DOVERI INFORMATIVI DELL'INTERMEDIARIO
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- know your merchandise rule -
indice
Negoziazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato - Interpretazione dell'articolo 16 della legge n. 1 del 1991 - Interpretazione restrittiva che esclude la possibilità di negoziare anche i titoli di Stato essere - Esclusione.
L'articolo 16 della legge n. 1 del 1991, che consentiva alle banche la negoziazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, non può essere interpretato in modo restrittivo nel senso di escludere la possibilità di negoziare anche i titoli di Stato esteri (nella specie obbligazioni argentine). Depone a favore di questa interpretazione anche la normativa regolamentare successiva, la quale all'art. 9 del regolamento Consob n. 11768 del 98, la quale, escludendo da qualsiasi restrizione le negoziazioni fuori dei mercati regolamentati dei titoli di Stato, precisa che, sotto questa denominazione, devono intendersi i "titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Appello Milano 25 maggio 2011
Obbligazioni della Repubblica Argentina - Obbligo dell'intermediario di informazione - Fattispecie - Know your merchandise rule.
In ipotesi di negoziazione di bond della Repubblica Argentina, la banca intermediaria deve informare gli investitori non soltanto dei rischi generici connessi all’elevato tasso di rendimento dei titoli, ma anche degli ulteriori specifici elementi conoscitivi (andamento dei bilanci e politica economica dello Stato estero emittente, solidità patrimoniale, grado di affidabilità riconosciuto dalle più note agenzie internazionali, rischio di default dello stato estero emittente) non potendo ipotizzarsi che la banca ignori tali circostanze. L’eventuale ignoranza di tali circostanze di fatto, agevolmente acquisibili da un’esperto del settore, configura di per sè una negligenza dell’intermediario tenuto ad acquisire, ai sensi dell’art. 26 co. 1 lett. e) del Regolamento Consob, “una conoscenza degli strumenti finanziari …propri o di terzi, da essi stessi offerti…”. (Massimo Pensabene) (riproduzione riservata)
Tribunale Trapani 29 luglio 2010
Intermediazione finanziaria – Avvertimento relativo all’affidabilità dello stato emittente l’obbligazione – Fattispecie – Genericità – Sussistenza.
L’avvertimento relativo al paese emittente per cui “l’affidabilità in senso lato non poteva essere parificata a quella degli stati occidentali ad economia avanzata” non è sufficiente ad avvertire l’investitore del rischio di perdita del capitale investito. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Oristano 28 gennaio 2010
Intermediazione finanziaria –Doveri informativi dell’intermediario in relazione allo specifico titolo negoziato – Conoscenza della situazione economica dell’emittente – Onere della prova a carico dell’investitore.
Per affermare che l’intermediario sia venuto meno all’obbligo di fornire informazioni specifiche in ordine al titolo oggetto della scelta di investimento, l’investitore deve provare che lo stesso fosse effettivamente in possesso di particolari notizie sulla solidità economica dell’emittente, notizie che se conosciute avrebbero totalmente disincentivato il cliente dall’investimento (Fattispecie in tema di obbligazioni argentine negoziate nel gennaio e nel marzo del 2001 da investitori con alta propensione al rischio).
Tribunale Parma 18 marzo 2008
Know your merchandise rule.
In presenza di titoli originariamente destinati ad investitori qualificati, privi di rating e in caso di operazioni concluse durante la fase del grey market, l’intermediario ha il dovere di acquisire una effettiva conoscenza del grado di rischio dei titoli e quindi circa la probabilità che la società emittente venga meno all’obbligo di pagamento delle cedole e di rimborso del capitale investito.
Appello Torino 19 ottobre 2007
Negoziazione di titoli privi di rating - Know your merchandise rule - Obbligo dell'intermediario di possedere una adeguata conoscenza del prodotto - Necessità.
L'assenza di rating e quindi di una obiettiva valutazione del rischio di credito avrebbe dovuto consigliare l'intermediario, che è operatore professionale al quale è richiesto un adeguato livello di diligenza, di procurarsi una effettiva conoscenza dei prodotti finanziari negoziati, al di là di quella ricavabile dalle notizie da chiunque acquisibili sulla stampa specializzata o con la mera lettura dei bilanci sociali.
Tribunale Roma 11 ottobre 2007
Doveri informativi dell’intermediario – Informazione specifica relativa al titolo – Necessità.
L’intermediario ha l’onere di provare di aver informato l’investitore della natura particolarmente rischiosa dei titoli negoziati.
Tribunale Alba 03 ottobre 2007
Negoziazione di obbligazioni Cirio - Know your merchandise rule - Violazione - Responsabilità - Sussistenza.
L'inadempimento dell'intermediario alla regola di acquisire una adeguata conoscenza degli strumenti finanziari negoziati importa inadempimento al disposto di cui all'art. 26 del reg. Consob n. 11522 ed è fonte di responsabilità per i danni subiti dall'investitore che non è stato posto nelle condizioni di comprendere la portata ed i rischi connessi all'operazione. (Nel caso di specie, avente ad oggetto la negoziazione di obbligazioni Cirio, la corte ha ritenuto che l'acquisizione dell'offering circular non fosse sufficiente per ritenere che la banca avesse adempiuto all'obbligo di informarsi)
Appello Torino 20 aprile 2007