DOVERI INFORMATIVI DELL'INTERMEDIARIO
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Intermediazione finanziaria - Doveri informativi relativi alla singola operazione - Violazione - Distinzione ed autonomia delle prescrizioni contenute negli articoli 28 e 29 regolamento Consob 11522 del 1998.

Possono dar luogo alle risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno in via autonoma e distinta sia la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 28 reg. Consob 11522/98, sia la violazione di quelli previsti dall'articolo 29 del medesimo regolamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Milano 29 settembre 2011



Intermediazione finanziaria – Obbligo di specifica informazione circa i motivi di inadeguatezza – Sussistenza.

Le motivazioni correlate all’inopportunità dell’investimento per inadeguatezza di esso non possono essere sufficientemente chiarite sottoponendo al cliente un testo prestampato (e non evidenziato graficamente né personalizzato nella modulistica) in cui ci si limiti ad indicare l’operazione come “inadeguata” ed i titoli come “rischiosi”. È necessario, infatti, che l’intermediario dimostri di avere illustrato al cliente le ragioni dell’inadeguatezza. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata) Tribunale Milano 26 settembre 2011



Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell'intermediario - Conflitto di interessi - Operazione inadeguata - Specificità dell’informazione - Modalità.

L'informazione per cui l'operazione sarebbe stata eseguita "fuori dai mercati regolamentari" e che "l'operazione era in conflitto di interessi" è del tutto insufficiente ad integrare il disposto normativo di cui agli articoli 21 e 27 del TUF che, come è noto, impone all'intermediario l'obbligo di comunicare al cliente non soltanto la sussistenza del conflitto di interesse ma anche la sua natura ed estensione, non bastando, a tal fine, il riferimento a regole e principi generali o il ricorso a mere clausole di stile. Quanto alla inadeguatezza dell'operazione, l'intermediario ha l'obbligo di indicare sotto quale specifico aspetto l'operazione di investimento che si appresta a compiere è da considerarsi inadeguata, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell'investitore di un modulo non idoneo a renderlo con dovizia di particolari edotto dell'alta rischiosità dei titoli. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Milano 26 maggio 2011



Doveri informativi dell'intermediario - Informazione specifica sul titolo oggetto di negoziazione - Generiche informazione sul rischio associato ad una elevata redditività - Inidoneità.

Una generica informazione sul rischio associato ad una elevata redditività non costituisce prova di un'informazione sugli specifici rischi connessi alle operazioni di investimento. (Vittorio Bovini) (riproduzione riservata) Tribunale Firenze 11 aprile 2011



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi – Obbligazioni Cirio acquistate nella fase del “grey market” – Mancata informazione circa l'assenza del regolamento di emissione – Risoluzione e restituzione somme.

La generica indicazione contenuta nell'ordine di acquisto ed il richiamo dell'attenzione dell'investitore sul rischio tipico dei titoli obbligazionari non può certo ritenersi rispondente all'adempimento degli obblighi informativi relativi all'acquisto di obbligazioni al grey market, particolarmente quando manchino i richiami dell'attenzione dell'investitore circa l'assenza del regolamento di emissione del prestito obbligazionario e circa la provenienza dei titoli da una società di diritto lussemburghese e di riferimenti alle sue condizioni patrimoniali. (Gregorio Zambrin) (riproduzione riservata) Tribunale Verona 10 marzo 2011



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi – Investimenti pregressi (anche rischiosi) in fondi comuni e titoli azionari – Presunzione di conoscenza delle caratteristiche di tutte le tipologie di investimento – Esclusione.

