DOVERI INFORMATIVI DELL'INTERMEDIARIO
- natura e contenuto -


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Responsabilità delle agenzie di rating – Emissione di obbligazioni Parmalat – Legittimazione del curatore fallimentare – Danno al patrimonio della società.

Il provvedimento viene pubblicato in anteprima in attesa che ne venga completata la redazione delle massime. Tribunale Milano 01 luglio 2011



Doveri informativi dell'intermediario - Rilevanza della valutazione di rating - Margine di sicurezza previsto dal “Consorzio patti chiari” - Obbligazioni Lehman Brothers - Tempestiva previsione del default - Impossibilità.

La permanenza di un rating rimasto invariato all'interno del margine di sicurezza previsto dal “Consorzio patti chiari” sino ai giorni immediatamente antecedenti al default nonché la assoluta incertezza e impraticabilità di criteri di valutazione del rischio diversi dalla valutazione di rating (quali l'andamento dei crediti default swap) costituiscono circostanze sufficienti per ritenere che gli intermediari non fossero tenuti a cogliere tempestivamente il rischio di default delle obbligazioni Lehman Brothers al fine di informare i clienti per tempo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Novara 23 giugno 2011



Polizze index linked - Collegamento titolo obbligazionario - Obblighi informativi in epoca precedente la sottoscrizione del contratto - Tempo necessario al cliente per una rappresentazione veritiera e corretta per effettuare una scelta consapevole - Necessità.

Con riferimento ad una polizza index linked ove le prestazioni dell'emittente siano legate all'andamento di un titolo obbligazionario, il rispetto del canone della buona fede nello svolgimento delle trattative (art. 1337 c.c.) e delle prescrizioni normative in materia (D.Lgs. n. 174/1995) impongono che l'informativa in ordine alla maggiore complessità e diversificazione dei diversi profili di rischio (circolare Isvap 451/D del 24 luglio 2001) debba anzitutto essere fornita in epoca precedente alla sottoscrizione del contratto, in modo tale da lasciare al cliente uno spazio di tempo sufficiente per formarsi una rappresentazione veritiera e corretta quanto meno degli elementi essenziali concernenti la specifica operazione, così da colmare le asimmetrie informative eventualmente esistenti e poter effettuare una scelta di negoziazione consapevole. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Napoli 13 giugno 2011



Polizze index linked - Doveri informativi dell'intermediario - Necessità di garantire una certa informate consapevole - Tempo necessario alla rappresentazione veritiera - Eliminazione delle asimmetrie informative.

La banca che assume la veste di distributrice di polizze "index linked " deve garantire al cliente un livello di informazione identico a quello cui è tenuto un soggetto appartenente ad una rete di distribuzione tradizionale. Pertanto non può dirsi assolto tale obbligo se risulta che contestualmente alla sottoscrizione della proposta contrattuale il cliente dichiara, su di un modulo prestampato, "di aver ricevuto le condizioni contrattuali regolanti il rapporto assicurativo, di averne preso atto e di accettarle integralmente"; per garantire una scelta realmente informata e consapevole da parte del cliente di un contratto complesso questi non deve ricevere solo un'informativa dettagliata ma deve anche poter disporre del tempo sufficiente per "formarsi una rappresentazione veritiera, quanto meno, degli elementi essenziali concernenti la specifica operazione che va a concludere", colmando così le eventuali asimmetrie informative che possono sussistere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Napoli 13 giugno 2011



Intermediazione finanziaria - Obbligazioni della Repubblica Argentina - Conoscenza dello stato di solvibilità dell'emittente - Bilanci delle maggiori banche italiane - Svalutazione del credito nei confronti dello Stato argentino - Rilevanza.

Il peggioramento delle condizioni di solvibilità della Repubblica Argentina e pertanto dell'aumento di rischio connesso all'acquisto delle obbligazioni emesse da tale Stato poteva considerarsi noto al sistema bancario italiano a partire dagli anni 1998 e 1999, posto che le maggiori banche italiane, redigendo i bilanci, hanno provveduto a svalutare il proprio credito verso l'Argentina di percentuali di anno in anno sempre più consistenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Torino 04 maggio 2011



Contratti derivati - Derivati over the counter - Esistenza di un naturale conflitto di interessi - Caratteristiche.

La contrattazione in derivati over the counter, a differenza di quella in derivati cosiddetti uniformi, porta con sé un naturale stato di conflittualità tra intermediario e cliente che discende dall’assommarsi, nel medesimo soggetto, delle qualità di offerente e di consulente; dalla centralità, in relazione al futuro andamento del rapporto, della disciplina stipulata tra le parti; dal fatto che si tratta di prodotti di secondo livello strutturabili in funzione delle specifiche esigenze delle controparti quanto a scadenza, tipologia del sottostante, liquidazione di profitti e perdite, ecc.; dall'evidente interesse dell'intermediario, controparte contrattuale portatore di un proprio interesse economico, a costruire o proporre un prodotto che possa risultare svantaggioso o inadatto al cliente, in quanto fabbricato o rinegoziato in termini geneticamente o successivamente alterati in sfavore della controparte. In tema di derivati over the counter, il conflitto di interessi tra intermediario e cliente può derivare anche dal fatto che il primo può avere in essere operazioni di segno uguale o contrario con altri soggetti e dalla necessità di piazzare prodotti sul mercato anche solo per esigenze di riposizionamento o di propria copertura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Milano 19 aprile 2011



Intermediazione finanziaria – Servizi di investimento – Obblighi informativi in capo all’intermediario – Tipologia.

L’art. 21, comma 1 lettera b) del T.U.F. individua un obbligo di informazione “attiva” (che si sostanzia nel dovere per gli intermediari di comunicare ai clienti le informazioni in loro possesso relative alle caratteristiche dei prodotti offerti) e un obbligo di informazione “passiva” (che si sostanzia nel dovere per l’intermediario di acquisire tutti gli elementi necessari relativi agli strumenti finanziari offerti al cliente e di acquisire dallo stesso tutte le notizie relative alle sue caratteristiche di investitore e alla sua propensione al rischio). (Leopoldo Ghigliotti) (riproduzione riservata) Tribunale Genova 26 febbraio 2011



Obbligazioni Cirio Finance Luxembourg – Natura altamente speculativa – Investitore con obbiettivi conservativi – Inadeguatezza dell’acquisto.

Non può dubitarsi della natura altamente speculativa dei titoli in oggetto, presente sin dall’epoca della loro emissione e, ancor più, al momento dell’acquisto operato dalla odierna attrice (marzo 2002); natura ricavabile dai seguenti elementi caratterizzanti l’emissione obbligazionaria in questione: operata fuori dal mercato regolamentato, mediante una società finanziaria appositamente creata con sede in Lussemburgo, senza il rispetto dei requisiti e dei limiti richiesti dalla legislazione italiana per una simile operazione e senza la vigilanza dei competenti organi di controllo nazionali (CONSOB e Banca d’Italia), con il divieto espresso, posto dalla stessa emittente e dal consorzio collocatore, di rivendere le obbligazioni a investitori non professionali, l’assenza di rating da parte delle agenzie specializzate, la fortissima esposizione debitoria della società emittente e della garante.
La sottoscrizione, da parte del cliente, in data antecedente all’ordine di acquisto per cui è causa, di fondi comuni ARCA non è idonea a dimostrare un profilo di rischio speculativo dell’investitore, poiché i fondi comuni di investimento effettuano, tramite investitori professionali, una gestione bilanciata e diversificata del denaro, così contenendo il rischio di perdita del capitale; pertanto, seppure un rischio vi fosse in queste operazioni, si trattava comunque di un rischio ponderato e misurato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Piacenza 30 novembre 2010




Adeguatezza dell’operazione di investimento – Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni sul suo profilo di rischio – Irrilevanza – Inadeguatezza solo sotto il profilo della tipologia dell’investimento e non anche dimensionale – Sufficienza.

Il rifiuto dell’investitore di fornire indicazioni sul suo profilo di rischio non esonera l’intermediario dalla valutazione dell’adeguatezza dell’operazione, basandosi sulle notizie che possa comunque ricavare da elementi indicatori quali l’età, la professione del cliente e la sua precedente attività di investimento; anzi, nel caso di mancanza di informazioni che consentano di individuare il profilo di investimento e la propensione del cliente, la banca, in applicazione del principio di diligenza, deve agire in base alla massima cautela, presumendo che la propensione al rischio del soggetto sia minima.
In base alla normativa (art. 29 Reg. CONSOB) gli intermediari devono astenersi dal compiere operazioni inadeguate «per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione», dovendosi precisare che tali profili di inadeguatezza sono tra loro alternativi e non cumulativi, nel senso che è sufficiente che ve ne sia uno solo per configurare l’inadeguatezza: di conseguenza, rilevato che l’operazione de qua era inadeguata per tipologia dell’investimento (altamente speculativo e rischioso), rispetto agli obbiettivi della risparmiatrice (conservativi), non assumono rilevanza le considerazioni sulla sua eventuale adeguatezza sotto il profilo dimensionale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Piacenza 30 novembre 2010




Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Dichiarazione unilaterale ricognitiva – Clausola Vessatoria.

La clausola in forza della quale gli investitori dichiarino “prendiamo atto che una copia del presente contratto mi viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi” è una mera clausola di stile, vessatoria  ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. t) cod. cons. in quanto volta a sancire a carico del consumatore che mai abbia ricevuto copia del contratto di negoziazione una limitazione della facoltà di opporre eccezioni e/o un’inversione o modificazione dell’onere della prova che, ai sensi dell’art. 23 t.u.f. u.c., grava sull’intermediario. (pf) (riproduzione riservata) Tribunale Mondovì 09 novembre 2010



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell'intermediario – Valutazione del loro completo assolvimento – Conoscenza effettiva da parte dell'investitore – Dovere di verifica della comprensione delle caratteristiche generali dell'operazione.

Gli obblighi informativi dell'intermediario finanziario nei confronti del cliente possono ritenersi concretamente adempiuti soltanto quando l'investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche dell'operazione, atteso che la conoscenza che l'informazione tende a realizzare deve essere una conoscenza effettiva e che l'intermediario o il promotore devono verificare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta non solo con riguardo a relativi costi e rischi patrimoniali ma anche con riferimento alla sua adeguatezza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Bari 09 novembre 2010



Intermediazione finanziaria – Dovere di informarsi sulle caratteristiche degli dell’investitore – Dovere di aggiornamento.

