DOVERI INFORMATIVI DELL'INTERMEDIARIO
Violazione
Rimedi a dipoizione del cliente
- nullità -
indice
Intermediazione finanziaria – Operazione inadeguata – Forma dell’avvertimento – Requisito di validità del contratto – Violazione – Nullità.
L'obbligo dell’intermediario, previsto dall’art. 29 del reg. Consob n. 11522/1998, di avvertire in forma scritta (o su supporto magnetico) il cliente dell’inadeguatezza dell’operazione non è una semplice regola di comportamento, ma costituisce una vera e propria regola di validità del contratto di acquisto di strumenti finanziari, la cui violazione comporta la nullità del singolo ordine di acquisto ai sensi dell’art. 1418, comma 1, codice civile. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Ferrara 28 gennaio 2010
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Avvertenza – Requisiti di forma – Violazione – Nullità – Sussistenza.
L’art. 29 del reg. Consob n. 11522/98, il quale pone a carico dell’intermediario l’onere di informare l’investitore dell’inadeguatezza dell’operazione e delle ragioni che ne sconsigliano l’attuazione, ha introdotto una vera e propria regola di validità del contratto di acquisto degli strumenti finanziari, un elemento costitutivo attinente alla struttura e al contenuto - che deve risultare da atto scritto o con forma equivalente - posto a tutela di interessi pubblicistici di rango costituzionale (quali il risparmio e l’esigenza di trasparenza dei mercati finanziari), con la conseguenza che la violazione di tale precetto comporta la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, comma 1, cod. civ.. (fb)
Tribunale Ravenna 12 ottobre 2009
Intermediazione finanziaria - Negozio contrario a norme imperative - Mancanza di espressa previsione della sanzione - Nullità - Sussistenza.
In presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un’espressa sanzione di nullità non è rilevante fini della nullità dell’atto negoziale in contrasto con il divieto, in quanto vi sopperisce l’art. 1418, comma 1 codice civile, che rappresenta un principio generale volto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagni una previsione di nullità. (ma)
Tribunale Bologna 02 marzo 2009
Contratti (in genere) – Intermediazione finanziaria – Inosservanza di obblighi informativi – Nullità – Esclusione – Responsabilità precontrattuale – Sussiste – Risarcimento del danno – Ammissibilità – Criteri. (20/07/2010)
La violazione degli obblighi informativi in materia di intermediazione mobiliare non genera la radicale nullità del negozio stipulato, poiché tali informazioni costituiscono elementi estrinseci alla fattispecie negoziale, essendo utili solo per la valutazione della convenienza dell’operazione, che non può dirsi perciò mancante del consenso. Rimane l’obbligo risarcitorio fondato sulla responsabilità contrattuale di cui all’art. 1337 c.c., per la perdita subita in conseguenza delle operazioni bancarie compiute senza adeguata informazione e ragguagliato al minor vantaggio o maggior aggravio economico causato dal contegno sleale della parte. (gl) (riproduzione riservata)
Tribunale Vicenza 29 gennaio 2009
Intermediazione finanziaria – Violazione di doveri informativi sull’oggetto dell’investimento – Responsabilità precontrattuale – Formulazione della domanda come nullità e responsabilità contrattuale – Infondatezza.
Poiché la violazione degli obblighi informativi relativi ai prodotti finanziari oggetto dell’investimento da luogo a responsabilità precontrattuale, deve essere respinta la domanda dell’investitore che chieda, in via principale, la dichiarazione di nullità del contratto e la restituzione delle somme versate in sua esecuzione e, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento ed il conseguente risarcimento del danno. (fb)
Tribunale Pescara 10 giugno 2008
Obblighi informativi del TUF – Natura del rischio – Inesperienza dell’investitore – Informazione come condizione di validità del contratto – Normativa di ordine pubblico a tutela del singolo e dei mercati – Inderogabilità – Violazione – Nullità.
