CONTRATTI
- nullità -
indice
Intermediazione finanziaria - Sottoscrizione dei contratti via Internet - Firma digitale - Definizione nella vigenza del d.p.r. 10 novembre 1997, numero 513 - Omesso utilizzo della firma digitale - Nullità del contratto.
Poiché il d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513, oggi non più in vigore, attribuiva valore di firma digitale solo a quella apposta mediante coppia di chiavi asimmetriche, con un certificatore tenuto ad attestare la corrispondenza tra la chiave pubblica e l'identità dell'utilizzatore, si deve ritenere che fosse nulla la manifestazione del consenso all’integrazione del contratto d’intermediazione finanziaria prevista dall’art. 30, comma 2, lett. e) reg. Consob n. 11522/98 effettuata attraverso la rete Internet senza l'utilizzo della firma digitale con chiavi asimmetriche. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Reggio Emilia 05 ottobre 2011
Intermediazione finanziaria - Mancato adeguamento della normativa - Automatica sostituzione delle clausole incompatibili con il nuovo testo normativo.
Nessuna sanzione di nullità può desumersi dalla normativa di riferimento per il mancato adeguamento alla normativa del TUF, da effettuarsi entro il luglio del 1998, del contratto di negoziazione. Va inoltre osservato che, essendo il contratto di negoziazione un contratto di durata destinato a produrre i suoi effetti nel tempo, le eventuali clausole contrattuali incompatibili con il nuovo testo normativo devono considerarsi inoperanti e automaticamente sostituite dalle nuove disposizioni di legge. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Appello Milano 25 maggio 2011
Contratto quadro - Forma scritta - Contratto sottoscritto solo dei clienti - Eccezione di mancanza di forma scritta - Revoca del consenso - Nullità - Sussistenza - Dichiarazione confessoria scritta contenente il riferimento al contratto - Comunicazioni della banca - Esecuzione spontanea - Irrilevanza.
Non può ritenersi assolto il requisito della forma scritta previsto dall'articolo 23 del TUF qualora il contratto quadro risulti sottoscritto solo dai clienti, i quali, eccependo la nullità del contratto per mancanza della forma scritta, abbiano espressamente manifestato la volontà di revocare il proprio consenso al perfezionamento del vincolo negoziale. Nè può valere a sanare il difetto di forma di cui si discute una semplice dichiarazione confessoria che contenga il riferimento al contratto concluso per iscritto, posto che detto documento non può sostituire quello contenente la volontà negoziale delle parti. Allo stesso modo, il contratto non può ritenersi concluso sulla base delle successive comunicazioni della banca, le quali costituiscono atti giuridici unilaterali privi di valenza negoziale o ancora attraverso l'esecuzione spontanea, non potendo questa valere a sanare la nullità del contratto per difetto di forma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Parma 04 maggio 2011
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro firmato dal solo investitore – Nullità relativa per difetto di forma scritta – Inammissibilità dell’azione di nullità relativa utilizzata per trarne conseguenze selettive.
Qualora un contratto quadro di negoziazione difetti di forma scritta per essere stato firmato soltanto dall’investitore e non anche dall’intermediario finanziario, viene in questione una nullità relativa ai sensi dell’art. 23 del T.U.F. n°58/1998, che può esser fatta valere solo dall’investitore; questi però non può farla valere in forma distorta per trarne conseguenze “selettive” (cioè per chiedere la restituzione dei soli investimenti risultati svantaggiosi mantenendo i restanti investimenti che pure costituiscono attuazione del medesimo contratto quadro); in ciò si ravvisa un abuso del diritto alla domanda, che urta contro i principi del giusto processo e della correttezza e rende inammissibili tanto la domanda di nullità quanto la consequenziale domanda restitutoria diretta a selezionare solo alcuni degli effetti suoi propri. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino 07 marzo 2011
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro firmato dal solo investitore – Nullità relativa per difetto di forma scritta – Interesse di protezione ugualmente raggiunto – Inammissibilità dell’azione di nullità relativa per difetto di interesse.
Intermediazione finanziaria – Ordine d’acquisto privo di forma scritta – Nullità non prevista.
Intermediazione finanziaria – Mancata segnalazione di inadeguatezza – Risarcimento del danno – Voci deducibili nella liquidazione del danno.