L’intermediario è tenuto a tenere aggiornate le informazioni sulle caratteristiche del cliente e, in caso di rifiuto del cliente a fornirle, deve ritenere adeguate solo le operazioni a basso rischio. (pf) (riproduzione riservata) Appello Torino 13 ottobre 2010



Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell'intermediario - Prodotti finanziari con contenuto negoziale autonomo rispetto precontrattuale quadro - Autonomo assolvimento degli obblighi informativi - Necessità.

Gli ordini di acquisto di un prodotto finanziario che abbiano un contenuto negoziale autonomo rispetto al contratto normativo “a monte” (c.d. “contratto quadro”) presuppongono un autonomo assolvimento degli obblighi informativi, specie se gli stessi sono stati impartiti a distanza di tempo dalla firma dei contratti quadro. (Massimo Pensabene) (riproduzione riservata) Tribunale Trapani 29 luglio 2010



Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Finalità - Dovere dell'intermediario di richiedere notizie circa l'esperienza, situazione finanziaria e obiettivi dell'investitore - Effettuazione di consapevoli e ragionate scelte di investimento e di disinvestimento.

L’art. 21 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 stabilisce che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i soggetti abilitati devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, imponendo all’operatore di farsi parte attiva nella richiesta all’investitore di notizie circa la sua esperienza e la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, e di informare adeguatamente il cliente al fine di porlo nelle condizioni di effettuare consapevoli e ragionate scelte di investimento e disinvestimento, e le disposizioni concernenti le informazioni e le operazioni non adeguate vanno applicate anche quando il servizio prestato dall’intermediario consista nell’esecuzione degli ordini dell’investitore. (Massimo Pensabene) (riproduzione riservata) Tribunale Trapani 29 luglio 2010



Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Rifiuto dell'investitore di fornire notizie attinenti il proprio profilo di rischio - Dovere dell'intermediario di attenersi prudenzialmente al profilo virtuale della categoria dell'investitore.

Il rifiuto del cliente di fornire notizie utili per definire il profilo di rischio non si configura come fatto idoneo a giustificare eventuali errori di valutazione commessi dalla banca, atteso che, in tale ipotesi, l’intermediario, nell’esercizio dell’attività professionale, è tenuto ad attenersi prudenzialmente al profilo virtuale della categoria dell’investitore-risparmiatore. (Massimo Pensabene) (riproduzione riservata) Tribunale Trapani 29 luglio 2010



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Informazione assolta mediante comunicazione del rating – Investitore capace di comprendere il significato di rating – Adeguatezza.

Deve ritenersi sufficiente all’assolvimento dei doveri informativi gravanti sull’intermediario la comunicazione del rating relativo allo strumento finanziario oggetto di negoziazione qualora l’investitore sia persona in grado di conoscere il concetto di rating e di comprendere il significato delle sigle a tal fine attribuite dalle società specializzate. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 26 luglio 2010



Intermediazione finanziaria - Obbligazioni Argentina - Rifiuto di fornire informazioni - Analisi del portafoglio - Attività speculativa sul mercato azionario e altri titoli di Paesi emergenti - Adeguatezza acquisto pari al 4% del patrimonio.
Intermediazione finanziaria - Comunicazione rating - Cliente dotato di conoscenza del mercato - Adeguatezza dell’informazione - Sussistenza.

Il rifiuto del cliente di comunicare le informazioni relative al profilo di rischio non può far presupporre un’elevata propensione al rischio ma l’analisi della movimentazione precedente l’operazione fornisce indicazioni sulle caratteristiche dell’investitore. In particolare, l’effettuazione di operazioni di carattere speculativo sul mercato azionario (acquisto e rivendita in un breve lasso di tempo e acquisto di warrant) e la presenza di prodotti che possiedono le stesse caratteristiche e lo stesso rating (in questo caso obbligazioni Brasile e Messico) inducono a ritenere adeguato l’investimento in obbligazioni Argentina per il 4% del portafoglio. (cm) (riproduzione riservata)

L’informativa si modula sulla base delle caratteristiche del cliente. Il dovere di informativa nei confronti di un cliente esperto può ritenersi adempiuto con la comunicazione del rating attribuito all’emittente i titoli obbligazionari (acquisti di bond Argentina effettuati nel 1997 e 1998). (cm) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino 26 luglio 2010




Intermediazione finanziaria - Obbligazioni Lehman Brothers - Variazione del rischio relativo ad un determinato strumento finanziario - Valutazione positiva delle agenzie di rating - Obbligo contrattuale di informare il cliente - Non sussiste.

Il giudizio positivo espresso dalle agenzie di rating sulla società emittente fino al giorno della dichiarazione di insolvenza nonché l'inclusione del titolo nell'elenco predisposto dal consorzio "Patti Chiari" consentono di ritenere che l'intermediario non disponesse di elementi ulteriori e diversi tali da giustificare l'obbligo (pur contrattualmente previsto) di informare il cliente in ordine alla variazione di rischio relativo ai titoli. (Claudio Trenti e Claudio Maradei) (riproduzione riservata) Tribunale Savona 18 maggio 2010



Obbligazioni Finmek International – Negoziazione al grey market prima dell’emissione delle condizioni del prestito – Know yuor merchandise rule – Violazione – Dovere di informazione dell’investitore – Impossibilità. (14/05/2010)

La negoziazione di obbligazioni nella fase di grey market, la quale abbia luogo prima che siano state rese note le condizioni di emissione del prestito, impedisce all’intermediario la necessaria conoscenza dello strumento finanziario ed impedisce altresì che l’investitore venga adeguatamente informato delle specifiche caratteristiche del medesimo ed eventualmente dell’inadeguatezza dell’operazione. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Tolmezzo 01 aprile 2010



Doveri informativi dell'intermediario – Documento sui rischi generali degli investimenti – Consegna – Attestazione di consegna in calce allo stesso documento – Necessità – Esclusione.
Profilo di rischio – Dato naturalmente variabile – Verifica prima dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento – Necessità – Aggiornamento dei dati – Dovere dell'intermediario – Sussistenza. (20/07/2010)

Al fine di dimostrare l'avvenuta consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dal regolamento Consob numero 10943 del 30 settembre 1997, all. 1, non è necessario che l'attestazione di consegna sia resa in calce allo stesso documento e ciò in quanto una tale modalità non è espressamente richiesta dalla norma ed anche perché il contenuto dell'allegato tre del regolamento Consob numero 11522 del 1998 lascia intendere che l'intermediario debba conservare la sola attestazione di consegna firmata. (fb) (riproduzione riservata)
Poiché la ricostruzione del profilo dell'investitore costituisce un dato naturalmente variabile che deve essere fatto oggetto di verifica prima dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento, le informazioni ad esso relative non possono essere troppo risalenti nel tempo, per cui si deve ritenere che rientri degli obblighi di dirigenza dell'intermediario, ai sensi degli articoli 21 lett. a del TUF, 1175 e 1375 del codice civile, provvedere a rinnovare la richiesta di informazioni qualora i dati in questione non siano aggiornati. (fb) (riproduzione riservata)
Appello Torino 18 marzo 2010




Intermediazione finanziaria – Obbligazioni corporate (Lehaman Brothers) – Informazione relativa al titolo negoziato – Fattispecie – Indicazione del rating e del livello di rischio – Insufficienza – Rischio di mancato rimborso del capitale – Avvertimento – Necessità.

Posto che ai sensi degli artt. 21 del TUF e 28 del reg. Consob l’intermediario ha il dovere di informare il cliente delle caratteristiche del titolo che lo stesso si accinge ad acquistare deve considerarsi insufficiente l’informazione, con particolare riferimento ad una obbligazione “corporate”, che si limiti ad indicare il rating e la classe di rischio e non faccia invece esplicito riferimento all’eventualità del mancato rimborso del capitale che per un tal tipo di obbligazioni è sicuramente più probabile  rispetto a quelle emesse da uno Stato dell’Unione Europea. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Udine 05 marzo 2010



Intermediazione finanziaria – Obbligo di fornire agli investitori informazioni circa le caratteristiche degli strumenti finanziari  – Contenuto. (29/06/2010)

Gli intermediari finanziari sono sempre obbligati a fornire le informazioni concernenti i singoli strumenti finanziari agli investitori anche se in precedenza costoro avevano compiuto operazioni similari e tale obbligo non può ritenersi assolto per effetto della mera consegna al cliente del documento sui rischi generali. (mb) (riproduzione riservata) Tribunale Forlì 20 gennaio 2010



Intermediazione finanziaria – Interpretazione del quadro normativo – Tutela dell’investitore – Interpretazione costituzionalmente orientata e comunitariamente orientata.

Il quadro normativo delineato dagli artt. 21 del T.U.F., 26, 28 e 29 del Reg. Consob n. 11522/1998 trova fondamento e giustificazione nell’esigenza di tutela del risparmio in tutte le sue forme, bene, questo, costituzionalmente garantito dall’art. 47, comma 1 Cost., che si sostanzia nell’interesse pubblico al controllo della gestione di esso. L’interpretazione di dette norme deve quindi essere costituzionalmente orientata ma soprattutto comunitariamente orientata, tenendo presente che con la direttiva 2004/39/CE, la tutela si è spostata verso una maggiore protezione dell’investitore. (fb) (riproduzione riservata) Appello Torino 27 novembre 2009



Intermediazione finanziaria – Tutela dell’investitore – Applicazione di principi comunitari – Effettività dell’informazione – Formazione del consenso dell’investitore.

Una conseguenza dell’applicazione dei principi comunitari e costituzionali nella materia dei servizi di investimento è che l’informazione data all’investitore deve essere effettiva affinché su di essa possa formarsi il consenso informato dell’investitore. (fb) (riproduzione riservata) Appello Torino 27 novembre 2009



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Violazione – Intervento del pubblico ministero nel procedimento civile.

  Procura Generale della Repubblica di Torino 12 ottobre 2009



Intermediazione finanziaria – Operazione inadeguata – Doveri informativi dell’intermediario – Requisiti – Risarcimento del danno.

Non può dirsi legittima - e dà luogo al risarcimento del danno - un’operazione “non adeguata” compiuta in apparente esecuzione del contratto quadro stipulato tra una finanziaria ed un privato, in mancanza di prova, anche se dovuta al mancato rideposito in appello del fascicolo di primo grado di: i) un ordine scritto dinanzi ad un’operazione non adeguata; ii) della menzione, nell’ordine scritto, dell’avviso al cliente investitore della non adeguatezza, la quale menzione oltretutto non si risolve in una mera dicitura priva di concreta specificazione del significato dell’avvertimento; iii) della successiva conferma dell’ordine, firmata dal cliente stesso, nonostante l’avvertimento medesimo. (fds) Appello Salerno 29 settembre 2009



Intermediazione finanziaria - Doveri di correttezza e di informazione dell’intermediario - Normativa speciale - Rafforzamento dei doveri rispetto al diritto comune - Estensione a tutta la durata del rapporto - Sussistenza.

