OFFERTA FUORI SEDE
- diritto di recesso -
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Contratti di investimento stipulati fuori dai locali commerciali – Ius poenitendi – Applicabilità dell'art. 30, comma 6, d. lgs. 58/1998 – Esclusione.
Contratti di investimento – Operazioni di execution only – Inosservanza di obblighi informativi – Omessa valutazione dell'adeguatezza in concreto – Responsabilità di natura contrattuale – Sussiste.
La disciplina del recesso delineata dall'art. 30 TUF, in riferimento alle operazioni di collocamento di strumenti finanziari avvenute fuori sede, non è applicabile alle operazioni di negoziazione effettuate in attuazione di un contratto per la prestazione di servizi di investimento. Queste non possono essere intese quale “servizio di collocamento”, il quale si caratterizza per l'esistenza di un accordo tra l'emittente e l'intermediario – collocatore, finalizzato all'offerta, ad un pubblico indeterminato, di strumenti finanziari. (Gaia Matteini) (riproduzione riservata)
L'intermediario è tenuto ad uniformare la propria condotta agli obblighi informativi, ed a valutare l'adeguatezza, in concreto, delle singole operazioni, anche nelle ipotesi in cui si tratti di ordini c.d. execution only, e cioè di ordine effettuato a seguito di autonoma formazione della volontà da parte dell'investitore, senza alcuna influenza da parte della banca. L'intermediario che presti servizi di investimento è tenuto ad informare la propria condotta al principio della c.d. informazione adeguata in concreto, il quale impone di valutare se le avvertenze fornite agli investitori sul tipo di rischio connesso alla singola operazione siano state tali da soddisfare le esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria dei clienti. La violazione di tale obbligo dà luogo a responsabilità di natura contrattuale, dell'intermediaria, la quale sarà tenuta a risarcire il danno, oltre agli interessi legali dalla data dell'investimento. (Gaia Matteini) (riproduzione riservata)
Diritto di recesso ex art. 30 TUF – Ambito di applicazione – Se limitato a specifici servizi, precisamente individuati – Se per contro espressivo di un principio pure ricomprensivo delle singole operazioni di investimento, per le quali è necessario un ordine del cliente sotto forma di negoziazione o trasmissione o ricezione ordini, e fisicamente stipulate fuori della sede legale dell’intermediario – Questione discussa e di particolare importanza – Sua rimessione alle Sezioni Unite.
E’ questione alquanto discussa nell’attuale diritto vivente e di particolare importanza quella relativa all’ambito di applicazione del diritto di recesso del cliente ex art. 30 TUF, se lo stesso cioè si ponga limitatamente a singoli, specifici servizi, precisamente individuati o se, per contro, sia espressivo di una regola generale, riferibile anche alle singole operazioni di investimento, per le quali è necessario un ordine del cliente sotto forma di negoziazione o trasmissione i ricezione ordini, e sempre che si tratti di operazione «fisicamente» stipulata fuori dalla sede legale dell’intermediario. Tale questione va perciò rimessa al giudizio delle Sezioni Unite. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I 21 giugno 2012
Intermediazione finanziaria - Offerta fuori sede ex art. 30 TUF - Ius poenitendi - Spazio applicativo - Precedente accordo di carattere generale tra investitore e intermediario.
In tanto può trovare ragionevole applicazione la disciplina del ius poenitendi, in quanto si sia verificata una stiuazione in cui il risparmiatore sia stato esposto al rischio di assumere iniziative e prendere decisioni poco meditate. Il fatto che l'acquisto non sia avvenuto per iniziativa dell'offerente, ma a seguito di un precedente accordo di carattere generale tra l'investitore e il soggetto delegato per la definizione negoziale comporta che sia ravvisabile una ipotesi di negoziazione e non di collocamento ex art. 30, comma 5, TUF. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I 14 febbraio 2012
Contratti bancari - Piano finanziario con erogazione di mutuo - Utilizzo della somma mutuata per acquisto di strumenti finanziari - Costituzione in pegno a favore della banca a garanzia della restituzione del mutuo - Sottoscrizione al di fuori dei locali dell'istituto di credito - Onere della prova.
Contratti bancari - Piano finanziario con erogazione di mutuo - Utilizzo della somma mutuata per acquisto di strumenti finanziari - Costituzione in pegno a favore della banca a garanzia della restituzione del mutuo - Fattispecie negoziale complessa riconducibile alla categoria degli strumenti finanziari - Applicazione della disciplina per l'offerta fuori sede - Diritto di recesso - Nullità.
