DOVERI INFORMATIVI DELL'INTERMEDIARIO
Violazione
Rimedi a dipoizione del cliente
- responsabilità contrattuale -


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Prestazioni di servizi di investimento – Violazione dei doveri di informazione da parte dell’intermediario finanziario – Violazione del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interessi o inadeguate al profilo patrimoniale del Cliente – Nullità del contratto di intermediazione finanziaria – Esclusione.

Prestazione di servizi di investimento – Risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria per inadempimento – Ammissibilità.

Prestazione di servizi di investimento – Risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria per inadempimento – Presupposti – Gravità dell’inadempimento in relazione all’intero rapporto di prestazione di servizi di investimento.

Prestazione di servizi di investimento – Risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria per inadempimento – Effetti – Risoluzione di tutte le operazioni effettuate in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria, ivi comprese quelle comportanti effetti favorevoli per il cliente, ed obbligo delle reciproche restituzioni.

Prestazione di servizi di investimento – Doveri di informazione da parte dell’intermediario finanziario – Estensione al periodo successivo all’acquisto di strumenti finanziari – Esclusione.

Prestazione di servizi di investimento – Acquisto di obbligazioni “Argentina” – Percezione della sussistenza di un serio e concreto rischio di default dell’emittente anteriormente ai primi mesi dell’anno 2001 – Esclusione.

La violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interessi con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative. Corollario di tale affermazione è che la violazione degli obblighi informativi consente la risoluzione del contratto quadro e in via riflessa la risoluzione dei vari contratti “a valle”. (Sido Bonfatti) (riproduzione riservata)

Il rimedio della risoluzione del contratto-quadro richiede una valutazione della gravità dell’inadempimento che tenga conto dell’intero rapporto e sotto tale specifico profilo è possibile che la violazione degli obblighi informativi inerenti ad una singola operazione, considerati nel complessivo contesto in cui si collocano, assumano una rilevanza sufficiente a far ravvisare i presupposti della risoluzione. Laddove l’inadempimento degli obblighi derivanti dal “contratto-quadro” dovesse essere ritenuto “di non scarsa importanza”, l’effetto della risoluzione del “contratto quadro” si ripercuoterebbe su tutte le singole operazioni di acquisto dallo stesso scaturite, quindi, anche sugli investimenti che hanno avuto esiti favorevoli per gli investitori. Risolto il contratto d’intermediazione “a monte”, tutte le operazioni d’investimento “a valle” verrebbero caducate e fra le parti sorgerebbero obblighi restitutori reciproci. (Sido Bonfatti) (riproduzione riservata)

In ordine al rilievo della violazione dell’obbligo dell’intermediario di informare il cliente circa l’aumento del livello di rischiosità dei titoli verificatosi in epoca successiva all’acquisto (e prima della dichiarazione di insolvenza dell’emittente) è fondato l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo il quale, quando non sia stato concluso fra intermediario e investitore un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale, gli obblighi informativi sulla natura e le caratteristiche dei titoli sussistono soltanto fino al momento dell’investimento (Trib. Torino 14.2.2012 e 22.12.201; Trib. Arezzo 10.2.2009, Trib. Parma 9.1.2008; Trib. Milano 18.10.2006; Trib. Modena 20.1.2006; Trib. Catania 22.11.2005), con la conseguenza che l’intermediario non è tenuto a informare l’investitore della perdita di valore o dell’aumento di rischiosità dei titoli verificatisi in data successiva all’acquisto. (Sido Bonfatti) (riproduzione riservata)

L’art. 28 reg. n. 11522 del 1998, nella parte in cui finalizza le informazioni alle scelte di investimento “o disinvestimento” deve essere interpretato nel senso che l’intermediario è tenuto a fornire le informazioni sull’andamento degli strumenti finanziari qualora l’investitore gli abbia manifestato l’intenzione (autonomamente maturata) di disinvestire (c.d. consulenza incidentale). (Sido Bonfatti) (riproduzione riservata)

In materia di acquisto di obbligazioni “Argentina” un serio e concreto rischio di default è emerso soltanto nei primi mesi dell’anno 2001. Peraltro mai prima si era verificato nella storia il default di un titolo emesso da un Paese sovrano, con la conseguenza che tale rischio, specialmente sino al dicembre 2000, doveva considerarsi tutt’altro che concreto. (Sido Bonfatti) (riproduzione riservata)

In ipotesi di operazione finanziaria conclusa “in conflitto di interessi”, perché tale situazione esplichi effetti in termini di responsabilità risarcitoria, è necessario che il cliente fornisca la prova che, se adeguatamente informato circa la sussistenza del conflitto, non avrebbe acquistato il titolo, ed ancora, la prova del nesso eziologico tra il danno patito e la condizione non manifestata della banca. Nel caso di specie compete al cliente la prova - non operando nella specie l’inversione dell’onere della prova - che se conosciuta la situazione di conflitto, il cliente non avrebbe dato l’ordine di acquisto (Trib. Milano 20 novembre 2007). (Sido Bonfatti) (riproduzione riservata)

L’esecuzione dell’ordine “in contropartita diretta” non comporta, di per sé sola, l’annullabilità dell’atto ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c.. (Sido Bonfatti) (riproduzione riservata)
Tribunale Trapani 03 aprile 2013




Inadempimento agli obblighi informativi di cui all'articolo 28 Reg. Consob n. 11522/1998 circa le caratteristiche, la rischiosità e le implicazioni della singola operazione - Inadempimento grave - Risoluzione.

L'inosservanza dell'obbligo prescritto dall'art. 28 Regolamento Consob 11522/98 di informare l'investitore delle caratteristiche, della rischiosita e delle implicazioni della singola operazione costituisce grave inadempimento idoneo per la risoluzione  ex art. 1453 C. C. (Valerio Heffler) (riproduzione riservata) Appello Milano 09 gennaio 2013



Mercati finanziari – Operazioni esecutive del contratto quadro – Natura – Regime.

Le successive operazioni che l’intermediario compie per conto del cliente, sebbene siano considerate momento attuativo del precedente contratto di intermediazione, si configurano quali atti di natura negoziale e, dunque, autonomamente risolubili. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)  Tribunale Ferrara 20 maggio 2010



Intermediazione finanziaria – Rimedi a disposizione del cliente – Risoluzione dei singoli ordini di negoziazione – Ammissibilità.

Il rimedio risolutorio attivabile di fronte all’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto quadro deve ritenersi suscettibile di estensione ai singoli atti negoziali ad esso connessi così che l’impossibilità di pronunciare la risoluzione del contratto quadro non impedisce l’applicazione di tale rimedio ai singoli ordini di negoziazione. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Oristano 28 gennaio 2010



Contratti (in genere) – Intermediazione finanziaria – Inosservanza di obblighi informativi – Nullità – Esclusione – Responsabilità precontrattuale – Sussiste – Risarcimento del danno – Ammissibilità – Criteri (artt. 21, lett. a) e b), d.lgs. n. 58/1998; 28 Reg. CONSOB n. 11522/1998; artt. 1337, 1338 c.c.).