Il fatto che il cliente, tramite l'intermediario, abbia effettuato alcuni investimenti (anche rischiosi) in fondi comuni e titoli azionari, peraltro in un ristretto periodo di tempo (meno di due anni), può in astratto ritenersi idoneo a consentire all'intermediario la ricostruzione dell'esperienza e della propensione al rischio del cliente, ma non autorizza la presunzione da parte dell'intermediario della conoscenza da parte del cliente delle caratteristiche essenziali di tutte le possibili tipologie di investimento in astratto e in concreto e quindi non esonera l'intermediario stesso dall'adempimento degli ulteriori obblighi informativi previsti dal secondo comma dell'art. 28, tanto più ove l'investimento si caratterizzi per una natura (quella obbligazionaria) radicalmente differente rispetto a quella (azionaria) degli investimenti praticati in passato. (Gregorio Zambrin) (riproduzione riservata) Tribunale Verona 10 marzo 2011



Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Informazioni relative alla singola operazione - Ammissione della natura rischiosa del titolo negoziato - Fattispecie.

La generica dicitura contenuta sull'ordine di acquisto dalla quale risulta che l'intermediario ha evidenziato la natura e i rischi della singola operazione costituisce di fatto un'ammissione della natura rischiosa del titolo negoziato e comporta la necessità di fornire all'investitore informazioni necessarie ed adeguate a comprendere la rischiosità degli investimenti. L'intermediario ha, infatti, il dovere di fornire specifiche indicazioni sulle caratteristiche dei titoli negoziati ed ai connessi profili di rischio (nella fattispecie,  l'intermediario avrebbe dovuto illustrare il rischio specifico inerente le emissioni di obbligazioni argentine illustrando l'andamento del titolo ed informando l'investitore della possibilità di totale perdita del capitale investito). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Casale Monferrato 04 marzo 2011



Intermediazione finanziaria – Servizi di investimento – Obbligo di informazione – Specificità – Adeguatezza dell’operazione al profilo del cliente.

L’intermediario deve fornire una completa informazione circa la natura ed i rischi connessi alla specifica operazione che il cliente intende porre in essere. Se il prodotto è accompagnato da una offering circular, vanno segnalati al cliente gli elementi di allarme specifico emergenti dalla stessa. In presenza di una profilatura del cliente da cui emergano una propensione medio-bassa al rischio ed obiettivi di difesa del capitale, non possono ritenersi compatibili con le sue caratteristiche gli investimenti a rischio anche se per ipotesi ne abbia già effettuati: in tal caso può solo concludersi che il cliente aveva già posto in essere operazioni non adeguate. (Leopoldo Ghigliotti) (riproduzione riservata) Tribunale Genova 26 febbraio 2011



Intermediazione finanziaria - Operazione inadeguata - Avvertimento - Sussistenza dell'obbligo di informazione in relazione allo specifico titolo negoziato - Sussistenza.

In presenza di operazione inadeguata sotto il profilo della mancata diversificazione del portafoglio, l'intermediario ha comunque il dovere di informare l'investitore in modo specifico e concreto in ordine alle caratteristiche del titolo negoziato ed alla sua rischiosità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Torino 02 febbraio 2011



Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi relativi alla specifica operazione - Funzione - Onere della prova gravante sul intermediario.

Il precetto contenuto nell'articolo 28, comma 2, reg. Consob n. 11522 del 1998, il quale vieta agli intermediari di effettuare e consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione  o del servizio, assolve alla funzione di fare in modo che il cliente, a prescindere dal profilo di rischio conservativo o speculativo, sia in ogni caso adeguatamente informato dall'operatore circa le caratteristiche dei prodotti oggetto delle singole negoziazioni, in modo che l'ordine sia impartito con piena cognizione di causa; tale specifico corredo informativo si aggiunge a quello già contenuto nel documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, con  la conseguenza che l'intermediario è gravato dall'onere di dimostrare di aver fornito all'investitore dette specifiche informazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Monza 25 gennaio 2011



Obblighi informativi dell’intermediario ex art. 21 TUF – Avvertimento di rischio di perdita del capitale legato all’eventuale insolvibilità della società ed indicazione della regola per cui ad un rendimento maggiore corrisponde un rischio più elevato – Genericità ed irrilevanza.

