DOVERI INFORMATIVI DELL'INTERMEDIARIO
- Natura e contenuto -
- casi particolari -
indice
Obbligazioni argentine - Negoziazioni avvenuta nel maggio del 1999 - Esistenza di elementi dai quali desumere una particolare rischiosità del titolo - Inesistenza.
L'intermediario finanziario non può essere ritenuto responsabile di omesse informazioni circa la particolare rischiosità delle obbligazioni argentine negoziate nel maggio del 1999, quando i titoli in questione non erano considerati a rischio e la banca non disponeva, pertanto, di dati particolari dai quali desumere una rischiosità del titolo di portata superiore a quella che di norma può assegnarsi ad obbligazioni emesse da un paese emergente non europeo la cui affidabilità, secondo comune buon senso, non poteva essere parificata a quella degli Stati occidentali ad economia avanzata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Appello Milano 25 maggio 2011
Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi – Rischi generali investimenti finanziari – Adeguatezza operazione.
La banca non può essere condannata per violazione degli obblighi informativi ex D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF) e Reg. Consob n. 11522 del 1998 per non aver consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, nell’ambito di un’operazione di compravendita di titoli argentini, qualora abbia compiutamente adempiuto a tutti gli altri obblighi informativi ad essa spettanti e si sia, in particolare, adoperata per verificare e valutare l’adeguatezza dell’operazione. (Raffaella Andraghetti) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna 10 febbraio 2011
Intermediazione finanziaria – Obbligo di informazione c.d. continuativa risultante da apposita clausola contenuta nell'ordine di borsa sottoscritto dal cliente e dalla Banca – Sussistenza.
E' configurabile a carico dell'Intermediario un obbligo di informazione c.d. continuativa a fronte della sottoscrizione sia da parte del dipendente della Banca che da parte del cliente di un ordine di acquisto di titoli (nella fattispecie, obbligazioni Lehmann Bros.) nell'ambito del quale sia riportata una clausola in virtù della quale l'Istituto di credito si impegna appunto ad informare “tempestivamente” l'investitore di eventuali “variazioni significative del livello di rischio” degli strumenti finanziari dal medesimo acquistati. (Cecilia Ruggeri) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino 22 dicembre 2010
Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Lehman Bros. – Obbligo di informazione c.d. continuativa assunto in virtù di apposita clausola contenuta nell'ordine di borsa sottoscritto dal cliente e dalla Banca aderente al Consorzio PattiChiari – Contenuto.
L'assunzione convenzionale da parte dell'Intermediario aderente al Consorzio Pattichiari, risultante da apposita clausola riportata sull'ordine di borsa sottoscritto sia dal dipendente della Banca che dal cliente, dell'obbligo di informare “tempestivamente” l'investitore di eventuali “variazioni significative del livello di rischio” degli strumenti finanziari dal medesimo acquistati e ricompresi nell'elenco obbligazioni a basso rischio-rendimento stilato nell'ambito del Progetto PattiChiari (nella fattispecie, obbligazioni Lehmann Bros.), comporta, ex art. 35 cod. cons., ovvero ai sensi degli artt. 1369 e 1370 c.c., una maggiore stringenza dell'obbligo informativo predetto, sia dal punto di vista delle relative tempestiche, sia dal punto di vista dei presupposti d'insorgenza dello stesso, rispetto a quanto rilevabile con riferimento all'analogo impegno di informazione c.d. continuativa assunto dall'Istituto di credito nell'ambito del Regolamento Pattichiari. (Cecilia Ruggeri) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino 22 dicembre 2010
Intermediazione finanziaria – Obbligazione destinate ad investitori istituzionali – Cessione a normali investitori – Obbligo di prospetto – Insussistenza.
Doveri di diligenza dell’intermediario – Sollecitazione all’acquisto di obbligazioni Parmalat – Insussistenza.
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Onere della prova – Nesso di causalità – Prova delle conseguenze con riferimento ad altri impieghi – Necessità.
Poiché le obbligazioni destinate ad investitori istituzionali sono esenti dall’obbligo del prospetto, detto obbligo non sussiste neppure nel caso in cui le obbligazioni in questione vengono cedute a normali investitori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non viola il dovere di diligenza l’intermediario che solleciti l’acquisto di obbligazioni Parmalat, prive di rating e non quotate sui mercati regolamentati ed emesse da società estera, in quanto il default del gruppo Parmalat si è rivelato inatteso e verosimilmente imprevedibile anche per una banca di provincia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’investitore il quale deduca la violazione di un obbligo di informazione da parte dell’intermediario deve provare il nesso di causalità tra la violazione ed il danno patito dimostrando, anche a mezzo di presunzioni, che ove fosse stato esaurientemente informato egli avrebbe desistito da quello specifico investimento. L’investitore deve altresì provare le conseguenze che il difetto di informazione abbia determinato con riferimento ad altri impieghi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Servizio di phone banking - Doveri informativi dell'intermediario - Violazione - Sussistenza - Rifiuto del cliente di rilasciare informazioni.