Le norme del TUF e dei regolamenti Consob aggiungono alla disciplina codicistica ed a carico dell’intermediario un dovere di correttezza e di informazione che non si esaurisce nella fase prodromica alle trattative ma che si estende per l’intera durata del rapporto, al fine di consentire all’investitore l’adozione di decisioni meditate e consapevoli. (fb) Appello Milano 15 aprile 2009



Intermediazione finanziaria - Doveri di informazione dell’intermediario relativi ad ogni singola operazione - Execution only - Sussistenza.

L’obbligo dell’intermediario di fornire informazioni in relazione alla specifica rischiosità dell’operazione, indipendentemente dalla pregressa operatività ed esperienza dell’investitore, sussiste in relazione a tutti i servizi di investimento, ivi compreso quello di semplice ricezione e trasmissione ordini. (fb) Appello Milano 15 aprile 2009



Intermediazione finanziaria - Informazione relativa alla specifica operazione - Caratteristiche - Contenuto.

L’informativa che l’intermediario deve dare all’investitore con riferimento alla specifica operazione che il medesimo si accinge a compiere, non può consistere in una avvertenza formulata in maniera generica e formale e tale da non consentire al cliente di comprendere l’effettiva portata dell’operazione ed il relativo livello di rischio; così, in caso di operazione inadeguata, il cliente deve essere informato dei motivi che sconsigliano l’operazione e quindi dello specifico e concreto profilo di inadeguatezza. (fb) Appello Torino 31 marzo 2009



Intermediazione finanziaria – Informazioni relative alle specifiche caratteristiche del titolo negoziato ed all’adeguatezza dell’operazione – Necessità – Conoscenze in possesso dell’investitore – Pregressa operatività – Irrilevanza.

L’intermediario deve informare l’investitore delle caratteristiche del singolo strumento finanziario, del rischio ad esso connesso e dell’adeguatezza dell’operazione e ciò a prescindere dalle effettive conoscenze in possesso dell’investitore e da quanto avvenuto in occasione di precedenti operazioni. (fb) Tribunale Mantova 31 marzo 2009



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi relativi alla specifica operazione – Onere della prova – Violazione – Risoluzione del contratto – Conseguenze.

L’intermediario ha l’onere di provare di aver fornito all’investitore ogni informazione necessaria in merito alla natura del titolo acquistato, al rating riconosciuto dalle agenzie internazionali ed al rischio ad esso connesso, in modo che il cliente possa giungere alle proprie determinazioni in modo consapevole; l’inadempimento a tale dovere informativo costituisce grave inadempimento all’obbligo contrattuale previsto dall’art. 21, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 58/1998 ed è causa di risoluzione del contratto quadro, alla quale consegue la restituzione della somma versata per l’acquisto dei titoli, detratto il valore delle cedole incassate, e di restituzione all’intermediario dei titoli medesimi. (fb) Tribunale Forlì 21 marzo 2009



Banche – Intermediazione finanziaria – Doveri di informazione – Portata.

L’obbligo di segnalare la non adeguatezza delle operazioni di investimento si applica anche ai servizi di investimento nei quali l’intermediario opera senza alcuna discrezionalità. (pf) Cassazione civile 17 febbraio 2009



Intermediazione finanziaria - Documento sui rischi generali di investimento - Consegna - Conformità al modello Consob - Prova - Necessità.

Perché possa dissi assolto l’obbligo di consegna del documento generale sui rischi di investimento, è necessaria la prova che il documento consegnato sia conforme al modello predisposto dalla Consob, non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione dell’investitore di aver ricevuto la consegna di un documento con tale denominazione. (fb) Appello Milano 16 febbraio 2009



Intermediazione finanziaria - Doveri informativi generali e specifici dell’intermediario - Rapporto di durata - Permanenza durante tutta la vigenza del rapporto - Principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Gli obblighi informativi dell’intermediario, sia che abbiano natura generale o specifica, sia che riguardino profili soggettivi od oggettivi, non possono ritenersi esauriti con il compimento di attività preventive o contestuali alla stipulazione del contratto quadro e alle singole prestazioni dei servizi di investimento. Tali obblighi, ove tra le parti esista un vincolo contrattuale destinato a regolare nel tempo l’attività di investimento, devono, infatti, ritenersi estesi all’intero periodo di vigenza del contratto, posto che l’esigenza di una informazione il più possibile corretta ed adeguata nei confronti dell’investitore – che è la ragione fondamentale che permea l’intera normativa in materia – raccordandosi anche al principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, sussiste in presenza di ogni atto o circostanza sopravvenuta idonea ad incidere negativamente sul livello informativo raggiunto in occasione ed in relazione ai singoli contratti di acquisto. (fb) Appello Milano 16 febbraio 2009



Obblighi informativi dell’intermediario – Investitore particolarmente esperto – Esonero dell’intermediario dall’informazione – Esclusione – Portata del giudizio autoreferenziale dell’investitore.

L’intermediario non è esentato dall’adempiere ai propri obblighi informativi per il solo fatto che l’investitore, sottoscrivendo la modulistica, ha dichiarato di possedere certe caratteristiche. Tale dichiarazione deve, infatti, essere corroborata da elementi di obiettivo e positivo riscontro e non è di per sé sola sufficiente ad esonerare l’intermediario dal rispetto dei doveri di informazione e di protezione dell’investitore. Diversamente opinando si ammetterebbe che i diversi standard di comportamento degli intermediari e l’eventuale applicazione di uno statuto protezionistico in favore degli operatori non qualificati siano fondati non sulla reale qualità ed esperienza professionale degli investitori, ma su di un giudizio reso da questi, vale a dire da coloro le cui qualità dovrebbero invece essere verificate dall’intermediario. (fb) Tribunale Forlì 12 settembre 2008



Intermediazione finanziaria – Oggetto del contratto di negoziazione – Attività informativa circa l’inadeguatezza dell’operazione – Obbligo di consulenza per tutto lo svolgimento del rapporto – Sussistenza – Avvertimento dell’aggravamento del rischio - Necessità.

Qualora il contratto di negoziazione e trasmissione ordini preveda che l’intermediario sia tenuto alla prestazione di un’attività informativa circa l’adeguatezza dell’operazione, l’impegno assunto dall’intermediario è di vera e propria consulenza per  tutto lo svolgimento del rapporto e quindi anche nel periodo successivo all’acquisto dei titoli, con conseguente obbligo di avvertire il cliente dell’aggravamento del rischio (nella specie obbligazioni argentine). (fb) Tribunale Oristano 23 agosto 2008



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Finalità – Raggiungimento del miglior risultato possibile in rapporto alle esigenze del cliente – Prodotto finanziario My Way – Responsabilità precontrattuale – Sussistenza.

La finalità sottese alla disciplina dettata in materia di servizi di intermediazione finanziaria dall’art. 21 d.lgs n. 58/98 e dall’art. 26 del reg. Consob 11533/98 non è quella di imporre l’osservanza, da parte del soggetto abilitato alla prestazione dei servizi di investimento, di un mero dovere formale di informazione, diligenza e trasparenza, bensì quella di assicurare all’investitore il supporto di un esperto che con rettitudine e chiarezza gli consenta di orientarsi nella scelta di un prodotto finanziario consono alle proprie personali esigenze e al profilo di rischio prescelto e che gli permetta, quindi, di realizzare il miglior risultato auspicabile. Qualora, pertanto, all’investitore venga proposto un prodotto del tutto inadeguato alle sue esigenze (nella specie contratto My Way) l’intermediario risponderà dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale per averlo indirizzato l’investitore nella scelta di un programma di investimento non adeguato alle sue necessità. Tribunale Siracusa 13 maggio 2008



Intermediazione finanziaria – Rifiuto del cliente di fornire informazioni – Obbligo dell’intermediario di reiterare la richiesta di informazioni – Sussistenza.

Qualora il rifiuto del cliente di fornire informazioni sia particolarmente distante nel tempo, l’intermediario, prima di dar corso a nuove operazioni, ha il dovere di reiterare la richiesta al cliente medesimo di fornire le informazioni relative a propensione al rischio e obiettivi di investimento. (fb) Tribunale Rovigo 23 aprile 2008



Doveri informativi dell’intermediario – Contenuto dell’offering circular – Mancanza di rating – Limiti all’emissione.

L’intermediario, quale operatore qualificato, già a partire dal 1999, doveva valutare le obbligazioni Cirio come titoli ad alto rischio in considerazione  dell’indebitamento della società risultante dalle offering ciruclars, della mancata sottoposizione dei titoli al giudizio di rating, nonché in considerazione del fatto gli stessi erano emessi in Lussemburgo con conseguente inapplicabilità dei limiti e della garanzia di cui all’art. 2412 nel testo allora vigente. Tribunale Alba 03 ottobre 2007



Intermediazione finanziaria – Investitore che ha effettuato investimenti rischiosi - Obblighi informativi relativi alla specifica operazione – Sussistenza.

Gli obblighi informativi concernenti l’adeguatezza dell’operazione in relazione all’esperienza, agli obiettivi di investimento, alla situazione finanziaria ed alla propensione al rischio dell’investitore devono essere sempre adempiuti dall’intermediario anche nel caso in cui questi ritenga di poter dedurre elementi dalla composizione del portafoglio del cliente. (Nel caso di specie, la banca è stata ritenuta responsabile di aver omesso di fornire adeguate informazioni in ordine alla rischiosità dell’operazione di acquisto di obbligazioni argentine da parte di cliente che aveva investito rilevanti importi in gestioni patrimoniali con obiettivi di crescita medio-alti, indicativi di un’alta propensione al rischio.) Tribunale Forlì 05 settembre 2007



Obblighi informativi del TUF – Natura del rischio – Inesperienza dell’investitore – Informazione come condizione di validità del contratto – Normativa di ordine pubblico a tutela del singolo e dei mercati – Inderogabilità – Violazione – Nullità.

