OFFERTA FUORI SEDE
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Piani finanziari 4you e Visione Europa – Natura complessa del contratto – Valutazione unitaria – Contratto concluso fuori sede – Previsione del diritto di recesso – Necessità – Clausola contenuta nel prospetto informativo dei fondi – Insufficienza. (13/05/2010)
I piani finanziari 4you e Visione Europa hanno natura di prodotto finanziario sintetico (nella specie erogazione di un finanziamento collegato e vincolato alla conclusione di ulteriori operazioni finanziarie in fondi comuni azionari e obbligazioni zero coupon) e ciò comporta specifici adattamenti delle formule con le quali deve essere resa chiara (id est indicata) all’investitore la sua facoltà di recesso dall’investimento in strumenti finanziari: il che equivale a dire che l’indicazione della possibilità di recesso per il cliente debba essere riferita al piano finanziario nel suo complesso in quanto composto da operazioni tutte funzionalmente volte al conseguimento di un organico risultato economico. (fc) (riproduzione riservata)
Appello Milano 22 gennaio 2010
Piano finanziario (Visione Europa) – Collegamento negoziale – Offerta fuori sede – Clausola di recesso riferibile al solo contratto di acquisto delle quote dei fondi di investimento – Nullità – Sussistenza. (17/05/2010)
E’ nullo per difetto di forma il piano finanziario (nella specie denominato “Visione Europa”) che non preveda la clausola di recesso prescritta per le offerte fuori sede dall’art. 30 del d.lgs. n. 58/1998. Deve, infatti, considerarsi a tal fine insufficiente, il rinvio al prospetto informativo delle quote del fondo investimento nel quale detta clausola di recesso è inserita, sia perché il prospetto è un atto esterno al contratto, sia perché in tal modo la clausola di recesso è riferibile alla sola sottoscrizione di fondi comuni e non, come dovrebbe essere in considerazione del collegamento negoziale tra i vari contratti, all’intero piano finanziario. (mdg) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma 08 giugno 2009
Collocamento fuori sede di strumenti finanziari – Omessa indicazione del diritto di recesso – Nullità del singolo ordine di negoziazione – Sussistenza.
Ove, in ipotesi di collocamento fuori sede di strumenti finanziari, non sia indicata nei moduli o formulari sottoscritti dall’investitore la facoltà di recesso prescritta dall’art. 30 del TUF, la sanzione della nullità da tale norma prevista colpisce non già il contratto quadro ma piuttosto lo specifico ordine impartito dal cliente e la conseguente esecuzione di esso, con la conseguenza che resta travolta l’idoneità della negoziazione a produrre effetti nella sfera giuridico-patrimoniale del cliente. (fb)
Tribunale Bologna 15 aprile 2009
Intermediazione finanziaria – Operatore qualificato – Genericità della dichiarazione di cui all’art. 31 reg. Consob 11522/98 – Contratto concluso fuori sede – Omessa indicazione del diritto di recesso – Nullità – Sussistenza.
La genericità della dichiarazione resa dal legale rappresentante di una società ai sensi dell’art. 31 del reg. Consob n. 11522/98, impedisce l’inquadramento del cliente nella categoria degli operatori qualificati, con conseguente applicabilità della sanzione della nullità del contratto di cui all’art. 30 del T.U.F. qualora il medesimo sia stato concluso fuori sede e non contenga l’indicazione del diritto di recesso. (fb)
Appello Trento 05 marzo 2009
Intermediazione finanziaria – Contratto di swap concluso fuori sede – Omessa indicazione del diritto di recesso – Estensione della nullità ai successivi contratti collegati – Sussistenza.
L’eventuale nullità di un contratto di swap concluso fuori sede per mancanza dell’indicazione del diritto di recesso di cui all’art. 30 del T.U.F., travolge anche i successivi contratti di swap stipulati allo scopo di far fronte alle passività generate dai precedenti rapporti, dovendosi ritenere in tal caso sussistente un collegamento negoziale dovuto al nesso teleologico che lega i vari negozi ove la cessazione del precedente dipenda strettamente dalla stipula del successivo. (fb)
Appello Trento 05 marzo 2009
Intermediazione finanziaria – Conclusione di contratti fuori sede – Prodotti finanziari – Limitazione all’attività di collocamento – Esclusione.
L’art. 30 del T.U.F. disciplina in maniera unitaria l’offerta fuori sede di tutti i servizi di investimento previsti dall’art. 1, comma 5, e prevede, al sesto comma, uno ius poenitendi applicabile ad ogni forma di vendita di titoli mobiliari e non solo al collocamento fuori sede di strumenti finanziari. La ratio della norma in questione, al pari di tutte le altre norme nazionali adottate per dare attuazione alla direttiva europea 20 dicembre 1985 (85/577CEE) è quella di tutelare il consumatore contro il rischio derivante dalla conclusione di contratti fuori dei locali commerciali e di garantirgli la facoltà di liberarsi dall’impegno, già assunto o in corso di formazione, in un congruo spatium deliberandi. (cuz)
Tribunale Forlì 13 gennaio 2009
Offerta fuori sede – Indicazione della facoltà di recesso – Fattispecie di contratti swap – Omissione – Nullità – Esclusione.
La nullità relativa prevista nella fattispecie dell’offerta fuori sede dall’art. 30, comma 7, d. lgs. n. 58/98, per l’omessa indicazione nel contratto della facoltà di recesso opera solo nell’ipotesi di collocamento si strumenti finanziari e di gestione di portafogli e non in quella di stipula di contratti swap.
Tribunale Torino 18 settembre 2007
Intermediazione finanziaria - Contratti conclusi fuori sede - Facoltà di recesso - Collocamento di strumenti finanziari - Nozione.