E' nullo il contratto stipulato tra il privato e la banca (nella specie costituente un piano finanziario con erogazione di un mutuo, l'utilizzo della somma mutuata per l'acquisto di obbligazioni e di una quota di un fondo comune di investimento, la costituzione in pegno in favore della banca, a garanzia della restituzione del mutuo, delle obbligazioni e della quota acquistate e l'accensione di un conto deposito titoli e di un conto corrente), qualora sottoscritto al di fuori dei locali dell'istituto di credito. A fronte della contestazione all'uopo formulata dal privato, sorretta da adeguati elementi probatori, incombe sull'istituto di credito fornire prova contraria e dunque che il contratto sia stato sottoscritto presso i suoi uffici. (Andrea Fusaro) (riproduzione riservata)
Un piano finanziario con erogazione di un mutuo, con previsione dell'utilizzo della somma mutuata per l'acquisto di obbligazioni e di una quota di un fondo comune di investimento, con costituzione in pegno in favore della banca, a garanzia della restituzione del mutuo, delle obbligazioni e della quota acquistate e contestuale accensione di un conto deposito titoli e di un conto corrente, sul quale regolare la restituzione rateale del mutuo, si risolve in una combinazione di contratti aventi ad oggetto obbligazioni e quote di fondi comuni di investimento che dà vita ad una complessiva fattispecie negoziale autonoma, riconducibile alla categoria degli strumenti finanziari di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) ed assoggetta alla relativa disciplina, anche per quanto riguarda l'offerta fuori sede di cui all'art. 30 del medesimo decreto ed, in particolare, l'obbligo a pena di nullità del contratto, di indicare nei moduli o formulari la facoltà di recesso. (Andrea Fusaro) (riproduzione riservata)
Contratto denominato 4YOU - Combinazione di titoli obbligazionari, quote di fondo comune di investimento con garanzia costituita da pegno - Nozione di strumento finanziario di cui all'articolo 1, comma 2, lett. J d.lgs. 58/1998 - Applicabilità - Natura di servizio accessorio di cui all'articolo 1, comma 6, lett. c d.lgs. 58/1998 - Esclusione.
La combinazione di titoli obbligazionari e quote di un fondo comune di investimento operata nel contesto unitario di un'operazione di finanziamento garantita da pegno costituito sui medesimi strumenti finanziari e finalizzata alla restituzione del finanziamento erogato nonché alla realizzazione dell'investimento rientra nella nozione di strumento finanziario contenuta nell'articolo 1, comma 2, lett. b), c) e i), del decreto legislativo n. 58 del 1998, secondo il quale per strumenti finanziari si intendono, tra gli altri, "le obbligazioni", "le quote di fondi comuni di investimento" (lett. b e c) e "le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere" (lett. j). (Fattispecie relativa al contratto denominato "4YOU"). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I 03 febbraio 2012
Piani finanziari 4you e Visione Europa – Natura complessa del contratto – Valutazione unitaria – Contratto concluso fuori sede – Previsione del diritto di recesso – Necessità – Clausola contenuta nel prospetto informativo dei fondi – Insufficienza. (13/05/2010)
I piani finanziari 4you e Visione Europa hanno natura di prodotto finanziario sintetico (nella specie erogazione di un finanziamento collegato e vincolato alla conclusione di ulteriori operazioni finanziarie in fondi comuni azionari e obbligazioni zero coupon) e ciò comporta specifici adattamenti delle formule con le quali deve essere resa chiara (id est indicata) all’investitore la sua facoltà di recesso dall’investimento in strumenti finanziari: il che equivale a dire che l’indicazione della possibilità di recesso per il cliente debba essere riferita al piano finanziario nel suo complesso in quanto composto da operazioni tutte funzionalmente volte al conseguimento di un organico risultato economico. (fc) (riproduzione riservata)
Appello Milano 22 gennaio 2010
Piano finanziario (Visione Europa) – Collegamento negoziale – Offerta fuori sede – Clausola di recesso riferibile al solo contratto di acquisto delle quote dei fondi di investimento – Nullità – Sussistenza. (17/05/2010)
E’ nullo per difetto di forma il piano finanziario (nella specie denominato “Visione Europa”) che non preveda la clausola di recesso prescritta per le offerte fuori sede dall’art. 30 del d.lgs. n. 58/1998. Deve, infatti, considerarsi a tal fine insufficiente, il rinvio al prospetto informativo delle quote del fondo investimento nel quale detta clausola di recesso è inserita, sia perché il prospetto è un atto esterno al contratto, sia perché in tal modo la clausola di recesso è riferibile alla sola sottoscrizione di fondi comuni e non, come dovrebbe essere in considerazione del collegamento negoziale tra i vari contratti, all’intero piano finanziario. (mdg) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma 08 giugno 2009
Collocamento fuori sede di strumenti finanziari – Omessa indicazione del diritto di recesso – Nullità del singolo ordine di negoziazione – Sussistenza.