Gli avvisi dati dal funzionario della banca alla cliente per cui vi era il rischio di perdita del capitale “legato all’eventuale insolvibilità della società” e per cui “ad un rendimento maggiore corrisponde un rischio più elevato”, sono assolutamente inidonei ad integrare una corretta e completa informazione della banca intermediaria, trattandosi di appare come avvertimenti di carattere meramente ipotetico e generico, astrattamente riferibili a qualunque investimento in titoli (obbligazionari o azionari) emessi da società operanti sul mercato, ma del tutto sganciati dal caso concreto e dalla specifica situazione delle società coinvolte ed inidonei in concreto a fornire utili elementi informativi sulla reale rischiosità della singola negoziazione posta in essere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Piacenza 30 novembre 2010



Intermediazione finanziaria – Dovere di informazione – Documento sui rischi generali degli investimenti – Informazioni specifiche – Offering circulars.

L’obbligo dell’intermediario di informare l’investitore dei rischi specifici delle operazioni di investimento non è assolto né dalla consegna del documento generale sui rischi degli investimenti né dalle informazioni sul rapporto tra il rendimento ed il rischio del prodotto negoziato, risultando invece necessario, che  l’intermediario, acquisite le informazioni contenute nei documenti ufficiali quali le offering circulars, le riferisca al cliente, informandolo quindi della natura altamente speculativa delle operazioni di investimento. (pf) (riproduzione riservata) Appello Torino 13 ottobre 2010



Intermediazione finanziaria - Doveri informativi relativi alla singola operazione - Art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/98 - Distinzione ed autonomia rispetto all'informazione di operazione inadeguata.

L'obbligo informativo previsto dall'art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/98, costituisce il necessario ed indispensabile corredo informativo della specifica operazione ed ha lo scopo di consentire all’investitore di operare le proprie scelte di investimento in modo consapevole ed informato. Tale obbligo, che deve considerarsi autonomo rispetto a quello previsto, per le operazioni inadeguate dall'art. 29 del citato regolamento, discende da quello più generale previsto dall'articolo 21 del TUF di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati ed altresì da quello di tenere un comportamento ispirato diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. (fb) (riproduzione riservata) (1) Appello Torino 04 ottobre 2010



Doveri informativi dell'intermediario finanziario - Articolo 28 regolamento Consob - Irrilevanza delle qualità soggettive del cliente e della sua esperienza in materia finanziaria.

Il dovere informativo posto a carico dell'intermediario dall'articolo 28 regolamento Consob prescinde dalle qualità soggettive del cliente e deve, pertanto, essere adempiuto anche nell'ipotesi in cui il cliente rifiuti di fornire informazioni sul proprio profilo finanziario ed altresì nell'ipotesi in cui il cliente abbia maturato una determinata esperienza in strumenti finanziari. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Torre Annunziata 22 settembre 2010



Polizze index linked – Doveri informativi dell'intermediario – Informazione specifica – Necessità – Informazione impartita prima della stipulazione – Tempo sufficiente per effettuare una consapevole scelta di negoziazione – Necessità. (26/10/2010)

Con riferimento ad una polizza index linked, il rispetto del canone della buona fede nello svolgimento delle trattative (art. 1337, codice civile) e delle prescrizioni normative in materia (d.lgs. n. 174/95) impongono che l’informativa in ordine alla maggiore complessità e diversificazione dei diversi profili di rischio (circolare Isvap 451/D del 24 luglio 2001) debba essere fornita in epoca precedente alla sottoscrizione del contratto, in modo tale da lasciare al cliente uno spazio di tempo sufficiente per formarsi una rappresentazione veritiera e corretta quanto meno degli elementi essenziali concernenti la specifica operazione, così da colmare le asimmetrie informative eventualmente esistenti e poter effettuare una scelta di negoziazione consapevole. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione “di aver ricevuto le condizioni contrattuali regolanti il rapporto assicurativo, di averne preso atto ed accettato integralmente le condizioni”, sottoscritta dal cliente al momento della stipula del contratto, non soddisfacesse le condizioni di cui ai principi sopra enunciati). (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Milano 23 luglio 2010