La facoltà di recesso di cui all’art. 30 del d. lgs. 58/98 è configurabile unicamente in relazione all’attività di collocamento di strumenti finanziari, intesa in senso tecnico, compiuta fuori sede.
Appello Brescia 20 giugno 2007
Intermediazione finanziaria – Diritto di recesso previsto dall’art. 30 del TUF – Ambito applicativo – Negoziazione su base individuale – Esclusione.
Lo ius poenitendi di cui all’art. 30 del TUF può trovare applicazione esclusivamente ai casi di collocamento propriamente detto e non a quelli di negoziazione su base individuale.
Tribunale Parma 14 maggio 2007
Intermediazione finanziaria – Ordine di negoziazione fuori sede – Omessa menzione della facoltà di recesso – Nullità – Sussistenza.
E’ nullo l’acquisto di prodotti finanziari (nella specie obbligazioni Cirio) effettuato con ordine di negoziazione conferito per il tramite di promotore finanziario presso il domicilio dell’investitore ove manchi la menzione della facoltà di recesso prevista dall’art. 30 Dlgs 58/98.
Tribunale Milano 04 aprile 2007
Intermediazione finanziaria – My Way – Contratti conclusi fuori sede – Omessa indicazione della facoltà di recesso – Clausola contenuta nel prospetto di un prodotto sottostante – Nullità.
In ipotesi di prodotti finanziari fromati dalla combinazione di altri prodotti (nella specie My Way), all’omessa indicazione nel testo contrattuale della facoltà di recesso di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 58/1998, non può supplire l’indicazione di tale facoltà contenuta nei prospetti informativi dei fondi di investimento sottostanti al prodotto oggetto del contratto tra investitore e intermediario.
Tribunale Bari 26 febbraio 2007
Intermediazione finanziaria – Collocamento fuori sede – Diritto di recesso – Informazione chiara ed evidente – Necessità.
E’ nullo il contratto di collocamento fuori sede di strumenti finanziari ove la clausola che consente al cliente il recesso nei sette giorni dalla sottoscrizione (art. 30 d. lgs. n. 58/98) non si ponga come oggetto di informazione chiara ed evidente.
Tribunale Rimini 18 dicembre 2006
Piano finanziario 4You - Collocamento fuori sede - Disciplina di cui all’art. 30 d. lgs. 58/98 – Applicabilità.
Il piano denominato 4You è un prodotto sintetico costituito da un finanziamento finalizzato all'acquisto di obbligazioni bancarie zero coupon e di fondi azionari qualificabile come strumento finanziario alla stregua dell’art. 1 lett. j del d. lgs. 58/98 ed è stato costruito in modo tale da non consentire una autonomia funzionale delle sue singole componenti assumendo una distinta configurazione causale sicché, trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 30 d. lgs. 58/98, nel caso di stipulazione fuori sede, il negozio deve ritenersi nullo qualora la facoltà di recesso non sia stata accordata in relazione all’intero contratto.
Tribunale Mantova 17 ottobre 2006
Piano finanziario “My Way” – Contratti conclusi fuori sede – Diritto di recesso – Mancata previsione con riferimento all’intero piano – Nullità.
I contratti che compongono il piano finanziario denominato “My Way” sono tra loro causalmete collegati (il finanziamento è infatti esclusivamente finalizzato all’acquisto delle obbligazioni e delle quote dei fondi comuni) sicchè non sembra possa aversi una autonomia funzionale tra gli stessi. Da ciò consegue la nullità di tali contratti ove conclusi fuori sede in quanto non prevedono il diritto di recesso di cui all’art. 30, comma 6 del d.lgs. n. 58/1998 con riferimento all’intero piano finanziario.
Tribunale Roma 04 settembre 2006
Piano finanziario “My Way” – Contratto misto - Contratti conclusi fuori sede – Diritto di recesso – Mancata previsione con riferimento all’intero piano – Nullità.
Il contratto denominato “My Way” è un contratto misto che ha come scopo principale l’acquisto di prodotti finanziari, posto che il soggetto finanziato non riceve nessuna somma di denaro della quale può disporre e che viene invece interamente utilizzata per l’acquisto di prodotti finanziari. A tale tipo di contratto deve quindi ritenersi applicabile la disciplina prevista per i contratti di collocamento si strumenti finanziari di cui all’art. 30, commi 6 e 7 del d. lgs. n. 58/1998 in base alla quale il contratto, ove concluso fuori sede, deve prevedere la facoltà di recesso a pena di nullità.
Tribunale Roma 20 luglio 2006
Prodotto finanziario complesso - Piani Finanziari “4 You” e “Visione Europa” – Diritto di recesso - Caratteristiche.
Qualora il prodotto consista in una operazione strutturata che prevede l’erogazione di un finanziamento collegato e vincolato alla conclusione di ulteriori operazioni finanziarie (nella specie fondi comuni azionari e obbligazioni zero coupon) e i singoli contratti che lo formano siano avvinti da un vincolo causale tale da non consentire la configurabilità di un'autonomia funzionale dei loro singoli aspetti, il diritto di recesso dell’investitore, previsto per le offerte fuori sede dagli artt. 30 e 31 d.lgs. n. 58/98, deve avere ad oggetto il prodotto finanziario nel suo complesso e non soltanto le singole operazioni di investimento.
Tribunale Lodi 17 marzo 2006
Negoziazione di titoli obbligazionari – Offerta fuori sede – Facoltà di recesso dell’investitore – Nullità - Sussistenza.
E' nullo il contratto di negoziazione di obbligazioni stipulato fuori sede che non contempli la facoltà di recesso a favore dell'investitore.
Tribunale Mantova 10 dicembre 2004