Gli obblighi informativi previsti dagli artt. 21 e ss. del TUF hanno natura più stringente di quelli, generici, di correttezza ed informazione (artt. 1337-1375 c.c.) gravanti su qualunque parte del rapporto negoziale e ciò in considerazione della particolare natura dei contratti cui si rivolgono, che presentano un elevato grado di rischio ed espongono quindi il risparmiatore ad una perdita potenzialmente illimitata del capitale investito. L’aderente all’investimento, inoltre, è un soggetto privo delle cognizioni tecniche necessarie per operare in un settore altamente specializzato, quale quello dei mercati dei valori mobiliari. Ne deriva che deve considerarsi condicio sine qua non per la validità del contratto di investimento la circostanza che in sede di stipula il risparmiatore abbia ricevuto adeguata informazione circa il tipo e le caratteristiche essenziali del contratto stesso. Le norme regolanti i servizi di investimento in prodotti finanziari – in quanto volte alla tutela sia del singolo investitore, sia più ingenerale, dell’intero mercato dei valori mobiliari – hanno, quindi, natura e portata di norme imperative, il che implica la loro inderogabilità ad opera delle parti e la sanzione della nullità per la loro violazione.
Tribunale Brindisi 18 luglio 2007
Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi dell’intermediario – Violazione – Conseguenze – Nullità – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Si rimette alle Sezioni Unite il contrasto di giurisprudenza in ordine alle conseguenze derivanti dalla violazione dei doveri informativi degli intermediari finanziari. All’orientamento secondo il quale «la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a tale ipotesi» si contrappone quello per cui «in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un'espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma primo, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità».
Cassazione civ. 16 febbraio 2007
Intermediazione finanziaria – Violazione degli obblighi imposti all’intermediario – Responsabilità precontrattuale – Esclusione – Natura contrattuale dell’ordine di acquisto e dell’accettazione – Nullità – Sussistenza.
Non è condivisibile la tesi secondo la quale l’inosservanza degli obblighi imposti all’intermediario assume rilievo sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e non può comportare la nullità del contratto. La condotta illegittima dell’intermediario ha infatti luogo nel momento stesso della stipula dell’atto negoziale che ha natura indiscutibilmente bilaterale, atteso che vede da un lato l’ordine di acquisto impartito dal cliente e dall’altro lato l’accettazione dell’intermediario di dare corso all’operazione, accettazione che si manifesta attraverso la diretta esecuzione dell’operazione medesima. L’inosservanza degli adempimenti imposti all’intermediario nella stipula del contratto non può che comportare l’invalidità dell’atto compiuto in violazione di norme imperative, quali sono quelle dettate dal T.U.F. e dal reg. Consob n. 11522/1998 a protezione dell’interesse pubblico alla tutela del risparmio e al corretto funzionamento dei mercati finanziari.
Tribunale Trento 01 febbraio 2007
Intermediazione finanziaria – Regole di condotta – Definizione di un modello efficiente di scambio di mercato - Violazione – Nullità.
I principi di condotta imposti a carico degli intermediari finanziari dalla legge speciale, imprimono ai comportamenti dovuti una logica che non può essere letta riduttivamente, nel quadro della disciplina del mandato e, quindi, nell'ottica di un semplice inadempimento contrattuale.
Infatti se a questa figura giuridica si può per taluni aspetti riferirsi, questo deve essere fatto tenendo presenti quei contenuti normativi che, connotandola attribuiscono alla fattispecie elementi differenziatori individuati nella complessità di obblighi posti a carico dell'intermediario.
La prospettiva da cui muove la disciplina del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e nella quale sono confluite regole già vigenti e regole di nuova coniazione, riguarda, in generale, la regolamentazione del mercato finanziario con particolare attenzione alla tutela degli interessi pubblici sottesi alle regole. La protezione offerta agli investitori è considerata solo di riflesso.
In conclusione l'obbligo di correttezza e quello di trasparenza non hanno solo una dimensione protettiva con specifico riferimento alla formazione della volontà e del convincimento, ma assurgono a un ruolo attivo di conformazione del rapporto, spostandosi così nella definizione di un modello ottimale ed efficiente di scambio del mercato.
Ne consegue, pertanto, che il comportamento dell'istituto di credito non va valutato sotto il profilo personale del cliente ma in generale secondo un parametro di tutela garantito dal legislatore.
Intermediazione finanziaria – Violazione di norme del T.U.F. – Natura imperativa – Conseguenze – Nullità e risoluzione – Distinzione – Artt. 27, 29, 37, 47 reg. Consob n. 11522/1998 quali norme indicanti elementi costitutivi del contratto – Violazione – Nullità.