Tribunale Roma 02 novembre 2010
Intermediazione finanziaria – Negoziazione fuori dai mercati regolamentati – Disciplina Consob ante delibera 13085/2001 – Autorizzazione del cliente – Necessità.
Le operazioni di acquisto di strumenti finanziari (nel caso di specie obbligazioni Argentina) compiute fuori dai mercati regolamentati, nel periodo di vigenza della Delibera Consob 23 dicembre 1998, n. 11768 prima delle modifiche apportate dalla Delibera Consob 18 aprile 2001, n. 13085, non potevano essere eseguite dagli intermediari se non previa espressa e specifica autorizzazione da parte dell'investitore. In difetto l'intermediario aveva l'obbligo di astenersi; conseguentemente l'esecuzione dell'operazione in assenza dei requisiti previsti dalla succitata delibera Consob concretizza il nesso causale tra inadempimento della banca e danno subito dall'investitore. (cr) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino 27 ottobre 2009
Intermediazione finanziaria – Servizio di phone banking – Obbligo dell’intermediario di informare l’investitore delle specifiche caratteristiche dell’operazione – Sussistenza.
L’obbligo dell’intermediario di informare l’investitore delle specifiche caratteristiche del titolo negoziato deve essere assolto anche nel caso in cui gli ordini di negoziazione vengano impartiti mediante il servizio di phone banking. (fb)
Tribunale Mantova 31 marzo 2009
Intermediazione finanziaria – Profilo di rischio – Richiesta di determinato rendimento nel lungo periodo – Natura conservativa – Precedente acquisto di obbligazioni argentine – Irrilevanza.
La richiesta con la quale il cliente chiede all’intermediario di acquistare un titolo che renda circa il 10% e con scadenza superiore ai dieci anni è indicativa della volontà di conseguire dal capitale una rendita consistente nel lungo periodo e di perseguire, quindi, obiettivi che possono definirsi conservativi, specialmente qualora il portafoglio del cliente sia composto, ad eccezione di un solo acquisto in obbligazioni argentine, da titoli di stato italiano e pronti contro termine. (fb)
Tribunale Milano 05 marzo 2009
Intermediazione finanziaria – Titoli privi di rating non trattati sul mercato regolamentato - Obblighi informativi dell’intermediario – Modalità di comunicazione dell’informazione al cliente.
Ha natura altamente rischiosa l’investimento in titoli (nella specie obbligazioni Finmatica International Finance B.V.) privi di rating, non quotati sul mercato regolamentato italiano, emessi da società straniera ed accompagnati da una offering circular che evidenzia caratteristiche che richiedono particolare cautela nell’investimento. In simili casi, l’intermediario deve trasferire al cliente la conoscenza degli elementi di conoscenza suddetti in modo da rendere l’informazione comprensibile quanto alla modalità di esposizione ed al contenuto. (fb)
Tribunale Cuneo 25 novembre 2008
Intermediazione finanziaria – Obbligo di fornire informazioni adeguate sui rischi della specifica operazione – Documento sui rischi generali di investimento prescritto da normativa non più in vigore al momento della negoziazione – Conseguenze.
La necessità di fornire “informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio”, prescritta dell’art. 28 reg. Consob 11522/98, assume particolare rilievo nei casi in cui l’unico documento sui rischi generali degli investimenti consegnato all’investitore sia quello previsto dalla normativa in vigore all’epoca della conclusione del contratto quadro e non quello previsto da quella, nel frattempo mutata, vigente al momento dell’ordine di negoziazione. (fb)
Tribunale Torino 20 novembre 2008
Intermediazione finanziaria – Operatore qualificato società o persona giuridica – Dichiarazione di specifica competenza ed esperienza in strumenti finanziari – Onere dell’intermediario di informazione in ordine al significato e alla portata della dichiarazione – Verifica della comprensione della dichiarazione – Necessità.