La violazione degli obblighi informativi in materia di intermediazione mobiliare non genera la radicale nullità del negozio stipulato, poiché tali informazioni costituiscono elementi estrinseci alla fattispecie negoziale, essendo utili solo per la valutazione della convenienza dell’operazione, che non può dirsi perciò mancante del consenso. Rimane l’obbligo risarcitorio fondato sulla responsabilità contrattuale di cui all’art. 1337 c.c., per la perdita subita in conseguenza delle operazioni bancarie compiute senza adeguata informazione e ragguagliato al minor vantaggio o maggior aggravio economico causato dal contegno sleale della parte. (gl) (riproduzione riservata)  Tribunale Vicenza 29 gennaio 2009



Contratti in genere – Principi generali – Buona fede e correttezza – Solidarietà – Rilievo costituzionale – Immediata precettività. (20/07/2010)

Il principio di correttezza e di buona fede nell’esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo tale da preservare gli interessi dell’altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato. (gl) (riproduzione riservata) Tribunale Vicenza 29 gennaio 2009



Intermediazione finanziaria – Negoziazione di titoli obbligazionari – Acquisto dei titoli in nome e per conto del cliente - Domanda di risoluzione del contratto – Proponibilità nei confronti dell’intermediario – Esclusione.

La domanda di risoluzione del contratto di compravendita di titoli obbligazionari può essere accolta nei confronti della banca solo ove questa si stata venditrice e non anche nel caso in cui abbia acquistato le obbligazioni sul mercato in nome e per conto del cliente. (ns) Tribunale Firenze 08 novembre 2008



Intermediazione finanziaria – Violazione di doveri informativi sull’oggetto dell’investimento – Responsabilità precontrattuale – Formulazione della domanda come nullità e responsabilità contrattuale – Infondatezza.

Poiché la violazione degli obblighi informativi relativi ai prodotti finanziari oggetto dell’investimento da luogo a responsabilità precontrattuale, deve essere respinta la domanda dell’investitore che chieda, in via principale, la dichiarazione di nullità del contratto e la restituzione delle somme versate in sua esecuzione e, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento ed il conseguente risarcimento del danno. (fb) Tribunale Pescara 10 giugno 2008



Intermediazione finanziaria – Omessa informazione sulla natura del titolo in rapporto al profilo di rischio del cliente – Responsabilità contrattuale – Sussistenza.

Comporta violazione dei doveri informativi dell’intermediario - e da quindi luogo a responsabilità contrattuale - l’omessa informazione sulla natura del titolo, sulla circostanza che la negoziazione sia stata posta in essere per un titolo “non quotato” e in assenza di rating, sull’adeguatezza della operazione in ragione delle caratteristiche degli investitori e sul rischio ad essa connesso. (Fattispecie relativa a obbligazioni Parmalat Finance Corporation). Tribunale Palermo 13 febbraio 2008



Violazione degli obblighi informativi in relazione ai singoli ordini di negoziazione – Responsabilità contrattuale in senso proprio – Sussistenza. 

Una volta sottoscritto il contratto quadro di negoziazione, sottoscrizione, collocamento, raccolta titoli, nasce un rapporto negoziale a definire il contenuto del quale concorrono anche gli obblighi di informazione previsti dalla legge in occasione dei singoli ordini di negoziazione, la cui violazione determina in capo all’intermediario una responsabilità di tipo contrattuale in senso proprio. Tribunale Parma 09 gennaio 2008



Violazione doveri di informazione responsabilità contrattuale.

La violazione dei doveri di condotta imposti agli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento non determina la nullità degli ordini ma la responsabilità contrattuale dell’intermediario.  Appello Torino 19 ottobre 2007



Obbligazione da contatto sociale – Tutela dell’investitore – Obbligo di diligenza – Violazione – Inadempimento – Sussistenza.

Tra intermediario e cliente si instaura per “contatto sociale” un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’intermediario assume anche una specifica obbligazione di informazione e vigilanza nell’interesse del cliente a salvaguardia dell’affidamento legittimamente ingenerato nel risparmiatore dal carattere “protetto” dell’attività di intermediazione mobiliare: la fonte dell’obbligazione è quindi il rapporto giuridico che si attua antecedentemente alla conclusione del contratto ed il contenuto di essa è dettagliatamente tipizzato dal complesso delle norme a tutela degli investitori e dev’essere valutato ai sensi dell’art. 1176, II comma cod. civ. sulla base delle regole della specifica attività professionale. L’inosservanza di detta obbligazione costituisce pertanto inadempimento imputabile all’intermediario e dà luogo a responsabilità contrattuale. Tribunale Rimini 21 luglio 2007



Violazione dei doveri informativi – Risarcimento del danno e risoluzione del contratto – Gravità dell'adempimento - Contratto di durata – Effetti della risoluzione limitati al singolo ordine di acquisto.

A fronte della violazione delle norme di condotta dell'intermediario, all'investitore spetta il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento e/o del risarcimento del danno, con la precisazione che: i) oggetto della domanda di risoluzione dovrà essere il contratto base e non l'ordine di negoziazione che ne costituisce solo un momento esecutivo; ii) la gravità dell'inadempimento andrà vagliata tenendo conto della natura degli interessi tutelati, non esclusivamente riconducibili alla sfera soggettiva del contraente investitore; iii) vertendosi in ipotesi di contratto di durata, la risoluzione travolgerà il contratto limitatamente al solo ordine negoziato in difformità agli obblighi di condotta, senza che la risoluzione si estenda agli altri ordini e acquisti posti in essere in forza del contratto base. Tribunale Firenze 06 luglio 2007



Violazione degli obblighi comportamentali dell'intermediario - Nullità - Esclusione - Risoluzione per inadempimento - Sussistenza.

La violazione da parte dell’intermediario degli obblighi comportamentali verso i clienti determina non la nullità dei singoli contratti di investimento bensì la risoluzione per inadempimento. Appello Brescia 20 giugno 2007



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi – Violazione – Nullità – Esclusione.

La violazione dei doveri informativi degli intermediari da luogo ad inadempimento e non a nullità, in quanto la violazione di tali regole non riguarda la fase genetica di formazione del contratto ma quella successiva di esecuzione. Tribunale Oristano 12 giugno 2007



Violazione degli obblighi comportamentali dell'intermediario - Nullità - Esclusione.

L’illegittimità della condotta tenuta dall'intermediario nel corso delle trattative per la formazione del contratto o nella successiva fase dell’esecuzione non determina la nullità del contratto e ciò indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che la sanzione della nullità sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso disciplinato dal combinato disposto degli artt. 1469-ter, IV comma e 1469 quinquies, I comma cod. civ., in tema di clausole vessatorie contenute nei c.d. contratti del consumatore. Tribunale Savona 09 maggio 2007



Intermediazione finanziaria – Natura dei singoli ordini di negoziazione – Responsabilità precontrattuale – Esclusione.

I singoli ordini di acquisto impartiti dal cliente all’intermediario in base al contratto quadro debbono essere ricondotti nell’ambito delle dichiarazioni di volontà prive di natura negoziale alla stregua degli atti esecutivi posti in essere dal mandatario su incarico del mandante in adempimento del contratto di mandato. In tale ottica, non pare vi siano sufficienti spazi per inquadrare le violazioni dell’intermediario nell’ambito della responsabilità precontrattuale o dell’annullabilità per vizio del consenso, le quali inevitabilmente presuppongono la natura negoziale e quindi la presenza di un accordo tra cliente ed intermediario anche con riferimento ai singoli ordini di acquisto. Tribunale Parma 21 marzo 2007



Violazione dei doveri informativi – Risarcimento del danno – Liquidazione – Modalità.