Gli obblighi informativi previsti dagli artt. 21 e ss. del TUF hanno natura più stringente di quelli, generici, di correttezza ed informazione (artt. 1337-1375 c.c.) gravanti su qualunque parte del rapporto negoziale e ciò in considerazione della particolare natura dei contratti cui si rivolgono, che presentano un elevato grado di rischio ed espongono quindi il risparmiatore ad una perdita potenzialmente illimitata del capitale investito. L’aderente all’investimento, inoltre, è un soggetto privo delle cognizioni tecniche necessarie per operare in un settore altamente specializzato, quale quello dei mercati dei valori mobiliari. Ne deriva che deve considerarsi condicio sine qua non per la validità del contratto di investimento la circostanza che in sede di stipula il risparmiatore abbia ricevuto adeguata informazione circa il tipo e le caratteristiche essenziali del contratto stesso. Le norme regolanti i servizi di investimento in prodotti finanziari – in quanto volte alla tutela sia del singolo investitore, sia più ingenerale, dell’intero mercato dei valori mobiliari – hanno, quindi, natura e portata di norme imperative, il che implica la loro inderogabilità ad opera delle parti e la sanzione della nullità per la loro violazione. Tribunale Brindisi 18 luglio 2007



Doveri informativi dell'intermediario – Effettiva conoscenza da parte dell'investitore delle caratteristiche del prodotto, del rischio e dell'adeguatezza dell'operazione – Necessità.

Gli obblighi informativi dell'intermediario possono dirsi concretamente adempiuti solo quando l'investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche dell'operazione, atteso che la conoscenza deve essere una conoscenza effettiva e l'intermediario o il promotore devono verificare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ma anche con riferimento alla sua adeguatezza. Tribunale Firenze 06 luglio 2007



Intermediazione finanziaria – Attività di consulenza dell’intermediario – Neutralità – Responsabilità del cliente – Sussistenza.

L'attività di consulenza si caratterizza per la sostanziale "neutralità" dell'intermediario rispetto alla conclusione delle operazioni eventualmente conseguenti all'esercizio della consulenza; è evidente, infatti, che, nel caso della consulenza (a differenza dell'attività di gestione, che comporta l'obbligo di effettuare valutazioni discrezionali circa l'opportunità di investimenti e l'obbligo di predisporre la possibilità che dette valutazioni si traducano in operazioni), la scelta di tradurre in operatività i consigli rimane sempre in capo al cliente. Tribunale Torre Annunziata 27 giugno 2007



Rifiuto dell'investitore di fornire informazioni - Obbligo dell'intermediario di valutazione del profilo di rischio - Sussistenza.

Il rifiuto da parte del cliente di fornire complete informazioni all’intermediario non può esimere costui dall’obbligo di valutare comunque il profilo dell’investitore e l’adeguatezza dell’operazione che deve essere apprezzata alla stregua di ogni altra informazione disponibile. Appello Brescia 20 giugno 2007



Contratti in genere – Intermediazione finanziaria – Propensione al rischio - Rifiuto di fornire informazioni – Adeguatezza dell’ordine – Verifica in concreto – Necessità

L’assenza di informazioni circa la propensione al rischio del risparmiatore non può certo rendere adeguata qualsiasi operazione, anzi deve vincolare chi propone l’investimento a maggiore cautela e a maggiore diligenza nelle proposte e nell’assolvere gli obblighi informativi in relazione al rischio connesso ad ogni singola operazione, avuto riguardo al profilo concretamente ravvisabile nel cliente. Tribunale Vicenza 15 giugno 2007



Contratti in genere – Intermediazione finanziaria – Mancanza di informazioni sulla propensione al rischio del cliente – Accentuazione degli obblighi di diligenza e di informazione - ­Sussistenza.

L’assenza di informazioni circa la propensione al rischio del risparmiatore non può certo rendere adeguata qualsiasi operazione, anzi deve vincolare chi propone l’investimento a maggiore cautela e a maggiore diligenza nelle proposte e nell’assolvere gli obblighi informativi in relazione al rischio connesso ad ogni singola operazione. Tribunale Vicenza 15 giugno 2007



Intermediazione finanziaria – Obbligazioni argentine – Obblighi informativi dell'intermediario – Specificità – Adeguatezza dell'operazione – Violazione.

  Tribunale Ivrea 06 giugno 2007



Intermediazione finanziaria – Avvertenza dei rischi specifici dell’operazione – Necessità.

L’avvertimento all’investitore relativo ad una operazione inadeguata che si presenti come eccessivamente generico, in quanto non richiama espressamente le categorie di inadeguatezza disciplinate dalla normativa vigente, non è tale da porre il cliente in grado di comprendere l’effettiva portata dell’operazione posta in essere e la sua inadeguatezza al proprio profilo di rischio. Tribunale Rimini 06 giugno 2007



Intermediazione finanziaria – Obblighi di informazione come parte del contenuto negoziale – Violazione – Responsabilità contrattuale.

La sottoscrizione del contratto quadro di negoziazione, sottoscrizione, collocamento, raccolta titoli da luogo ad un rapporto negoziale a definire il quale concorrono anche gli obblighi di informazione previsti dalla legge, la cui violazione determina, in capo all’intermediario una responsabilità di tipo contrattuale in senso proprio. Tribunale Parma 24 maggio 2007



Obblighi informativi – Funzione – Rating e rendimento dei titoli – Idoneità all’assolvimento degli obblighi informativi – Natura dell’investitore.

L’obbligo di informazione gravante sull’intermediario non sottrae il risparmiatore al rischio connesso all’acquisto dei prodotti finanziari ma lo aiuta semplicemente a gestirlo. Si deve quindi ritenere che l’elevato rendimento dei titoli (nella specie obbligazioni argentine), l’avvertenza in proposito contenuta nel documento sui rischi generali di investimento unitamente al rating attribuito dalle agenzie specializzate costituiscano per un investitore non sprovveduto elementi più che sufficienti a renderlo edotto del rischio. Tribunale Parma 24 maggio 2007



Strumenti obbligazionari ad alto rendimento –  Obbligo informativo dell’intermediario – Esclusione.

Costituisce nozione di comune esperienza, e dunque circostanza che non necessita di particolare informazione, il fatto che a rendimenti progressivamente più alti corrisponda un rischio di investimento più elevato. Tribunale Parma 14 maggio 2007



Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri di diligenza e di informazione dell’intermediario – Applicazione delle regole di correttezza e buona fede in materia contrattuale – Esecuzione degli ordini – Esecuzione di mandato – Risoluzione per inadempimento.

Gli obblighi di diligenza e di informazione che fanno capo all’intermediario sono riconducibili ai principi di correttezza e buona fede in materia contrattuale (artt. 1175, 1337, 1338 e 1375 c.c.), sicchè la loro violazione, che può aver luogo anche nella fase di esecuzione del rapporto, può determinare la risoluzione dell’operazione – qualificabile come mandato - di acquisto dei titoli. In sostanza, nella dinamica del rapporto negoziale tra intermediario e cliente gli obblighi di diligenza e di informazione a carico del primo (tenuto al rispetto del canone generale della buona fede) non sono unicamente riconducibili alla fase genetica dell’operazione finanziaria ma si concretizzano al momento dell’esecuzione dell’ordine di acquisto dei titoli. Tribunale Prato 11 maggio 2007



Intermediazione finanziaria – Disciplina contrattuale del diritto di recesso – Mancanza di chiarezza – Valutazione del rischio – Incidenza – Violazione dei doveri di informazione – Sussistenza.

La mancanza di chiarezza della disciplina contrattuale del diritto di recesso da un contratto relativo ad un prodotto finanziario di lunga durata incide sulla possibilità per l’investitore di valutare il rischio dell’operazione e si risolve in una violazione da parte dell’intermediario dell’art. 21 del TUF e dell’art. 28 del reg. Consob. Tribunale Rimini 21 aprile 2007



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Obbligazioni argentine - Contenuto dell’offering circular – Responsabilità dell’intermediario per la negoziazione di obbligazioni emesse oltre i limiti previsti dall’art. 2412 c.c.

Tra i doveri dell’intermediario di informare l’investitore rientra quello di far conoscere le caratteristiche del prodotto desumibili dalla offering circular qualora questa evidenzi una grave esposizione debitoria dell’emittente ed il fatto che il prodotto medesimo è destinato solo a investitori speculativi e in condizioni di valutare rischi speciali. Peraltro, i doveri informativi imposti all’intermediario trovano conferma nella nuova formulazione dell’art. 2412 c.c., il quale prevede la responsabilità per l’insolvenza dell’emittente di chi trasferisce sul mercato secondario obbligazioni emesse oltre i limiti previsti da tale norma. Tribunale Ancona 12 aprile 2007



Doveri informativi dell’intermediario – Diligenza professionale – Buona fede e lealtà oggettiva – Ratio.

L’indicazione dettagliata delle modalità di svolgimento dei servizi di investimento ad opera del regolamento CONSOB n. 11522/1998 riempie di contenuto il concetto giuridico di diligenza professionale, spostando l’asse operativo verso una correttezza intesa come buona fede e dovere di lealtà a carattere oggettivo che trova la propria ragione economica e giuridica sia nella natura spiccatamente fiduciaria del rapporto tra cliente ed intermediario, sia nella sostanziale disuguaglianza di piani conoscitivi tra il cliente e la banca. Tribunale Milano 28 marzo 2007



Doveri informativi dell’intermediario – Effettiva conoscenza da parte del cliente del prodotto acquistato – Rispetto degli obiettivi perseguiti dall’investitore.

Qualora l’intermediario, richiesto dall’investitore, dia una informazione eccessivamente semplificata non può ritenersi assolto lo specifico obbligo informativo a suo carico che mira a garantire, in capo al cliente, un’effettiva conoscenza del prodotto acquistato, non ancorata a distinzioni formali, ma a contenuti sostanzialistici, in modo da rispettare i concreti obiettivi perseguiti dall’investitore. Tribunale Milano 28 marzo 2007



Intermediazione finanziaria – Funzione dell’obbligo di informazione – Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni – Effetti.

L’obbligo di informazione non sottrae il risparmiatore al rischio connesso all’acquisto dei titoli, ma lo aiuta semplicemente a gestirlo. Il risparmiatore che agisce nel mercato dei titoli sottraendosi alla comunicazione del proprio assetto patrimoniale e autoproclamando obiettivi di vera e propria speculazione si espone volontariamente ad una autonoma gestione del rischio, sollevando l’intermediario da un ulteriore e diverso obbligo di garanzia volto a preservare il cliente dall’incauto acquisto. Tribunale Parma 21 marzo 2007



Intermediazione finanziaria – Obblighi di informazione a carico dell’intermediario – Graduazione in base all’esperienza dell’investitore – Necessità.

