ORDINI DI NEGOZIAZIONE
- nullità -


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Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità – Ordini di investimento.

La nullità del contratto quadro determina la nullità dei singoli ordini di investimento impartiti dal cliente. (pf) (riproduzione riservata) Tribunale Mondovì 09 novembre 2010



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità – Ordini di investimento.

La nullità del contratto quadro determina la nullità dei singoli ordini di investimento impartiti dal cliente. (pf) (riproduzione riservata) Tribunale Alba 02 novembre 2010



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità – Ordini di investimento.

La nullità del contratto quadro determina la nullità dei singoli ordini di investimento impartiti dal cliente. (pf) (riproduzione riservata) Tribunale Alba 02 novembre 2010



Intermediazione finanziaria - Ordine di negoziazione - Nullità - Natura di autonomo atto negoziale - Sussistenza.

Il singolo ordine di negoziazione è un autonomo atto negoziale e non una semplice istruzione data dal cliente in esecuzione del contratto quadro; ne consegue che la sua eventuale invalidità rende priva di causa ogni successiva attività negoziale posta in essere dalla banca. (Nella specie è stata ritenuta la nullità dell'acquisto di obbligazioni argentine non avendo la banca fornito la prova del conferimento dell'ordine per iscritto o con registrazione su supporto magnetico). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Roma 29 marzo 2010



Contratto quadro – Mancato adeguamento alla normativa di natura inderogabile successiva alla stipulazione – Nullità sopravvenuta – Sussistenza.

Poiché le operazioni poste in essere dall’intermediario per conto del cliente debbono essere conformi non solo al contenuto del contratto quadro ma anche alle norme inderogabili di legge, il contratto quadro, al fine di evitare la sostanziale vanificazione delle norme poste a tutela dell’investitore, deve conformarsi alle prescrizioni di natura imperativa ed inderogabile emanate dopo la sua stipulazione; in difetto, le singole operazioni di negoziazione potranno essere affette da nullità sopravvenuta ex artt. 23, comma 1, d. lgs. N. 58/1998 e 30 reg. Consob n. 11522/98. (fb) Tribunale Saluzzo 28 aprile 2009



Intermediazione finanziaria – Singole operazioni di negoziazione eseguite in forza del contratto quadro – Natura di singoli contratti – Nullità del contratto di commissione – Oggetto della restituzione.

Le operazioni di acquisto dei titoli eseguite in forza del contratto quadro devono essere considerate a loro volta altrettanti contratti, per cui, nell’ipotesi in cui i titoli (nella specie obbligazioni argentine) non vengano ceduti all’investitore dall’intermediario ma da questi acquistati da altro intermediario per conto dell’investitore, saranno configurabili altrettanti contratti di commissione ex art. 1731 codice civile per effetto dei quali l’acquisto in capo all’investitore ordinante avviene in forza della regola prevista per il mandato all’art. 1706, comma 1, codice civile, applicabile anche al contratto di commissione. In questo caso, l’eventuale dichiarazione di nullità della singola operazione avrà ad oggetto il contratto di commissione e non l’acquisto dell’intermediario sul mercato finanziario, con la conseguenza che l’oggetto della restituzione ex art. 2003 codice civile deve essere individuato nella provvista fornita dal cliente per l’acquisto dei titoli. (fb) Tribunale Saluzzo 28 aprile 2009



Intermediazione finanziaria - Ordine di negoziazione impartito in data antecedente alla stipulazione del cd. contratto quadro - Nullità.

Difetta di fondamento e causa giuridica l’ordine di negoziazione impartito prima della stipulazione del cd. contratto-quadro, con la conseguenza che la negoziazione eseguita dall’intermediario finanziario non produce alcun effetto nella sfera giuridica del cliente e resta a carico dell’intermediario-mandatario per avere questi agito in assenza di valide disposizioni del cliente-mandante. (ma) Tribunale Bologna 02 marzo 2009



Negoziazione di strumenti finanziari – Prova del conferimento degli ordini – Omissione – Nullità. (07/06/2010)

Devono considerarsi nulle le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari eseguite per conto del cliente dall’intermediario che non fornisca la prova del conferimento dei relativi ordini scritti o telefonici registrati su supporto magnetico. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Pavia 17 febbraio 2009



Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Forma convenzionale – Violazione – Nullità – Sussistenza.