La violazione degli obblighi di diligenza imposti agli intermediari finanziari, secondo l’orientamento da ultimo avallato dalla S.C. con la sentenza n. 19024/2005, non determina la nullità del contratto, ma concreta un inadempimento dal quale deriva una obbligazione risarcitoria e il danno va liquidato nell’importo corrispondente alla perdita conseguente all’investimento, al netto del valore residuo dei titoli e di quanto lucrato dall’investitore a titolo di interessi. Tribunale Udine 21 marzo 2007



Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi dell’intermediario – Violazione – Conseguenze – Nullità – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Si rimette alle Sezioni Unite il contrasto di giurisprudenza in ordine alle conseguenze derivanti dalla violazione dei doveri informativi degli intermediari finanziari. All’orientamento secondo il quale «la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a tale ipotesi» si contrappone quello per cui «in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un'espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma primo, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità». Cassazione civ. 16 febbraio 2007



Intermediazione finanziaria – Violazione degli obblighi imposti all’intermediario – Nullità della domanda – Violazione degli obblighi informativi – Conseguenze – Responsabilità per inadempimento.

. Tribunale Modena 14 febbraio 2007



Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi – Violazione – Responsabilità precontattuale – Esclusione – Inadempimento – Sussistenza.

L’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi previsti dalla legge e dal contratto quadro non è fonte di responsabilità precontrattuale ma motivo di inadempimento del contratto. In tale fattispecie, infatti, l’oggetto della violazione è il contratto quadro e non il singolo ordine che costituisce solo un momento esecutivo dell’accordo. Nel valutare la gravità dell’inadempimento si dovrà tenere presente la natura degli interessi tutelati, non esclusivamente riconducibili alla sfera soggettiva del contraente investitore. Inoltre, vertendosi in ipotesi di contratto di durata, la risoluzione travolgerà il contratto quadro limitatamente all’ordine negoziato in difformità agli obblighi di condotta. Tribunale Catania 23 gennaio 2007



Intermediazione finanziaria – Violazione delle norme di comportamento – Rimedio risolutorio come conseguenza della lesione all’integrità del mercato – Obbligo restitutorio – Sussistenza.

Alla violazione delle norme comportamentali dettate dal T.U.F. –per le quali non sia stata espressamente prevista dal legislatore la sanzione della nullità- appare più appropriato applicare i generali principi in tema di inadempimento. Il Giudice potrà e dovrà valutare l’importanza dell’inadempimento dedotto dall’investitore, sia ai fini della condanna al risarcimento dei danni, sia ai fini della eventuale risoluzione del contratto, quando le violazioni commesse risulteranno di gravità tale da compromettere del tutto l’equilibrio del rapporto negoziale, ovvero quando, pur prescindendo dal singolo rapporto obbligatorio con l’investitore teso alla tutela del soddisfacimento del suo interesse individuale, ledono il prioritario principio della integrità del mercato. E la risoluzione, quod effectum, si risolverà, al pari della nullità, per la sua efficacia retroattiva, nell’obbligo restitutorio. Tribunale Lodi 12 gennaio 2007



Intermediazione finanziaria – Censura di inadempimento mossa dall’investitore – Oggetto – Distinzione fra fasi precontrattuale, costitutiva ed esecutiva.
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Inadempimento.

Ove le censure mosse dall’investitore riguardino il rapporto negoziale nella sua interezza –non solo quindi le fasi prenegoziali e/o costitutivo-genetiche, ma anche quella esecutiva in senso stretto – diviene ininfluente la questione della natura contrattuale o meno dell’ordine di acquisto impartito all’intermediario.
Da luogo a inadempimento la violazione dei doveri informativi imposti agli intermediari finanziari
Tribunale Bologna 18 dicembre 2006




Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Parmalat – Acquisto effettuato nell’imminenza della comunicazione del default – Informazione specifica rilasciata sull’ordine di acquisto – Notevole propensione al rischio dell’investitore – Nullità – Esclusione – Violazione dei doveri informativi – Esclusione.

. Tribunale Salerno 18 dicembre 2006



Intermediazione finanziaria – Rapporto tra investitore e intermediario – Qualificazione  - Contratto di mandato – Sussistenza - Incarico gestorio -Ordini di acquisto come esecuzione del contratto di mandato.
Violazione degli obblighi di comportamento dell’intermediario – Inadempimento contrattuale al contratto di negoziazione – Sussistenza – Domanda di nullità, annullabilità o inadempimento riferita ai singoli ordini di negoziazione – Inaccoglibilità.

Costituisce un incarico gestorio, qualificabile come un mandato fra cliente e intermediario, avente ad oggetto l’attività di negoziazione di strumenti finanziari, il contratto di negoziazione che contiene espressioni quali: “vi conferiamo l’incarico di: A) negoziare…, B) sottoscrivere…, C) raccogliere i miei/vostri ordini…” (v. art. 1703 c.c.); “art. 13: commissioni e spese (v. art. 1720 c.c.); “art. 14: per ogni operazione la Cassa di Risparmio invierà al cliente, entro il terzo giorno… (v. artt. 1712 e art. 1713 c.c.); “art. 15: durata del contratto. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso… (v. artt. 1722, 1723, 1727 c.c.)“. I singoli successivi ordini di acquisto impartiti dal cliente all’intermediario non costituiscono pertanto autonomi contratti ma il momento esecutivo del contratto di mandato in attuazione del programma negoziale contenuto nel contratto di prestazione dei servizi di investimento.
Gli obblighi comportamentali previsti a carico dell’intermediario dall’art. 21 D. lgs. n. 58/98 non attengono alla struttura o al contenuto del contratto quadro o del singolo ordine di acquisto, ma riguardano in generale l’esecuzione del contratto che ha regolamentato il servizio d’investimento, per cui la loro violazione concerne essenzialmente il profilo dell’adempimento o inadempimento agli obblighi assunti con detto negozio. Nullità, annullamento e risoluzione per violazione degli obblighi comportamentali non possono dunque che attenere al contratto quadro, non potendo configurarsi con riguardo all’ordine d’acquisto, nell’esecuzione del quale l’intermediario Banca agisce solo come commissionario del proprio cliente.
Tribunale Mantova 30 novembre 2006




Prodotti negoziati al di fuori dei mercati regolamentati – Regolamento del S.S.O. – Cessione a clientela retail - Divieto – Violazione – Inadempimento.

E’ fonte di responsabilità per inadempimento il comportamento della banca che, in violazione di una espressa previsione del proprio regolamento del S.S.O., in mancanza di autorizzazione scritta del cliente, ceda al medesimo in contropartita diretta titoli negoziati al di fuori dei mercati regolamentati. Tribunale Rimini 21 novembre 2006



Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi – Nullità – Mancata espressa previsione di legge – Esclusione.

Laddove la sanzione di nullità non sia espressa dalla legge e laddove le norme comportamentali (di diligenza, correttezza, informazione etc.) abbiano un contenuto generico e siano inidonee ad individuare precise regole di comportamento cui uniformare la condotta dell’agente, il più severo rimedio civilistico non può essere applicato, in ossequio al principio di certezza del diritto e tenuto conto che la violazione della norma consente comunque di assicurare tutela al risparmiatore con sanzioni di carattere risarcitorio, con l’annullamento o risoluzione del contratto. Tribunale Vicenza 16 novembre 2006



Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Vizio non intrinseco al contratto – Nullità – Esclusione.

