DOVERI INFORMATIVI DELL'INTERMEDIARIO
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Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Lehman Brothers – Obblighi informativi.

Non è configurabile un obbligo dell’intermediario di informare l’investitore sulla perdita di valore o sull’aumento di rischiosità dei titoli verificatisi in data successiva all’acquisto; tale obbligo sussiste solo quando fra intermediario e investitore sia stato concluso un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale. (Michela Boccardo) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 20 novembre 2012



Intermediazione finanziaria - Servizio di negoziazione titoli - Violazione degli obblighi informativi - Disinvestimento prima della scadenza - Risarcimento del danno - Limiti - Fondamento.

Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, in presenza della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, la mera allegazione di un maggior valore, al tempo della futura scadenza, dei titoli venduti anticipatamente dal cliente, non basta, di per sé, ad individuare un danno imputabile all'intermediario, in quanto le ragioni di una richiesta di disinvestimento possono essere le più varie, anche funzionali ad una diversa scelta di investimento o volte all'uso del denaro per scopi di consumo, potendo ravvisarsi un danno soltanto allorché sia allegato e provato che la vendita dei titoli sia avvenuta ad un prezzo inferiore al valore di mercato in quel momento storico (e non, invece, rispetto a quanto in futuro si sarebbe potuto ricavare), ovvero che la vendita sia avvenuta in funzione di una strategia di reinvestimento finanziario meno favorevole. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 29 dicembre 2011



Intermediazione finanziaria - Servizio di negoziazione dei valori mobiliari - Dovere informativi dell'intermediario successivi all'acquisto dei titoli - Esclusione.

Nessuna violazione può addebitarsi all'intermediario con riferimento al comportamento successivo all'acquisto degli strumenti finanziari qualora l'investitore non gli abbia conferito un mandato di gestione patrimoniale ma esclusivamente l'effettuazione del servizio di negoziazione di valori mobiliari allo scopo di acquistare e vendere determinati strumenti finanziari di volta in volta scelti dal cliente, senza alcun margine di discrezionalità in capo all'intermediario; il mandato conferito a quest'ultimo non implica pertanto alcun obbligo di informazione successiva all'acquisto, esaurendo i propri effetti con la pura e semplice esecuzione di ogni singola compravendita. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Ravenna 29 luglio 2011



Doveri informativi dell'intermediario - Rilevanza della valutazione di rating - Margine di sicurezza previsto dal “Consorzio patti chiari” - Obbligazioni Lehman Brothers - Tempestiva previsione del default - Impossibilità.

La permanenza di un rating rimasto invariato all'interno del margine di sicurezza previsto dal “Consorzio patti chiari” sino ai giorni immediatamente antecedenti al default nonché la assoluta incertezza e impraticabilità di criteri di valutazione del rischio diversi dalla valutazione di rating (quali l'andamento dei crediti default swap) costituiscono circostanze sufficienti per ritenere che gli intermediari non fossero tenuti a cogliere tempestivamente il rischio di default delle obbligazioni Lehman Brothers al fine di informare i clienti per tempo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Novara 23 giugno 2011



Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi dell’intermediario – Informazione iniziale – Obbligo di informazione continuata di matrice contrattuale.

Sebbene, al contrario degli oneri informativi ‘iniziali’, un obbligo informativo ‘continuato’ (o di monitoraggio) non sia evincibile dalla disciplina normativa, nulla esclude che fonte dello stesso possa essere di matrice convezionale costituita da pattuizioni contrattuali aggiuntive alla mera negoziazione del contratto quadro. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Novara 23 giugno 2011



Servizio di negoziazione - Titolo inserito come obbligazione "a basso rischio - basso rendimento" nell'elenco PATTICHIARI - Impegno dell'intermediario di monitorare l'andamento del titolo e di informare il cliente delle eventuali variazioni significative del livello di rischio - Mancanza di tempestiva informazione - Inadempimento dell'intermediario - Risarcimento dei danni.

Apponendo nell'ordine sottoscritto dal cliente e/o nella nota informativa la dicitura per cui il "titolo fa parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio - basso rendimento PATTICHIARI ... il cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell'elenco subisce una variazione significativa del livello di rischio", l'intermediario assume l'obbligo contrattuale di monitorare l'andamento dei titoli inseriti nell'elenco e di dare pronta comunicazione delle significative variazioni di livello di rischio che gli stessi possano venire a subire. In mancanza della pronta comunicazione, l'intermediario risponde dei danni così causati al cliente. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata) Tribunale Milano 22 marzo 2011



