DOVERI INFORMATIVI DELL'INTERMEDIARIO
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Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Lehman Brothers – Valutazione di rating – Rilevanza – Inesistenza di valutazioni negative relativi al titolo – Inadeguatezza dell’operazione – Esclusione.
Il mantenimento da parte delle agenzie di rating di una valutazione di categoria “A” fino a poco prima della dichiarazione di fallimento dell’emittente le obbligazioni (nella specie Lehman Brothers) esclude che il mercato finanziario e quindi l’intermediario possano aver avuto sentore dell’imminente default. Il rating sopra indicato, unitamente al tasso di interesse pagato dall’emittente, di poco superiore a quello dei titoli di stato italiani, consentono di ritenere che la tipologia delle obbligazioni emesse da Lehman Brothers fosse compatibile con un portafoglio caratterizzato dalla presenza di altri titoli obbligazionari classificati in analoga categoria di rischio. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Venezia 05 novembre 2009
Intermediazione finanziaria – Titoli privi di rating non trattati sul mercato regolamentato - Obblighi informativi dell’intermediario – Modalità di comunicazione dell’informazione al cliente.
Ha natura altamente rischiosa l’investimento in titoli (nella specie obbligazioni Finmatica International Finance B.V.) privi di rating, non quotati sul mercato regolamentato italiano, emessi da società straniera ed accompagnati da una offering circular che evidenzia caratteristiche che richiedono particolare cautela nell’investimento. In simili casi, l’intermediario deve trasferire al cliente la conoscenza degli elementi di conoscenza suddetti in modo da rendere l’informazione comprensibile quanto alla modalità di esposizione ed al contenuto. (fb)
Tribunale Cuneo 25 novembre 2008
Obbligazioni Argentine – Rischio di perdita del capitale - Natura speculativa – Sussistenza.
Le obbligazioni dello Stato Argentino sono sempre state classificate dalle principali agenzie internazionali di rating come titoli di natura speculativa ed anche quando erano collocate all’interno della migliore tra le categorie speculative, presentavano comunque sin dalla loro emissione un rilevante grado di rischio di perdita del capitale.
Tribunale Monza 04 giugno 2008
Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni Cirio – Investitore costituito da esperto commercialista – Pregressa frequente e sostenuta operatività in strumenti finanziari – Mancanza di rating – Indice di rischio – Consapevolezza – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria – Obbligo dell’intermediario di monitorare l’andamento dei corsi – Rapporto di semplice negoziazione trasmissione ordini – Esclusione.
Un investitore che svolga la professione di commercialista, che sia componente di diversi collegi sindacali, tra i quali anche quello di una banca, che effettui ripetuti investimenti in obbligazioni di paesi emergenti per importi anche rilevanti e che abbia indicato quali obiettivi di investimento “la prevalenza di rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei corsi e dei cambi” non può non sapere che a rendimenti progressivamente più alti corrisponde un rischio di investimento più elevato e soprattutto che, per un soggetto di tale esperienza, la mancanza di rating doveva, nel caso specifico avente ad oggetto obbligazioni Cirio, ritenersi indice di particolare rischiosità dello strumento. (fb)
L’obbligo per l’intermediario di monitorare l’andamento del prezzo dei titoli per informare l’investitore dell’eventuale aumento del rischio postula l’esistenza di un rapporto di gestione patrimoniale o di consulenza e non rientra tra quelli che conseguono alla stipula del contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini in strumenti finanziari. (fb)
Intermediazione finanziaria – Omessa informazione sulla natura del titolo in rapporto al profilo di rischio del cliente – Responsabilità contrattuale – Sussistenza.
Comporta violazione dei doveri informativi dell’intermediario - e da quindi luogo a responsabilità contrattuale - l’omessa informazione sulla natura del titolo, sulla circostanza che la negoziazione sia stata posta in essere per un titolo “non quotato” e in assenza di rating, sull’adeguatezza della operazione in ragione delle caratteristiche degli investitori e sul rischio ad essa connesso. (Fattispecie relativa a obbligazioni Parmalat Finance Corporation).
Tribunale Palermo 13 febbraio 2008
Know your merchandise rule.
In presenza di titoli originariamente destinati ad investitori qualificati, privi di rating e in caso di operazioni concluse durante la fase del grey market, l’intermediario ha il dovere di acquisire una effettiva conoscenza del grado di rischio dei titoli e quindi circa la probabilità che la società emittente venga meno all’obbligo di pagamento delle cedole e di rimborso del capitale investito.