Laddove le norme siano attinenti alla struttura ed al contenuto del contratto di intermediazione finanziaria, la violazione di tali norme imperative, quali devono essere considerate quelle previste dal TUF e dal regolamento attuativo, determina la nullità del contratto stesso, senza che tale sanzione debba essere espressamente prevista, essendo sufficiente il richiamo ad esse da parte dell’art. 1418 1° comma cod. civ. Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 27 reg. Consob, che prescrive che la dichiarazione di consenso dell’investitore all’operazione in conflitto di interesse oltre che scritta sia graficamente evidenziata, all’art. 29, che prescrive che l’ordine di esecuzione di operazione inadeguata debba essere impartito per iscritto, all’art. 37, che prescrive di specificare che l’investitore può recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero disporre in tutto o in parte il trasferimento o il ritiro dei propri valori senza che ad esso sia addebitata alcuna penalità ed, infine, all’art. 47, che prevede che sia indicato il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati e che la possibilità di variazione in senso sfavorevole all’investitore del tasso o del prezzo o condizione debba essere specificatamente approvata dall’investitore, costituiscono tutte norme relative agli elementi costitutivi del contratto, alla forma e/o al contenuto e quindi costituiscono regole di validità dello stesso, la cui violazione ne può determinare la nullità.
Tribunale Firenze 04 dicembre 2006
Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Violazione – Nullità.
La violazione dei doveri informativi imposti all’intermediario finanziario comporta la nullità dei relativi ordini ed il diritto degli investitori alla restituzione degli importi investiti.
Tribunale Brindisi 18 agosto 2006
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi e di trasparenza – Risoluzione per inadempimento del contratto quadro – Nullità dei singoli contratti di negoziazione.
La violazione da parte dell’intermediario dei doveri di informazione e di trasparenza costituisce inadempimento al contratto quadro e comporta la nullità dei singoli contratti di negoziazione in relazione ai quali sono ravvisabili le suddette violazioni. (Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto di sottoscrizione del piano finanziario 4you in quanto inadeguato al profilo di rischio dell’investitore non informato dei relativi rischi).
Tribunale Firenze 21 giugno 2006
Intermediazione finanziarie – Norme che regolano i rapporti tra intermediario e investitore – Violazione – Nullità – Sussistenza.
La violazione dello schema normativo che disciplina la fase delle trattative e della conclusione del contratto delineato dal legislatore con norme pubbliche inderogabili, quali quelle che regolano i doveri di informazione dell’intermediario finanziario, produce la nullità del contratto.
Tribunale Trani 30 maggio 2006
Intermediazione finanziaria – Doveri di informazione dell’intermediario – Norma imperativa – Violazione – Nullità – Sussistenza.
I concetti di “correttezza”, “diligenza” e “trasparenza” di cui all’art. 21 del TUF hanno un significato più ampio di quelli di cui alle norme codicistiche, operando non soltanto nel quadro di un rapporto obbligatorio con l’investitore per la tutela del soddisfacimento del suo interesse, ma anche, più in generale, in relazione allo svolgimento della attività economica, ossia come canone di condotta volto a realizzare una leale competizione e garantire l’integrità del mercato. Tutto ciò rende evidente l’esistenza nella materia della intermediazione finanziaria di interessi anche di carattere generale che rendono inderogabili le norme di comportamento. Può quindi dirsi che la normativa sopra richiamata è posta a tutela dell’ordine pubblico economico e, pertanto, è caratterizzata da norme imperative, la cui violazione impone la reazione dell’ordinamento attraverso il rimedio della nullità del contratto, anche a prescindere dalla esistenza di una espressa previsione di legge in tal senso. Deve quindi ritenersi che in presenza di un negozio che sia contrario a norme imperative, la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell’atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto sopperisce il disposto generale di cui all’art. 1418, 1° comma c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagni una espressa previsione di nullità. (Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato la nullità di un contratto 4you ove l’intermediario non aveva consegnato al risparmiatore i prospetti informativi relativi all’acquisto delle quote di un fondo di investimento, né dimostrato di aver assunto le necessarie informazioni per delineare il profilo di rischio)
Tribunale Teramo 18 maggio 2006
Obblighi informativi e di diligenza dell’intermediario – Violazione di norme imperative – Nullità sussistenza.
La violazione degli obblighi informativi e di diligenza imposti all’intermediario comporta la nullità del contratto di negoziazione per violazione di norme imperative.
Tribunale Foggia 15 maggio 2006
Intermediazione finanziaria – Natura imperativa delle norme a tutela dell’investitore – Violazione – Nullità – Sussistenza.