E’ nullo l’ordine di negoziazione privo della forma scritta qualora il contratto quadro preveda l’utilizzo di tale forma in alternativa alla registrazione dell’ordine verbale nella specie non avvenuta. (fb) Tribunale Lecco 17 ottobre 2008



Servizi di investimento mobiliare - Contratto quadro - Interpretazione - Criteri - Esame delle singole pattuizioni - Necessità - Comportamento successivo dell'investitore - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie in tema di responsabilità per l'esecuzione di ordini di negoziazione di derivati esteri.

Ai fini dell'accertamento dell'ambito oggettivo di un contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento, il giudice di merito non può fermarsi all'intitolazione enunciativa del contratto, ma deve esaminare l'intero contenuto delle pattuizioni contrattuali, astenendosi dal conferire rilievo, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., al comportamento successivo dell'investitore, ove lo stesso si sia sostanziato nel conferimento di ordini di borsa che, privi del necessario fondamento causale nel contratto quadro per avere ecceduto dai limiti oggettivi dello stesso, non risultino a loro volta impartiti nella forma scritta richiesta dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità di una S.I.M. per i danni derivanti dall'esecuzione di operazioni su derivati esteri, senza tener conto che il contratto quadro sottoscritto dall'investitore, pur riferendosi genericamente, nell'intitolazione, alla negoziazione di stramenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati "nei mercati regolamentati" ed ai relativi indici, conteneva una clausola che limitava espressamente l'oggetto del contratto al servizio di negoziazione di prodotti derivati italiani). (Fonte: CED – Suprema Corte di Cassazione) Cassazione civile 25 giugno 2008



Intermediazione finanziaria – Mancanza di contratto quadro – Singoli mandati scritti di negoziazione – Ammissibilità.

In mancanza di espressa disposizione non è possibile sostenere che la conclusione di sporadici mandati di negoziazione in assenza di un contratto quadro di riferimento sia per ciò solo affetta da nullità, essendo peraltro evidente che in simili evenienze gli ordini dovranno essere necessariamente impartiti per iscritto, in ottemperanza al dettato della legge. Anche alla luce della rafforzata tutela degli investitori può quindi ancora ammettersi la possibilità di singoli mandati di negoziazione ove gli stessi siano conferiti per iscritto e fermo restando l’obbligo per l’intermediario di adempiere parallelamente ai doveri di trasparenza e di informazione posti a suo carico dal legislatore e dalla Consob. Tribunale Monza 04 giugno 2008



Intermediazione finanziaria – Nullità delle operazioni per mancanza di contratto quadro – Conseguenze – Caducazione delle operazioni con esito favorevole all’investitore.

Ove la tesi della nullità delle operazioni di negoziazione per mancanza del contratto quadro dovesse essere accolta e coerentemente applicata, dovrebbe essere dichiarata la caducazione di tutte le operazioni di negoziazione poste in essere nel corso del rapporto (e quindi che di quelle con esito proficuo), in quanto, sebbene la nullità possa essere fatta valere solo dal cliente, ciò non significa che sia in sua facoltà scegliere quali ordini porre nel nulla secondo il suo interesse. Tribunale Monza 04 giugno 2008



Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Contratto quadro stipulato in data anteriore all’entrata in vigore del d. lgs. 58/98 - Nullità sopravvenuta – Sussistenza.

Sono nulli gli ordini di negoziazione eseguiti in contropartita diretta sulla base di un contratto quadro stipulato prima della nuova normativa del TUF entrata in vigore nel 1998 e privo pertanto dei contenuti a carattere imperativo che presiedono all’acquisto de titoli. Tribunale Parma 03 aprile 2008



Intermediazione finanziaria - Contenuto del contratto quadro - Entrata in vigore del TUF - Nullità sopravvenuta - Sussistenza.

Sono nulli, ai sensi dell'art. 1418, I comma, cod. civ., gli ordini di negoziazione posti in essere sulla base di un contratto quadro stipulato in data antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni del TUF e che non sia stato aggiornato secondo le nuove norme che prevedono oneri formali ed ulteriori a carattere inderogabile. Tribunale Parma 10 ottobre 2007



Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione - Requisiti di forma – Violazione – Nullità.