Appello Torino 19 ottobre 2007
Negoziazione di titoli privi di rating - Know your merchandise rule - Obbligo dell'intermediario di possedere una adeguata conoscenza del prodotto - Necessità.
L'assenza di rating e quindi di una obiettiva valutazione del rischio di credito avrebbe dovuto consigliare l'intermediario, che è operatore professionale al quale è richiesto un adeguato livello di diligenza, di procurarsi una effettiva conoscenza dei prodotti finanziari negoziati, al di là di quella ricavabile dalle notizie da chiunque acquisibili sulla stampa specializzata o con la mera lettura dei bilanci sociali.
Tribunale Roma 11 ottobre 2007
Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi dell'intermediario – Omessa comunicazione del rating – Violazione – Sussistenza.
Il rating costituisce un'informazione se non determinante, quanto meno indicativa del tipo di investimento che si è in procinto di effettuare e la sua mancata indicazione rappresenta la violazione dei più elementari obblighi informativi. L'intermediario pertanto ha il preciso obbligo di segnalare al risparmiatore in modo non generico ed approssimativo la natura dell'investimento alla stregua della valutazione operata dalle maggiori agenzie di rating, trattandosi di dato che costituisce fattore idoneo ad influenzare in modo rilevante il processo decisionale dell'investitore.
Tribunale Firenze 06 luglio 2007
Obblighi informativi – Funzione – Rating e rendimento dei titoli – Idoneità all’assolvimento degli obblighi informativi – Natura dell’investitore.
L’obbligo di informazione gravante sull’intermediario non sottrae il risparmiatore al rischio connesso all’acquisto dei prodotti finanziari ma lo aiuta semplicemente a gestirlo. Si deve quindi ritenere che l’elevato rendimento dei titoli (nella specie obbligazioni argentine), l’avvertenza in proposito contenuta nel documento sui rischi generali di investimento unitamente al rating attribuito dalle agenzie specializzate costituiscano per un investitore non sprovveduto elementi più che sufficienti a renderlo edotto del rischio.
Tribunale Parma 24 maggio 2007
Intermediazione finanziaria – Doveri di informazione dell’intermediario – Investimento in obbligazioni argentine – Obbligo di comunicazione delle variazioni del rating – Sussistenza.
In presenza di un investitore con profilo conservativo che intenda investire in obbligazioni di uno stato sovrano (nella specie Repubblica Argentina) un cospicuo importo, l’intermediario ha l’obbligo di esporre al cliente, con chiarezza e trasparenza, la redditività nel corso degli anni ed il rating del titolo obbligazionario.
Tribunale Prato 11 maggio 2007
Intermediazione finanziaria – Obbligo dell’intermediario di segnalare la valutazione delle agenzie di rating – Valutazione delle agenzie quale elemento determinante la scelta dell’investitore.
L’intermediario finanziario, in qualità di operatore qualificato, ha il preciso obbligo di segnalare al risparmiatore in modo non generico ed approssimativo, la natura dell’investimento alla stregua della valutazione operata dalle maggiori agenzie di rating, trattandosi di un dato che costituisce fattore idoneo ad influenzare in modo rilevante il processo decisionale dell’investitore e che la banca è normalmente in grado di conoscere ed essendo comunque obbligata ad acquisire tali informazioni in base all’art. 26, comma 1, lett e), REG, a tenre del quale “Gli intermediari autorizzati (…) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi offerti, adeguata al tipo di operazione da fornire” (c.d. know your merchandise rule).
Tribunale Catania 05 maggio 2006
Intermediazione finanziaria – Progressivo deterioramento del rating - Omessa informazione – Rapporto di gestione e rapporto di negoziazione – Conseguenze – Distinzione.
La mancata informativa da parte dell’intermediario in ordine al peggioramento del rating e la violazione dell’art. 26 reg. Consob possono avere rilevanza in ordine a rapporti di gestione del portafoglio ma non in quelli di negoziazione e gestione titoli.
Tribunale Milano 26 aprile 2006
Intermediazione finanziaria – Doveri informativi - Investitore esperto – Sussistenza – Diligenza e correttezza dell’intermediario – Need of protection.