Obbligazioni Finmek International – Negoziazione al grey market prima dell’emissione delle condizioni del prestito – Know yuor merchandise rule – Violazione – Dovere di informazione dell’investitore – Impossibilità. (14/05/2010)

La negoziazione di obbligazioni nella fase di grey market, la quale abbia luogo prima che siano state rese note le condizioni di emissione del prestito, impedisce all’intermediario la necessaria conoscenza dello strumento finanziario ed impedisce altresì che l’investitore venga adeguatamente informato delle specifiche caratteristiche del medesimo ed eventualmente dell’inadeguatezza dell’operazione. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Tolmezzo 01 aprile 2010



Doveri informativi dell'intermediario – Informazione in merito allo specifico rischio ed alle caratteristiche del titolo – Investimento consapevole – Avvertenza di “titolo a rischio” presente sul modulo d'ordine – Inadeguatezza dell'informazione. (20/07/2010)

Viene meno ai propri doveri informativi l'intermediario che al momento del conferimento dell'ordine non illustri e spieghi ai clienti le caratteristiche dei titoli oggetto di negoziazione e che non provveda a fornire le avvertenze in merito al tipo specifico di rischio sotteso all'operazione ed alle specifiche caratteristiche del titolo, così da consentire di effettuare un investimento orientato e consapevole, laddove detto obbligo non può ritenersi assolto mediante l’avvertenza, presente sul modulo d'ordine, di “titolo a rischio”. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Macerata 16 marzo 2010



Intermediazione finanziaria – Informazioni relative alla rischiosità dei singoli investimenti – Informazioni di carattere generale contenute nel contratto di custodia d'amministrazione – Adeguatezza – Avvertimento relativo ad operazione inadeguata. (13/07/2010)

L'investitore è adeguatamente informato della rischiosità dei singoli investimenti attraverso le informazioni di carattere generale contenute nel contratto di custodia ed amministrazione titoli e di mandato per la negoziazione e nella “scheda cliente” relativa al servizio di gestione patrimoniale, tanto più ove il cliente stesso, con riferimento alla specifica operazione, sia stato avvertito dell'inadeguatezza dell'operazione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento Consob. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Napoli 12 marzo 2010



Intermediazione finanziaria – Obbligazioni corporate (Lehaman Brothers) – Informazione relativa al titolo negoziato – Fattispecie – Indicazione del rating e del livello di rischio – Insufficienza – Rischio di mancato rimborso del capitale – Avvertimento – Necessità.

Posto che ai sensi degli artt. 21 del TUF e 28 del reg. Consob l’intermediario ha il dovere di informare il cliente delle caratteristiche del titolo che lo stesso si accinge ad acquistare deve considerarsi insufficiente l’informazione, con particolare riferimento ad una obbligazione “corporate”, che si limiti ad indicare il rating e la classe di rischio e non faccia invece esplicito riferimento all’eventualità del mancato rimborso del capitale che per un tal tipo di obbligazioni è sicuramente più probabile  rispetto a quelle emesse da uno Stato dell’Unione Europea. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Udine 05 marzo 2010



Intermediazione finanziaria – Avvertenza relativa alla non facile liquidabilità dei titoli – Adeguatezza dell’informazione in rapporto al profilo di rischio – Sussistenza – Fattispecie.

La dicitura “titoli di non facile liquidabilità” apposta sull’ordine di acquisto non può indurre l’investitore a ritenere come sicuro ed esente da rischi di perdita del capitale l’investimento in obbligazioni argentine, tanto più ove dal profilo di rischio sottoscritto risulti un livello medio di esperienza in strumenti finanziari, una elevata propensione al rischio e come obiettivo di investimento la “prevalenza di rivalutabilità con il rischio dell’andamento dei corsi e compresenza di redditività”, profilo, questo, che ha peraltro trovato conferma nella esecuzione di varie operazioni poste in essere anche per importi considerevoli riguardo a titoli con analogo livello di rischio quali obbligazioni emesse dalla Turchia al 9,625% e dalla Russia al 9%. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Firenze 01 marzo 2010