Qualora un contratto quadro di negoziazione difetti di forma scritta per essere stato firmato soltanto dall’investitore e non anche dall’intermediario finanziario, viene in questione una nullità relativa (“di protezione”) ex art.23 del T.U.F., che può essere fatta valere dall'investitore, il quale tuttavia che difetta di interesse qualora lo scopo previsto a sua tutela sia stato comunque raggiunto. È dunque inammissibile per mancanza d’interesse l’azione di nullità del contratto quadro di negoziazione quando non risulti leso lo scopo di rendere avvertito l’investitore della particolare importanza dell’atto e di informarlo delle caratteristiche del rapporto che viene disciplinato oltre che dei beni che potranno essere oggetto delle disposizioni che impartirà in attuazione di tale contratto, poi continuamente e sistematicamente eseguito tanto dall’investitore quanto dall’intermediario finanziario. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)
Non è prevista nullità per un ordine d’acquisto privo di forma scritta (ordine che nel caso concreto risulta provato per mancata contestazione della disposizione data). (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)
Va accolta l’azione risarcitoria per danni da compimento di operazioni inadeguate (nel caso concreto, acquisti di obbligazioni Argentina e Parmalat in quantità rilevanti e non conformi agli obiettivi rilevabili per l’investitore) quando l’intermediario non abbia segnalato l’inadeguatezza e non abbia raccolto conferma scritta di procedere (art.29 regolamento Consob 11522/98); nella liquidazione di tali danni vanno considerati in deduzione l’importo delle cedole percepite nonché il valore di quanto ricevuto in séguito all’adesione all’Offerta Pubblica di Scambio per obbligazioni Argentina e in séguito ad assegnazione nel concordato per obbligazioni Parmalat. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Omesso adeguamento alle prescrizioni della normativa sopravvenuta – Nullità.
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Adeguamento alle prescrizioni della normativa sopravvenuta – Comunicazione al cliente delle variazioni – Modalità – Deposito presso la casella di corrispondenza aperta presso l’intermediario – Inidoneità.
Il contratto d’intermediazione finanziaria, in quanto contratto di durata, deve essere adeguato ai mutamenti della normativa di settore intervenuti nel corso del tempo, risultando altrimenti affetto dal vizio di nullità sopravvenuta. Sono pertanto nulli gli ordini di negoziazione impartiti sulla base di un contratto d’intermediazione finanziaria non aggiornato e privo di tutte le informazioni che, per leggi sopravvenute, devono essere contenute in un nuovo contratto d’intermediazione con necessità di forma scritta ad substantiam. (Antonio Motti) (riproduzione riservata)
Non è idonea a far ritenere avvenuto l’adeguamento del contratto d’intermediazione alla disciplina medio tempore sopravvenuta la comunicazione di un documento avente ad oggetto “modifiche al contratto di negoziazione”, qualora tale comunicazione, la cui ricezione è sempre stata contestata dal cliente, avvenga con modalità di trasmissione del tutto irrituali, ossia tramite un (presunto e non provato) deposito in una casella di corrispondenza aperta presso la stessa Banca intermediaria e concernente esclusivamente le comunicazioni attinenti il rapporto di conto corrente. (Antonio Motti) (riproduzione riservata)
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro di negoziazione – Mancato aggiornamento nei termini stabiliti da nuove norme regolamenta della Consob – Nullità sopravvenuta – Esclusione.
La Delibera Consob 1 marzo, n. 12409 prevedeva che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore gli intermediari si adeguassero agli obblighi derivanti dalle integrazioni di cui all’art. 30 della Delibera Consob 1 luglio 1998, n. 11522 concernente i contenuti dei contratti di negoziazione da stipulare in forma scritta (termine poi portato al 31 dicembre 2000 in sèguito a Delibera Consob 6 settembre 2000 n. 12716); tuttavia, dall’eventuale violazione dell’obbligo di adeguamento non potrebbe conseguire una nullità dei contratti di negoziazione anteriori alle nuove norme del 1998, non potendosi configurare un vizio di forma sopravvenuto, avuto riguardo alla irretroattività delle norme regolamentari e alla loro ininfluenza sulla normativa previgente. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino 15 dicembre 2010
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità – Convalida.