L’intermediario finanziario ha sempre il dovere di informare il cliente delle caratteristiche specifiche dell’operazione e ciò anche se si tratta di cliente dotato di particolare esperienza. In ipotesi di prodotti finanziari privi di rating, di prospetto informativo e destinati ad investitori professionali, l’intermediario ha il dovere di informarsi e di informare il cliente con particolare diligenza e correttezza e di tenere un comportamento finalizzato alla protezione del cliente non professionale onde evitare che egli, ignaro dei rischi che corre, subisca un pregiudizio.
Tribunale Firenze 21 febbraio 2006
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Fase genetica del contratto di mandato – Nullità – Sussistenza.
Le violazioni ai doveri informativi e di diligenza dell’intermediario, pur avendo luogo nella fase successiva alla stipulazione del contratto quadro, intervengono nella fase genetica dell’ulteriore e diverso contratto di mandato ad acquisire gli specifici prodotti finanziari oggetto di negoziazione, sicchè a tale fattispecie non pare adeguato il rimedio della risoluzione del contratto.Più corretto è, infatti, il rimedio della nullità essendo le norme contenute nel d. lgs. n. 58/1998 chiaramente strumentali al perseguimento di interessi pubblicistici di rango costituzionale, quali la tutela dei risparmiatori uti singuli, del risparmio pubblico, della stabilità del sistema finanziario e dell’efficienza del mercato dei valori mobiliari, sicchè la loro natura imperativa non sembra poter essere posta in discussione.
Tribunale Cagliari 02 gennaio 2006
Violazione dei doveri informativi dell’intermediario finanziario – Comportamento reticente ed omissione di informazioni rilevanti – Dolo – Sussistenza.
Sebbene sia opinione maggioritaria in giurisprudenza che il mero silenzio non comporti di per sé annullamento del contratto, è altrettanto consolidato l'indirizzo che ritiene integrato il dolo omissivo ove in capo al contraente «reticente» vi sia un obbligo legislativamente stabilito di fornire determinate informazioni; inoltre, essendo la Banca un soggetto altamente qualificato, tale obbligo dovrà essere adempiuto con la diligenza prevista dal II° comma dell'art. 1176 c.c. Ove pertanto il comportamento della Banca abbia assunto le connotazioni del dolo, sia per avere fornito informazioni inesatte, sia per avere taciuto informazioni che se fornite avrebbero indotto i clienti a maggior cautela, il contratto dovrà essere annullato per vizio del consenso.
Tribunale Pinerolo 14 ottobre 2005
Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Italtractor - Doveri informativi dell’intermediario – Violazione – Sussistenza.
Si deve ritenere che l’intermediario abbia violato i propri obblighi informativi anche sotto il profilo di essere stato egli stesso adeguatamente informato sulla natura e tipologia dei prodotti negoziati (know your merchandise rule), qualora, sulla base di una propria valutazione, proponga all’investitore l’acquisto di obbligazioni prive di rating emesse da società estera non quotata alla borsa italiana e come tale non soggetta ai penetranti controlli delle società quotate.
Tribunale Brindisi 04 ottobre 2005
Negoziazione di obbligazioni Cirio prive di rating – Violazione dei doveri di informazione – Nullità del contratto – Sussistenza.
La violazione da parte dell’intermediario dei doveri imposti dalle norme del TUF e del reg. Consob n. 11522/98, con particolare riferimento ai doveri di informativa sulle caratteristiche del titolo oggetto di negoziazione (nella specie obbligazioni Cirio Finance Lux prive di rating) di cui agli artt. 21 del TUF e 28 del reg. Consob, comporta la nullità del contratto per violazione di norme di carattere imperativo siccome incidenti "in un settore contrassegnato da una elevata prevalenza dell'interesse pubblico e dalla natura pubblica e generale degli interessi dalle stesse garantiti che concernono la tutela dei risparmiatori e quella del risparmio pubblico in sé considerato come elemento di valore della economia nazionale".
Tribunale Parma 06 luglio 2005
Obbligazioni Cirio – Assenza di prospetto informativo e di rating - Cessione a risparmiatori retail – Negoziazione in conto proprio – Ammissibilità.
Le euro-obbligazioni Cirio, una volta emesse sull’euro mercato, sono state assunte “a fermo” da alcune banche e da queste successivamente vendute ad investitori istituzionali e successivamente ad altri soggetti nell’ambito di una attività di negoziazione per conto proprio che consente la cessione a risparmiatori privati anche di obbligazioni prive di prospetto informativo e di rating, diversamente da quanto si verifica nell’ipotesi di sollecitazione all’investimento.