L’intermediario finanziario, prima di raccogliere la dichiarazione di cui al secondo comma dell’art. 31 reg. Consob n. 11522/1998, relativa al possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, ha il dovere di avvertire la società o persona giuridica cliente del significato di tale dichiarazione e delle conseguenze che da essa derivano in termini di minore protezione dell’investitore ed avere altresì ragionevole certezza che la cliente abbia compreso l’avvertimento e la comunicazione data. (fb)
Tribunale Milano 15 ottobre 2008
Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell’intermediario - Elevato profilo di rischio dell’investitore - Informazione relativa alla singola operazione - Necessità.
La spontaneità dell’iniziativa del cliente non esonera l’intermediario dal rispetto degli obblighi informativi, i quali non vengono meno neppure di fronte alla richiesta del cliente con profilo di rischio elevato di acquisto di un determinato titolo; in questo caso l’intermediario ha, infatti, l’obbligo di illustrare pregi e difetti del tipo di investimento, oltre che di astenersi dal dare corso all’operazione in caso di inadeguatezza ed in mancanza di ordine scritto o telefonico registrato in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. (fb)
Tribunale Pisa-Pontedera 13 ottobre 2008
Intermediazione finanziaria – Negoziazione tramite internet – Modalità operative – Informazione sul titolo e sui rischi connessi – Necessità.
L’utilizzo di tecniche di comunicazione e di contrattazione a distanza non esonera l’intermediario dall’adempimento del fondamentale obbligo di informazione previsto dall’art. 21 TUF e in particolare dall’obbligo di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”, di cui peraltro gli articoli 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/98 costituiscono una specificazione, e di “disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi”. Pertanto, anche nel caso in cui il servizio di investimento venga prestato tramite internet, l’intermediario deve fornire al cliente modalità operative tali da assicurare comunque una corretta e completa informazione sul titolo oggetto di compravendita e sul rischio connesso al tipo di operazione prescelta. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova 26 giugno 2008
Intermediazione finanziaria – Negoziazione tramite internet – Strumenti derivati – Indicazione della clausola di stop loss e delle modalità operative – Necessità.
Nell’ambito del servizio di negoziazione di strumenti finanziari derivati prestato tramite internet, l’omessa indicazione della presenza della clausola di stop loss e del relativo livello di operatività costituisce omissione informativa e potenziale fonte di responsabilità. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova 26 giugno 2008
Intermediazione finanziaria – Avvertenza relativo al rischio specifico dell’operazione – Operazioni con caratteristiche simili – Diversità dei moduli – Ripetizioni dell’avvertenza – Necessità.
Qualora vengano impartiti più ordini di negoziazione di analogo contenuto, non è possibile affermare che le avvertenze relative al rischio specifico dello strumento negoziato possano essere contenute nel primo ordine e non nei successivi, soprattutto ove i moduli d’ordine utilizzati per tali operazioni abbiano diversa conformazione. (fb)
Tribunale Roma 25 giugno 2008
Intermediazione finanziaria – Informazione relativa al soggetto emittente di titoli garantiti da altra società – Irrilevanza.
L’omessa menzione da parte dell’intermediario del fatto che i titoli acquistati erano in realtà emessi da Parmalat Finance Corporation e non da Parmalat S.p.A. deve considerarsi irrilevante in quanto i titoli medesimi erano garantiti da Parmalat S.p.A. con la conseguenza che i crediti vantati dagli investitori erano nei confronti di questa pacificamente esigibili.
Tribunale Parma 18 marzo 2008
Intermediazione finanziaria – Contestazione relativa alla consegna del documento sui rischi di investimento – Spedizione a mezzo posta – Manca di prova.
La spedizione a mezzo posta del documento sui rischi generali di investimento non vale a dimostrare la consegna del documento qualora la stessa sia stata dal cliente contestata.
Tribunale Padova 17 marzo 2008
Intermediazione finanziaria – Titolo espressamente scelto dall’investitore – Onere dell’intermediario di fornire specifiche informazioni relative al titolo – Sussistenza.
L’obbligo dell’intermediario di dimostrare di aver fornito al cliente ogni necessaria informazione in merito alla natura del titolo, al rating riconosciuto dalle agenzie internazionali ed alla rischiosità dello stesso, permane anche nell’ipotesi in cui il titolo stesso sia stato espressamente scelto dal cliente malgrado gli siano state prospettate varie alternative. (Fattispecie in tema di obbligazioni argentine)
Tribunale Forlì 16 gennaio 2008
Obblighi informativi dell’intermediario – Investitore con obiettivi speculativi - Informazione specifica del rischio relativo al prodotto negoziato – Esclusione.