Il contratto di investimento nullo in quanto sottoscritto dal solo cliente non può essere convalidato, risultando irrilevanti a tale fine la mancata contestazione degli estratti del conto titoli, del conto corrente e l’invio da parte della banca degli attestati di esecuzione degli ordini di investimento, così come ogni eventuale condotta successiva o volontà implicite desumibili da comportamenti attuativi del contratto. (pf) (riproduzione riservata)
Tribunale Mondovì 09 novembre 2010
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità – Ordini di investimento.
La nullità del contratto quadro determina la nullità dei singoli ordini di investimento impartiti dal cliente. (pf) (riproduzione riservata)
Tribunale Mondovì 09 novembre 2010
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità – Convalida.
Il contratto di investimento nullo in quanto sottoscritto dal solo cliente non può essere convalidato, risultando irrilevante a tale fine ogni comportamento concludente di esecuzione del contratto quale la sottoscrizione degli ordini di investimento. (pf) (riproduzione riservata)
Tribunale Alba 02 novembre 2010
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità – Ordini di investimento.
La nullità del contratto quadro determina la nullità dei singoli ordini di investimento impartiti dal cliente. (pf) (riproduzione riservata)
Tribunale Alba 02 novembre 2010
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità – Convalida.
Il contratto di investimento nullo in quanto sottoscritto dal solo cliente non può essere convalidato, risultando irrilevante a tale fine ogni comportamento concludente di esecuzione del contratto quale la sottoscrizione degli ordini di investimento. (pf) (riproduzione riservata)
Tribunale Alba 02 novembre 2010
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità – Ordini di investimento.
La nullità del contratto quadro determina la nullità dei singoli ordini di investimento impartiti dal cliente. (pf) (riproduzione riservata)
Tribunale Alba 02 novembre 2010
Intermediazione finanziaria – Procedimento sommario di cognizione – Domanda di nullità del contratto – Assenza di istanze di prova orale o di CTU – Ammissibilità. (26/10/2010)
E’ ammissibile il ricorso al procedimento sommario di cui all’art. 702 bis, codice procedura civile, ove si chieda la declaratoria di nullità di operazioni in strumenti finanziari causata dalla mancanza e quindi dalla nullità del contratto quadro, le parti non abbiano avanzato alcuna richiesta di istruttoria orale o di CTU e la causa sia, pertanto, di natura esclusivamente documentale. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino 29 settembre 2010
Contratto quadro – Consegna di copia cliente – Omissione – Nullità – Esclusione – Semplice onere della consegna su richiesta. (27/07/2010)
Non è motivo di nullità la mancata consegna al cliente di una copia del contratto quadro, posto che la consegna è semplicemente un onere che l'intermediario è tenuto ad assolvere in caso di richiesta da parte dell'investitore. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino 26 maggio 2010
Contratto quadro – Adeguamento alle entrate in vigore del regolamento Consob – Omissione – Nullità – Esclusione – Automatica sostituzione delle clausole difformi. (27/07/2010)
Il mancato adeguamento del contratto quadro all'entrata in vigore del Testo Unico della Finanza e del regolamento Consob 11522/1998 non comporta la nullità del contratto medesimo; nessuna norma prevede, infatti, la fattispecie della nullità sopravvenuta per l'entrata in vigore di una diversa regolamentazione, le cui diverse clausole peraltro sostituiscono ex lege quelle difformi ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino 26 maggio 2010
Contratto quadro – Nullità – Profitti derivanti da operazioni eseguite in presenza di contratto nullo – Nullità eccepita dall’intermediario e domanda riconvenzionale – Infondatezza. (28/05/2010)
La nullità delle operazioni effettuate sulla base di un contratto quadro nullo può essere fatta valere soltanto dall’investitore; deve pertanto essere respinta la domanda riconvenzionale dell’intermediario volta ad ottenere la restituzione dei profitti derivanti all’investitore da operazioni compiute in assenza di valido contratto. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Brescia 29 aprile 2010
Contratto di negoziazione in derivati – Parte integrante del contratto quadro – Produzione in giudizio del solo contratto IRS – Mancanza dei requisiti di contenuto – Nullità delle operazioni di investimento – Sussistenza. (22/04/2010)
Non assolve all’onere di provare la stipula del cd. contratto quadro di negoziazione e trasmissione ordini la produzione in giudizio del solo contratto di investimento in prodotti derivati (nella specie IRS) che sia concepito come parte integrante del contratto quadro e non ne non contenga tutti i requisiti previsti dall’art. 30 reg. Consob n. 11522/98. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Padova 23 marzo 2010
Intermediazione finanziaria - Mancanza di contratto quadro - Nullità relativa - Convalida - Ammissibilità.