Ove, in ipotesi di collocamento fuori sede di strumenti finanziari, non sia indicata nei moduli o formulari sottoscritti dall’investitore la facoltà di recesso prescritta dall’art. 30 del TUF, la sanzione della nullità da tale norma prevista colpisce non già il contratto quadro ma piuttosto lo specifico ordine impartito dal cliente e la conseguente esecuzione di esso, con la conseguenza che resta travolta l’idoneità della negoziazione a produrre effetti nella sfera giuridico-patrimoniale del cliente. (fb)
Tribunale Bologna 15 aprile 2009
Intermediazione finanziaria – Operatore qualificato – Genericità della dichiarazione di cui all’art. 31 reg. Consob 11522/98 – Contratto concluso fuori sede – Omessa indicazione del diritto di recesso – Nullità – Sussistenza.
La genericità della dichiarazione resa dal legale rappresentante di una società ai sensi dell’art. 31 del reg. Consob n. 11522/98, impedisce l’inquadramento del cliente nella categoria degli operatori qualificati, con conseguente applicabilità della sanzione della nullità del contratto di cui all’art. 30 del T.U.F. qualora il medesimo sia stato concluso fuori sede e non contenga l’indicazione del diritto di recesso. (fb)
Appello Trento 05 marzo 2009
Intermediazione finanziaria – Contratto di swap concluso fuori sede – Omessa indicazione del diritto di recesso – Estensione della nullità ai successivi contratti collegati – Sussistenza.
L’eventuale nullità di un contratto di swap concluso fuori sede per mancanza dell’indicazione del diritto di recesso di cui all’art. 30 del T.U.F., travolge anche i successivi contratti di swap stipulati allo scopo di far fronte alle passività generate dai precedenti rapporti, dovendosi ritenere in tal caso sussistente un collegamento negoziale dovuto al nesso teleologico che lega i vari negozi ove la cessazione del precedente dipenda strettamente dalla stipula del successivo. (fb)
Appello Trento 05 marzo 2009
Intermediazione finanziaria – Conclusione di contratti fuori sede – Prodotti finanziari – Limitazione all’attività di collocamento – Esclusione.
L’art. 30 del T.U.F. disciplina in maniera unitaria l’offerta fuori sede di tutti i servizi di investimento previsti dall’art. 1, comma 5, e prevede, al sesto comma, uno ius poenitendi applicabile ad ogni forma di vendita di titoli mobiliari e non solo al collocamento fuori sede di strumenti finanziari. La ratio della norma in questione, al pari di tutte le altre norme nazionali adottate per dare attuazione alla direttiva europea 20 dicembre 1985 (85/577CEE) è quella di tutelare il consumatore contro il rischio derivante dalla conclusione di contratti fuori dei locali commerciali e di garantirgli la facoltà di liberarsi dall’impegno, già assunto o in corso di formazione, in un congruo spatium deliberandi. (cuz)
Tribunale Forlì 13 gennaio 2009
Offerta fuori sede – Indicazione della facoltà di recesso – Fattispecie di contratti swap – Omissione – Nullità – Esclusione.
La nullità relativa prevista nella fattispecie dell’offerta fuori sede dall’art. 30, comma 7, d. lgs. n. 58/98, per l’omessa indicazione nel contratto della facoltà di recesso opera solo nell’ipotesi di collocamento si strumenti finanziari e di gestione di portafogli e non in quella di stipula di contratti swap.
Tribunale Torino 18 settembre 2007
Intermediazione finanziaria - Contratti conclusi fuori sede - Facoltà di recesso - Collocamento di strumenti finanziari - Nozione.
La facoltà di recesso di cui all’art. 30 del d. lgs. 58/98 è configurabile unicamente in relazione all’attività di collocamento di strumenti finanziari, intesa in senso tecnico, compiuta fuori sede.
Appello Brescia 20 giugno 2007
Intermediazione finanziaria – Diritto di recesso previsto dall’art. 30 del TUF – Ambito applicativo – Negoziazione su base individuale – Esclusione.
Lo ius poenitendi di cui all’art. 30 del TUF può trovare applicazione esclusivamente ai casi di collocamento propriamente detto e non a quelli di negoziazione su base individuale.
Tribunale Parma 14 maggio 2007
Intermediazione finanziaria – Ordine di negoziazione fuori sede – Omessa menzione della facoltà di recesso – Nullità – Sussistenza.
E’ nullo l’acquisto di prodotti finanziari (nella specie obbligazioni Cirio) effettuato con ordine di negoziazione conferito per il tramite di promotore finanziario presso il domicilio dell’investitore ove manchi la menzione della facoltà di recesso prevista dall’art. 30 Dlgs 58/98.