Intermediazione finanziaria - Doveri informativi generali e specifici dell’intermediario - Rapporto di durata - Permanenza durante tutta la vigenza del rapporto - Principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Gli obblighi informativi dell’intermediario, sia che abbiano natura generale o specifica, sia che riguardino profili soggettivi od oggettivi, non possono ritenersi esauriti con il compimento di attività preventive o contestuali alla stipulazione del contratto quadro e alle singole prestazioni dei servizi di investimento. Tali obblighi, ove tra le parti esista un vincolo contrattuale destinato a regolare nel tempo l’attività di investimento, devono, infatti, ritenersi estesi all’intero periodo di vigenza del contratto, posto che l’esigenza di una informazione il più possibile corretta ed adeguata nei confronti dell’investitore – che è la ragione fondamentale che permea l’intera normativa in materia – raccordandosi anche al principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, sussiste in presenza di ogni atto o circostanza sopravvenuta idonea ad incidere negativamente sul livello informativo raggiunto in occasione ed in relazione ai singoli contratti di acquisto. (fb) Appello Milano 16 febbraio 2009



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Rapporto di durata – Permanenza dei doveri durante tutto lo svolgimento del rapporto – Sussistenza.

L’obbligo dell’intermediario di informare il cliente sull’andamento del titolo permane anche successivamente all’acquisto. La regola si ricava dalla disposizione dell’art. 21, lett. b del T.U.F., la quale impone agli intermediari di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, e dall’art. 28 del reg. Consob n. 11522/98, secondo il quale il cliente deve essere posto in condizione di effettuare consapevoli scelte non solo di investimento ma anche di disinvestimento. L’obbligo dell’intermediario è quindi di contenuto dinamico che non ha ad oggetto solamente il comportamento da tenere al momento dell’investimento ma, trattandosi di rapporto di durata, anche l’eventuale disinvestimento o modifica delle posizioni prese. (fb) Tribunale Forlì 18 novembre 2008



Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Persistenza per tutta la durata del rapporto - Sussistenza.

L’obbligo di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati non si esaurisce nella fase iniziale dell’investimento, al momento dell’acquisto dei titoli; tale obbligo persiste durante tutto il rapporto di deposito e custodia. (fb) Tribunale Pisa-Pontedera 13 ottobre 2008



Obblighi informativi dell’intermediario – Obbligo di monitoraggio del titolo al fine di suggerire all’investitore il disinvestimento – Esclusione. 

L’attività di consulenza finanziaria che si accompagna implicitamente al contratto di negoziazione trova un limite invalicabile nella negoziazione finalizzata all’acquisto o al disinvestimento dovendosi escludere che gravi sull’intermediario un obbligo specifico di monitorare l’andamento del titolo al fine di suggerire all’investitore di intervenire sul mercato per ridurre eventuali conseguenze negative collegate a probabili default.  Tribunale Parma 09 gennaio 2008



Doveri informativi dell'intermediario - Ribasso dei mercati e del valore dell'investimento - Dovere di informare gli investitori - Sussistenza.

In virtù delle disposizioni contenute negli artt. 21 I co. lett. b) del d. lgs. 58/98 e 28 III co. del reg. Consob 11522/98 a fronte del pesante ribasso registrato sui mercati del valore delle obbligazioni (nel caso di specie emesse dallo stato argentino), costituiva preciso obbligo dell’intermediario informare tempestivamente gli investitori in modo che essi potessero adottare le misure più opportune. Appello Brescia 20 giugno 2007



Contratto di custodia e negoziazione titoli - Obbligo dell'intermediario di avvisare il cliente del ribasso dei titoli successivo all'acquisto - Esclusione.

Nell'ambito del rapporto di mera custodia dei titoli ed esecuzione degli ordini del cliente per le singole negoziazioni non vi è alcun obbligo per l'intermediario di avvisare i clienti dell’andamento dei titoli successivo all'acquisto e ciò a differenza di quanto avviene nell’ambito dei contratti di gestione patrimoniale, attività, questa, che comporta, per sua natura, tale obbligo di informazione. Tribunale Savona 09 maggio 2007



Pura e semplice negoziazione – Obbligo dell’intermediario di avvertire l’investitore della progressiva perdita di valore dei titoli – Insussistenza.

Nell’ambito dei rapporti di semplice negoziazione di strumenti finanziari, l’intermediario non ha l’obbligo di informare il cliente della progressiva perdita di valore dei titoli acquistati in precedenza. Tribunale Lucera 21 dicembre 2006



Intermediazione finanziaria – Dovere di informare l’investitore della perdita di valore dei titoli in data successiva all’acquisto – Insussistenza.