Il risparmiatore che agisce nel mercato dei titoli, dichiarando obiettivi di vera e propria speculazione, investendo somme ingenti in titoli speculativi, si espone volontariamente ad una autonoma gestione dello specifico rischio relativo al titolo negoziato, sollevando così l’intermediario da un ulteriore e diverso obbligo di garanzia volto a preservare il cliente dall’incauto acquisto.
Tribunale Parma 09 gennaio 2008
Intermediazione finanziaria – Contratto BTP INDEX – Omessa indicazione degli elementi essenziali del contratto – Nullità – Sussistenza. Prodotto finanziario My Way – Informazione incentrata sulla pretesa natura previdenzale del prodotto – Natura fuorviante dell'informazione – Risoluzione per inadempimento – Sussistenza.
Deve essere dichiarata la nullità del contratto denominato BTP INDEX qualora dalla documentazione sottoscritta emerga la mancata indicazione degli elementi essenziali che lo compongono, quali il premio dell'opzione put che lo compone, del prezzo dei titoli acquistati e della composizione del paniere di titoli aionari di riferimento e del tipo di buoni del tesoro costituita a garanzia. Deve essere dichiarata la risoluzione per inadempimento al contratto quadro qualora, nel caso di contratto denominato My Way la banca, nel fornire le informazioni previste dall'art. 21 del TUF, presenti il prodotto come un piano previdenziale e non avverta invece l'investitore dell'alea finanziaria che lo caratterizza.
Tribunale Pescara 28 dicembre 2007
Fondi di investimento – Mutamento della denominazione e della politica del fondo – Obbligo di informazione del sottoscrittore – Sussistenza.
In caso di modifiche regolamentari relative a variazioni delle caratteristiche o dello scopo del fondo di investimento, l'intermediario deve informare adeguatamente il cliente, non rilevando, a tal fine informativo, la comunicazione degli estratti del deposito amministrato in quanto essi recano solo la quantità ed il valore delle quote dei fondi sottoscritti, ma non anche la specificazione delle modifiche attuate. L’informazione dovuta dall’intermediario deve riguardare non solo i rischi dell’investimento al momento della sottoscrizione, ma anche quelli sopravvenuti, soprattutto laddove si tratti di rischi diversi da quelli che il risparmiatore aveva consapevolmente assunto. L’investitore deve quindi essere reso edotto, per il tramite dello stesso istituto bancario, delle modifiche apportate senza la sua approvazione e messo quindi in grado di valutare l’opportunità di continuare con la nuova gestione o disinvestire il proprio capitale.
Tribunale Trani 10 dicembre 2007
Informazione sul rischio specifico obbligazioni Cirio.
La mera consegna del documento generale sui rischi e l’aver reso, informazioni limitate alla durata, al valore nominale e al tasso di interessi dell’operazione comporta una violazione dell’art. 28, 2° co. Reg. Consob, che impone agli intermediari di fornire informazioni adeguate su natura, rischi, implicazioni della specifica operazione.
Appello Torino 19 ottobre 2007
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Dichiarazione apposta sull’ordine di acquisto in ordine all’informazione ricevuta – Contenuto – Dolo – Esclusione.
La dichiarazione sottoscritta dall’investitore sull’ordine di acquisto, con la quale si afferma di aver ricevuto esaustiva informazione “sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell’operazione” così da aver attinto “la più completa consapevolezza”, è incompatibile con la deduzione delle ipotesi di dolo o di violazione dei doveri di informazione da parte dell’intermediario.
Tribunale Taranto 23 luglio 2007
Doveri informativi dell’intermediario – Indicazione della natura del titolo e denominazione – Necessità.
Non può considerarsi esauriente l’informazione data dall’intermediario in relazione al titolo negoziato ove, accanto all’indicazione dello stesso vi sia la dicitura “DIVISA DEL TITOLO EUR” senza specificazione del fatto che il titolo era costituito da corporate bond emessi da società estera senza prospetto informativo (nella specie Cirio bond).
Tribunale Torre Annunziata 27 giugno 2007
Doveri informativi dell’intermediario –Violazione – Soggetto con propensione al rischio medio-alta – Risoluzione per inadempimento – Gravità – Nesso di causalità - Esclusione.
Qualora l’investitore abbia dichiarato di possedere una propensione al rischio medio-alta, una discreta esperienza in strumenti finanziari ed un patrimonio di significativa consistenza, è possibile che le inadempienze dell’intermediario in ordine alla carente informazione sulle caratteristiche del titolo e sulla sua denominazione non siano di gravità tale da determinare la risoluzione del contratto e che non risulti quindi provato il nesso di causalità tra omessa informazione e la conclusione del medesimo.