Le norme di cui agli artt. 28 e 29 Reg. Consob hanno contenuto precettivo ed imperativo in ragione degli interessi tutelati (integrità del mercato e tutela del risparmio). Gli ordini impartiti in violazione di tali disposizioni devono pertanto ritenersi nulli, con obbligo di retrocessione agli attori degli importi ricevuti dalla banca per l'operazione.
Tribunale Trani 31 gennaio 2006
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Fase genetica del contratto di mandato – Nullità – Sussistenza.
Le violazioni ai doveri informativi e di diligenza dell’intermediario, pur avendo luogo nella fase successiva alla stipulazione del contratto quadro, intervengono nella fase genetica dell’ulteriore e diverso contratto di mandato ad acquisire gli specifici prodotti finanziari oggetto di negoziazione, sicchè a tale fattispecie non pare adeguato il rimedio della risoluzione del contratto.Più corretto è, infatti, il rimedio della nullità essendo le norme contenute nel d. lgs. n. 58/1998 chiaramente strumentali al perseguimento di interessi pubblicistici di rango costituzionale, quali la tutela dei risparmiatori uti singuli, del risparmio pubblico, della stabilità del sistema finanziario e dell’efficienza del mercato dei valori mobiliari, sicchè la loro natura imperativa non sembra poter essere posta in discussione.
Tribunale Cagliari 02 gennaio 2006
Doveri informativi dell’intermediario finanziario – Natura di norma imperativa – Violazione – Nullità – Sussistenza.
Gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza imposti all’intermediario dall’art. 21 del TUF sono posti a tutela dell’investitore ma anche del mercato e del risparmio con lo scopo di assicurare massima trasparenza e correttezza nei comportamenti dei soggetti abilitati. Le norme regolanti i servizi di investimento in prodotti finanziari, in quanto volte alla tutela sia del singolo investitore, sia dell'intero mercato dei valori mobiliari, hanno natura e portata di norme imperative. Ciò comporta la loro inderogabilità ad opera delle parti e la nullità per illiceità della causa dei contratti e delle transazioni stipulati in violazione di tali norme.
Nuovo processo societario –– Nullità di contratti di intermediazione finanziaria – Procedimento sommario ex art. 19 d.lgs. n. 5/2003 – Ammissibilità.
Intermediazione finanziaria – Acquisto di prodotto strutturato – Presenza di opzione put – Inadeguatezza dell’operazione – Sussistenza.
Contratto di vendita di opzione put – Omessa indicazione del prezzo base e del premio – Nullità – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi – Violazione di norme imperative – Nullità ex art. 1418 c.c. – Sussistenza.
E’ ammissibile il ricorso al procedimento di cui all’art. 19 d.lgs. n. 5/2003 al fine di ottenere il pagamento di una somma di denaro per effetto della nullità di un contratto avente ad oggetto strumenti finanziari.
Deve ritenersi inadeguata ad un investitore con basso profilo di rischio l’operazione di acquisto di un prodotto finanziario strutturato composto da un BTP decennale e da un contratto di vendita di un opzione put dal cliente alla banca.
E’ nullo per indeterminatezza dell’oggetto il contratto di vendita di un’opzione put che non riporti l’indicazione del prezzo base (strike price) e del premio dell’opzione.
La violazione da parte dell’intermediario dei doveri informativi imposti dagli artt. 21 e 28 del d.lgs. n. 58/1998 comporta la nullità ex art. 1418 c.c. delle relative operazioni in considerazione della natura generale degli interessi tutelati.
Obblighi di comportamento degli intermediari finanziari - Norme a tutela del risparmio – Natura imperativa ed inderogabile - Sussistenza.
Le norme che disciplinano la materia della intermediazione finanziaria (D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF e Deliberazione CONSOB 1 luglio 1998, n. 11522 – Adozione del Regolamento di Attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) ed, in particolare, gli artt. 21 e 23 del D. Leg. n. 58/98 e gli artt. da 26 a 30 del citato reg. Consob hanno carattere imperativo, essendo poste a tutela del risparmio, bene di sicuro rilievo costituzionale, e costituiscono il contenuto specifico dei comportamenti esigibili e degli obblighi inderogabili da parte di chi offre servizi di investimento, operatori professionali “abilitati” a cui si richiede alta competenza specifica e una superiore (rispetto a quella comune del “buon padre di famiglia”) diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali.