Intermediazione finanziaria – Informazioni relative alla specifica operazione – Dichiarazione prestampata relativa all’adeguatezza delle informazioni – Natura confessoria – Esclusione. (12/05/2010) 

La generica dichiarazione prestampata relativa alla adeguatezza delle informazioni contenuta nel modulo dell’ordine di acquisto non ha alcuna rilevanza confessoria; la confessione può infatti avere ad oggetto un fatto e non un giudizio, tanto più ove detta dichiarazione non sia richiamata nel riquadro ove è collocata la sottoscrizione dell’ordine di acquisto. (fs) (riproduzione riservata) Tribunale Firenze 25 febbraio 2010



Obblighi informativi dell’intermediario – Tipologia dello strumento e rischio della specifica operazione – Violazione – Inadempimento. (04/06/2010)

Il corretto adempimento agli obblighi informativi richiede che l’investitore sia posto nelle condizioni di comprendere esattamente la tipologia dei titoli acquistati, la natura ed il rischio della specifica operazione finanziaria. L’omissione di tale informazione costituisce di per sé inadempimento ai citati obblighi, indipendentemente dal fatto che sia o meno stata posta in essere una operazione inadeguata. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Cuneo 21 dicembre 2009



Profilo di rischio dell’investitore – Determinazione – Obiettivo di investimento – Ricerca di una rendita certa e costante nel tempo – Investimento di natura speculativa – Esclusione – Rapporto rischio/rendimento – Dovere informativo dell’intermediario – Sussistenza. (26/04/2010)

Il cliente che comunichi all’intermediario l’intenzione di investire il ricavato dalla vendita di un bene di rilevante valore (nella specie una farmacia) in strumenti finanziari che assicurino una rendita il più elevata possibile e continuata nel tempo, al fine di assicurarsi flussi di entrata costanti, non è alla ricerca di un investimento di natura speculativa e dall’esito aleatorio ma di un investimento di natura conservativa. La non elevata propensione al rischio di un simile cliente è, infatti, deducibile dalla volontà di assicurarsi una rendita costante nel tempo, intenzione, questa, incompatibile con il rischio di perdita del capitale e, in presenza di una tale situazione, l’intermediario ha il dovere di spiegare al cliente che l’alto rendimento dei titoli è incompatibile con l’obiettivo manifestato di conseguire una rendita certa e costante nel tempo. (fb) (riproduzione riservata)

 

Tribunale Milano 19 novembre 2009




Intermediazione finanziaria – Doveri informativi alla specifica operazione – Finalità di garantire una scelta libera e consapevole – Sussistenza – Violazione – Grave inadempimento.

Costituisce grave inadempimento la violazione degli obblighi informativi previsti dall’art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998, attinenti la natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione, non essendo idoneo a fornire tale informazione il documento generale sui rischi di investimento. L’omissione dell’informazione in questione non consente all’investitore di effettuare una scelta libera e consapevole, specialmente ove la violazione riguardi titoli trattati al cd. grey market per i quali non è disponibile l’offering circular. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Napoli 09 novembre 2009



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi relativi allo strumento finanziario – Rapporto tra redditività e rischio.

Al cliente che manifesti  l’intenzione di effettuare un investimento nel quale non vi siano rischi di perdita del capitale, deve essere illustrato il rapporto tra redditività del titolo e rischio così che egli possa comprendere la eventuale non rispondenza alle proprie aspettative di un determinato strumento finanziario. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Bari 06 ottobre 2009



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Informazione di cui agli artt. 28 e 29 reg. Consob 11522/98 – Distinzione.