Comporta la nullità dell’ordine di acquisto la violazione dei requisiti di forma prescritti dall’art. 29 reg. Consob per l’esecuzione di operazioni inadeguate, posto che l’art. 29 citato, unitamente all’art. 23 del TUF hanno natura imperativa in considerazione degli interessi pubblicistici tutelati -anche di rango costituzionale- identificabili non solo nella tutela dei risparmiatori uti singuli ma anche in generale del risparmio come elemento di valore dell’economia nazionale. Da luogo invece ad inadempimento la condotta dell’intermediario successiva alla conclusione del contratto quadro che importi violazione di norme comportamentali. Tribunale Venezia 30 maggio 2007



Intermediazione finanziaria – Nullità del contratto quadro sottoscritto da una sola parte – Conseguente nullità dei singoli ordini di negoziazione – Sussistenza – Convalida – Esclusione.  

E’ nullo per violazione del requisito della forma scritta prescritta ad substantiam dall’art. 23 d. lgs. n. 58/98, il contratto quadro per la negoziazione di strumenti finanziari che sia stato sottoscritto dalla sola parte che producendolo in giudizio ne abbia eccepito l’invalidità. E poiché gli ordini di borsa traggono la loro origine ed efficacia dalla conclusione del contratto di negoziazione e sono traducibili in atti di esecuzione del rapporto contrattuale, alla nullità del contratto quadro consegue la nullità di tutti gli ordini impartiti in esecuzione dello stesso non essendo peraltro ammissibile la convalida mediante esecuzione del negozio nullo. Tribunale Mantova 22 marzo 2007



Ordini di negoziazione – Forma convenzionale – Utilizzo di phone banking e dei servizi telematici – Ammissibilità – Espressa previsione contrattuale – Necessità.

Gli ordini di negoziazione possono essere legittimamente impartiti tramite il sistema di cd. phone banking ovvero tramite i servizi bancari telematici qualora tali modalità siano contemplate, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 30, comma 2 lett. c) del reg. Consob n. 11522/98, dal contratto stipulato con l’investitore. Tribunale Napoli 21 febbraio 2007



Intermediazione finanziaria – Forma degli ordini di negoziazione – Previsione di forma contenuta nel contratto quadro – Violazione – Nullità.

Deve essere dichiarata la nullità dell’ordine di negoziazione che venga impartito in violazione delle forme previste dal contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento. (Nel caso di specie, il contratto quadro prevedeva per gli ordini di negoziazione la forma scritta e, solo in via eccezionale, quella telefonica con annotazione scritta della telefonata nei registri interni della banca.) Tribunale Milano 31 gennaio 2007



Intermediazione finanziaria – Nullità degli ordini di negoziazione per mancanza del contratto quadro – Sussistenza.

La sanzione della nullità per difetto di forma scritta è prevista ex lege solo per il cd. contratto quadro, mentre per quanto riguarda i singoli ordini, è lasciata alle parti la facoltà di regolare le forme (ad substantiam o ad probationem) da adottare. Ne consegue che La mancanza di un contratto quadro valido rende senza titolo ogni ulteriore attività eseguita dall’intermediario, compresa l’esecuzione dell’ordine per cui è causa. Tribunale Biella 26 gennaio 2007



Intermediazione finanziaria – Inesistenza del contratto quadro al momento del conferimento dell’ordine di negoziazione – Indissolubilità del vincolo tra contratto quadro, ordine ed esecuzione dello stesso - Nullità – Convalida e ratifica – Esclusione.

Il vincolo tra il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, l’ordine di negoziazione del cliente e l’esecuzione dello stesso da parte dell’intermediario è indissolubile. Ne consegue che , in mancanza del contratto quadro, che gli attribuisce fondamento causale, l’ordine dato dall’investitore, seppure in forma scritta, quando occorre, seppure “consapevole” e specifico, seppure insomma immune da vizi intrinseci ed astrattamente equiparabile ad un autonomo mandato, resta sempre e comunque nullo perché sfornito di propria causa e la sua esecuzione non può produrre alcun effetto giuridico nei rapporti tra intermediario e investitore. In tale ipotesi, non può neppure validamente sostenersi che la mancata contestazione degli estratti conto, la riscossione delle cedole ed il conferimento all’intermediario del mandato ad insinuarsi nella procedura concorsuale avrebbero dato luogo a ratifica, convalida o, comunque approvazione dell’operato della banca. Tribunale Cagliari 18 gennaio 2007



Intermediazione finanziaria – Mancata sottoscrizione del contratto quadro – Nullità delle operazioni – Rilevabilità.

