può conseguire, su domanda del cliente, la nullità del contratto per violazione di una regola di tutela, o di protezione del cliente medesimo, di natura imperativa; alla violazione di norme generali di prudenza e diligenza professionale nel proprio operato, non meglio specificate o codificate in sede regolamentare o attuativa, segue unicamente, in virtù dei principi generali in materia d'inadempimento della obbligazione, ed in particolare, in forza dello specifico disposto dell'ari. 23, 6° comma, TUF l'azione per il risarcimento dei danni.
Intermediazione finanziaria – Violazione degli obblighi informativi – Natura imperativa – Tutela dell’integrità del mercato – Nullità . Sussistenza.
La prospettiva da cui muove la disciplina del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e nella quale sono confluite regole già vigenti e regola di nuove coniazione, riguarda, in generale, la regolamentazione del mercato finanziario con particolare attenzione alla tutela degli interessi pubblici sottesi alle regole. Nella vigenza della legge n° 1 del 1991, parte della dottrina aveva attribuito a ai canoni di diligenza, di correttezza un carattere ridondante o, addirittura, meramente ripetitivo delle disposizioni codicistiche.Gli interventi del legislatore successivi al recepimento della direttiva Cee n° 22 del 1993 concorrono ad attribuire autonoma e specifica rilevanza alla previsione contenuta nell’art. 21 del decreto legislativo n° 58 del 1998, con la conseguenza che, se nella disciplina anteriore gli obblighi di diligenza e di correttezza erano espressamente finalizzati alla "cura dell’interesse del cliente", con l’art. 17 del d. lgs. 415/1996 e con l’art. 21 T.U.F. (norme ispirate alla disciplina comunitaria), tali obblighi sono imposti anche e soprattutto "nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”. Ne consegue che i principi di correttezza e diligenza, contenuti nella disciplina dei servizi di investimento, esprimono concetti più ampi di quelli sottesi alle norme codicistiche, “operando non soltanto nel quadro di un rapporto obbligatorio con l’investitore per la tutela del soddisfacimento del suo interesse, ma anche più in generale (e in via di principio) in relazione allo svolgimento dell’attività economica come canone di condotta volto a realizzare una leale competizione e a garantire l’integrità del mercato". Pertanto, nel contesto della nuova normativa la diligenza e la correttezza sono canoni di condotta riconducibili alle pratiche del commercio e agli usi imprenditoriali, mentre nel contesto codicistico non possono mai prescindere dall’esistenza di un rapporto giuridicamente rilevante tra due parti definite e precisamente individuate. La conseguenza di tali presupposti è la nullità degli ordini di acquisto impartiti in violazione di tali norme.
Tribunale Firenze 18 febbraio 2005
Intermediazione finanziaria – Clausole contrattuali – Mancanza di chiarezza – Violazione degli obblighi informativi – Sussistenza.
Le clausole contenute nei contratti di intermediazione finanziaria (nel caso specifico aventi ad oggetto obbligazioni strutturate) devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. L’equivocità e la non trasparenza della clausola è infatti essa stessa fonte di squilibrio tra le parti e di iniquità sostanziale nella misura in cui contribuisce ad aggravare l’asimmetria informativa già presente nei contratti di adesione.
Tribunale Firenze 30 maggio 2004
Intermediazione finanziaria – Normativa a tutela dell’ordine pubblico – Violazione – Nullità – Sussistenza.
La normativa che tutela l’investitore è posta a tutela dell’ordine pubblico economico ed ha pertanto natura imperativa, la cui violazione impone la reazione dell’ordinamento attraverso il rimedio della nullità del contratto, anche a prescindere da un’espressa previsione in tal senso da parte del legislatore ordinario.
Questo principio è stato sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 marzo 2001 n. 3272), secondo cui “in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un’espressa sanzione di nullità, non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma 1, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità”.
Pertanto, un contratto di investimento, concluso senza l’osservanza delle regole di condotta dettate dalla normativa richiamata, deve essere dichiarato nullo, perché contrario all’esigenza di trasparenza dei servizi finanziari che è esigenza di ordine pubblico.