Tribunale Catania 25 novembre 2005
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Nullità Sussistenza.
Le norme sui doveri informativi dell’intermediario di cui all’art. 21 del TUF e quelle di attuazione contenute nel reg. Consob 11522/98 hanno natura imperativa in quanto poste a tutela di interessi di carattere generale e pubblico (tutela del risparmio, integrità dei mercati, efficienza del mercato dei valori mobiliari) perseguiti dal legislatore in attuazione della speciale normativa primaria (TUF) e secondaria (Regolamenti), della legge delega n. 52/1996 e delle direttive comunitarie. Il comportamento tenuto in violazione di norme imperative è illegale e il contratto che sia stato concluso in forza di quel comportamento non che essere nullo in quanto contrario a norme imperative.
Tribunale Torino 07 novembre 2005
Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Violazione – Nullità – Sussistenza.
Il contratto concluso in violazione dei doveri informativi dell’intermediario finanziario è nullo in quanto contrario a norme imperative di legge.
Tribunale Parma 21 ottobre 2005
Intermediazione finanziaria – Obbligo di informazione dell’intermediario – Natura imperativa – Violazione – Nullità.
L'art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998, il quale stabilisce che gli intermediari "non possono effettuare operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate..", così ponendo un esplicito divieto alla conclusione del contratto, ha natura di norma imperativa, in quanto tutela un interesse pubblico, di ordine generale, e diritti di rango costituzionale (tutela del risparmio), ed ha carattere proibitivo, sicché il suo mancato rispetto è violazione di un divieto che determina la nullità degli ordini di acquisto dei titoli.
Tribunale Treviso 10 ottobre 2005
Dovere di informazione degli intermediari finanziari – Natura di ordine pubblico della normativa – Nullità – Sussistenza.
Le prescrizioni contenute negli artt. 21 d. gs. 24 febbraio 1998, n. 58 e negli artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998 devono essere considerate norme imperative ex art. 1418 c.c. in considerazione della natura generale degli interessi tutelati (tutela del risparmio, diligenza degli intermediari, regolarità ed integrità dei mercati). Ne discende che la loro violazione incide sulla fase genetica del contratto di investimento minandone sin dall’inizio la legittimità.
Tribunale Brindisi 04 ottobre 2005
Cessione a risparmiatori di obbligazioni argentine – Ricorso ex art. 19 d. lgs. 5/03 – Ammissibilità – Omessa informazione sulla natura dei titoli negoziati – Violazione di norme imperative - Nullità – Sussistenza.
E’ ammissibile il ricorso ex art. 19 d. lgs. n. 5/03 al fine di ottenere la restituzione ex art. 2033 e ss. c.c. della somma versata per l’acquisto di prodotti finanziari in forza di un negozio viziato da nullità.Gli obblighi di informazione previsti dagli artt. 21 e ss. del d. lgs. n. 58/98 (TUF) hanno contenuto più stringente di quelli, generici, di correttezza ed informazione (artt. 1337-1375 c.c.), gravanti su qualunque parte del rapporto negoziale. Il negozio avente ad oggetto prodotti finanziari presenta, infatti, un elevato grado di rischio in quanto espone il risparmiatore ad una perdita potenzialmente illimitata della somma da lui investita. Per tale ragione, deve ritenersi condicio sine qua non della validità del contratto la circostanza che, in sede di stipula dell'accordo negoziale, il risparmiatore abbia avuto adeguata informazione circa il tipo e le caratteristiche essenziali del contratto stesso. Con la conseguenza che le norme regolanti i servizi di investimento di prodotti finanziari - in quanto volte alla tutela sia del singolo investitore, sia, più in generale, dell'intero mercato dei valori mobiliari - devono intendersi avere natura e portata di norme imperative. Il che implica, da un lato, la non derogabilità di dette norme ad opera delle parti, e sotto altro profilo, la nullità per illiceità della causa sia dei contratti che, pur tuttavia, siano stati stipulati (c.d. nullità virtuali, arg. ex artt. 1418 - 1343 c.c.), sia delle transazioni (art. 1972 c.c.) eventualmente compiute dalle parti.
Tribunale Brindisi 22 luglio 2005
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Natura imperativa della normativa – Nullità – Sussistenza.