Gli obblighi di informazione a carico dell’intermediario sono inversamente proporzionali al livello di preparazione specifica dell’investitore: ad un investitore esperto sarà sufficiente fornire indicazioni minime sulle caratteristiche dl singolo prodotto, al contrario di quanto sarà necessario fare nei confronti di un investitore inesperto. Tribunale Catania 08 febbraio 2007



Omessa segnalazione di violazioni concernenti l’obbligo di rendicontazione - Violazione del dovere di diligenza e di quello di leale cooperazione con l’investitore - Responsabilità della SIM collocatrice in Italia del prodotto finanziario – Sussistenza.

L’omissione da parte di una SIM di ogni segnalazione ai clienti -cui essa aveva fatto sottoscrivere, tramite propri promotori, contratti di gestione patrimoniale collocati in Italia da una società svedese- delle irregolarità commesse da quest’ultima relative all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 63 e segg. reg. Consob n. 11522/98, costituisce ad un tempo violazione dell’obbligo di diligenza stabilito dall’art. 21 del d. lgs. 58/98 nonché del principio posto dall’art. 1375 c.c. e cioè del dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte ove ciò non rappresenti un apprezzabile sacrificio a proprio carico. Tribunale Mantova 08 febbraio 2007



Intermediazione finanziaria – Regole di condotta – Definizione di un modello efficiente di scambio di mercato - Violazione – Nullità.

I principi di condotta imposti a carico degli intermediari finanziari dalla legge speciale, imprimono ai comportamenti dovuti una logica che non può essere letta riduttivamente, nel quadro della disciplina del mandato e, quindi, nell'ottica di un semplice inadempimento contrattuale.
Infatti se a questa figura giuridica si può per taluni aspetti riferirsi, questo deve essere fatto tenendo presenti quei contenuti normativi che, connotandola attribuiscono alla fattispecie elementi differenziatori individuati nella complessità di obblighi posti a carico dell'intermediario.
La prospettiva da cui muove la disciplina del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e nella quale sono confluite regole già vigenti e regole di nuova coniazione, riguarda, in generale, la regolamentazione del mercato finanziario con particolare attenzione alla tutela degli interessi pubblici sottesi alle regole. La protezione offerta agli investitori è considerata solo di riflesso.
In conclusione l'obbligo di correttezza e quello di trasparenza non hanno solo una dimensione protettiva con specifico riferimento alla formazione della volontà e del convincimento, ma assurgono a un ruolo attivo di conformazione del rapporto, spostandosi così nella definizione di un modello ottimale ed efficiente di scambio del mercato.
Ne consegue, pertanto, che il comportamento dell'istituto di credito non va valutato sotto il profilo personale del cliente ma in generale secondo un parametro di tutela garantito dal legislatore.
Tribunale Firenze 18 gennaio 2007




Contratti bancari e contratti di massa – Contratto denominato 4you – Trattativa, modello contrattuale e pubblicità – Formazione del consenso – Contrattualizzazione delle informazioni precontrattuali.

Nell'ottica dei contratti bancari e in genere dei contratti di massa occorre assumere il concetto di informativa al rilievo giuridico che, una volta, era assegnato a quello della trattativa. Così come la libertà di trattativa è stata ritenuta un concetto fondamentale nella formazione del consenso (al punto di prevedere una compiuta ed esauriente disciplina dei vizi del volere) così ora bisogna garantire la completa e specifica informazione del contraente ... Se le modalità di contrattazione hanno portato a un depotenziamento della trattativa, il contratto diventa esso stesso strumento e veicolo di informazione e, in tale ottica, va valutata la sua liceità, arrivando a configurare una contrattualizzazione delle informazioni precontrattuali, che può spingersi fino a configurare un onere di conformità dell'oggetto del negozio alle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni ... fatte nella pubblicità. Tribunale Firenze 18 gennaio 2007



Intermediazione finanziaria – Investitore con media esperienza ed alta propensione al rischio – Obbligo di prestare la dovuta attenzione alla natura del contratto – Sussistenza.

Ove l’investitore abbia dichiarato una media esperienza in strumenti finanziari ed una pensione al rischio alta, l’obbligo di diligenza dell’intermediario non può essere esteso anche a tutelare chi, aderendo all’investimento, non presti la dovuta attenzione alla reale natura del contratto ed agli effetti economici che lo stesso produrrà nel suo patrimonio. Tribunale Lucera 21 dicembre 2006



Investitore esperto di strumenti finanziari - Doveri informativi dell’intermediario – Sussistenza.

Il fatto che l’investitore possa considerarsi esperto di strumenti finanziari perché aduso ad operazioni caratterizzate dalla ricerca di alti rendimenti, non esime l’intermediario dall’adempimento degli obblighi informativi ancorché diversamente calibrati a seconda della tipologia del cliente, giacchè l’esigenza di conoscere le caratteristiche dell’investimento offerto sono proprie di qualsiasi investitore, anche di quello più disposto ad affrontare rischi. Appello Milano 19 dicembre 2006



Doveri informativi dell’intermediario – Specificazione dei doveri di buona fede di cui all’art. 1337 cod. civ. – Sussistenza.

I precetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 21 del TUF rappresentano una specificazione del generale principio di cui all’art. 1337 cod. civ., rispondente all’esigenza di elevare il livello di correttezza da parte dell’operatore qualificato che, come tale, ha un accesso facilitato ai dati relativi alle caratteristiche dei titoli che è tenuto a conoscere prima di consigliare o offrire in vendita. Appello Milano 19 dicembre 2006



Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Investitore quale soggetto incapace – Annullabilità.

Gli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario sono di per sé indicativi di una posizione nettamente sperequata delle parti nell'accesso stesso alle informazioni necessarie ad esprimere una consapevole volontà negoziale, cosicché la posizione dell'investitore è assimilabile, limitatamente ai contratti di investimento in valori mobiliari, a quella del soggetto incapace. L'interesse generale che la disciplina dell'intermediazione finanziaria mira a proteggere è tutelabile solo indirettamente e cioè attraverso la protezione della parte che non e in grado di compiutamente valutare le probabili conseguenze del proprio investimento, e la disciplina dell'annullabilità è appunto quella che più si attaglia alla particolare protezione di uno dei contraenti. Tribunale Bologna 18 dicembre 2006



Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Parmalat – Acquisto effettuato nell’imminenza della comunicazione del default – Informazione specifica rilasciata sull’ordine di acquisto – Notevole propensione al rischio dell’investitore – Nullità – Esclusione – Violazione dei doveri informativi – Esclusione.

. Tribunale Salerno 18 dicembre 2006



Intermediazione finanziaria – Pubblicità ingannevole – Obblighi di correttezza e trasparenza – Violazione – Sussistenza.

Costituisce violazione delle norme di correttezza e di trasparenza di cui all’art. 21 del T.U.F., la presentazione e la pubblicizzazione di un prodotto finanziario con modalità tali da indurre in errore gli utenti in ordine alle effettive caratteristiche del prodotto offerto. Tribunale Vercelli 30 novembre 2006



Obblighi informativi dell’intermediario – Know your customer rule – Conoscenza dell’offering circular – Necessità.

Non può dirsi che abbia assolto ai propri doveri di informazione sulle caratteristiche dei prodotti offerti (know your customer rule) l’intermediario che non sia a conoscenza del contenuto della cd. offering circular e che basi la propria conoscenza sulla consultazione di strumenti di comunicazione di massa quali Blomberg e il Sole24ore oramai a disposizione del grande pubblico. Tribunale Rimini 21 novembre 2006



Intermediazione finanziaria – Informazione sul rischio specifico resa sull’ordine di negoziazione – Contenuto - Idoneità.

Deve ritenersi idonea ad informare l’investitore sulla natura e sui rischi dell’operazione l’avvertenza presente sul singolo ordine di acquisto che gli strumenti negoziati (obbligazioni argentine) erano soggetti a notevole rischio di oscillazione dei corsi e dei cambi. Tribunale Vasto 09 novembre 2006



Violazione dei doveri informativi – Violazione – Conseguenze – Risarcimento del danno.

L’inadempimento dell’intermediario ai doveri informativi imposti dal TUF incide sulla valutazione della convenienza dell’operazione di acquisto del prodotto e sulla gestione del portafoglio da parte del cliente, il quale, se correttamente informato, non avrebbe acquistato prodotti inadeguati al proprio profilo di rischio e la violazione in questione rileva sul piano risarcitorio. Tribunale Bari 07 novembre 2006



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Dovere di trasparenza – Contenuto dei moduli di negoziazione.

All’atto della negoziazione degli strumenti finanziari, l’intermediario ha il dovere di comportarsi con “trasparenza”, condotta questa che si specifica innanzitutto come qualità del documento contrattuale che deve essere idoneo a porre l’utente in condizione di trarre dalla semplice consultazione gli elementi necessari per esprimere un consenso consapevole ed assumere una scelta negoziale responsabile. L’imposizione di tale obbligo a carico dell’intermediario significa soprattutto che i moduli presentati ai clienti per la sottoscrizione devono essere redatti con chiarezza, al fine di consentire una precisa e immediata rilevazione della portata e dei rischi dell’operazione. Tribunale Brindisi 18 agosto 2006



Intermediazione finanziaria – Maggiore redditività del titolo quale indice di rischio – Esclusione.

La maggiore redditività di un titolo non è è di per sé sola indicativa, per un cliente occasionale e comunque non professionale, della intrinseca debolezza economica dello stesso, della sua incerta solvibilità e quindi del rischio afferente il capitale investito. Tribunale Vigevano 07 agosto 2006



Intermediazione finanziaria – Sanzioni del Ministero dell’Economia – Know your merchandise rule – Violazione – Sussistenza.

La circostanza che il Ministero dell’Economia abbia comminato sanzioni agli esponenti di istituti di credito per mancata acquisizione di una conoscenza degli strumenti finanziari adeguata alla negoziazione in conto proprio costituisce conferma, sia pur indiretta ex art. 2729 c.c., della carenza organizzativa dell’intermediario nell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie per una adeguata negoziazione. Tribunale Vigevano 07 agosto 2006



Adeguatezza dell’operazione – Dichiarazione sull’ordine di acquisto – Confessione stragiudiziale – Sussistenza.

Ha natura di confessione stragiudiziale, ai sensi dell’art. 2375 c.c., la dichiarazione resa sull’ordine di acquisto “di essere stato esaustivamente informato sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell’operazione e di averne richiesto l’esecuzione nella più completa consapevolezza”. Tribunale Trani 20 luglio 2006



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Responsabilità precontrattuale - Dovere di comportarsi secondo buona fede – Informazione estesa alla convenienza dell’affare nell’interesse del cliente.