La mancanza del contratto quadro integra una fattispecie di nullità relativa che può essere oggetto di convalida da parte dell'investitore. (Nel caso di specie, l'investitore, tra le molte operazioni eseguite, aveva impugnato solamente quelle che avevano generato perdite, per cui il Tribunale ha ritenuto che la volontà di non impugnare le altre operazioni sia da interpretare come convalida tacita della nullità del contratto quadro non sottoscritto). (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Verona 23 marzo 2010
Contratto quadro – Mancanza di forma scritta – Fusione o incorporazione dell’intermediario – Sanatoria mediante produzione in giudizio – Esclusione. (24/05/2010)
I frequenti fenomeni di fusione tra enti intermediari può essere d’ostacolo al principio secondo il quale “la produzione in giudizio di una scrittura privata di firma, da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione a condizione che tale produzione avvenga ad opera della parte stessa e non anche del suo erede, atteso che la manifestazione di volontà contrattuale, propria del soggetto contraente, non può essere espressa da terzi”. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino 05 febbraio 2010
Contratto quadro – Forma scritta – Dichiarazione di ricevuta di copia del contratto quadro – Sanatoria della mancata sottoscrizione – Esclusione. (24/05/2010)
La dicitura con la quale l’investitore dichiara di avere ricevuto copia del contratto quadro debitamente sottoscritta non può supplire al difetto della necessaria sottoscrizione dell’intermediario, posto che la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria dell’altra parte; allo stesso modo, il fatto che le parti abbiano dato corso ad investimenti, dando quindi di fatto attuazione al contratto quadro di negoziazione, non vale a rimediare al vizio della mancanza di forma scritta del contratto medesimo poiché il contratto nullo non può essere in alcun modo convalidato o sanato. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino 05 febbraio 2010
Intermediazione finanziaria – Omesso adeguamento del contratto quadro – Nullità sopravvenuta – Sussistenza.
E’ affetto da nullità sopravvenuta il contratto quadro che non sia stato adeguato ai requisiti imperativi imposti da leggi intervenute dopo la sua stipulazione e tale situazione di invalidità incide sugli sviluppi successivi del programma di investimento con particolare riferimento agli ordini di negoziazione. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Ferrara 28 gennaio 2010
Contratto per la prestazione dei servizi di investimento – Produzione in giudizio dopo la domanda di nullità – Irrilevanza.
La produzione in giudizio del contratto da parte dell’intermediario che non l’abbia sottoscritto non è idonea a far considerare concluso il contratto qualora la parte che l’abbia sottoscritto lo produca in giudizio invocandone la nullità che equivale implicitamente alla revoca del consenso rilasciato. (pf) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino 05 gennaio 2010
Contratto per la prestazione dei servizi di investimento – Convalida – Esclusione.
Il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento non può essere oggetto di sanatoria o di convalida desumibile dal comportamento delle parti nemmeno qualora il rapporto abbia avuto esecuzione per un lungo periodo temporale. (pf) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino 05 gennaio 2010
Intermediazione finanziaria – Finanziamenti finalizzati all’acquisto di valori mobiliari – Previsione nel contratto quadro – Necessità – Omissione – Nullità.
Dal combinato disposto degli art. 23 TUF e 30 reg. Consob n. 11522/1998 si ricava che la disciplina di dettaglio relativa ad operazioni di finanziamento erogato al cliente per l’acquisto di prodotti finanziari deve essere contenuta nel contratto quadro a pena di nullità. Da ciò deriva che eventuali operazioni in strumenti finanziari effettuate in assenza di detta previsione devono essere dichiarate nulle come conseguenza della nullità del contratto quadro che si riveli incompleto. (Nel caso di specie, il contratto non prevedeva la regolamentazione dei finanziamenti in questione, mentre la linea di credito utilizzata dal cliente era stata concessa per l’acquisto di un immobile). (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Santa Maria Capua Vetere 11 dicembre 2009
Intermediazione finanziaria – Contratto non adeguato alla nuova normativa – Eccezione di nullità – Specificità del rilievo – Necessità.