La contrarietà a norme imperative quale causa di nullità del contratto ex art. 1418 co. 1 c.c. attiene esclusivamente ad elementi intrinseci del contratto, al contenuto dell’atto ed al suo momento genetico, ovvero al momento di perfezionamento. Pertanto, la condotta posteriore alla stipulazione dell’accordo, per quanto contraria a norme imperative non può determinare la nullità del contratto. Diversamente opinando il giudizio di nullità del contratto verrebbe a configurarsi come un giudizio in punto di fatto, avente ad oggetto il comportamento dell’intermediario finanziario, laddove tale giudizio dovrebbe risolversi in un apprezzamento “statico”, di mero diritto. In tema di violazione dei doveri informativi dell’intermediario finanziario appare pertanto più appropriato parlare di inadempimento e di responsabilità risarcitoria piuttosto che di nullità. Tribunale Vasto 09 novembre 2006



Intermediazione finanziaria – Violazione delle norme di condotta dell’intermediario – Conseguenze – Inadempimento e risarcimento del danno – Oggetto della domanda – Gravità dell’inadempimento.

A fronte delle asserita violazione delle norme di condotta dell’intermediario, all’investitore spetta il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento e/o del risarcimento del danno, con la precisazione che: 1.oggetto della domanda di risoluzione dovrà essere il contratto base e non l’ordine di negoziazione che ne costituisce solo un momento esecutivo; 2.la gravità dell’inadempimento andrà vagliata tenendo conto della natura degli interessi tutelati, non esclusivamente riconducibili alla sfera soggettiva del contraente investitore; 3.vertendosi in ipotesi di contratto di durata, la risoluzione travolgerà il contratto limitatamente al solo ordine negoziato in difformità agli obblighi di condotta, senza che la risoluzione si estenda agli ordini e acquisti posti in essere in forza del contratto base. Tribunale Firenze 23 ottobre 2006



Intermediazione finanziaria –Violazione dei doveri comportamentali dell’intermediario – Natura contrattuale e precontrattuale – Nullità - Esclusione.

La violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi comportamentali imposti da norme sicuramente volte alla tutela anche di interessi di carattere generale non può, sempre ed in ogni caso, condurre all'applicazione di una sanzione così grave, com'è quella dell'invalidità del contratto che, viceversa, lo stesso art. 23 commi 1, 2 e 3 TUF riserva alla mancanza di forma scritta ed al concreto interesse del cliente a farla valere (c.d. nullità relativa). La responsabilità deve ritenersi senza dubbio di natura precontrattuale (e quindi extracontrattuale) quando sono prospettate violazioni di doveri comportamentali derivanti da principi generali (quali la buona fede e la correttezza) o da norme di settore (primarie e secondarie), che riguardano la fase delle trattative che precedono la formazione del contratto. La responsabilità è invece contrattuale quando vengono prospettate violazioni di doveri comportamentali richiesti nell’esecuzione delle prestazioni, alle quali l’intermediario deve ritenersi tenuto nei confronti del cliente in forza del contratto quadro e delle nome integrative di settore. Tribunale Biella 29 settembre 2006



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Violazione – Inadempimento contrattuale – Risarcimento del danno.

La mancata osservanza da parte dell’intermediario degli obblighi di informazione e di valutazione imposti dal T.U.F. è senz’altro espressione di inadempimento contrattuale e, come tale, foriera dell’obbligo di risarcimento dei danni che ne sono derivati. Tribunale Lecce 12 giugno 2006



Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Inadempimento al contratto di mandato – Nullità dei singoli ordini di negoziazione – Esclusione.

La violazione di obblighi comportamentali specifici di diligenza è inquadrabile nell’ambito della responsabilità per inadempimento, concernendo la fase la fase successiva alla stipulazione del contratto quadro, che può essere qualificato come contratto di mandato per la negoziazione di strumenti finanziari, laddove i singoli ordini di acquisto possono essere qualificati come negozi di attuazione del rapporto di mandato, non potendosi fondatamente ritenere che le violazioni delle regole comportamentali dell’operatore finanziario vadano ad incidere sul momento genetico del contratto di investimento, minandone sin dall’inizio la sua legittimità.I doveri informativi dell’intermediario costituiscono obblighi di diligenza gravanti sul mandatario adattati dal legislatore alle specificità dell’incarico in ragione degli interessi pubblici (tutela del risparmio ) e privati sottesi al rapporto. In tale ricostruzione, l’ordine di acquisto dei singoli titoli da parte del cliente non è una proposta di mandato, ma un’istruzione del mandante al mandatario per l’esecuzione del mandato, annoverabile nella categoria dei cd. negozi d’attuazione. Non appare quindi nemmeno astrattamente configurabile una nullità del singolo ordine di acquisto poiché la singola negoziazione non è un atto di autonomia dotato di una propria causa, ma un negozio di attuazione del mandato. Tribunale Firenze 29 maggio 2006



Intermediazione finanziaria – Violazione delle norme di comportamento degli intermediari –Risarcimento del danno – Sussistenza – Nullità - Esclusione.

La violazione delle norme di comportamento degli intermediari finanziari non comporta la nullità del contratto di intermediazione finanziaria, ma rileva sul piano risarcitorio. Tribunale Padova 17 maggio 2006



Intermediazione mobiliare – Domanda di nullità del contratto di negoziazione nei confronti dell’intermediario – Improponibilità.

La violazione delle disposizioni del contratto quadro non può portare alla dichiarazione di nullità del negozio di compravendita di valori mobiliari dovendo la domanda di nullità essere proposta nei confronti di colui che ha alienato gli strumenti finanziari e non dell’intermediario, il quale potrà se mai rispondere a titolo di risarcimento del danno. Tribunale Modena 10 maggio 2006



Intermediazione finanziaria – Nullità e inadempimento – Fattispecie – Distinzione – nesso di causalità.

In materia di intermediazione finanziaria la sanzione della nullità può essere pronunciata solo per la violazione dell’art. 23 T.U.F. (nullità testuale) e per l’inosservanza dell’art. 29 reg. Consob 11522/1998 (nullità virtuale) e ciò in considerazione del fatto che il T.U.F. ed il regolamento attuativo sono norme imperative. La violazione di norme comportamentali relative agli obblighi successivi alla formazione del contratto quadro dà invece luogo ad un inadempimento contrattuale che può giustificare solo una pronuncia risarcitorie del danno patito dall’investitore e che presuppone la dimostrazione –anche mediante presunzioni ex art. 2727 e ss. c.c.- del nesso causale tra la violazione della norma comportamentale ed il danno. Tribunale Venezia 04 maggio 2006



Intermediazioni finanziaria – Diligenza e correttezza dell’intermediario – Nullità e inadempimento – Distinzione – Fattispecie.