Il dovere di informare l’altra parte sulle circostanze di rilievo che attengono all’affare è una tipica espressione del dovere di comportarsi secondo buona fede nel corso delle trattative. Per effetto delle disposizioni del T.U.F. in tema di doveri informativi dell’intermediario, il dovere di informazione di cui all’art. 1337 del codice civile si estende anche alla convenienza dell’affare intesa come conoscibilità di tutti gli elementi che il cliente deve considerare per determinarsi a contrarre, posto che il legislatore ritiene sostanzialmente inutile ed anzi pregiudizievole la prestazione che non soddisfa l’interesse del cliente. Tribunale Bergamo 26 giugno 2006



Intermediazione finanziaria – acquisto titoli obbligazionari del Gruppo Parmalat – obbligo di informazione a carico dell'intermediario – violazione – sussistenza

L'intermediario deve garantire una informazione concreta ed effettiva sul titolo negoziato in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto, in particolare quando l'offerta del titolo sul mercato è riservata ad investitori qualificati e l’obbligazione viene emessa da una società di diritto straniero fortemente sottocapitalizzata. Tribunale Genova 26 giugno 2006



Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Profilo di rischio – Informazioni raccolte in epoca precedente – Valenza per tutte le successive operazioni – Esclusione.

Le informazioni necessarie alla individuazione del profilo di rischio del cliente che siano state acquisite in epoca precedente non possono dispiegare i loro effetti su tutte le operazioni successive, ove appena si consideri che la propensione al rischio soggiace a mutevoli scelte individuali dipendenti dalle disponibilità finanziarie, dal loro modo di acquisto, dalla natura del prodotto, dalle prospettive di investimento, dall’opportunità di impiego del denaro a breve, medio o lungo termine in funzione di necessità contingenti o differibili nel tempo. Tribunale Trani 30 maggio 2006



Intermediazione finanziaria – Obbligo dell’intermediario di segnalare la valutazione delle agenzie di rating – Valutazione delle agenzie quale elemento determinante la scelta dell’investitore.

L’intermediario finanziario, in qualità di operatore qualificato, ha il preciso obbligo di segnalare al risparmiatore in modo non generico ed approssimativo, la natura dell’investimento alla stregua della valutazione operata dalle maggiori agenzie di rating, trattandosi di un dato che costituisce fattore idoneo ad influenzare in modo rilevante il processo decisionale dell’investitore e che la banca è normalmente in grado di conoscere ed essendo comunque obbligata ad acquisire tali informazioni in base all’art. 26, comma 1, lett e), REG, a tenre del quale “Gli intermediari autorizzati (…) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi offerti, adeguata al tipo di operazione da fornire” (c.d. know your merchandise rule). Tribunale Catania 05 maggio 2006



Informazione dell’intermediario sullo specifico strumento finanziario oggetto di investimento – Esperienza dell’investitore in mercati finanziari – Irrilevanza.

Il dovere dell’intermediario di informare l’investitore sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione finanziaria e quindi sullo specifico strumento oggetto di investimento, ha lo scopo di garantire quella conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato che l’intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumere consapevolmente i rischi dello specifico investimento. Detta informazione deve quindi essere assicurata anche nell’ipotesi in cui il cliente non sia nuovo ai mercati finanziari. Tribunale Foggia 21 aprile 2006



Intermediazione finanziaria - Doveri di diligenza e di informazione dell’intermediario – Specifica professionalità – Necessità.

La conoscenza richiesta agli intermediari finanziari è diversa e ben più pregnante di quella propria del comune investitore, richiedendosi al riguardo una specifica professionalità, competenza e completezza di informazioni che non può essere assolta in maniera semplicistica nella mera allegazione di informazioni riportate su giornali e riviste economiche, ma che richiede un approfondimento tecnico, proprio della natura professionale dell’intermediario, avente ad oggetto gli specifici elementi di rischio dell’investimento. Tribunale Rimini 22 marzo 2006



Doveri di informazione dell’intermediario – Conoscenza dell’offering circular – Necessità.

Poichè l’offering circular costituisce il principale documento informativo attraverso il quale vengono rese note agli investitori istituzionali le caratteristiche delle obbligazioni emesse sull’euromercato, la mancata conoscenza e acquisizione da parte dell’intermediario di detto documento costituisce una grave carenza informativa ed una violazione dei doveri imposti dal TUF agli intermediari. (Nel caso di specie, relativo all’acquisto di obbligazioni Cirio, è emerso che la banca non conosceva e non aveva quindi comunicato al cliente le clausole dell’offering circular che limitavano la capacità del gruppo Cirio di fornire garanzie ed aumentare l’indebitamento nonché il warning sulla situazione finanziaria del gruppo) Tribunale Rimini 22 marzo 2006



Intermediazione finanziaria – Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni – Conseguenze – Valutazione della adeguatezza dell’operazione – Conseguenze.

Il rifiuto del cliente a fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e propensione al rischio, anche se frutto di autodeterminazione piuttosto che incoraggiato dal funzionario della Banca, non vale, come noto, ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di informazione e dalla verifica del profilo di adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione. Da tale rifiuto si deve desumere “una propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività” ciò in quanto dalla interpretazione della disciplina regolamentare citata “non possono discendere conseguenze sfavorevoli al cliente” (così Trib. Monza 16.12.2004 e Trib. Mantova 01.12.2004). Tribunale Milano 20 marzo 2006



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Effettiva conoscenza dell’operazione – Adeguatezza – Necessità.

Gli obblighi informativi possono considerarsi concretamente adempiuti solo quando l’investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche dell’operazione, atteso che “la conoscenza deve essere una conoscenza effettiva e (…) l’intermediario o il promotore devono verificare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ma anche con riferimento alla sua adeguatezza” (così Trib. Firenze 30.05.2004 e Trib. Roma 08.10.2004). Tribunale Milano 20 marzo 2006



Intermediazione finanziaria - Doveri di informazione e di comportamento dell'intermediario - Tutela del risparmio e dei mercati - Nullità- Sussistenza.

La finalità perseguita dal legislatore mediante l'imposizione all'intermediario dei doveri informativi e di comportamento previsti dalle norme del T.U.F. è quella di assicurare correttezza e trasparenza all'attività di intermediazione e di evitare che il rischio connesso alle operazioni di investimento sia addossato all'investitore inconsapevole. Da ciò consegue che la violazione di tali doveri contrattuali comporta la nullità dell'operazione eseguita. Tribunale Termini Imerese 07 marzo 2006



Intermediazione finanziaria – Dovere di diligenza e di informazione dell’investitore – Consapevolezza del natura dell’operazione – Sussistenza.

Il cliente investitore non deve partecipare in modo acritico alle trattative, adeguandosi supinamente alle proposte dell’intermediario. L’investitore, prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, deve infatti informarsi presso il proprio intermediario sulla natura ed i rischi delle operazioni che si accinge a compiere ed ha il dovere di concludere una operazione solo dopo aver ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Tribunale Parma 03 marzo 2006



Intermediazione finanziaria – Informazioni sulla specifica operazione – Modalità e contenuti dell’informazione – Differenziazione in base ai tipi di investitore.

La necessità di fornire a qualsiasi investitore chiare informazioni sulla specifica operazione, indicando eventualmente le ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, consente di affermare che le modalità di acquisizione dal cliente delle informazioni relative alla sua situazione finanziaria od ai suoi obiettivi di investimento, nonché le modalità di esplicitazione delle informazioni su eventuali conflitti di interesse, sulle caratteristiche e sull’adeguatezza della specifica operazione ben possono variare a seconda che l’intermediario abbia a che fare con un investitore occasionale ovvero con un risparmiatore aduso all’impiego del denaro, oppure ancora con un esperto speculatore. Tribunale Cosenza 01 marzo 2006



Contratti bancari atipici – Contratto “for you” – Natura – Dovere di correttezza ed informazione della banca – Violazione – Clausola vessatoria – Onere della prova – Responsabilita’ dell’istituto – Nullita’ del contratto – Indebito arricchimento – Obbligo restitutorio – Sussistenza.

In tema di contratti bancari “atipici”, nell’ambito dei quali si colloca il pacchetto denominato “for you” (consistente in una serie di operazioni economiche, tra loro funzionalmente collegate, dirette a concedere al cliente, quale corrispettivo del versamento di una rata costante, un finanziamento destinato esclusivamente all’acquisto di particolari strumenti finanziari, quali titoli e quote di investimento), è nullo, per violazione dell’art. 21 T.U.F., il contratto  sottoscritto dal cliente in assenza di una preventiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche del prodotto finanziario acquistato e sui relativi rischi di investimento. L’elevato rischio insito in questo tipo di operazioni e la natura dell’investitore (che, nella maggior parte dei casi, si identifica con il risparmiatore di media diligenza, non esperto in materia finanziaria) impongono, infatti, all’istituto bancario l’obbligo di fornire allo stesso una corretta, puntuale e dettagliata informazione circa le caratteristiche dell’operazione proposta –la cui prova deve essere fornita in modo rigoroso dalla banca– che non può ritenersi assolto se alla documentazione corrisposta al cliente all’atto della sottoscrizione del contratto non siano allegati anche i prospetti informativi relativi al prodotto finanziario acquistato. Tribunale Pescara 28 febbraio 2006



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi - Investitore esperto – Sussistenza – Diligenza e correttezza dell’intermediario – Need of protection.

L’intermediario finanziario ha sempre il dovere di informare il cliente delle caratteristiche specifiche dell’operazione e ciò anche se si tratta di cliente dotato di particolare esperienza. In ipotesi di prodotti finanziari privi di rating, di prospetto informativo e destinati ad investitori professionali, l’intermediario ha il dovere di informarsi e di informare il cliente con particolare diligenza e correttezza e di tenere un comportamento finalizzato alla protezione del cliente non professionale onde evitare che egli, ignaro dei rischi che corre, subisca un pregiudizio. Tribunale Firenze 21 febbraio 2006



Intermediazione finanziaria – Conflitto di interessi – Negoziazione fuori dai mercati regolamentati – Obbligo di informazione – Sussistenza.

La situazione di conflitto di interessi in cui opera l’intermediario e l’esecuzione dell’operazione al di fuori dei mercati regolamentati costituiscono circostanze potenzialmente foriere di un rischio e che l’investitore deve, quindi, conoscere per porre in essere una scelta consapevole. Tribunale Torino 09 febbraio 2006



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario - Avvertenza apposta sull’ordine di acquisto – Clausola di stile – Esclusione.