Le norme di settore relative ai doveri informativi dell’intermediario finanziario sono norme imperative ai sensi dell’art. 1418 c.c. tenuto conto della natura pubblica o generale degli interessi tutelati: tutela del risparmio ed integrità dei mercati (art. 47 Cost.; art. 5 T.U.F. sui poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia ed alla Consob; art. 21 lett. a. T.U.F.). Ne deriva che la loro violazione comporta la nullità dei contratti di negoziazione stipulati in violazione delle norme medesime.
Tribunale Marsala 12 luglio 2005
Negoziazione di obbligazioni Cirio prive di rating – Violazione dei doveri di informazione – Nullità del contratto – Sussistenza.
La violazione da parte dell’intermediario dei doveri imposti dalle norme del TUF e del reg. Consob n. 11522/98, con particolare riferimento ai doveri di informativa sulle caratteristiche del titolo oggetto di negoziazione (nella specie obbligazioni Cirio Finance Lux prive di rating) di cui agli artt. 21 del TUF e 28 del reg. Consob, comporta la nullità del contratto per violazione di norme di carattere imperativo siccome incidenti "in un settore contrassegnato da una elevata prevalenza dell'interesse pubblico e dalla natura pubblica e generale degli interessi dalle stesse garantiti che concernono la tutela dei risparmiatori e quella del risparmio pubblico in sé considerato come elemento di valore della economia nazionale".
Tribunale Parma 06 luglio 2005
Intermediazione finanziaria – Normativa a tutela del risparmiatore e del mercato – Natura di ordine pubblico ed imperativa – Violazione – Nullità e inadempimento – Distinzione.
Deve essere condivisa la soluzione delineata da parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale le norme preposte al collocamento di strumenti finanziari contenute nel TUF e nei regolamenti attuativi non possano che definirsi di ordine pubblico in virtù della loro vocazione ad incidere in un settore caratterizzato da una elevata prevalenza dell’interesse pubblico e dalla natura, pubblica e generale, degli interessi garantiti dalle predette norme, che concernono la tutela dei risparmiatori "uti singuli" e quella del risparmio pubblico come elemento di valore della economia nazionale. L'insieme delle disposizioni che presiedono all'attività di intermediazione finanziaria, dunque, devono ritenersi imperative, perché dirette a tutelare interessi di carattere generale (alla regolarità dei mercati ed alla stabilità del sistema finanziario), come, peraltro, ha ritenuto la giurisprudenza di legittimità nel caso di violazione delle norme relative al funzionamento delle Società d'intermediazione mobiliare. Nel novero delle norme imperative sopra delineato sono da ricomprendersi anche le norme di natura attuativa e regolamentare, costituenti l'attuazione dei principi generali posti dal TUF, in quanto costituenti con questo un corpus unicum, da valutarsi unitariamente. E’ quindi possibile affermare che i contratti conclusi in violazione del complesso di norme sopra richiamato siano suscettibili di declaratoria di nullità, ove non siano stati in concreto rispettati gli specifici obblighi imposti agli intermediari finanziari, ovvero ove questi ultimi non siano in grado di provare per iscritto di averli rispettati. Ciò a condizione che la norma dalla cui violazione discende la sanzione della nullità abbia un contenuto sufficientemente specifico, preciso ed individuato, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppure di natura civilistica, tanto grave quale la nullità del rapporto negoziale, se non a fronte di parametri di comportamento sufficientemente precisi e determinati. Si deve quindi ritenere che alla violazione di specifiche regole cui l’intermediario è tenuto può conseguire la nullità del contratto, mentre alla violazione di regole generali di prudenza e diligenza professionale, non meglio specificate o codificate in sede regolamentare o attuativa segue, in virtù dei principi generali d’inadempimento dell’obbligazione ed in foza dell’art. 23, co. VI° del TUF, l’azione per il risarcimento del danno.
Tribunale Parma 16 giugno 2005
Intermediazione finanziaria – Violazione delle norme a tutela dell’investitore e del mercato – Conseguenze – Nullità – Risarcimento del danno.