L’intermediario non è tenuto ad informare l’investitore della perdita di valore dei titoli verificatasi in data successiva all’acquisto, a meno che non si versi nell’ipotesi prevista dall’art. 28 reg. Consob n. 11522/2998 con riferimento al rapporto di gestione patrimoniale. Tribunale Milano 18 ottobre 2006



Fondo di investimento - Mutamento della politica di investimento - Comunicazione all'investitore - Necessità - Omissione - Responsabilità - Sussistenza.

L'omessa comunicazione all'investitore delle modifiche che incidono sulla politica di investimento del fondo,  prevista da una specifica clausola del contratto di sottoscrizione al fine di consentire l'eventuale recesso, è fonte di responsabilità per i danni eventualmente subiti dal cliente e di tali danni risponde, ai sensi degli artt. 36 e 38 del d. lgs. n. 58/1998 la società promotrice, il gestore ed anche la banca depositaria, dovendo l'informazione riguardare non solo i rischi dell'investimento al momento della sottoscrizione, ma anche quelli sopravvenuti, soprattutto laddove si tratti di rischi diversi da quelli che il risparmiatore ha consapevolmente assunto. Tribunale Brescia 13 ottobre 2006



Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi successivi all’acquisto dei titoli - Esclusione.

L’obbligo dell’intermediario di informare il cliente dell’andamento dei titoli acquistati si esaurisce nella fase che precede l’acquisto a meno che il cliente non gli abbia affidato la gestione del portafoglio. Tribunale Venezia 04 maggio 2006



Intermediazione finanziaria – Progressivo deterioramento del rating - Omessa informazione – Rapporto di gestione e rapporto di negoziazione – Conseguenze – Distinzione.

La mancata informativa da parte dell’intermediario in ordine al peggioramento del rating e la violazione dell’art. 26 reg. Consob possono avere rilevanza in ordine a rapporti di gestione del portafoglio ma non in quelli di negoziazione e gestione titoli. Tribunale Milano 26 aprile 2006



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario successivi all’acquisto del titolo – Sussistenza.

La banca ha il dovere di informare l’investitore dell’andamento del titolo anche successivamente al suo acquisto e ciò non soltanto in base al principio generale di buona fede nell’esecuzione del contratto, ma anche in base alle specifiche disposizioni contenute nell’art. 21 del TUF, ove alla lettera b) impone agli intermediari di “operare in modo che (i clienti) siano sempre adeguatamente informati”, al fine di consentire ad essi di effettuare “consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento”, si riferisce ai servizi di investimento indicati nell’art. 1, co. 5° del TUF, senza alcuna distinzione tra le varie tipologie di servizi. Tribunale Cosenza 01 marzo 2006



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Monitoraggio dell’andamento dei titoli – Esclusione.

In presenza di semplici disposizioni di negoziazione di prodotti finanziari ed in assenza di un contratto di gestione patrimoniale, si deve escludere che l’intermediario abbia l’obbligo di monitorare l’andamento dei titoli presenti nel portafoglio dei clienti e quindi di consigliare loro l’eventuale disinvestimento. Tribunale Modena 20 gennaio 2006



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Monitoraggio dell’andamento del titolo successivamente all’acquisto – Esclusione.

L’attività di consulenza finanziaria che si accompagna al contratto di negoziazione trova un limite invalicabile nella negoziazione finalizzata all’acquisto o al disinvestimento, dovendosi escludere, per il resto, che gravi sull’intermediario un obbligo specifico di monitorare l’andamento del titolo (e quindi della situazione finanziaria dell’emittente) al fine di suggerire all’investitore di intervenire sul mercato per ridurre eventuali conseguenze negative collegabili a probabili default. Tribunale Catania 21 ottobre 2005



Intermediazione mobiliare – Obbligo di informazione dell’andamento del titolo successivamente all’acquisto – Sussistenza.

La banca è tenuta ad informare il cliente dell’andamento del titolo anche successivamente al suo acquisto e ciò non soltanto in base al principio generale di buona fede nell’esecuzione del contratto ma anche a specifiche disposizioni normative quali l’art. 21, lett. b t.u.i.f. e 28, 2° co. reg. Consob. Tribunale Roma 25 maggio 2005



Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari – Progressivo deterioramento delle condizioni economiche dell’emittente i titoli – Obbligo di informazione – Insussistenza.

Nel caso in cui fra una banca ed un investitore sia in corso un contratto di deposito in custodia ed amministrazione non sussiste l’obbligo in capo all’istituto di credito di segnalare al cliente il progressivo deterioramento delle condizioni economiche dell’emittente dei titoli immessi nel deposito (nel caso di specie obbligazioni argentine)onde porlo in condizione di smobilizzare l’investimento, non trovando ciò fondamento né nelle specifiche previsioni contrattuali né nel disposto di cui all’art. 1375 c.c.. Tribunale Mantova 14 aprile 2005




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