Tribunale Torre Annunziata 27 giugno 2007
Contratti in genere – Intermediazione finanziaria – Conoscenza Inosservanza di obblighi informativi – Nullità – Esclusione – Responsabilità precontrattuale – Sussiste – Risarcimento del danno - Ammissibilità – Criteri
L’onere di conoscenza delle vicende inerenti lo specifico strumento finanziario trattato deriva dall’art. 26, co. 1, lett. e), del Reg. CONSOB n. 11522/1998, e comporta che l’intermediario dovrebbe di regola astenersi dal collocare un titolo di cui non conosca a fondo le caratteristiche.
Tribunale Vicenza 15 giugno 2007
Obblighi informativi – Funzione – Rating e rendimento dei titoli – Idoneità all’assolvimento degli obblighi informativi – Natura dell’investitore.
L’obbligo di informazione gravante sull’intermediario non sottrae il risparmiatore al rischio connesso all’acquisto dei prodotti finanziari ma lo aiuta semplicemente a gestirlo. Si deve quindi ritenere che l’elevato rendimento dei titoli (nella specie obbligazioni argentine), l’avvertenza in proposito contenuta nel documento sui rischi generali di investimento unitamente al rating attribuito dalle agenzie specializzate costituiscano per un investitore non sprovveduto elementi più che sufficienti a renderlo edotto del rischio.
Tribunale Parma 24 maggio 2007
Intermediazione finanziaria – Obbligazioni argentine – Informazioni relative all’emittente ed al rating – Omessa comunicazione del rischio di rimborso del capitale – Violazione – Sussistenza.
Deve ritenersi insufficiente l’informazione data all’investitore che, con riferimento ad una operazione di acquisto di obbligazioni argentine si limiti ad evidenziare la rischiosità dell’investimento in relazione al paese emittente e che pur facendo riferimento al rating non abbia informato il cliente che gli analisti del mercato consideravano a rischio il rimborso del capitale.
Tribunale Chiavari 17 maggio 2007
Intermediazione finanziaria – Nazionalità dell’emittente – Valutazione del rischio – Rilevanza.
La circostanza che determinati titoli siano emessi da società italiane o estere permette all’investitore di valutare il grado di rischio ed eventualmente di assumere informazioni sulla solidità dell’emittente.
Tribunale Udine 21 marzo 2007
Omessa segnalazione di violazioni concernenti l’obbligo di rendicontazione - Violazione del dovere di diligenza e di quello di leale cooperazione con l’investitore - Responsabilità della SIM collocatrice in Italia del prodotto finanziario – Sussistenza.
L’omissione da parte di una SIM di ogni segnalazione ai clienti -cui essa aveva fatto sottoscrivere, tramite propri promotori, contratti di gestione patrimoniale collocati in Italia da una società svedese- delle irregolarità commesse da quest’ultima relative all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 63 e segg. reg. Consob n. 11522/98, costituisce ad un tempo violazione dell’obbligo di diligenza stabilito dall’art. 21 del d. lgs. 58/98 nonché del principio posto dall’art. 1375 c.c. e cioè del dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte ove ciò non rappresenti un apprezzabile sacrificio a proprio carico.
Tribunale Mantova 08 febbraio 2007
Intermediazione finanziaria – Pubblicità ingannevole – Obblighi di correttezza e trasparenza – Violazione – Sussistenza.
Costituisce violazione delle norme di correttezza e di trasparenza di cui all’art. 21 del T.U.F., la presentazione e la pubblicizzazione di un prodotto finanziario con modalità tali da indurre in errore gli utenti in ordine alle effettive caratteristiche del prodotto offerto.
Tribunale Vercelli 30 novembre 2006
Fondo di investimento - Mutamento della politica di investimento - Comunicazione all'investitore - Necessità - Omissione - Responsabilità - Sussistenza.
L'omessa comunicazione all'investitore delle modifiche che incidono sulla politica di investimento del fondo, prevista da una specifica clausola del contratto di sottoscrizione al fine di consentire l'eventuale recesso, è fonte di responsabilità per i danni eventualmente subiti dal cliente e di tali danni risponde, ai sensi degli artt. 36 e 38 del d. lgs. n. 58/1998 la società promotrice, il gestore ed anche la banca depositaria, dovendo l'informazione riguardare non solo i rischi dell'investimento al momento della sottoscrizione, ma anche quelli sopravvenuti, soprattutto laddove si tratti di rischi diversi da quelli che il risparmiatore ha consapevolmente assunto.
