VIGILANZA - PROCEDURE INTERNE



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Obbligazioni argentine - Doveri di vigilanza e di ispezione della Consob - Omissione - Responsabilità - Risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza del termine quinquennale.
Consob - Omesso uso dei poteri di vigilanza informativa ed ispettiva - Presupposti - Onere della prova - Anomalia del volume di contrattazione - Dimostrazione del presupposto per l'intervento della Consob - Necessità dimostrazione del nesso di causalità con riferimento alla specifica operazione.

Solo con l'offerta pubblica di scambio delle obbligazioni argentine, intervenuta al principio dell'anno 2005, può ritenersi acquisita la piena consapevolezza del mancato rimborso dei titoli ovvero che lo Stato argentino non avrebbe ripreso i pagamenti delle obbligazioni in circolazione, con la conseguenza che da tale momento soltanto può essere fatto decorrere il termine quinquennale di prescrizione indicato dall'articolo 2947, comma 1, c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'accertamento della responsabilità della Consob per aver omesso di utilizzare, nell'ambito della vicenda relativa alle obbligazioni argentine, i propri poteri di vigilanza informativa ed ispettiva è soggetto alle comuni regole del codice civile quanto a imputazione soggettiva, nesso eziologico, evento di danno e quantificazione. A tal fine è, pertanto, necessario stabilire se e quanto effettivamente la Consob sarebbe stata in grado di percepire anomalie e alterazioni del mercato e, conseguentemente, quando sarebbe sorto l'obbligo di attivarsi attraverso l'esercizio dei suoi poteri. Con specifico riferimento all'anomalia costituita dall'entità raggiunta dal volume di contrattazione e l'abnorme alterazione del mercato delle obbligazioni in questione, al fine di ritenere sussistente la responsabilità della Consob, occorre fornire la dimostrazione che nei mesi immediatamente precedenti l'acquisto dei titoli, l'andamento del mercato aveva raggiunto livelli tali da giustificare o addirittura da imporre l'intervento dell'ente di vigilanza ed occorre, altresì, dimostrare che, ove tali anomalie fossero state percepite, gli interventi dell'istituto di controllo avrebbe impedito la conclusione del contratto di acquisto delle obbligazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Novara 03 giugno 2011




Consob – Intermediari finanziari – Attività di vigilanza – Sanzioni amministrative – Azione di regresso nei confronti degli autori – Riesame dei presupposti per l’applicazione della sanzione – Esclusione.

Nell’ambito del giudizio di regresso promosso nei confronti degli autori della violazioni ai sensi dell’art. 195, comma 9, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), non è consentito il riesame nel merito dei comportamenti posti in essere dagli autori medesimi e che costituiscono il presupposto per l’irrogazione delle sanzioni. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Lodi 24 novembre 2009



Consob – Intermediari finanziari – Attività di vigilanza – Sanzioni amministrative – Azione di regresso nei confronti degli autori – Presupposti – Definitività della sanzione – Irrilevanza.

Il presupposto per l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti degli autori della violazioni ai sensi dell’art. 195, comma 9, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) è costituito dal fatto che la società solidalmente responsabile abbia pagato la relativa sanzione, non avendo rilevanza il passaggio in giudicato o comunque la stabilità del provvedimento che la commina. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Lodi 24 novembre 2009



Intermediazione finanziaria – Dovere dell’intermediario di dotarsi di procedure interne – Criteri di trasparenza e ordinata sequenzialità – Ricostruzione delle modalità, tempi e caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi di investimento – Necessità.

L'art. 56 del Regolamento Consob n. 11522/98, che disciplina l’organizzazione e le procedure interne delle quali devono dotarsi gli intermediari autorizzati – concepito in modo tale da consentire l’adeguamento della regola di diritto all'evoluzione continua della materia e al tecnicismo specifico delle varie e imprevedibili innovazioni finanziarie introdotte dalla prassi -, precisa la natura dei prescritti doveri procedurali, sancendo che essi, oltre ad essere efficienti nell'interesse dell'intermediario, debbano essere anche improntati a criteri di trasparenza e ordinata sequenzialità nell'interesse dell'investitore e devono perciò essere confezionati in modo tale da "ricostruire" le modalità e i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi. (fb) Corte Di Appello Milano 13 novembre 2008



Intermediazione finanziaria – Formazione di prodotti derivati OTC - Dovere dell’intermediario di predisporre procedure di ingegnerizzazione – Verifica della finalità di copertura dei rischi – Necessità – Condizioni applicate alla clientela – Fissazione di spread - Limitazione della discrezionalità degli operatori – Necessità.

Gli intermediari autorizzati devono predisporre procedure di ingegnerizzazione idonee a formare prodotti derivati OTC che consentano di coprire i rischi degli operatori qualificati ai quali tali prodotti sono destinati, così da evitare che l’utilizzo dei medesimi assuma finalità speculative estranee alla finalità di copertura dei rischi della clientela. Dette procedure devono altresì essere dirette a limitare la discrezionalità degli operatori nella fissazione degli spread applicati alle singole transazioni e tali da fornire anche a posteriori indicazioni sui criteri di determinazione dei ricarichi applicati alla clientela. (fb) Corte Di Appello Milano 13 novembre 2008




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