Gli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 pongono a carico dell’intermediario due obblighi distinti, ma tra loro strettamente connessi che si coordinano, a loro volta, con quello generale di assicurare l’ordinata e corretta prestazione dei servizi, mediante l’impiego di apposite procedure interne (art. 56, comma 2, lett. a) reg. cit). Tali obbligazioni, sebbene tra loro strettamente connesse, sono tuttavia oggetto di distinte previsioni e di diversificata modalità di osservanza che operano in positivo, attraverso prescrizioni di attività piuttosto che di divieti, sicché l’osservanza dell’una non necessariamente assolve il rispetto dell’altra. (ag) Appello Torino 15 settembre 2009



Intermediazione finanziaria – Informazione relativa alla specifica operazione – Conoscenza effettiva e concreta dello strumento finanziario – Necessità.

L’informativa che l’intermediario deve dare all’investitore con riferimento alla specifica operazione che il medesimo si accinge a compiere non può consistere in una avvertenza formulata in maniera generica e formale e tale da non consentire al cliente di comprendere l’effettiva portata dell’operazione ed il relativo livello di rischio. (ag) Tribunale Torino 26 agosto 2009



Cowered warrant – Informazioni sulla natura e sui rischi della singola operazione – Necessità – Utilizzo di strumenti particolarmente sofisticati – Indice di avventatezza – Sussistenza – Concorso di colpa. (06/07/2010)

Anche con riferimento ad operazioni in cowered warrant l’intermediario ha l'obbligo di non effettuare o consiliare operazioni o di prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio; tuttavia la circostanza che il cliente abbia per iscritto esposto le proprie lamentele in ordine alla difficoltà di operare in cowered warrant e quindi in strumenti particolarmente sofisticati, induce a ritenere che il cliente abbia tenuto un atteggiamento spregiudicato ed avventato verso il mercato finanziario tale da giustificare un suo concorso di colpa nella causazione del danno patito pari al 50%. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Napoli 28 luglio 2009



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi – Diversità delle norme che regolano l’emissione di un titolo – Omessa informazione – Inadempimento – Sussistenza.

Costituisce grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione dell’ordine di acquisto, la mancata informazione relativa al fatto che l’obbligazione acquistata (Parmalat 98/05 FR EU) sia stata emessa da società di diritto olandese, in quanto tale circostanza comporta una radicale diversità del quadro normativo di riferimento e quindi del titolo. (fb) Tribunale Ferrara 26 maggio 2009



Intermediazione finanziaria – Dovere informativo relativo alla specifica operazione – Sussistenza – Violazione – Conseguenze – Adeguatezza dell’operazione – Onere della prova dell’investitore – Sussistenza.

Qualora l’intermediario non adempia al dovere rendere all’investitore specifiche informazioni in ordine alle caratteristiche del titolo oggetto di negoziazione e l’operazione sia comunque adeguata al profilo di rischio dell’investitore, quest’ultimo, per far valere l’inadempimento dell’intermediario, dovrà dimostrare che se fosse stato correttamente informato non avrebbe dato corso all’operazione. (fb) Tribunale Bergamo 27 aprile 2009



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Rischiosità dell’investimento ed adeguatezza dell’operazione – Nesso di causalità.

L’inadempimento ai doveri informativi relativi alla rischiosità dell’investimento ed all’inadeguatezza dell’operazione è causa efficiente non solo del minor valore dell’investimento ma anche delle perdite conseguenti al mancato incasso delle cedole programmate. (fb) Appello Milano 24 aprile 2009



Intermediazione finanziaria – Informazioni relative alle specifiche caratteristiche del titolo negoziato ed all’adeguatezza dell’operazione – Necessità – Conoscenze in possesso dell’investitore – Pregressa operatività – Irrilevanza.

L’intermediario deve informare l’investitore delle caratteristiche del singolo strumento finanziario, del rischio ad esso connesso e dell’adeguatezza dell’operazione e ciò a prescindere dalle effettive conoscenze in possesso dell’investitore e da quanto avvenuto in occasione di precedenti operazioni. (fb) Tribunale Mantova 31 marzo 2009



Intermediazione finanziaria – Servizio di phone banking – Obbligo dell’intermediario di informare l’investitore delle specifiche caratteristiche dell’operazione – Sussistenza.