La violazione delle norme del TUF può portare alla dichiarazione di nullità del contratto a condizione che la norma violata abbia un contenuto sufficientemente specifico, preciso ed individuato, non potendosi, in caso contrario, far discendere una sanzione tanto grave, qual è quella della nullità del rapporto, se non a fronte di parametri di comportamento sufficientemente precisi e determinati. Pertanto, alla violazione di specifiche regole che l'intermediario è tenuto a rispettare (ad esempio: gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio; devono consegnare, agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari) può conseguire, su domanda del cliente, la nullità del contratto per violazione di una regola di tutela, o di protezione del cliente medesimo, di natura imperativa; alla violazione di norme generali di prudenza e diligenza professionale nel proprio operato, non meglio specificate o codificate in sede regolamentare o attuativa, segue unicamente, in virtù dei principi generali in materia d'inadempimento della obbligazione, ed in particolare, in forza dello specifico disposto dell'ari. 23, 6° comma, TUF l'azione per il risarcimento dei danni.
Tribunale Parma 13 aprile 2005
Intermediazione finanziaria – Violazione degli obblighi di informazione – Norma imperativa – Nullità – Sussistenza.
Le prescrizioni contenute negli articoli 21 del Tuf, e 28 e 29 del Regolamento Consob devono considerarsi norme imperative ex art. 1418 c.c. in considerazione degli interessi tutelati (diligenza degli intermediari nonché tutela del risparmio), della natura generale di siffatti interessi nonché del potenziale danno derivabile ai clienti. Deve pertanto essere dichiarata la nullità degli ordini di acquisto di strumenti finanziari eseguiti in violazione di tali norme.
Tribunale Santa Maria Capua Vetere 01 marzo 2005
Intermediazione finanziaria – Norme a tutela dell’investitore e dell’integrità dei mercati – Natura imperativa – Violazione – Nullità – Sussistenza.
Le norme di cui agli artt. 21 e 23 del T.U.I.F. e quelle contenute negli artt. da 26 a 30 del reg. Consob n. 11522/98 hanno carattere imperativo in quanto poste a tutela del risparmio, bene di sicuro rilievo costituzionale. Esse e costituiscono il contenuto specifico dei comportamenti esigibili e degli obblighi inderogabili da parte di chi offre servizi di investimento, operatori professionali "abilitati" cui si richiede alta competenza specifica e una maggiore (rispetto a quella comune del "buon padre di famiglia") diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali. (Il Tribunale ha quindi dichiarato la nullità degli ordini di negoziazione di obbligazioni Parmalat 98/05 FR EU e 5,5% 09 EUR avendo la banca intermediaria violato la citata normativa)
Tribunale Ferrara 25 febbraio 2005
Obbligazioni Cirio e Del Monte – Natura imperativa delle norme poste a tutela del risparmio – Omessa richiesta di informazioni su esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento dell’investitore – Omessa informazione sullo specifico prodotto – Mancata stipulazione di contratto per la prestazione di servizi di investimento – Mancanza di specifico assenso del cliente alla stipula di operazione in contropartita diretta.
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Tribunale Ferrara 25 febbraio 2005
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi – Nullità – Sussistenza.
Comporta la nullità del contratto di investimento la violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 21 d. lgs. 24.2.1998, n. 58, e 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998, dovendo tali prescrizioni ritenersi norme imperative ex art. 1418 c.c. in considerazione della natura generale degli interessi tutelati.
Tribunale Brindisi 21 febbraio 2005
Intermediazione finanziaria – Violazione degli obblighi informativi – Natura imperativa – Tutela dell’integrità del mercato – Nullità . Sussistenza.
La prospettiva da cui muove la disciplina del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e nella quale sono confluite regole già vigenti e regola di nuove coniazione, riguarda, in generale, la regolamentazione del mercato finanziario con particolare attenzione alla tutela degli interessi pubblici sottesi alle regole. Nella vigenza della legge n° 1 del 1991, parte della dottrina aveva attribuito a ai canoni di diligenza, di correttezza un carattere ridondante o, addirittura, meramente ripetitivo delle disposizioni codicistiche.Gli interventi del legislatore successivi al recepimento della direttiva Cee n° 22 del 1993 concorrono ad attribuire autonoma e specifica rilevanza alla previsione contenuta nell’art. 21 del decreto legislativo n° 58 del 1998, con la conseguenza che, se nella disciplina anteriore gli obblighi di diligenza e di correttezza erano espressamente finalizzati alla "cura dell’interesse del cliente", con l’art. 17 del d. lgs. 415/1996 e con l’art. 21 T.U.F. (norme ispirate alla disciplina comunitaria), tali obblighi sono imposti anche e soprattutto "nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”. Ne consegue che i principi di correttezza e diligenza, contenuti nella disciplina dei servizi di investimento, esprimono concetti più ampi di quelli sottesi alle norme codicistiche, “operando non soltanto nel quadro di un rapporto obbligatorio con l’investitore per la tutela del soddisfacimento del suo interesse, ma anche più in generale (e in via di principio) in relazione allo svolgimento dell’attività economica come canone di condotta volto a realizzare una leale competizione e a garantire l’integrità del mercato". Pertanto, nel contesto della nuova normativa la diligenza e la correttezza sono canoni di condotta riconducibili alle pratiche del commercio e agli usi imprenditoriali, mentre nel contesto codicistico non possono mai prescindere dall’esistenza di un rapporto giuridicamente rilevante tra due parti definite e precisamente individuate. La conseguenza di tali presupposti è la nullità degli ordini di acquisto impartiti in violazione di tali norme.
