DOVERI INFORMATIVI DELL'INTERMEDIARIO
Violazione
Rimedi a dipoizione del cliente
- responsabilità precontrattuale -


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Intermediazione finanziaria – Informazioni relative al titolo negoziato e all’inadeguatezza dell’operazione – Responsabilità precontrattuale – Sussistenza – Risoluzione della singola operazione – Esclusione.

La violazione dei doveri informativi relativi alle specifiche caratteristiche del titolo negoziato ed all’inadeguatezza dell’operazione non può condurre alla risoluzione della singola operazione, pur avendo essa natura negoziale, in quanto dette violazioni possono incidere solo sulla fase precedente la trattativa ed essere quindi fonte di responsabilità precontrattuale. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Udine 05 marzo 2010



Intermediazione finanziaria – Violazione degli obblighi informativi – Natura – Buona fede contrattuale – Rilevanza contrattuale – Sussistenza.

Benché le norme sull’intermediazione finanziaria abbiano natura imperativa perché poste a tutela di interessi pubblici che trascendono quelli dei singoli individui, la violazione degli obblighi di informazione costituisce un’ipotesi di responsabilità contrattuale che può essere fatta risalire alla norma di cui all’art. 1337 cod. civ. che impone, come regola generale, alla parte di astenersi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e di fornire all’altra parte ogni elemento rilevante ai fini della stipula del contratto; da ciò consegue che la violazione dell’art. 1337 cod. civ. diviene rilevante non solo nei casi in cui si verifichi la rottura ingiustificata delle trattative o il contratto sia invalido o inefficacie, ma anche ove il medesimo pur valido ed efficacie sia tuttavia fonte di pregiudizio per la parte che ha subito il comportamento scorretto. (fb) Tribunale Vicenza 29 gennaio 2009



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Finalità – Raggiungimento del miglior risultato possibile in rapporto alle esigenze del cliente – Prodotto finanziario My Way – Responsabilità precontrattuale – Sussistenza.

La finalità sottese alla disciplina dettata in materia di servizi di intermediazione finanziaria dall’art. 21 d.lgs n. 58/98 e dall’art. 26 del reg. Consob 11533/98 non è quella di imporre l’osservanza, da parte del soggetto abilitato alla prestazione dei servizi di investimento, di un mero dovere formale di informazione, diligenza e trasparenza, bensì quella di assicurare all’investitore il supporto di un esperto che con rettitudine e chiarezza gli consenta di orientarsi nella scelta di un prodotto finanziario consono alle proprie personali esigenze e al profilo di rischio prescelto e che gli permetta, quindi, di realizzare il miglior risultato auspicabile. Qualora, pertanto, all’investitore venga proposto un prodotto del tutto inadeguato alle sue esigenze (nella specie contratto My Way) l’intermediario risponderà dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale per averlo indirizzato l’investitore nella scelta di un programma di investimento non adeguato alle sue necessità. Tribunale Siracusa 13 maggio 2008



Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Omessa informazione in ordine alla situazione del cliente – Omessa informazione in ordine ai titoli negoziati – Responsabilità precontrattuale – Sussistenza.

La mancata assunzione delle informazioni in ordine all’esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio dell’investitore, la violazione dell’obbligo di rendere quest’ultimo edotto della tipologia e della affidabilità dei titoli negoziati nonché di valutare l’adeguatezza delle operazioni disposte dal cliente genera una responsabilità risarcitoria di natura precontrattuale. (fb) Tribunale Roma 20 marzo 2008



Contratti in genere – Intermediazione finanziaria – Inosservanza di obblighi informativi – Nullità – Esclusione – Responsabilità precontrattuale – Sussiste – Risarcimento del danno - Ammissibilità.

La violazione degli obblighi informativi in materia di intermediazione mobiliare non genera la radicale nullità del negozio stipulato, poiché tali informazioni costituiscono elementi estrinseci alla fattispecie negoziale, essendo utili solo per la valutazione della convenienza dell’operazione, che non può dirsi perciò mancante del consenso. Rimane l’obbligo risarcitorio fondato sulla responsabilità contrattuale di cui all’art. 1337 c.c., per la perdita subita in conseguenza delle operazioni bancarie compiute senza adeguata informazione e ragguagliato al minor vantaggio o maggior aggravio economico causato dal contegno sleale della parte. Tribunale Vicenza 15 giugno 2007



Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri di comportamento dell’intermediario – Operazione inadeguata – Nullità – Esclusione – Responsabilità contrattuale – Sussistenza.