In materia di intermediazione finanziaria, la violazione del generale dovere di diligenza e correttezza dell’intermediario è sanzionata dal legislatore con la nullità in relazione ad alcuni specifici comportamenti (quali ad es. quelli previsti dal Tuf agli artt. 23 co. 1,2,3; 24, co. 2; 3, co. 7), mentre, in relazione ad altri comportamenti comunque negligenti ma per i quali non è prevista la specifica sanzione della nullità (es. quelli di cui all’art. 21 tuf), possono ravvisarsi solo i profili della colpa contrattuale. Tribunale Milano 26 aprile 2006



Doveri informativi dell’intermediario – Violazione – Inadempimento contrattuale.

Gli obblighi di comportamento dell’intermediario finanziario hanno natura contrattuale e la loro violazione rileva sul piano dell’inadempimento piuttosto che su quello della nullità negoziale. Tribunale Foggia 21 aprile 2006



Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Inadempimento – Risoluzione del contratto – Sussistenza.

La violazione da parte della banca dei doveri di informazione e diligenza nel’esercizio della attività di intermediazione finanziaria previsti dalle norme del TUF e del regolamento Consob costituisce inadempimento dell’intermediario e comporta l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto con condanna dello stesso. Tribunale Rimini 22 marzo 2006



Intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri di informazione e violazione delle norme sulla distribuzione dei titoli – Inadempimento e nullità – Distinzione – Effetti.

Benché la violazione degli obblighi di informazione (sul prodotto finanziario, sulla esistenza di ipotesi di conflitto di interessi, ovvero sulla non adeguatezza dell’operazione) debba essere sanzionata sul piano dell’inadempimento, la violazione delle regole che presiedono (a monte) la distribuzione dei titoli sul mercato, in considerazione dei più generali interessi sottesi, deve essere sanzionata con la nullità ex art. 1418 c.c. per contrarietà all’ordine pubblico economico. Tribunale Milano 20 marzo 2006



Violazione dei doveri informativi – Risarcimento del danno – Nesso causale – Autodeterminazione negoziale – Integrità patrimoniale.

La violazione da parte dell’intermediario dei doveri informativi rileva sul piano dell’inadempimento contrattuale, la cui rilevanza causale nella produzione del danno consegue alla illegittima compressione della libertà di autodeterminazione negoziale subita dai clienti nella scelta dell’investimento adeguato nonché alla lesione del loro interesse alla integrità patrimoniale. Tribunale Cosenza 01 marzo 2006



Violazione dei doveri di informazione dell’intermediario – Conseguenze – Inadempimento – Risoluzione del contratto quadro.

Pur avendo le norme a tutela dell’investitore natura imperativa, la violazione dei doveri informativi dell’intermediario non comporta la nullità del contratto di negoziazione e dei successivi ordini, ma la risoluzione del primo per inadempimento. Tribunale Firenze 21 febbraio 2006



Intermediazione finanziaria – Servizi d’investimento – Violazione degli obblighi di comportamento dell’intermediario – Qualificazione come obblighi contrattuali di diligenza – Violazione - Conseguenza – Responsabilità da inadempimento.

La violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di informazione attiva e passiva e dell’obbligo di astenersi dall’effettuazione di operazioni non adeguata costituisce violazione degli obblighi di diligenza gravanti sul mandatario e determina responsabilità da inadempimento contrattuale. Tribunale Rovereto 18 gennaio 2006



Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri di comportamento dell’intermediario – Nullità – Insussistenza – Risarcimento del danno.

E’ indubbia la natura collettiva degli interessi sottesi alle previsioni degli artt. 21 del T.U.F e 26, 28 e 29 del reg. Consob  n. 11522/98. All’interprete non è tuttavia consentito  generalizzare la sanzione della nullità espressamente prevista dal legislatore solo per ragioni di forma ed in presenza dell’espresso riferimento dell’art. 23 T.U.F. ai "giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi dì investimento", espressione questa che rivela l'intento di colpire non il contratto, ma la condotta dell'intermediario. Tribunale Padova 13 gennaio 2006



Intermediazione finanziaria – Omessa informazione – Nullità – Insussistenza.

Nell’ambito dei rapporti di intermediazione mobiliare, non può considerarsi nullo il consenso prestato al singolo investimento ove risulti inosservato l’obbligo informativo, poiché l’informazione non assurge a requisito dell’atto a pena di nullità. Tribunale Milano 09 novembre 2005



Intermediazione finanziaria – Obblighi di condotta dell’intermediario – Natura imperativa della norme – Vizio funzionale del contratto – Risoluzione per inadempimento – Conseguenze – Limiti.

Il rafforzamento degli obblighi di condotta imposti all’intermediario finanziario in nome delle regole di correttezza, lealtà e diligenza dettate dal diritto comune con riferimento alla fase di esecuzione del contratto appare diretto non solo a realizzare una riduzione del gap informativo che connota i rapporti tra investitore e intermediario ma anche a garantire un interesse della collettività quale quello della “integrità dei mercati” espressamente richiamato dall’art. 21 del TUF. Riconoscendo tuttavia a tali norme natura imperativa (peraltro confermata dall’art. 190 del TUF), si deve ritenere che la loro violazione non possa dar luogo a vizi genetici –incidenti cioè sulla conclusione del contratto- bensì a vizi funzionali inerenti alla fase esecutiva di un contratto già concluso.A fronte di una asserita violazione delle norme di condotta dell’intermediario, all’investitore spetta pertanto il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento e/o della risarcimento del danno, con la precisazione che: 1) oggetto della domanda di risoluzione dovrà essere il contratto base e non l’ordine di negoziazione che ne costituisce solo un momento esecutivo; 2)la gravità dell’inadempimento andrà vagliata tenendo conto della natura degli interessi tutelati, non esclusivamente riconducibili alla sfera soggettiva del contraente investitore; 3)vertendosi in ipotesi di contratto di durata, la risoluzione travolgerà il contratto limitatamente al solo ordine negoziato in difformità agli obblighi di condotta, senza che la risoluzione si estenda agli altri ordini e acquisti posti in essere in forza del contratto base. Tribunale Catania 21 ottobre 2005



Doveri informativi dell’intermediario – Natura contrattuale – Violazione – Risoluzione del contratto-quadro.

Gli obblighi di informazione dell’intermediario hanno natura contrattuale e, pur essendo, da un punto di vista funzionale, indirizzati alla conclusione dei singoli contratti relativi alle operazioni di investimento, da un punto di vista genetico, nascono dal contratto-quadro, che tali singoli contratti deve necessariamente precedere. I doveri relativi ai flussi informativi devono quindi ritenersi ricollegati al contratto-quadro, per cui, una volta ricondotta la violazione delle regole di condotta dell’intermediario sul piano della responsabilità per inadempimento, deve ammettersi, ove l’inadempimento sia di non scarsa importanza, la risolubilità del contratto-quadro. Tribunale Firenze 18 ottobre 2005



Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi – Conseguenze – Inadempimento contrattuale – Sussistenza.

Benché le norme del T.U.I.F., che impongono all’intermediario i doveri informativi, abbiano natura imperativa, non può condividersi la tesi della nullità quasi “necessitata” che dovrebbe seguire ad ogni violazione delle citate norme. L’omessa comunicazione di informazioni da parte dell’intermediario deve invece essere qualificata in termini di inadempimento contrattuale acquisendo i citati obblighi contrattuale rilevanza in termini di esatta esecuzione del rapporto contrattuale concluso tra le parti. Tribunale Modena 14 ottobre 2005



Intermediazione finanziaria – Responsabilità dell’intermediario – Natura contrattuale – Onere della prova – Nesso di causalità.