La dicitura “alto rischio” apposta sull’ordine di acquisto, accompagnata dalla informazione, resa verbalmente dal funzionario della banca, che tale dicitura doveva intendersi riferita alle possibili oscillazioni di valore delle obbligazioni Parmalat, non può essere considerata clausola di stile e, con riferimento al caso specifico, è idonea ad assolvere agli obblighi informativi dell’intermediario. Tribunale Modena 20 gennaio 2006



Intermediazione finanziaria – Titoli destinati ad investitori istituzionali e privi di rating – Informazioni sull’indebitamento dell’emittente – Omissione – Violazione dei doveri informativi – Sussistenza.

Non può porre in essere una decisione consapevole l’investitore al quale vengano taciute informazioni quali la destinazione dei prodotti negoziati a soggetti istituzionali, l’assenza di prospetto informativo e di rating nonché i dati (che l’intermediario aveva il dovere di acquisire e conoscere) sulla situazione di indebitamento dell’emittente. Tribunale Cagliari 02 gennaio 2006



Intermediazione finanziaria – Adeguatezza e rischiosità dell’investimento -Contenuto del prospetto informativo.

Non assolve al proprio scopo un prospetto informativo redatto in parte in lingua straniera e per altra parte costituito da un mero estratto delle condizioni contrattuali e che non contiene alcuna delle indicazioni indispensabili a consentire all’investitore di valutare la convenienza e la rischiosità del proprio investimento. Tali sono le notizie sulla natura giuridica della emittente le obbligazioni, sulla sua sede, sul capitale sociale e sul suo integrale o parziale versamento - oltre a qualsiasi ulteriore notizia rilevante e che se conosciuta dall'intermediario, non poteva essere taciuta al cliente. Tribunale Brindisi 30 dicembre 2005



Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi dell’intermediario – Finalità – Contratto di mandato – Distinzione.

Gli obblighi imposti agli intermediari di informarsi, informare e di non effettuare operazioni inadeguate trovano una immediata giustificazione nella esigenza di ridurre la asimmetria informativa che contraddistingue le relazioni tra intermediario e investitore e si sostanziano in regole di condotta sicuramente più stringenti rispetto a quelle dettate nel codice civile in ordine ai doveri di correttezza, lealtà e diligenza chiesti al mandatario. Ciò nonostante, l’ordine impartito dall’investitore all’intermediario presenta notevoli affinità con le istruzioni dettate dal mandatario nella esecuzione del mandato, in quanto, in entrambi i casi, vengono poste in essere dichiarazioni non negoziali di volontà (cd determinative) cui fa seguito una mera attività esecutiva (l’acquisto o il disinvenstimento) che non si concreta in un ulteriore accordo tra le parti. Tribunale Catania 21 ottobre 2005



Intermediazione finanziaria – Doveri di informazione – Integrazione delle norme contrattuali – Sussistenza.

I doveri di informazione attiva e passiva che competono agli intermediari, proprio in ragione della funzione pubblicistica ad essi sottesa, vincolano sempre il soggetto abilitato anche ed indipendentemente da un espresso richiamo agli stessi nel documento negoziale, svolgendo un ruolo di eterointegrazione contrattuale ai sensi dell'art. 1339 c.c. Tribunale Modena 14 ottobre 2005



Esperienza in strumenti finanziari – Propensione al rischio alta – Obbligo della banca di fornire informazioni specifiche – Sussistenza.

La dichiarata esperienza in strumenti finanziari e l’alta propensione al rischio del cliente non esimono l'intermediario dal fornire comunque un'informazione precisa sulle caratteristiche delle singole operazioni d'investimento: l’intermediario, pertanto, non può limitarsi a ricevere gli ordini di acquisto o di vendita di titoli, ma è tenuto a prestare un'attività ulteriore che consiste nell’informare l’investitore con la diligenza dell’operatore particolarmente qualificato ed informato. Tribunale Treviso 10 ottobre 2005



Dovere di informazione degli intermediari finanziari – Natura di ordine pubblico della normativa – Nullità – Sussistenza.

Le prescrizioni contenute negli artt. 21 d. gs. 24 febbraio 1998, n. 58 e negli artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998 devono essere considerate norme imperative ex art. 1418 c.c. in considerazione della natura generale degli interessi tutelati (tutela del risparmio, diligenza degli intermediari, regolarità ed integrità dei mercati). Ne discende che la loro violazione incide sulla fase genetica del contratto di investimento minandone sin dall’inizio la legittimità. Tribunale Brindisi 04 ottobre 2005



Intermediazione finanziaria – Informazione specifica su ogni operazione – Necessità – Profilo di rischio dell’investitore – Irrilevanza.

Qualsiasi propensione al rischio dell’investitore non esime l’intermediario dal fornire un’informazione precisa sulle caratteristiche delle singole operazioni compiute, avendo ogni investitore diritto ad una informazione completa e veridica su ogni operazione. In altri termini, l'adeguata informazione dell'investitore è il presupposto indefettibile della liceità della esecuzione dell'ordine da parte dell'intermediario in quanto il primo, una volta reso edotto del rischio che l'operazione finanziaria comporta, ne assume su di sé tutte le conseguenze. Tribunale Biella 12 luglio 2005



Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Obbligo di informazione – Sussistenza.

La circostanza che una determinata operazione in strumenti finanziari si riveli adeguata al profilo di rischio dell’investitore non esime l’intermediario dal fornire al cliente tutte le informazioni necessarie per consentire allo stesso  di effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento. Tribunale Alba 04 luglio 2005



Negoziazione di obbligazioni Cirio - Adeguatezza dell’operazione – Prova dell’informazione dovuta a’sensi dell’art. 29 reg. Consob mediante dicitura sull’ordine medesimo – Idoneità.

Si deve escludere che l’attività di informazione imposta all’intermediario dall’art. 29 reg. Consob debba necessariamente concretizzarsi in un documento compilato dal cliente stesso. (Nella specie si è ritenuto che la banca avesse fornito tale informazione sulla base della dicitura riportata sullo stesso ordine di acquisto ove si dava atto che il cliente era stato esaustivamente informato sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell’operazione riportata nell’ordine medesimo e di averne chiesto l’esecuzione nella più completa autonomia) Tribunale Trani 07 giugno 2005



Intermediazione mobiliare – Obblighi informativi dell’intermediario – Conoscenza ed esperienza dell’investitore – Irrilevanza.

L’intermediario è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione nei confronti dell’investitore indipendentemente dalle conoscenze e dall’esperienza (vera o presunta) del cliente  nel campo degli investimenti in strumenti finanziari. Tribunale Roma 23 maggio 2005



Obblighi informativi dell’intermediario – Tutela dell’interesse pubblico - Violazione – Dovere di correttezza e buona fede – Dovere di protezione e  di informazione – Inadempimento.

Le prescrizioni contenute nell'art. 21 TUF e 28 e 29 Reg. Consob, seppure dirette alla tutela di un interesse pubblico e generale, esprimono il contenuto del dovere di prestazione dell'intermediario e la loro violazione non incide sulla validità della stipulazione negoziale: la loro violazione non determina pertanto un vizio genetico del negozio ma può determinare, in presenza di un danno ingiusto che di detta violazione sia conseguenza immediata e diretta, responsabilità a carico degli intermediari. Nei contratti a prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, buona fede e di diligenza di cui agli artt. 1338 e 1175 c.c. si estendono ai c.d. obblighi di protezione ed informazione che completano ed integrano l'obbligazione principale a carico delle parti (Cass. 16 novembre 2000 n. 14865). Tribunale Rimini 11 maggio 2005



Intermediazione finanziaria – Rapporto tra investitore e intermediario – Contatto sociale – Attività protetta – Fonte dell’obbligazione.

Tra intermediario e cliente si instaura per «contatto sociale» un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'intermediario assume anche una specifica obbligazione di informazione e vigilanza nell'interesse del cliente a salvaguardia dell'affidamento legittimamente ingenerato nel risparmiatore dal carattere «protetto» dell'attività di intermediazione mobiliare: la fonte di tale obbligazione è quindi il rapporto giuridico che si instaura per contatto sociale antecedentemente alla conclusione del contratto ed il contenuto di essa è dettagliatamente tipizzato dal complesso delle norme più volte menzionate, e dev'essere valutato ai sensi dell'art. 1176 II comma sulla base delle regole della specifica attività professionale esercitata. L'inosservanza di detta obbligazione costituisce pertanto inadempimento imputabile all'intermediario e dà luogo a responsabilità contrattuale (per la natura contrattuale della c.d. responsabilità da contratto sociale cfr. Cass. SS.UU. 27 giugno 2002 n. 9346 cit.). Ai sensi dell'art. 1218 c.c. pertanto il cliente dovrà unicamente provare il rapporto giuridico e l'inosservanza dell'obbligo di informazione da parte dell'intermediario gravando su quest'ultimo la prova liberatoria avente ad oggetto il fatto estintivo dell'obbligazione o l'assenza di nesso causale tra inadempimento e danno. Tribunale Rimini 11 maggio 2005



Intermediazione finanziaria – Obbligo di conoscenza degli intermediari – Contenuti e oggetto – Need of protection.

La normativa contenuta nel TUF e nel reg. Consob n. 11522/98 pone a carico degli intermediari e nell'interesse degli investitori un obbligo di conoscenza, che è più della semplice informazione, sui prodotti da loro offerti, conoscenza che si estende alla loro provenienza, alla situazione degli stessi nei mercati, alla loro destinazione tra il pubblico dei consumatori. Si tratta di conoscenza che l'investitore risparmiatore, per esperienza, per cultura o per diverso campo lavorativo non potrà mai acquisire, con la conseguenza che non potrà ma pervenire ad un giudizio completo sulla operazione finanziaria che si appresta a sottoscrivere.Pertanto, qualora la banca si sottragga al dovere  di informare il cliente in ordine alla tipologia e affidabilità del titolo e, dunque, al livello di adeguatezza dell’operazione è possibile affermare che la banca medesima abbia tenuto un comportamento negligente e non corrispondente al “need of protection” degli investitori professionali. Tribunale Genova 22 aprile 2005



Intermediazione finanziaria – Know your merchandise rule – Strumenti non quotati e privi di rating – Obblighi dell’intermediario.

Vige a carico degli intermediari un obbligo di conoscenza che è più della semplice informazione, conoscenza che l’investitore risparmiatore non potrà mai acquisire, tanto più in relazione ad un titolo non quotato ed in assenza di rating. Tribunale Genova 12 aprile 2005



Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi – Obbligazioni prive di rating – Solvibilità dell’emittente – Rilevanza.