L’eccezione di invalidità del contratto quadro non adeguato alle prescrizioni della nuova normativa di cui all’art. 37 reg. Consob n. 16190/2007 deve contenere l’indicazione specifica delle prescrizioni violate e ritenute rilevanti. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Venezia 05 novembre 2009
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro non adeguato alla nuova normativa – Nullità – Principio di conservazione del contratto ex art. 1419 cod. civ. – Sostituzione di diritto delle clausole nulle – Applicabilità.
Qualora il contratto quadro contenga clausole nulle perché incompatibili con le prescrizioni contenute nell’art. 37 reg. Consob n. 16190/2007, dovrà farsi applicazione del principio di conservazione del contratto di cui all’art. 1419 codice civile, il quale prevede la sostituzione di diritto delle clausole nulle con le prescrizioni della nuova normativa. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Venezia 05 novembre 2009
Intermediazione finanziaria – Operazioni eseguite con finanziamenti concessi dall’intermediario – Contratto quadro – Contenuto – Necessaria indicazione delle modalità di costituzione e ricostituzione della provvista – Necessità – Violazione – Nullità delle operazioni – Sussistenza.
Sono nulle le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari eseguite con finanziamenti concessi dalla banca intermediaria qualora il contratto di negoziazione non contenga il requisito di cui all’art. 30, comma 1, lett. e) del reg. Consob n. 11522/98, consistente nell’indicazione delle modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte. (fb)
Tribunale Santa Maria Capua Vetere 05 ottobre 2009
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Mancanza di forma scritta - Nullità - Riqualificazione in annullabilità rafforzata - Convalida - Ammissibilità.
Intermediazione finanziaria - Convalida - Incasso delle cedole - Consapevolezza della nullità del contratto - Volontà di convalida - Sussistenza.
La sanzione prevista dall'articolo 23 del TUF per la mancanza di forma scritta del contratto quadro è una nullità di protezione, rilevabile solo dall’investitore e che deve, pertanto, necessariamente essere riqualificata come una peculiare forma di annullabilità rafforzata assoggettabile a convalida. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La volontà di conservare i titoli a tutti gli effetti, espressa tacitamente incassandone le cedole pur nella consapevolezza della nullità del contratto quadro ex articolo 23 del TUF, sta inequivocabilmente a significare l'intenzione di giovarsi del contratto che dovrà pertanto ritenersi convalidato ai sensi dell'articolo 1423 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Intermediazione finanziaria – Adeguamento del contratto quadro alla normativa sopravvenuta – Domanda di nullità – Indicazione specifica dei motivi di nullità – Necessità.
Colui che invoca la sanzione della nullità sopravvenuta del contratto come conseguenza del mancato adeguamento alla nuova normativa, trattandosi di nullità relativa, ha l’onere di indicare in modo specifico i motivi di nullità. (fb)
Tribunale Torino 26 agosto 2009
Intermediazione finanziaria – Nullità del contratto per mancanza di forma scritta – Conseguenze.
La mancanza della forma prescritta dall’art. 23 del TUF comporta la nullità del contratto di mandato tra cliente ed intermediario e non anche quello di compravendita tra intermediario ed il terzo dal quale i titoli vengono acquistati. (fb)
Tribunale Modena 15 giugno 2009
Intermediazione finanziaria – Nullità dell’acquisto di obbligazioni – Buona fede dell’investitore – Obbligo di restituzione delle cedole – Insussistenza.
In caso di dichiarazione di nullità dell’acquisto di obbligazioni, l’investitore in buona fede non è tenuto alla restituzione delle cedole incassate. (fb)
Tribunale Modena 15 giugno 2009
Contratto quadro – Mancato adeguamento alla normativa di natura inderogabile successiva alla stipulazione – Nullità sopravvenuta – Sussistenza.
Poiché le operazioni poste in essere dall’intermediario per conto del cliente debbono essere conformi non solo al contenuto del contratto quadro ma anche alle norme inderogabili di legge, il contratto quadro, al fine di evitare la sostanziale vanificazione delle norme poste a tutela dell’investitore, deve conformarsi alle prescrizioni di natura imperativa ed inderogabile emanate dopo la sua stipulazione; in difetto, le singole operazioni di negoziazione potranno essere affette da nullità sopravvenuta ex artt. 23, comma 1, d. lgs. N. 58/1998 e 30 reg. Consob n. 11522/98. (fb)
Tribunale Saluzzo 28 aprile 2009
Intermediazione finanziaria – Singole operazioni di negoziazione eseguite in forza del contratto quadro – Natura di singoli contratti – Nullità del contratto di commissione – Oggetto della restituzione.