L’obbligo dell’intermediario di informare l’investitore delle specifiche caratteristiche del titolo negoziato deve essere assolto anche nel caso in cui gli ordini di negoziazione vengano impartiti mediante il servizio di phone banking. (fb) Tribunale Mantova 31 marzo 2009



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi relativi alla specifica operazione – Onere della prova – Violazione – Risoluzione del contratto – Conseguenze.

L’intermediario ha l’onere di provare di aver fornito all’investitore ogni informazione necessaria in merito alla natura del titolo acquistato, al rating riconosciuto dalle agenzie internazionali ed al rischio ad esso connesso, in modo che il cliente possa giungere alle proprie determinazioni in modo consapevole; l’inadempimento a tale dovere informativo costituisce grave inadempimento all’obbligo contrattuale previsto dall’art. 21, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 58/1998 ed è causa di risoluzione del contratto quadro, alla quale consegue la restituzione della somma versata per l’acquisto dei titoli, detratto il valore delle cedole incassate, e di restituzione all’intermediario dei titoli medesimi. (fb) Tribunale Forlì 21 marzo 2009



Intermediazione finanziaria – Informazione specifica relativa al titolo negoziato – Inadeguatezza dell’operazione – Responsabilità dell’intermediario – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria – Informazione relativa alla specifica operazione – Inadeguatezza per dimensione – Concorso di colpa dell’investitore – Sussistenza.

La carenza di informazioni rilevanti in ordine alle caratteristiche del prodotto finanziario oggetto di negoziazione è fonte di responsabilità dell’intermediario per i danni subiti dall’investitore in conseguenza delle perdite legate all’andamento del titolo (nella specie obbligazioni Cirio). (fb)
Sussiste il concorso di colpa dell’investitore che, debitamente avvertito dell’inadeguatezza per dimensione dell’operazione e dell’opportunità di diversificare gli investimenti, impegni l’intera sua liquidità in un unico prodotto finanziario. (fb)
Tribunale Monza 04 marzo 2009




Intermediazione finanziaria - Rischi e implicazioni della singola operazione - Doveri informativi dell’intermediario - Sussistenza.

L’intermediario è tenuto ad allegare e provare di aver assolto agli obblighi di informazione previsti dall’art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/98 aventi ad oggetto la natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione. (fb) Appello Milano 16 febbraio 2009



Intermediazione finanziaria – Servizio di phone banking – Doveri informativi dell’intermediario – Sussistenza.

La possibilità di utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per la prestazione dei servizi finanziari non esime gli intermediari dall’osservanza degli obblighi informativi previsti dalla disciplina di settore. Così, anche nel caso in cui gli ordini vengano effettuati attraverso il servizio di phone banking, gli intermediari devono fornire agli investitori adeguate informazioni sulla specifica operazione e ciò indipendentemente dal fatto che sia stato loro consegnato il documento sui rischi generali di investimento o che abbiano in precedenza effettuato operazioni analoghe. (av) Tribunale Mantova 05 febbraio 2009



Intermediazione finanziaria – Informazione relativa alla singola operazione – Necessità – Omissione – Nesso di causalità – Presunzione.

Il fatto che l’intermediario abbia omesso di fornire qualsiasi informazione sui rischi connessi alla specifica operazione consente di presumere che l’investitore, se fosse stato correttamente informato, non avrebbe effettuato l’operazione medesima. (av) Tribunale Mantova 05 febbraio 2009



Intermediazione finanziaria – Ordini impartiti per via telematica – Doveri informativi relativi alla specifica operazione – Sussistenza.