La responsabilità dell’intermediario nello svolgimento dei servizi di investimento ha natura contrattuale e la norma contenuta nell’art. 23 del TUF, che onera lo stesso di fornire la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, afferisce esclusivamente alla prova della diligenza e non anche del nesso di causalità che deve comunque essere provato dall’investitore. Tribunale Biella 30 settembre 2005



Intermediazione finanziaria – Inosservanza degli obblighi informativi – Esecuzione del contratto - Nullità – Esclusione.
Esecuzione e formazione del contratto - Buona fede – Violazione – Risarcimento del danno.
Intermediazione finanziaria - Conflitto di interessi – Rappresentanza – Annullabilità.

La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi, come accade nel caso disciplinato dal combinato disposto degli art. 1469 ter, comma 4, e 1469 quinquies, comma 1, c.c., in tema di clausole vessatorie contenute nei cd. contratti del consumatore, oggetto di trattativa individuale. (In applicazione di siffatto principio, la S.C. ha escluso che l'inosservanza degli obblighi informativi stabiliti dall'art 6 della legge n. 1 del 1991, concernente i contratti aventi ad oggetto la compravendita di valori mobiliari, cagioni la nullità del negozio, poiché essi riguardano elementi utili per la valutazione della convenienza dell'operazione, sicché la loro violazione neppure dà luogo a mancanza del consenso).
La
violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall'art. 1337 c.c., assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche, quale dolo incidente (art. 1440 c.c.), se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; in siffatta ipotesi, il risarcimento del danno deve essere commisurato al "minor vantaggio", ovvero al "maggior aggravio economico" prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. 
In materia di contratti di compravendita di valori mobiliari, la violazione da parte della società di intermediazione mobiliare del divieto di effettuare operazioni con o per conto del cliente nel caso in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse conflittuale nell’operazione, a meno che non abbia comunicato per iscritto la natura ed estensione del suo interesse nell’operazione ed il cliente abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto all’operazione (art. 6, comma 1 lett. g), applicabile nella specie ratione tenmporis), non determina la nullità del contratto di compravendita successivamente stipulato, ma può dare luogo al suo annullamento ai sensi degli artt. 1394 o 1395 c.c.
Cassazione civ. 29 settembre 2005




Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Conseguenze – Nullità e inadempimento – Distinzione.

La violazione dell’art. 21 TUF che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, e di acquisire le informazioni necessarie ai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, non riguarda il momento genetico del rapporto ma assume rilevanza nella fase di sua esecuzione, e quindi incide sul momento funzionale. In tal caso occorre valutare se sussistano profili per dichiarare una responsabilità per inadempimento della Banca, con conseguenze sul piano del diritto al risarcimento del danno a fronte di un contratto che, pur nella sua valida costituzione per iscritto, ha avuto però esecuzione inesatta da parte dell'intermediario. Tribunale Genova 02 agosto 2005



Intermediazione finanziaria – Doveri dell’intermediario – Violazione – Nullità – Insussistenza – Inadempimento contrattuale – Sussistenza - Importanza dell’inadempimento – Rilevanza – Nesso di causalità tra condotta colposa e danno – Onere della prova.

Non può essere condivisa l’estensione dell’area della nullità al di fuori delle ipotesi in cui tale sanzione è espressamente prevista dal legislatore. Ne consegue che “la voluta distinzione fra adempimenti prescritti a pena nullità ed altri obblighi di comportamento pure posti a carico dell’intermediario, impedisce una generalizzata qualificazione di tutta la disciplina dell’intermediazione mobiliare come di ordine pubblico e, ultimamente, presidiata dalla c.d. nullità virtuale di cui all’art. 1418 1° comma c.c.” (Trib. Milano n.7555/05, Pres. Est. Vanoni).Appare pertanto più appropriato applicare alle fattispecie di violazione delle norme comportamentali dettate dal T.U.F., e per le quali non sia stata espressamente prevista dal legislatore la sanzione della nullità, i generali principi in tema di inadempimento.Il Giudice, nell’esaminare i comportamenti tenuti dagli intermediari nelle singole fattispecie, potrà e dovrà dunque valutare l’importanza dell’inadempimento dedotto dall’investitore, sia ai fini della condanna al risarcimento dei danni, sia ai fini della eventuale risoluzione del contratto.Il Giudice, inoltre, non potrà prescindere dall’esame dell’entità del pregiudizio sofferto, dall’eventuale concorso di colpa del creditore (art. 1227 c.c.) e, soprattutto, dalla verifica del nesso eziologico fra inadempimento e danno in ordine al quale non può dirsi invertito l’onere della prova ai sensi dell’art. 23 comma 6. T.U.F. L’investitore dovrà quindi provare che il danno patito è conseguenza immediata e diretta della condotta colposa dell’intermediario e non, semplicemente, dell’andamento sfavorevole del mercato. Tribunale Milano 25 luglio 2005



Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Conseguenze – Inadempimento – Risarcimento del danno.

La violazione dei doveri informativi di cui agli artt. 21 del TUF e 28 reg. Consob n. 1522/98 non integrano profili di nullità del contratto, ma assumono rilievo in termini di inadempimento dell’intermediario per violazione dei doveri specifici sullo stesso gravanti e comportano conseguentemente l’insorgere di un obbligo risarcitorio. Tribunale Alba 04 luglio 2005



Intermediazione finanziaria – Normativa a tutela del risparmiatore e del mercato – Natura di ordine pubblico ed imperativa – Violazione – Nullità e inadempimento – Distinzione.

Deve essere condivisa la soluzione delineata da parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale le norme preposte al collocamento di strumenti finanziari contenute nel TUF e nei regolamenti attuativi non possano che definirsi di ordine pubblico in virtù della loro vocazione ad incidere in un settore caratterizzato da una elevata prevalenza dell’interesse pubblico e dalla natura, pubblica e generale, degli interessi garantiti dalle predette norme, che concernono la tutela dei risparmiatori "uti singuli" e quella del risparmio pubblico come elemento di valore della economia nazionale.L'insieme delle disposizioni che presiedono all'attività di intermediazione finanziaria, dunque, devono ritenersi imperative, perché dirette a tutelare interessi di carattere generale (alla regolarità dei mercati ed alla stabilità del sistema finanziario), come, peraltro, ha ritenuto la giurisprudenza di legittimità nel caso di violazione delle norme relative al funzionamento delle Società d'intermediazione mobiliare.Nel novero delle norme imperative sopra delineato sono da ricomprendersi anche le norme di natura attuativa e regolamentare, costituenti l'attuazione dei principi generali posti dal TUF, in quanto costituenti con questo un corpus unicum, da valutarsi unitariamente.E’ quindi possibile affermare che i contratti conclusi in violazione del complesso di norme sopra richiamato siano suscettibili di declaratoria di nullità, ove non siano stati in concreto rispettati gli specifici obblighi imposti agli intermediari finanziari, ovvero ove questi ultimi non siano in grado di provare per iscritto di averli rispettati. Ciò a condizione che la norma dalla cui violazione discende la sanzione della nullità abbia un contenuto sufficientemente specifico, preciso ed individuato, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppure di natura civilistica, tanto grave quale la nullità del rapporto negoziale, se non a fronte di parametri di comportamento sufficientemente precisi e determinati.Si deve quindi ritenere che alla violazione di specifiche regole cui l’intermediario è tenuto può conseguire la nullità del contratto, mentre alla violazione di regole generali di prudenza e diligenza professionale, non meglio specificate o codificate in sede regolamentare o attuativa segue, in virtù dei principi generali d’inadempimento dell’obbligazione ed in foza dell’art. 23, co. VI° del TUF, l’azione per il risarcimento del danno. Tribunale Parma 16 giugno 2005



Negoziazione di strumenti finanziari – Obblighi di informazione – Natura imperativa delle norme – Nullità – Risarcimento del danno - Sussistenza.