Le operazioni di acquisto dei titoli eseguite in forza del contratto quadro devono essere considerate a loro volta altrettanti contratti, per cui, nell’ipotesi in cui i titoli (nella specie obbligazioni argentine) non vengano ceduti all’investitore dall’intermediario ma da questi acquistati da altro intermediario per conto dell’investitore, saranno configurabili altrettanti contratti di commissione ex art. 1731 codice civile per effetto dei quali l’acquisto in capo all’investitore ordinante avviene in forza della regola prevista per il mandato all’art. 1706, comma 1, codice civile, applicabile anche al contratto di commissione. In questo caso, l’eventuale dichiarazione di nullità della singola operazione avrà ad oggetto il contratto di commissione e non l’acquisto dell’intermediario sul mercato finanziario, con la conseguenza che l’oggetto della restituzione ex art. 2003 codice civile deve essere individuato nella provvista fornita dal cliente per l’acquisto dei titoli. (fb)
Tribunale Saluzzo 28 aprile 2009
Intermediazione finanziaria – Contratto stipulato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 58/1998 – Conformità alle prescrizioni della nuova normativa – Obbligo normativo di adeguamento – Esclusione.
Non può essere dichiarata la nullità del contratto quadro stipulato prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 58/1998 qualora lo stesso sia conforme alle prescrizioni della nuova normativa, posto che, in ogni caso, nessuna specifica disposizione di legge impone il rinnovo di tali contratti. (fb)
Tribunale Bergamo 27 aprile 2009
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Obbligo di consegna di una copia al cliente – Nullità – Esclusione.
L’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998 dispone che il contratto sia nullo solo in caso di inosservanza della forma prescritta e non di omessa consegna di un esemplare ai clienti. D’altra parte una mera modalità esecutiva inerente il rapporto negoziale già sorto non potrebbe certamente inficiarne il momento genetico. (ac)
Tribunale Bergamo 27 aprile 2009
Intermediazione finanziaria – Mancanza di contratto quadro – Nullità – Incasso delle cedole – Convalida – Ammissibilità.
La nullità comminata dall’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998 per la mancata adozione della forma scritta dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento è riconducibile ad una forma di annullabilità e come tale è suscettibile di convalida da parte dell’investitore che incassi le cedole delle obbligazioni acquistate senza lamentare alcunché e senza mostrare alcuna perplessità circa l’inadeguatezza dell’investimento. (fb)
Tribunale Verona 17 aprile 2009
Intermediazione mobiliare – Nullità del contratto per vizi formali – Restituzione ai risparmiatori dell’importo investito – Debito di valuta – Criterio di liquidazione del maggior danno – Rendistato calcolato al netto della ritenuta fiscale.
Domanda riconvenzionale proposta dalla banca – Legittimazione a far valere la nullità di operazioni distinte da quelle oggetto della domanda del risparmiatore – Esclusione.
Nel caso di nullità del contratto di intermediazione ai risparmiatori vanno restituite le somme versate al tempo dell’investimento maggiorate degli interessi ragguagliati al tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di stato (c.d. rendistato). (mb)
La nullità prevista dall’art. 23 del d. lgs. 58/1998 è, per espressa previsione normativa, di carattere relativo in quanto solamente il cliente è legittimato ad eccepirla e da ciò consegue che l’intermediario non è legittimato né ad eccepire la nullità del contratto di negoziazione per vizi formali né a far valere la nullità di operazioni distinte e autonome rispetto a quelle investite dalla domanda del risparmiatore. (mb)
Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Contratto quadro stipulato in data anteriore all’entrata in vigore del d. lgs. 58/98 - Nullità sopravvenuta – Sussistenza.
Sono nulli gli ordini di negoziazione eseguiti in contropartita diretta sulla base di un contratto quadro stipulato prima della nuova normativa del TUF entrata in vigore nel 1998 e privo pertanto dei contenuti a carattere imperativo che presiedono all’acquisto de titoli.
Tribunale Parma 03 aprile 2008
Intermediazione finanziaria – Violazione di requisiti di forma – Nullità.