L’intermediario, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998, deve provare di aver puntualmente e correttamente adempiuto al dovere di informazione imposto dagli artt. 21 del citato d.lgs. e 28 del reg. Consob n. 11522/1998 con particolare riferimento alle caratteristiche, alle implicazioni ed ai rischi della specifica operazione che l’investitore si accinge a compiere; da tale dovere l’intermediario non è esonerato nel caso in cui gli ordini vengano dal cliente impartiti per via telematica. (fb) Tribunale Gorizia 30 gennaio 2009



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Omesso adeguamento alla nuova normativa – Omessa consegna del documento sui rischi generali di investimento – Omessa informazione sulla natura dell’operazione – Consapevolezza delle scelte dell’investitore – Rilevanza – Precedenti operazioni di natura speculativa – Irrilevanza.

In presenza di un’operazione di negoziazione effettuata dopo l’entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 58/1998 sulla base di un contratto quadro stipulato in data precedente e non aggiornato, la consegna del documento sui rischi generali di investimento e l’informazione prevista dall’art. 28, comma 2, del reg. n. 11522/1998, assumono particolare importanza al fine di consentire all’investitore di effettuare consapevoli scelte di investimento, non potendosi desumere tale consapevolezza sulla scorta di precedenti operazioni di natura speculativa. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 12 gennaio 2009



Intermediazione finanziaria – Propensione al rischio media o alta – Doveri informativi relativi al livello di rischio della singola operazione – Sussistenza.

L’intermediario è tenuto a segnalare l'esistenza del grado di rischio dell'investimento e l’eventuale inadeguatezza dell’operazione anche ai clienti con propensione al rischio media o alta, tanto più nel caso in cui l'esperienza dei medesimi non possa essere valutata con riferimento alla loro pregressa operatività. (fb) Tribunale Palermo 21 novembre 2008



Intermediazione finanziaria – Negoziazione tramite internet – Modalità operative – Informazione sul titolo e sui rischi connessi – Necessità.

L’utilizzo di tecniche di comunicazione e di contrattazione a distanza non esonera l’intermediario dall’adempimento del fondamentale obbligo di informazione previsto dall’art. 21 TUF e in particolare dall’obbligo di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”, di cui peraltro gli articoli 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/98 costituiscono una specificazione, e di “disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi”. Pertanto, anche nel caso in cui il servizio di investimento venga prestato tramite internet, l’intermediario deve fornire al cliente modalità operative tali da assicurare comunque una corretta e completa informazione sul titolo oggetto di compravendita e sul rischio connesso al tipo di operazione prescelta. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Mantova 26 giugno 2008



Intermediazione finanziaria – Negoziazione tramite internet – Informazione relativa allo specifico strumento finanziario – Modalità – Presenza di links.

Qualora il servizio di negoziazione venga prestato tramite la rete internet, si deve ritenere che la presenza sulla schermata relativa al titolo di links che consentano al cliente di acquisire tutte le informazioni rilevanti prima di procedere ad operazioni di acquisto o vendita dello stesso, sia strumento sufficiente ed idoneo ad assolvere all’obbligo dell’intermediario di fornire informazioni sulla natura, sulle caratteristiche del titolo e sui rischi connessi all’operazione. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Mantova 26 giugno 2008



Intermediazione finanziaria – Negoziazione tramite internet – Strumenti derivati – Indicazione della clausola di stop loss e delle modalità operative – Necessità.

Nell’ambito del servizio di negoziazione di strumenti finanziari derivati prestato tramite internet, l’omessa indicazione della presenza della clausola di stop loss e del relativo livello di operatività costituisce omissione informativa e potenziale fonte di responsabilità. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Mantova 26 giugno 2008



Borsa - Servizi di investimento mobiliare - Obblighi della banca - Informazione adeguata alla situazione finanziaria del cliente - Necessità - Operazioni non adeguate - Ordine scritto - Necessità - Precedente acquisto di altri titoli a rischio - Rilevanza - Esclusione.

In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata (nella specie, avente ad oggetto obbligazioni Mexico 10%), può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All'operatività di detta regola - applicabile anche quando il servizio fornito dall'intermediario consista nell'esecuzione di ordini - non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio (nella specie, obbligazioni Telecom Argentina), perchè ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob. (Fonte: CED – Suprema Corte di Cassazione) Cassazione civile 25 giugno 2008




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