Tribunale Brescia 13 ottobre 2006
Doveri informativi dell’intermediario – Prospetto informativo – Contenuti – Inadeguatezza.
Non assolve agli obblighi informativi previsti dal T.U.F. il prospetto informativo di uno strumento finanziario redatto in parte in lingua inglese e che, per la parte redatta in lingua italiana, è costituito da un mero estratto di norme contrattuali e non contenga informazioni che consentano all’investitore di valutare la convenienza e rischiosità dell’investimento.
Tribunale Torre Annunziata 30 agosto 2006
Intermediazione finanziaria – acquisto titoli obbligazionari emessi all’estero – offering circular – obbligo di consegna al risparmiatore - sussistenza
In mancanza di prospetto informativo, le informazioni essenziali sul titolo obbligazionario devono essere comunicate attraverso la consegna al cliente dell’offering circular, soprattutto quando il documento contiene notizie allarmanti in merito alla solidità patrimoniale della società emittente.
Tribunale Genova 26 giugno 2006
Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Dicitura apposta su modulo prestampato - Effetti.
Non può ritenersi sufficiente l’informazione rilasciata dall’intermediario mediante la dicitura prestampata “non adeguata” apposta su un modulo sottoposto all’investitore all’atto dell’acquisto poiché l’ampiezza dell’espressione utilizzata non consente di formare una reale consapevolezza in ordine alla natura dell’operazione ed al rischio ad essa correlato.
Tribunale Lecce 12 giugno 2006
Intermediazione finanziaria – Collocamento o sollecitazione solo a favore di operatori specializzati – Offerta a clientela retail – Inadeguatezza dell’operazione – Sussistenza.
Qualora determinati prodotti finanziari non possano, in sede di collocamento o sollecitazione, essere offerti alla clientela retail è opportuno che gli stessi non vengano proposti a soggetti non esperti ma solo ad operatori specializzati in grado di valutarne appieno le caratteristiche ed i rischi.
Tribunale Torino 09 febbraio 2006
Doveri informativi dell’intermediario – Specificità – Oggetto.
Costituisce violazione dei doveri dell’intermediario la mancata informazione circa la specifica natura delle obbligazioni negoziate (nella specie Cirio H. 01/04 6,25% e Cirio F. 00/02 7,5%) con riferimento alla natura giuridica della società emittente i titoli, al suo volume d’affari, al suo capitale sociale, ai rapporti di collegamento e di partecipazione societaria, alla redditività media dei titoli stessi rispetto alle precedenti collocazioni sul mercato.
Tribunale Brindisi 26 dicembre 2005
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Violazione dei doveri informativi – Omessa comunicazione del rating – Obbligazioni argentine – Rilevanza.
Non assolve ai propri doveri informativi la banca che si limiti a classificare come inadeguata l’operazione senza fornire alcuna indicazione circa il rating accordato alle obbligazioni argentine dalle maggiori agenzie (Moody's, Standard & Poor's, Fitch), rating che, nel 1998, era «BB» ridotto poi a «BB» ed ancora a «B+» (già nel 1998 pertanto tali titoli erano inseriti nelle categorie speculative, quando le obbligazioni degli Stati considerati sicuri si inserivano in valutazione «AA» o «A»). Il rating costituisce sicuramente un'informazione se non determinante, quanto meno indicativa del tipo di investimento che si è in procinto di effettuare e la sua mancata comunicazione rappresenta la violazione dei più elementari obblighi informativi.
Tribunale Pinerolo 14 ottobre 2005
Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni Parmalat Finance B.V. – Obbligo di specifica indicazione del titolo sull’ordine di acquisto – Sussistenza.
L’indicazione del titolo con la dicitura “C/V TITOLI ESTERI” non è sufficiente a rendere edotto il risparmiatore del fatto che oggetto di negoziazione è un titolo emesso da una “società veicolo” con sede all’estero, posto che anche la società italiana quotata a Piazza Affari, Parmalat Finanziaria S.p.A., ha emesso titoli esteri; a ciò si aggiunga il fatto che l’emissione del titolo all’estero nulla dice circa la identità della società emittente né fornisce le doverose informazioni all’investitore.
Tribunale Parma 16 giugno 2005
Doveri informativi dell’intermediario finanziario – Know your merchandise rule – Possesso da parte dell’intermediario dell’offering circular – Necessità.