Tribunale Firenze 18 febbraio 2005
Intermediazione finanziaria – Violazione degli obblighi di informazione – Tutela di interessi pubblici – Nullità – Sussistenza.
La violazione di tali obblighi contrattuali imposti all’intermediario di prodotti finanziari comporta la nullità dell’operazione eseguita. La sanzione non è posta espressamente dalla norma, ma si ricava agevolmente proprio in considerazione degli interessi pubblicistici, anche di rango costituzionale (art. 47 Cost.) che l’impianto normativo mira a tutelare, identificabili nella tutela dei risparmiatori uti singuli, del risparmio pubblico come elemento di valore dell'economia nazionale, della stabilità del sistema finanziario, dell’efficienza del mercato dei valori mobiliari, con vantaggi per le imprese e per la economia pubblica.
Tribunale Palermo 17 gennaio 2005
Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi – Violazione – Nullità – Sussistenza.
Le norme relative agli obblighi informativi imposti dall’art. 21, lett a) e b) del d. lgs. n. 58/98 nonché quelle contenute negli artt. 27 e 28 del reg. Consob n. 11522/98 hanno natura imperativa ai sensi dell’art. 1418 c.c. in ragione degli interessi generali tutelati. Ne consegue che sono nulli gli ordini di negoziazione effettuati in violazione di dette norme.
Tribunale Venezia 22 novembre 2004
Intermediazione finanziaria – Normativa a tutela dell’ordine pubblico – Violazione – Nullità – Sussistenza.
La normativa che tutela l’investitore è posta a tutela dell’ordine pubblico economico ed ha pertanto natura imperativa, la cui violazione impone la reazione dell’ordinamento attraverso il rimedio della nullità del contratto, anche a prescindere da un’espressa previsione in tal senso da parte del legislatore ordinario.
Questo principio è stato sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 marzo 2001 n. 3272), secondo cui “in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un’espressa sanzione di nullità, non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma 1, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità”.
Pertanto, un contratto di investimento, concluso senza l’osservanza delle regole di condotta dettate dalla normativa richiamata, deve essere dichiarato nullo, perché contrario all’esigenza di trasparenza dei servizi finanziari che è esigenza di ordine pubblico.
Intermediazione finanziaria – Violazione degli obblighi di informazione – Nullità degli ordini di acquisto – Sussistenza.
La violazione delle norme relative ai doveri di informazione dell’intermediario comporta la nullità degli ordini di acquisto degli strumenti finanziari negoziati.
Tribunale Mantova 18 marzo 2004
Intermediazione finanziaria – Negozio contrario a norme imperative – Natura pubblica e generale degli interessi tutelati – Tutela del risparmiatore - Mancata previsione della nullità – Irrilevanza.
In presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma 1, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità. Pertanto - poiché il carattere inderogabile delle disposizioni della l. 2 gennaio 1991 n. 1, che prevedono la necessità dell'iscrizione all'albo delle società di intermediazione mobiliare, previo accertamento da parte della CONSOB della sussistenza di una serie di requisiti, deriva dalla natura, pubblica e generale, degli interessi con esse garantiti, che concernono la tutela dei risparmiatori "uti singuli" e quella del risparmio pubblico come elemento di valore della economia nazionale - è affetto da nullità assoluta il contratto di "swap" (da annoverare tra le attività di intermediazione mobiliare disciplinate dalla suddetta legge) stipulato, in contrasto con la stessa, da un intermediario abusivo, atteso l'interesse dell'ordinamento a rimuovere detto contratto per le turbative che la conservazione di esso è destinata a creare nel sistema finanziario generale.
Cassazione civ. 07 marzo 2001