E’ causa di nullità la violazione delle norme di intermediazione finanziaria che prescrivono determinati requisiti formali quali la forma scritta del contratto, la condotta da osservare in caso di operazione inadeguata e l’avvertimento dell’esistenza di un conflitto di interessi.
Tribunale Venezia 27 marzo 2008
Intermediazione finanziaria – Norme del Tuf e del reg. Consob di attuazione – Natura imperativa – Sussistenza – Violazione – Nullità.
Le norme del TUF e quelle del reg. Consob di attuazione, in quanto volte alla tutela del risparmio, bene costituzionalmente garantito dalla Costituzione, hanno natura imperativa ed è la nullità la sanzione da applicarsi ai contratti conclusi in violazione delle stesse.
Tribunale Modena 10 gennaio 2008
Vendita di opzione put – Necessaria indicazione del sottostante, del premio e del prezzo strike – Omissione – Nullità per indeterminatezza dell’oggetto – Sussistenza.
Nel caso di prodotto finanziario che abbia ad oggetto la vendita di un’opzione put, il contratto stipulato con il risparmiatore deve chiaramente riportare gli elementi essenziali quali il tipo di prodotto sottostante l’opzione, il premio e il prezzo strike della medesima. La mancanza di tali indicazioni comporta la nullità del contratto per assoluta indeterminatezza dell’oggetto.
Tribunale Brindisi 18 luglio 2007
Intermediazione finanziaria – Nullità del contratto quadro sottoscritto da una sola parte – Conseguente nullità dei singoli ordini di negoziazione – Sussistenza – Convalida – Esclusione.
E’ nullo per violazione del requisito della forma scritta prescritta ad substantiam dall’art. 23 d. lgs. n. 58/98, il contratto quadro per la negoziazione di strumenti finanziari che sia stato sottoscritto dalla sola parte che producendolo in giudizio ne abbia eccepito l’invalidità. E poiché gli ordini di borsa traggono la loro origine ed efficacia dalla conclusione del contratto di negoziazione e sono traducibili in atti di esecuzione del rapporto contrattuale, alla nullità del contratto quadro consegue la nullità di tutti gli ordini impartiti in esecuzione dello stesso non essendo peraltro ammissibile la convalida mediante esecuzione del negozio nullo.
Tribunale Mantova 22 marzo 2007
Intermediazione finanziaria – Inesistenza del contratto quadro al momento del conferimento dell’ordine di negoziazione – Indissolubilità del vincolo tra contratto quadro, ordine ed esecuzione dello stesso - Nullità – Convalida e ratifica – Esclusione.
Il vincolo tra il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, l’ordine di negoziazione del cliente e l’esecuzione dello stesso da parte dell’intermediario è indissolubile. Ne consegue che , in mancanza del contratto quadro, che gli attribuisce fondamento causale, l’ordine dato dall’investitore, seppure in forma scritta, quando occorre, seppure “consapevole” e specifico, seppure insomma immune da vizi intrinseci ed astrattamente equiparabile ad un autonomo mandato, resta sempre e comunque nullo perché sfornito di propria causa e la sua esecuzione non può produrre alcun effetto giuridico nei rapporti tra intermediario e investitore. In tale ipotesi, non può neppure validamente sostenersi che la mancata contestazione degli estratti conto, la riscossione delle cedole ed il conferimento all’intermediario del mandato ad insinuarsi nella procedura concorsuale avrebbero dato luogo a ratifica, convalida o, comunque approvazione dell’operato della banca.
Tribunale Cagliari 18 gennaio 2007
Intermediazione finanziaria – Servizi d’investimento – Mancanza di contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento - Atto di negoziazione per conto terzi – Nullità per mancanza di causa
È nullo per mancanza di causa l’atto di negoziazione di prodotti finanziari eseguito dall’intermediario in esecuzione di un ordine del cliente in caso di mancanza della forma scritta del contratto relativo alla prestazione di servizi d’investimento in strumenti finanziari.
Tribunale Rovereto 18 gennaio 2006
Intermediazione finanziaria – Requisiti di forma – Violazione – Conseguenze.
La nullità dei contratti di intermediazione è riscontrabile solo in difetto della forma scritta prescritta dall’art. 23 T.U.F. e con esclusivo riferimento al contratto quadro di negoziazione e deposito titoli. Detto requisito di forma non si estende ai vari ordini di acquisto via via impartiti dal cliente.
Tribunale Genova 02 agosto 2005