Va ravvisata la violazione degli artt. 21 lett. a) e b) del d. lgs. 24-2-1998 n. 58 e 28 del regolamento Consob 1-7-1998 n. 11522 nel caso di cessione a risparmiatori non esperti di titoli obbligazionari privi di rating in mancanza di prova che essi siano stati adeguatamente informati del rischio dell’operazione, costituendo il grado di solvibilità del debitore dato essenziale onde poter effettuare una scelta consapevole di investimento. Tribunale Mantova 05 aprile 2005



Doveri informativi dell’intermediario finanziario – Necessaria verifica della consapevolezza dell’investitore – Esclusione.

Non è condivisibile la tesi secondo la quale l’intermediario, per adempiere ai propri doveri informativi, non debba limitarsi a richiedere la sottoscrizione dei moduli relativi all’operazione ma debba anche sincerarsi che il cliente sia consapevole della scelta che sta operando. Tribunale Torino 21 marzo 2005



4you – Investitore pensionato - Violazione degli obblighi di informazione – Inadeguatezza dell’investimento - Insussistenza.

. Tribunale Mantova 14 marzo 2005



Strumento finanziario privo di rating – Obbligo di conoscenza dell’intermediario – Contenuto.

La circostanza che a un determinato titolo non sia stato attribuita la valutazione di rating impone all’intermediario, che è operatore professionale al quale è richiesto un adeguato livello di diligenza, di procurarsi una effettiva conoscenza dei prodotti finanziari negoziati, più profonda ed accurata di quella ricavabile dalle notizie da chiunque acquisibili sulla stampa specializzata o dalla mera lettura dei bilanci. Tribunale Roma 11 marzo 2005



Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi a carico dell’intermediario – Natura e contenuti.

La conoscenza degli strumenti finanziari e dei mercati che può avere un investitore-risparmiatore, necessariamente limitata per esperienza, cultura e campo lavorativo, non può mai far venire meno gli obblighi che il legislatore ha ritenuto di dover porre a carico di chi opera professionalmente ed è tenuto ad impiegare la diligenza di cui all'art. 1176 c.c.. anche in ragione degli interessi pubblici sottesi al regolare funzionamento del mercato finanziario. Tribunale Roma 11 marzo 2005



Intermediazione finanziaria – Contenuti dell’informazione – Specificità – Clausole di stile – Inefficacia – Valutazione del mercato e delle agenzie di rating – Rilevanza.

L’informazione che l’intermediario di prodotti finanziari deve dare all’investitore ai sensi degli artt. 21 del TUF e 28 del reg. Consob 11522/1998 deve essere il più possibile specifica  tale da consentire al cliente di comprendere e stabilire il tipo, la natura e la portata delle informazioni fornite. Ne consegue che, nell’ipotesi di negoziazione di obbligazioni argentine, la solo indicazione del rischio come “alto” non costituisce un’informazione adeguata sulla natura, sui rischi e sulla implicazione dell’operazione. Il riferimento alla “aleatorietà” delle quotazioni del mercato internazionale è affermazione generica e priva di qualsiasi significato specifico e parimenti irrilevante è la circostanza che il cliente fosse informato della “il liquidità” del titolo. Simili diciture apposte sull’ordine di acquisto si risolvono in mere clausole di stile come tali inadeguate ad esonerare l’intermediario da fornire la prova positiva del tipo di informazione concretamente dato, che, nel caso specifico, implicava una indicazione non generica della natura altamente rischiosa dell’investimento secondo la valutazione operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia, elemento questo che la banca è tenuta a conoscere ed a comunicare al cliente al fine di consentirgli di effettuare una scelta consapevole, dovendosi in proposito ritenere che la valutazione del titolo da parte del mercato costituisca fattore rilevante in quanto idoneo ad influenzare il processo decisionale dell’investitore. Tribunale Firenze 18 febbraio 2005



Intermediazione finanziaria – Informazione dovuta dall’intermediario – Modalità di comunicazione con il cliente – Trasparenza – Necessità.

La norma contenuta nell’art. 29 del reg. Consob n. 11522/1998, laddove è previsto che gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, impone alla banca di comportarsi con trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e accessori. La regola della trasparenza dispiega, infatti, i suoi effetti, non solo sul piano contenutistico, ma anche sulle modalità di comunicazione che devono garantire chiarezza e comprensibilità ed essere adeguate alle tecniche di contatto utilizzate con la clientela.  Da ciò consegue che i moduli presentati ai clienti bancari per la sottoscrizione devono essere redatti con chiarezza, al fine di consentire agli stessi una chiara e immediata rilevazione della portata e dei rischi dell’operazione. Tribunale Firenze 18 febbraio 2005



Intermediazione finanziaria – Violazione degli obblighi informativi – Natura imperativa – Tutela dell’integrità del mercato – Nullità . Sussistenza.

La prospettiva da cui muove la disciplina del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e nella quale sono confluite regole già vigenti e regola di nuove coniazione, riguarda, in generale, la regolamentazione del mercato finanziario con particolare attenzione alla tutela degli interessi pubblici sottesi alle regole. Nella vigenza della legge n° 1 del 1991, parte della dottrina aveva attribuito a ai canoni di diligenza, di correttezza un carattere ridondante o, addirittura, meramente ripetitivo delle disposizioni codicistiche.Gli interventi del legislatore successivi al recepimento della direttiva Cee n° 22 del 1993 concorrono ad attribuire autonoma e specifica rilevanza alla previsione contenuta nell’art. 21 del decreto legislativo n° 58 del 1998, con la conseguenza che, se nella disciplina anteriore gli obblighi di diligenza e di correttezza erano espressamente finalizzati alla "cura dell’interesse del cliente", con l’art. 17 del d. lgs. 415/1996 e con l’art. 21 T.U.F. (norme ispirate alla disciplina comunitaria), tali obblighi sono imposti anche e soprattutto "nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”. Ne consegue che i principi di correttezza e diligenza, contenuti nella disciplina dei servizi di investimento, esprimono concetti più ampi di quelli sottesi alle norme codicistiche, “operando non soltanto nel quadro di un rapporto obbligatorio con l’investitore per la tutela del soddisfacimento del suo interesse, ma anche più in generale (e in via di principio) in relazione allo svolgimento dell’attività economica come canone di condotta volto a realizzare una leale competizione e a garantire l’integrità del mercato". Pertanto, nel contesto della nuova normativa la diligenza e la correttezza sono canoni di condotta riconducibili alle pratiche del commercio e agli usi imprenditoriali, mentre nel contesto codicistico non possono mai prescindere dall’esistenza di un rapporto giuridicamente rilevante tra due parti definite e precisamente individuate. La conseguenza di tali presupposti è la nullità degli ordini di acquisto impartiti in violazione di tali norme. Tribunale Firenze 18 febbraio 2005



Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi – Prospetto sui rischi generali di investimento – Presunzione di consapevolezza – Esclusione.

L’obbligo dell’intermediario di informare l’investitore non può ritenersi assolto con la consegna del prospetto sui rischi generali di investimento, consegna che, nelle intenzioni del legislatore, pur avendo lo scopo di colmare il divario tra il bagaglio informativo delle parti, non può di certo comportare una presunzione di consapevolezza da parte del consumatore. Tribunale Palermo 17 gennaio 2005



Intermediazione finanziaria – Obbligo di informazione – Specificità – Diligenza dell’intermediario e interesse dei clienti – Know your merchandise rule -  Material fact.

L’intermediario deve fornire una completa informazione circa i rischi connessi alla specifica operazione che i clienti intendono porre in essere (obbligo imposto dall’art. 28 co. II del regolamento Consob n. 11522; v. anche art. 11 co. I direttiva 93/22 CEE del 10-5-1993), dovendo l’intermediario finanziario agire con la diligenza dell’operatore particolarmente qualificato (cfr. artt. 21 lett. a) d. lgs. 58/98, 26 lett. e) reg. Consob cit. e 1176 II co. c.c.) nell’ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l’interesse dei clienti (v. artt. 47 Cost., 5 e 21 lett. a) del d. lgs. 58/98). Tale obbligo implica l’indicazione, non generica, della natura altamente rischiosa dell’investimento secondo la valutazione operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia, dato questo che la banca è tenuta a conoscere e, quindi, a comunicare al cliente al fine di consentirgli di effettuare una scelta consapevole, dovendosi in proposito ritenere che la valutazione del titolo da parte del mercato costituisca fattore rilevante (c.d. material fact secondo l’espressione usata dalla giurisprudenza nordamericana) in quanto idoneo ad influenzare il processo decisionale dell’investitore. Tribunale Mantova 12 novembre 2004



Doveri informativi dell’intermediario finanziario – Oggetto – Contenuto.

La banca intermediaria ha il dovere di informarsi delle condizioni dell’investitore al momento in cui riceveva l’ordine di acquisto ed ha altresì il dovere di informare adeguatamente l’investitore dei rischi specifici che l’operazione comporta mettendolo al corrente delle ragioni per cui potrebbe non essere opportuno procedere all’operazione. Tribunale Taranto 27 ottobre 2004



Intermediazione finanziaria – Conoscenza dei mercati – Obblighi informativi – Natura.

Gli obblighi informativi che l’art. 21 del TUF pone a carico degli intermediari riguadano un tipo di conoscenza che è più della semplice informazione sui prodotti da loro offerti, conoscenza che si estende alla loro provenienza, alla situazione degli stessi nei mercati, alla loro destinazione tra il pubblico dei consumatori. Si tratta di conoscenza che l'investitore risparmiatore, per esperienza, per cultura o per diverso campo lavorativo non potrà mai acquisire, pervenendo ad un giudizio completo sulla operazione finanziaria che si appresta a sottoscrivere, tanto nel caso in cui la negoziazione venga posta in essere nel periodo di grey market e quindi in epoca antecedente alla emissione del titolo e in assenza di rating. Tribunale Roma 08 ottobre 2004



Intermediazione finanziaria – Contratto di commissione – Dovere di informazione dell’operatore professionale – Sussistenza.

La buona fede che deve presiedere alla formazione dei contratti in generale e di quelli di mandato e commissione in particolare comporta che il soggetto - sia esso un soggetto individuale, quale un agente di cambio, o collettivo, quale una banca - cui viene affidato l'incarico di acquistare titoli, e che, esercitando professionalmente tale attività, conosce i limiti oggettivi dell'operazione, sia tenuto, prima di assumere l'incarico (e cioè nel corso della stipula) ad informare i clienti in ordine ai titoli stessi. Tale obbligo può venir meno soltanto allorché il committente si presenti già pienamente informato, senza che sia possibile, in proposito, fare esclusivo riferimento alla natura dei titoli. Cassazione civ. 09 gennaio 1997




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