Non si può ritenere che la banca abbia adempiuto all'obbligo di assumere adeguate informazioni in ordine alla tipologia ed alle caratteristiche essenziali del titolo (nella specie obbligazioni Cirio), qualora, all’epoca dell’acquisto, la stessa non fosse in possesso della offering circular. Tale documento conteneva, infatti, le informazioni essenziali dei prestiti obbligazionari in oggetto, quali quelle relative al patrimonio dell'emittente, all'EBTDA, nonché al regime giuridico dell'emissione. La mancata acquisizione dell'offering circular ha, quindi, determinato una carenza di informazioni su punti determinanti nella scelta dell'investimento, carenza tanto più grave in quanto il titolo era privo di rating e di prospetto informativo. La mancata acquisizione di detti strumenti informativi configura la violazione del dovere di informarsi (ex art. 26 reg. Consob) e conseguentemente di informare adeguatamente il cliente (ex arr. 28 Reg. Consob) nonchè di efficiente svolgimento dei servizi finanziari (art. 21 TUF).
Tribunale Rimini 11 maggio 2005
Doveri informativi dell’intermediario – Adeguatezza dell’operazione – Avvertenza apposta sull’ordine di acquisto – Clausola di stile - Mancata conoscenza dell’offering circular da parte dell’intermediario – Rilevanza.
Non integra il requisito della adeguata informazione scritta la dicitura standard di “operazione non adeguata” apposta sull’ordine di acquisto qualora non accompagnata da specifica ed adeguata avvertenza sulla natura e caratteristiche del titolo, avvertenza che l’intermediario, non essendo in possesso della offering circular non era peraltro nemmeno in grado di fornire.
Tribunale Rimini 11 maggio 2005
Negoziazione di obbligazioni Cirio – Inadeguatezza dell’investimento – Avvertenza mediante dicitura stampata sull’ordine – Adeguatezza – Clausola di stile – Esclusione.
Qualora l’ordine impartito dal cliente riporti in maniera evidente la volontà di procedere all’acquisto del prodotto finanziario anche contro le indicazioni della banca, tale ordine non solo ha una efficacia deterrente e comunque responsabilizzante, ma serve a lasciare una inequivoca traccia di una avvertenza che altrimenti si presterebbe alle tante incertezze insite nella ricostruzione testimoniale degli accadimenti. (Nella specie, si è ritenuto che la banca avesse informato il cliente della inadeguatezza dell’operazione in base alla dicitura a stampa presente sull’ordine “Prendiamo atto delle indicazioni sotto riportate e tuttavia vi autorizziamo comunque ad eseguire l’operazione. Operazione non allineata alla linea di inv. concordata”).
Tribunale Venezia 05 maggio 2005
Doveri informativi dell’intermediario finanziario – Specificità – Consegna di documento sui rischi specifici dell’operazione – Idoneità.
In ipotesi di acquisto di obbligazioni argentine da parte di investitore non propenso a rischi speculativi, si deve ritenere che l’intermediario abbia assolto ai propri obblighi informativi con la consegna al cliente di un documento relativo ai rischi specifici dell’operazione con l’espressa indicazione del fatto che l’investimento poteva non essere facilmente liquidabile anche a seguito di provvedimenti restrittivi del Governo del Paese emittente nonché a a seguito di oscillazioni anche sensibili di corso in un contesto di scarsità di informazioni.
Tribunale Torino 21 marzo 2005
Doveri informativi dell’intermediario finanziario – Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni – Sottoscrizione di avvertenza – Idoneità.
Con riferimento all’acquisto di quote di un fondo di investimento, si deve ritenere che l’intermediario abbia assolto ai propri doveri informativi ove il cliente abbia rifiutato di fornire informazioni sul proprio profilo di rischio ed abbia sottoscritto un documento con la dicitura ben evidenziata «Operazione non adeguata. OPERAZIONE IN CONFLITTO DI INTERESSE E VALORE MOBILIARE COLLOCATO DA SOCIETÀ DEL GRUPPO»
Tribunale Torino 21 marzo 2005
Negoziazione di strumenti finanziari sul mercato secondario – Obbligo del prospetto informativo cd. offering circular – Insussistenza.
La negoziazione di strumenti finanziari sul mercato secondario e quindi nelle fasi successive alla loro emissione o al collocamento non richiede la consegna del prospetto informativo (cd. offering circular). Pertanto, l’assenza di tale prospetto impedisce agli intermediari di sollecitare il pubblico all’acquisto dei titoli ma non di vendere, nell’ambito della attività di negoziazione in conto proprio, i titoli già presenti nel proprio portafoglio ai clienti che ne facciano richiesta.