Le norme che impongono all’intermediario di informare l’investitore dei rischi connessi all’operazione in relazione al suo profilo di rischio hanno natura imperativa e la loro violazione genera di per sé sola la responsabilità dell’intermediario per il risarcimento del danno patito dal cliente.Tuttavia, ove il prodotto finanziario sia costituito da obbligazioni la cui reale possibilità di rimborso può essere valutata solo al termine dell’operazione di ristrutturazione del gruppo cui appartiene la società emittente, si deve ritenere che sino a che l’operazione di ristrutturazione non sia definitia, il danno patito dall’investitore sia costituito solamente dal mancato pagamento dei rendimenti periodici delle obbligazioni sottoscritte. Tribunale Bologna 31 maggio 2005



Negoziazione di obbligazioni argentine – Obbligo di informazione – Violazione – Inadempimento contrattuale –  Nesso di causalità – Sussistenza.

Qualora l’intermediario non ottemperi all’obbligo di informare il cliente delle caratteristiche specifiche dell’operazione e della eventuale non adeguatezza dell’investimento (nella specie obbligazioni argentine), si versa in ipotesi di inadempimento contrattuale idoneo, di per sé, a concorrere in modo determinante alla perdita del capitale investito. Tribunale Roma 25 maggio 2005



Obblighi informativi dell’intermediario – Tutela dell’interesse pubblico - Violazione – Dovere di correttezza e buona fede – Dovere di protezione e  di informazione – Inadempimento.

Le prescrizioni contenute nell'art. 21 TUF e 28 e 29 Reg. Consob, seppure dirette alla tutela di un interesse pubblico e generale, esprimono il contenuto del dovere di prestazione dell'intermediario e la loro violazione non incide sulla validità della stipulazione negoziale: la loro violazione non determina pertanto un vizio genetico del negozio ma può determinare, in presenza di un danno ingiusto che di detta violazione sia conseguenza immediata e diretta, responsabilità a carico degli intermediari. Nei contratti a prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, buona fede e di diligenza di cui agli artt. 1338 e 1175 c.c. si estendono ai c.d. obblighi di protezione ed informazione che completano ed integrano l'obbligazione principale a carico delle parti (Cass. 16 novembre 2000 n. 14865). Tribunale Rimini 11 maggio 2005



Intermediazione finanziaria – Natura imperativa della normativa – Esclusione – Conseguenze della violazione – Nullità – Esclusione.

Non pare sostenibile che le prescrizioni di cui all'art. 21 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento CONSOB 1 luglio 1998 n. 11522, (artt. 27 e 28) siano qualificabili come norme imperative, la cui violazione produce la nullità del contratto; in primo luogo, perché tale sanzione non è espressamente (né, per vero, implicitamente) prevista dalla legge, ai sensi dell'art. 1418 u.c. cod. civ.; in secondo luogo, perché nella serie di prescrizioni ve n'é almeno una, quella relativa alla «profilatura del cliente» (art. 28 lett. A reg. Consob) che mal si presta ad essere intesa nel senso della imperatività, visto che può essere oggetto di rinunzia da parte del cliente dell'intermediario, sol che la rinunzia consti da atto scritto; in terzo luogo, perché la normativa suddetta, come d'altronde rilevato dal senso generale delle difese attoree, costituisce una specificazione degli obblighi di informazione e correttezza di cui agli artt. 1337, 1375 cod. civ., la sanzione della cui violazione non è la nullità del contratto. Tribunale Torino 21 marzo 2005



Intermediazione finanziaria – Società di intermediazione mobiliare – Danno da omessa informazione – Natura contrattuale – Danno emergente- Quantificazione.

Ha natura contrattuale il danno provocato dalla S.I.M. in conseguenza della violazione dell’art. 21 d. lgs. n. 58/1998 e, con riferimento alla inadeguatezza delle operazioni compiute e dalla violazione degli obblighi informativi, deve essere quantificato, in relazione al danno emergente, nella perdita del capitale investito. Tribunale Mantova 15 marzo 2005



Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri di informazione – Vizio funzionale del contratto – Inadempimento sussistenza.

In ipotesi di violazione da parte dell’intermediario dei doveri di informazione non si può parlare di vizio genetico relativo alla conclusione del contratto, bensì di vizio funzionale che inerisce il contratto oramai perfezionato e quindi di difetto che riguarda le prestazioni che dovevano essere rese sulla base del negozio concluso. La violazione di tali doveri non dà quindi luogo a nullità del contratto ma ad inadempimento dello stesso. Tribunale Genova 15 marzo 2005



Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi – Nullità – Esclusione – Inadempimento contrattuale – Sussistenza.

In assenza di parametri di valutazione del comportamento dell'intermediario sufficientemente precisi e codificati ma necessariamente di contenuto variabile e tali da integrare, caso per caso, alla luce dei principi di trasparenza e buona fede, l'applicazione della sanzione della nullità, avuto riguardo al più generale principio di legalità, condurrebbe inevitabilmente a risultati alquanto incerti. Pertanto, la violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi comportamentali imposti da norme sicuramente volte alla tutela anche di interessi di carattere generale non può, sempre ed in ogni caso, condurre all'applicazione di una sanzione così grave com'è quella dell'invalidità del contratto che, viceversa, lo stesso art. 23 commi 1, 2 e 3 T.U.F. riserva alla mancanza di forma scritta ed al concreto interesse del cliente a farla valere (c.d. nullità relativa).Appare quindi giuridicamente più corretta una diversa opzione e cioè quella di ritenere sussistente una responsabilità dell'intermediario sicuramente di natura contrattuale, rientrando i doveri comportamentali di quest'ultimo nella prestazione, strutturalmente complessa, alla quale si è obbligato nei confronti del cliente, nelle norme generali in tema di inadempimento o inesatto adempimento, con conseguente diritto dell'investitore a ricevere il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito in dipendenza dell'acquisto dei valori mobiliari, rimanendo a carico dell'intermediario inadempiente il rischio dell'esito negativo dell'investimento (cfr. artt. 1453 ss.gg. c.c.). Tribunale Roma 11 marzo 2005



Intermediazione finanziaria – Conflitto di interesse – Nullità – Insussistenza – Risarcimento del danno onere della prova.

E’ da ritenere dubbia la praticabilità di un’azione di nullità con riferimento all’ipotesi di conflitto di interesse non segnalato, mentre l’esperimento di un’azione risarcitoria presuppone la prova del danno conseguente essendo onere del danneggiato provare la sussistenza di un danno eziologicamente connesso, quale conseguenza immediata e diretta, del comportamento lesivo. Tribunale Milano 09 marzo 2005



Obblighi informativi dell’intermediario – Violazione – Inadempimento – Risarcimento del danno – Sussistenza.