Tribunale Milano 04 aprile 2007
Intermediazione finanziaria – My Way – Contratti conclusi fuori sede – Omessa indicazione della facoltà di recesso – Clausola contenuta nel prospetto di un prodotto sottostante – Nullità.
In ipotesi di prodotti finanziari fromati dalla combinazione di altri prodotti (nella specie My Way), all’omessa indicazione nel testo contrattuale della facoltà di recesso di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 58/1998, non può supplire l’indicazione di tale facoltà contenuta nei prospetti informativi dei fondi di investimento sottostanti al prodotto oggetto del contratto tra investitore e intermediario.
Tribunale Bari 26 febbraio 2007
Intermediazione finanziaria – Collocamento fuori sede – Diritto di recesso – Informazione chiara ed evidente – Necessità.
E’ nullo il contratto di collocamento fuori sede di strumenti finanziari ove la clausola che consente al cliente il recesso nei sette giorni dalla sottoscrizione (art. 30 d. lgs. n. 58/98) non si ponga come oggetto di informazione chiara ed evidente.
Tribunale Rimini 18 dicembre 2006
Piano finanziario 4You - Collocamento fuori sede - Disciplina di cui all’art. 30 d. lgs. 58/98 – Applicabilità.
Il piano denominato 4You è un prodotto sintetico costituito da un finanziamento finalizzato all'acquisto di obbligazioni bancarie zero coupon e di fondi azionari qualificabile come strumento finanziario alla stregua dell’art. 1 lett. j del d. lgs. 58/98 ed è stato costruito in modo tale da non consentire una autonomia funzionale delle sue singole componenti assumendo una distinta configurazione causale sicché, trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 30 d. lgs. 58/98, nel caso di stipulazione fuori sede, il negozio deve ritenersi nullo qualora la facoltà di recesso non sia stata accordata in relazione all’intero contratto.
Tribunale Mantova 17 ottobre 2006
Piano finanziario “My Way” – Contratti conclusi fuori sede – Diritto di recesso – Mancata previsione con riferimento all’intero piano – Nullità.
I contratti che compongono il piano finanziario denominato “My Way” sono tra loro causalmete collegati (il finanziamento è infatti esclusivamente finalizzato all’acquisto delle obbligazioni e delle quote dei fondi comuni) sicchè non sembra possa aversi una autonomia funzionale tra gli stessi. Da ciò consegue la nullità di tali contratti ove conclusi fuori sede in quanto non prevedono il diritto di recesso di cui all’art. 30, comma 6 del d.lgs. n. 58/1998 con riferimento all’intero piano finanziario.
Tribunale Roma 04 settembre 2006
Piano finanziario “My Way” – Contratto misto - Contratti conclusi fuori sede – Diritto di recesso – Mancata previsione con riferimento all’intero piano – Nullità.
Il contratto denominato “My Way” è un contratto misto che ha come scopo principale l’acquisto di prodotti finanziari, posto che il soggetto finanziato non riceve nessuna somma di denaro della quale può disporre e che viene invece interamente utilizzata per l’acquisto di prodotti finanziari. A tale tipo di contratto deve quindi ritenersi applicabile la disciplina prevista per i contratti di collocamento si strumenti finanziari di cui all’art. 30, commi 6 e 7 del d. lgs. n. 58/1998 in base alla quale il contratto, ove concluso fuori sede, deve prevedere la facoltà di recesso a pena di nullità.
Tribunale Roma 20 luglio 2006
Prodotto finanziario complesso - Piani Finanziari “4 You” e “Visione Europa” – Diritto di recesso - Caratteristiche.
Qualora il prodotto consista in una operazione strutturata che prevede l’erogazione di un finanziamento collegato e vincolato alla conclusione di ulteriori operazioni finanziarie (nella specie fondi comuni azionari e obbligazioni zero coupon) e i singoli contratti che lo formano siano avvinti da un vincolo causale tale da non consentire la configurabilità di un'autonomia funzionale dei loro singoli aspetti, il diritto di recesso dell’investitore, previsto per le offerte fuori sede dagli artt. 30 e 31 d.lgs. n. 58/98, deve avere ad oggetto il prodotto finanziario nel suo complesso e non soltanto le singole operazioni di investimento.
Tribunale Lodi 17 marzo 2006
Negoziazione di titoli obbligazionari – Offerta fuori sede – Facoltà di recesso dell’investitore – Nullità - Sussistenza.
E' nullo il contratto di negoziazione di obbligazioni stipulato fuori sede che non contempli la facoltà di recesso a favore dell'investitore.
Tribunale Mantova 10 dicembre 2004