Le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari poste in essere senza la previa sottoscrizione del cd. contratto quadro sono nulle per violazione di norme a carattere imperativo e tale nullità è insanabile ed è rilevabile in ogni momento della causa. Tribunale Milano 07 aprile 2006



Intermediazione finanziaria - Nullità dei singoli contratti di negoziazione – Violazione di norme imperative – Sussistenza.

L’art. 29 reg. Consob, nel prescrivere che l’ordine di esecuzione di un’operazione inadeguata debba rivestire la forma scritta con esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dall’investitore, ha indicato un elemento costitutivo del contratto di acquisto dello strumento finanziario ed introdotto una vera e propria regola di validità del medesimo.  E poiché il T.U.F. ed il suo regolamento attuativo sono norme imperative a norma dell’art. 1418 c.c., laddove tali norme prescrivano requisiti di validità della fattispecie negoziale –come appunto l’art. 29 reg. Consob- la loro violazione dà luogo alla nullità del contratto, non occorrendo che tale sanzione sia espressamente prevista dalla norma, in quanto a ciò vi sopperisce l’art. 1418, 1° comma c.c., che enuncia un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione di precetti imperativi non si accompagna una espressa previsione di nullità. Tribunale Venezia 16 febbraio 2006



Intermediazione finanziaria – Servizi d’investimento – Mancanza di contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento - Atto di negoziazione per conto terzi – Nullità per mancanza di causa

È nullo per mancanza di causa l’atto di negoziazione di prodotti finanziari eseguito dall’intermediario in esecuzione di un ordine del cliente in caso di mancanza della forma scritta del contratto relativo alla prestazione di servizi d’investimento in strumenti finanziari. Tribunale Rovereto 18 gennaio 2006



Ordini di negoziazione di strumenti finanziari - Forma convenzionale ex art. 1352 – Nullità.

Ove il cd. contratto-quadro sottoscritto tra investitore e intermediario preveda che gli ordini di acquisto degli strumenti finanziari siano impartiti per iscritto e che, qualora siano comunicati telefonicamente, debbano essere registrati su supporto magnetico o altro supporto equivalente, si deve presumere che siano nulli ai sensi dell’art. 1352 c.c. gli ordini comunicati senza il rispetto di tali forme convenzionali. Tribunale Pescara 21 ottobre 2005



Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Risoluzione del contratto-quadro – Nullità degli ordini di negoziazione e dei negozi di trasferimento dei titoli – Sussistenza.

Alla dichiarazione di risoluzione del contratto-quadro per violazione dei doveri informativi dell’intermediario consegue la nullità degli ordini di negoziazione (qualificabili come proposte di contratto di mandato che si conclude mediante la loro esecuzione) e quindi il venir meno della causa gestoria che ha giustificato il trasferimento dei titoli.La nullità degli ordini di negoziazione, pertanto, non consegue direttamente alla violazione degli obblighi di comportamento, ma, in via indiretta, alla risoluzione del contratto quadro. Tribunale Firenze 18 ottobre 2005



Intermediazione finanziaria – Requisiti di forma – Violazione – Conseguenze.

La nullità dei contratti di intermediazione è riscontrabile solo in difetto della forma scritta prescritta dall’art. 23 T.U.F. e con esclusivo riferimento al contratto quadro di negoziazione e deposito titoli. Detto requisito di forma non si estende ai vari ordini di acquisto via via impartiti dal cliente. Tribunale Genova 02 agosto 2005



Acquisto di obbligazioni Cirio in data antecedente l’emissione – Nullità dell’acquisto per mancanza dell’oggetto – Sussistenza.

E’ nullo per mancanza e comunque per indeterminatezza dell’oggetto l’acquisto di un prodotto finanziario (nella specie obbligazioni Cirio) stipulato prima della emissione. Tribunale Milano 31 gennaio 2005




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