La violazione dei doveri imposti all’intermediario in presenza di operazione inadeguata ai sensi dell’art. 29 reg. Consob n. 11522/1998 non incide sugli elementi essenziali  dell’atto negoziale, con la conseguenza che detta violazione non comporta la nullità del negozio bensì un’ipotesi di responsabilità precontrattuale (cfr. Cass. 29 settembre 2005, n. 19024). Tribunale Trani 06 giugno 2007



Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi dell’intermediario – Violazione – Conseguenze – Nullità – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Si rimette alle Sezioni Unite il contrasto di giurisprudenza in ordine alle conseguenze derivanti dalla violazione dei doveri informativi degli intermediari finanziari. All’orientamento secondo il quale «la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a tale ipotesi» si contrappone quello per cui «in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un'espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma primo, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità». Cassazione civ. 16 febbraio 2007



Intermediazione finanziaria – Violazione degli obblighi imposti all’intermediario – Responsabilità precontrattuale – Esclusione – Natura contrattuale dell’ordine di acquisto e dell’accettazione – Nullità – Sussistenza.

Non è condivisibile la tesi secondo la quale l’inosservanza degli obblighi imposti all’intermediario assume rilievo sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e non può comportare la nullità del contratto. La condotta illegittima dell’intermediario ha infatti luogo nel momento stesso della stipula dell’atto negoziale che ha natura indiscutibilmente bilaterale, atteso che vede da un lato l’ordine di acquisto impartito dal cliente e dall’altro lato l’accettazione dell’intermediario di dare corso all’operazione, accettazione che si manifesta attraverso la diretta esecuzione dell’operazione medesima. L’inosservanza degli adempimenti imposti all’intermediario nella stipula del contratto non può che comportare l’invalidità dell’atto compiuto in violazione di norme imperative, quali sono quelle dettate dal T.U.F. e dal reg. Consob n. 11522/1998 a protezione dell’interesse pubblico alla tutela del risparmio e al corretto funzionamento dei mercati finanziari. Tribunale Trento 01 febbraio 2007



Intermediazione finanziaria –Violazione dei doveri comportamentali dell’intermediario – Natura contrattuale e precontrattuale – Nullità - Esclusione.

La violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi comportamentali imposti da norme sicuramente volte alla tutela anche di interessi di carattere generale non può, sempre ed in ogni caso, condurre all'applicazione di una sanzione così grave, com'è quella dell'invalidità del contratto che, viceversa, lo stesso art. 23 commi 1, 2 e 3 TUF riserva alla mancanza di forma scritta ed al concreto interesse del cliente a farla valere (c.d. nullità relativa). La responsabilità deve ritenersi senza dubbio di natura precontrattuale (e quindi extracontrattuale) quando sono prospettate violazioni di doveri comportamentali derivanti da principi generali (quali la buona fede e la correttezza) o da norme di settore (primarie e secondarie), che riguardano la fase delle trattative che precedono la formazione del contratto. La responsabilità è invece contrattuale quando vengono prospettate violazioni di doveri comportamentali richiesti nell’esecuzione delle prestazioni, alle quali l’intermediario deve ritenersi tenuto nei confronti del cliente in forza del contratto quadro e delle nome integrative di settore. Tribunale Biella 29 settembre 2006



Contratti a prestazioni corrispettive – Dovere di correttezza, buona fede e diligenza – Obbligazioni collaterali di protezione, informazione e collaborazione.

Nei contratti a prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, di buona fede e di diligenza - di cui agli art. 1337, 1338, 1374, 1375 e 1175 c.c. - si estendono anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di informazione, di collaborazione, che presuppongono e richiedono una capacità discretiva ed una disponibilità cooperativa dell'imprenditore nell'esercizio della sua professione e, quindi, nel tenere conto delle motivazioni della controparte all'acquisto. Detti doveri ed obblighi impongono che l'imprenditore, anzitutto, si preoccupi dell'esatta specificazione delle caratteristiche del bene compravenduto al momento della conclusione del contratto, rispondendo anche della negligenza dei propri agenti al riguardo, ed, in secondo luogo, che, nel caso la necessaria specificazione fosse stata omessa, ne faccia richiesta all'acquirente prima di provvedere alla propria prestazione, astenendosi dal consegnare beni di una specie qualunque fra quelli appartenenti al "genus" prodotto o commerciato, diversamente rendendosi inadempiente alle indicate obbligazioni accessorie, che si pongono come precondizioni dell'obbligazione principale, e già solo per questo legittimando l'eccezione ex art. 1460 c.c. Cassazione civ. 16 novembre 2000




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