La violazione dei doveri informativi dell’intermediario non comporta vizio genetico del contratto bensì vizio funzionale inerente le prestazioni che devono essere rese dall’intermediario in forza di negozio già concluso. La violazione in esame deve quindi essere qualificata in termini di inadempimento e non di nullità, con la conseguenza che l’intermediario è tenuto al risarcimento del danno consistente nel pregiudizio subito dall’investitore in dipendenza della impossibilità di recuperare il capitale investito. Tribunale Lodi 22 febbraio 2005



Intermediazione finanziaria – Normativa di ordine pubblico – Natura imperativa – Contenuto specifico della norma - Nullità – Violazione di doveri di diligenza e prudenza a carattere generale – Inadempimento.

Sono da considerarsi di ordine pubblico -ed hanno pertanto natura imperativa- le norme preposte al collocamento di strumenti finanziari contenute nel TUF e nei regolamenti attuativi e ciò in virtù della loro vocazione ad incidere in un settore caratterizzato dall’elevata prevalenza dell’interesse pubblico e dalla natura pubblica e generale degli interessi garantiti che concernono la tutela dei risparmiatori uti singuli e quella del risparmio come elemento di valore della economia nazionale.E’ quindi possibile affermare che i contratti conclusi in violazione del complesso di norme sopra richiamato siano suscettibili di declaratoria di nullità, ove non siano stati in concreto rispettati gli specifici obblighi imposti agli intermediari finanziari, ovvero ove questi ultimi non siano in grado di provare di averli rispettati.Tale conclusione generale incontra, però, un solo limite: che la norma dalla cui violazione discende la sanzione della nullità abbia un contenuto sufficientemente specifico, preciso ed individuato, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppure di natura civilistica, tanto grave quale la nullità del rapporto negoziale, se non a fronte di parametri di comportamento sufficientemente precisi e determinati.Pertanto, alla violazione di specifiche regole cui l'intermediario è tenuto (ad esempio la raccolta di informazioni circa l’esperienza dell’investitore in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio; la consegna agli stessi del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari) può conseguire, su domanda del cliente, la nullità del contratto per violazione di una regola di tutela o di protezione del cliente medesimo, di natura imperativa; invece, alla violazione di norme generali di prudenza e diligenza professionale nel proprio operato, non meglio specificate o codificate in sede regolamentare o attuativa, segue unicamente, in virtù dei principi generali in materia d'inadempimento delle obbligazioni, ed in particolare, in forza dello specifico disposto dell'art. 23, comma Vl° del TUF, l'azione per il risarcimento dei danni. Tribunale Monza 16 dicembre 2004



Doveri informativi dell’intermediario – Violazione – Vizio funzionale – Inadempimento.

L’omissione da parte dell’intermediario delle informazioni dovute all’investitore al momento dell’esecuzione delle singole operazioni di negoziazione non comporta un vizio genetico relativo alla conclusione del contratto, ma un vizio funzionale che inerisce un contratto ormai perfezionatosi e che attiene alle prestazioni che dovevano essere rese sulla base del negozio concluso.Il comportamento dell’intermediario inadempiente a tali obblighi deve quindi essere qualificato in termini di inadempimento e non di nullità, soprattutto ove sia pacifico essersi verificato il rischio che avrebbe dovuto costituire oggetto di apposita ed espressa informativa. Tribunale Taranto 27 ottobre 2004



Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi – Violazione del dovere di correttezza e buona fede e diligenza – Inadempimento - Sussistenza.

La violazione dell'obbligo del venditore di informare costituisce inadempimento in quanto: "nei contratti con prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, di buona fede e di diligenza, di cui agli art. 1338, 1374, 1575 e 1175 c.c., si estendono anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di informazione, che presuppongono e richiedono una capacità discretiva ed una disponibilità cooperativa e, quindi, nel tenere conto delle controparti all'acquisto. Tali doveri ed obblighi impongono che l'imprenditore, anzitutto, si preoccupi dell'esatta specificazione delle caratteristiche del bene compravenduto al momento dell'acquisto”(Cass. 16.11.2000, n. 14865).L'insegnamento richiamato assume significato peculiare nella negoziazione dei prodotti finanziari, che devono avvenire secondo regole di diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti, specificate nel TUF e nel Regolamento attuativo della Consob in maniera così rigorosa e dettagliata da rendere i relativi contratti "tipizzati" secondo una terminologia proposta in dottrina, in quanto i doveri di informazione richiesti agli intermediari si pongono come obbligazioni di carattere primario, il cui adempimento deve essere valutato a stregua dell'art. 1176 co. 2° c.c. , nel quale è indicato il criterio di determinazione della specifica diligenza richiesta nell'adempimento da parte di chi svolge attività professionale. Tribunale Roma 08 ottobre 2004



Obblighi di protezione e vigilanza – Contatto sociale – Onere della prova

Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante. Cassazione civ. 27 giugno 2002



Borsa - Gestione di titoli azionari – Contratto di mandato – Buona fede e correttezza del mandatario. Borsa – Mandato di gestione mobiliare conferito all’agente di cambio – Principi di buona fede, lealtà e correttezza. Usi di borsa – Contestazione dei conti di liquidazione – Decadenza – Esecuzione del mandato di gestione del patrimonio - Inapplicabilità.

In tema di mandato conferito a fine di gestione di titoli azionari, la diligenza del mandatario, al pari della buona fede e della correttezza nell'esecuzione della prestazione dovuta (art. 1710, 1175, 1375 c.c.), assume un contenuto particolarmente pregnante, trattandosi di contratto che conferisce ad una delle parti una posizione (peculiare e) preminente (essendole rimesso il potere di controllo dell'andamento del mercato azionario), così che il rischio connaturato alle operazioni finanziarie convenute "ab origine" ed in modo generico con il "dominus" va rettamente distribuito alla stregua delle suddette regole di integrazione del contratto applicate secondo canoni particolarmente rigorosi, non potendosi confondere l'aleatorietà delle operazioni di borsa con la "rovinosità" delle medesime e con il puro ed ingiustificato azzardo da parte dell'agente - mandatario, dovendo, in tal caso, al cospetto di eventuali, ingenti perdite subite dal mandante (ed ammesse dal mandatario stesso), ritenere l'agente tenuto alla prova di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, tenuto conto dei rischi naturali delle operazioni (e non evitabili nonostante un comportamento improntato alla dovuta prudenza ed avvedutezza). Anche nel caso in cui l'investitore abbia conferito al "remisier" dell'agente di cambio un mandato di gestione mobiliare privo di limitazioni, il contratto deve essere eseguito, ai sensi dell'art. 1375 c.c., secondo buona fede, che va intesa come lealtà, alla stregua delle regole della correttezza richiamate dall'art. 1175 c.c. (nella specie, è stata ritenuta non conforme a tali regole la gestione di un patrimonio di valore inferiore a un miliardo di lire, comportante così, nell'arco di un biennio, una perdita di circa trecento milioni di lire).
Il termine di dieci giorni entro il quale contestare i conti di liquidazione, fissato dall'art. 53 degli usi della borsa valori di Milano, non è applicabile alla contestazione dell'esecuzione del mandato di gestione del patrimonio mobiliare.
Cassazione civ. 15 gennaio 2000





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