Tribunale Trani 07 giugno 2005
Doveri informativi dell’intermediario finanziario – Know your merchandise rule – Possesso da parte dell’intermediario dell’offering circular – Necessità.
Non si può ritenere che la banca abbia adempiuto all'obbligo di assumere adeguate informazioni in ordine alla tipologia ed alle caratteristiche essenziali del titolo (nella specie obbligazioni Cirio), qualora, all’epoca dell’acquisto, la stessa non fosse in possesso della offering circular. Tale documento conteneva, infatti, le informazioni essenziali dei prestiti obbligazionari in oggetto, quali quelle relative al patrimonio dell'emittente, all'EBTDA, nonché al regime giuridico dell'emissione. La mancata acquisizione dell'offering circular ha, quindi, determinato una carenza di informazioni su punti determinanti nella scelta dell'investimento, carenza tanto più grave in quanto il titolo era privo di rating e di prospetto informativo. La mancata acquisizione di detti strumenti informativi configura la violazione del dovere di informarsi (ex art. 26 reg. Consob) e conseguentemente di informare adeguatamente il cliente (ex arr. 28 Reg. Consob) nonchè di efficiente svolgimento dei servizi finanziari (art. 21 TUF).
Tribunale Rimini 11 maggio 2005
Intermediazione finanziaria – Know your merchandise rule – Strumenti non quotati e privi di rating – Obblighi dell’intermediario.
Vige a carico degli intermediari un obbligo di conoscenza che è più della semplice informazione, conoscenza che l’investitore risparmiatore non potrà mai acquisire, tanto più in relazione ad un titolo non quotato ed in assenza di rating.
Tribunale Genova 12 aprile 2005
Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi – Obbligazioni prive di rating – Solvibilità dell’emittente – Rilevanza.
Va ravvisata la violazione degli artt. 21 lett. a) e b) del d. lgs. 24-2-1998 n. 58 e 28 del regolamento Consob 1-7-1998 n. 11522 nel caso di cessione a risparmiatori non esperti di titoli obbligazionari privi di rating in mancanza di prova che essi siano stati adeguatamente informati del rischio dell’operazione, costituendo il grado di solvibilità del debitore dato essenziale onde poter effettuare una scelta consapevole di investimento.
Tribunale Mantova 05 aprile 2005
Strumento finanziario privo di rating – Obbligo di conoscenza dell’intermediario – Contenuto.
La circostanza che a un determinato titolo non sia stato attribuita la valutazione di rating impone all’intermediario, che è operatore professionale al quale è richiesto un adeguato livello di diligenza, di procurarsi una effettiva conoscenza dei prodotti finanziari negoziati, più profonda ed accurata di quella ricavabile dalle notizie da chiunque acquisibili sulla stampa specializzata o dalla mera lettura dei bilanci.
Tribunale Roma 11 marzo 2005
Intermediazione finanziaria – Vendita a clientela retail di prodotti destinati ad investitori istituzionali – Negoziazione su base individuale – Obbligo di prospetto – Insussistenza.
I bond Cirio Luxemburg S.A. tasso variabile e Cirio Holding Luxemburg S.A. 6,25% potevano essere legittimamente venduti dalle banche alla clientela “retail” e ciò in quanto liberamente negoziabili su base individuale sul mercato secondario, senza alcun obbligo di prospetto informativo ed in assenza di rating.
Tribunale Milano 09 marzo 2005
Intermediazione finanziaria – Conoscenza dei mercati – Obblighi informativi – Natura.
Gli obblighi informativi che l’art. 21 del TUF pone a carico degli intermediari riguadano un tipo di conoscenza che è più della semplice informazione sui prodotti da loro offerti, conoscenza che si estende alla loro provenienza, alla situazione degli stessi nei mercati, alla loro destinazione tra il pubblico dei consumatori. Si tratta di conoscenza che l'investitore risparmiatore, per esperienza, per cultura o per diverso campo lavorativo non potrà mai acquisire, pervenendo ad un giudizio completo sulla operazione finanziaria che si appresta a sottoscrivere, tanto nel caso in cui la negoziazione venga posta in essere nel periodo di grey market e quindi in epoca antecedente alla emissione del titolo e in assenza di rating.
Tribunale Roma 08 ottobre 2004