Tribunale Roma 11 marzo 2005
Intermediazione finanziaria – Vendita a clientela retail di prodotti destinati ad investitori istituzionali – Negoziazione su base individuale – Obbligo di prospetto – Insussistenza.
I bond Cirio Luxemburg S.A. tasso variabile e Cirio Holding Luxemburg S.A. 6,25% potevano essere legittimamente venduti dalle banche alla clientela “retail” e ciò in quanto liberamente negoziabili su base individuale sul mercato secondario, senza alcun obbligo di prospetto informativo ed in assenza di rating.
Tribunale Milano 09 marzo 2005
Intermediazione finanziaria – Obbligazioni non quotate su mercati regolamentati – Obbligo di informazione – Sussistenza.
Si deve ritenere che non abbia assolto ai propri doveri informativi l’intermediario che si sia limitato a segnalare al cliente l’inadeguatezza dell’operazione per dimensioni e controvalore in relazione alle disponibilità del cliente ed abbia invece omesso di riferire che lo strumento negoziato era costituito da obbligazioni non quotate alla borsa di Milano o comunque in borse regolamentate, che l’emissione delle stesse non era stata autorizzata dalla Consob e che i titoli non erano negoziabili sul mercato borsistico italiano.
Tribunale Lodi 22 febbraio 2005
Intermediazione finanziaria – Prodotto complesso – Componente derivata – Difficoltà di valutazione – Obbligo di informazione – Sussistenza.
Lo strumento finanziario composto da un buono del tesoro poliennale (BTP) e da un’opzione put su titoli azionari può essere soggetto a notevoli variazioni di valore in dipendenza della componente derivata. In considerazione del fatto che un simile prodotto comporta per un investitore non particolarmente esperto notevoli difficoltà di valutazione, l’intermediario ha l’obbligo di adottare procedure di vendita volte a selezionare adeguatamente la clientela e ad informare correttamente i potenziali investitori sui rischi che esso comporta, secondo quanto previsto dall’art. 21 d. lgs. n. 58/98 e dall’art. 28 reg. Consob n. 11522/98.
Tribunale Brindisi 21 febbraio 2005
Intermediazione finanziaria – Contenuti dell’informazione – Specificità – Clausole di stile – Inefficacia – Valutazione del mercato e delle agenzie di rating – Rilevanza.
L’informazione che l’intermediario di prodotti finanziari deve dare all’investitore ai sensi degli artt. 21 del TUF e 28 del reg. Consob 11522/1998 deve essere il più possibile specifica tale da consentire al cliente di comprendere e stabilire il tipo, la natura e la portata delle informazioni fornite. Ne consegue che, nell’ipotesi di negoziazione di obbligazioni argentine, la solo indicazione del rischio come “alto” non costituisce un’informazione adeguata sulla natura, sui rischi e sulla implicazione dell’operazione. Il riferimento alla “aleatorietà” delle quotazioni del mercato internazionale è affermazione generica e priva di qualsiasi significato specifico e parimenti irrilevante è la circostanza che il cliente fosse informato della “il liquidità” del titolo. Simili diciture apposte sull’ordine di acquisto si risolvono in mere clausole di stile come tali inadeguate ad esonerare l’intermediario da fornire la prova positiva del tipo di informazione concretamente dato, che, nel caso specifico, implicava una indicazione non generica della natura altamente rischiosa dell’investimento secondo la valutazione operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia, elemento questo che la banca è tenuta a conoscere ed a comunicare al cliente al fine di consentirgli di effettuare una scelta consapevole, dovendosi in proposito ritenere che la valutazione del titolo da parte del mercato costituisca fattore rilevante in quanto idoneo ad influenzare il processo decisionale dell’investitore.
Tribunale Firenze 18 febbraio 2005
Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi - Clausola prestampata – Inefficacia.
Quanto poi al fatto che gli ordini d’acquisto contenessero l’indicazione prestampata secondo cui gli stessi venivano eseguiti “avendo i clienti ricevuto adeguate informazioni in merito ai rischi connessi allo strumento finanziario in oggetto” valgono le medesime considerazioni sopra svolte trattandosi di mera clausola di stile tale da non esonerare l’istituto dall’onere di fornire la prova positiva del tipo di informazione concretamente dato, clausola peraltro inefficace alla luce del disposto di cui all’art. 1469 bis n. 18 c.c..
Tribunale Mantova 12 novembre 2004