FATTISPECIE NEGOZIALI PARTICOLARI
- My way e 4you -


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Piani finanziari 4you e Visione Europa – Natura complessa del contratto – Valutazione unitaria – Contratto concluso fuori sede – Previsione del diritto di recesso – Necessità – Clausola contenuta nel prospetto informativo dei fondi – Insufficienza. (13/05/2010)

I piani finanziari 4you e Visione Europa hanno natura di prodotto finanziario sintetico (nella specie erogazione di un finanziamento collegato e vincolato alla conclusione di ulteriori operazioni finanziarie in fondi comuni azionari e obbligazioni zero coupon) e ciò comporta specifici adattamenti delle formule con le quali deve essere resa chiara (id est indicata) all’investitore la sua facoltà di recesso dall’investimento in strumenti finanziari: il che equivale a dire che l’indicazione della possibilità di recesso per il cliente debba essere riferita al piano finanziario nel suo complesso in quanto composto da operazioni tutte funzionalmente volte al conseguimento di un organico risultato economico. (fc) (riproduzione riservata) Appello Milano 22 gennaio 2010



Contratto My Way – Conclusione nel luogo ove il cliente ha conoscenza dell’accettazione – Conclusione fuori sede.

Il contratto “My Way” deve tendenzialmente ritenersi concluso fuori sede poiché la fattispecie contrattuale si perfezione, di regola, mediante invio da parte della banca al cliente formalmente proponente, dell’accettazione della “proposta di adesione al piano finanziario”; ed in base al disposto di cui all’art. 1326 c.c. il contratto deve intendersi concluso al momento e nel luogo in cui il cliente-proponente ha avuto notizia dell’accettazione da parte della banca. (rc) (riproduzione riservata) Tribunale Isernia 21 ottobre 2009



Contratto My Way – Diritto di recesso – Applicazione – Distinzione tra promozione e pubblicità.

Al contratto “My Way” stipulato fuori sede trova applicazione l’art. 30, comma 7, TUF, il quale prevede la nullità dei contratti per l’omessa indicazione della facoltà di recesso. La garanzia dello ius poenitendi deve intendersi espressamente estesa sia alla promozione che al collocamento di strumenti e prodotti finanziari, sicché la distinzione che interessa è ormai solo quella tra promozione e ciò che non ha ancora le caratteristiche minime per essere qualificata tale quale ad esempio la pubblicità. (rc) (riproduzione riservata) Tribunale Isernia 21 ottobre 2009



Piano finanziario 4you – Natura complessa del contratto – Valutazione unitaria – Contratto concluso fuori sede – Previsione del diritto di recesso – Necessità – Clausola contenuta nel prospetto informativo dei fondi – Insufficienza.

Il piano finanziario 4you, benché analiticamente scindibile in distinte operazioni, costituisce un contratto unico sotto il profilo genetico e funzionale, in quanto composto da varie operazioni legate l’una all’altra e fra loro coordinate per essere volte al conseguimento di un organico risultato economico; ne discende che la menzione del diritto di recesso di cui all’art. 30 del TUF per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, deve essere contenuta nel contratto stesso, non potendo soddisfare il dettato normativo la sua previsione nel prospetto informativo dei fondi il cui acquisto è contemplato nel piano. (fb) Tribunale Rovigo 02 ottobre 2009



Contratto 4you – Natura atipica non riconducibile al mutuo – Impossibilità per l’investitore di intervenire sulle scelte di investimento – Eccessivo squilibrio a vantaggio di uno solo dei contraenti – Tutela dell’investitore – Necessità.

Il contratto denominato 4you, di natura atipica e di notevole durata, si discosta dallo schema del contratto di muto, in quanto dirotta le somme messe a disposizione verso incontrollate forme di investimento e perché non consente all’investitore alcun intervento sui tipi di investimento esponendolo, ad onta del conclamato intervento previdenziale, a qualsivoglia pregiudizio economico. Tale contratto non è quindi meritevole di tutela giuridica ex art. 1322 cod. civ. in quanto eccessivamente squilibrato a vantaggio di un contraente, ben oltre la normale alea contrattuale, con detrimento elevato dell’investitore che merita tutela giuridica anche in considerazione della sua posizione di consumatore (v. art. 1469 bis cc). (fb) Appello Salerno 30 settembre 2009



Contratto My Way stipulato fuori dai locali commerciali – Omessa indicazione della facoltà di recesso – Nullità – Sussistenza.

Al contratto relativo al piano finanziario “My Way” stipulato fuori sede trova applicazione l’art. 30, comma 7, TUF, il quale prevede la nullità dei contratti per l’omessa indicazione della facoltà di recesso. (Nel caso di specie, tale indicazione era stata omessa sia nel contratto di finanziamento, sia nel contratto per l’acquisto di obbligazioni, sia in quello di acquisto delle quote del fondo comune di investimento). (cuz) Tribunale Forlì 18 maggio 2009



Contratto My Way – Nullità – Ripercussione dell’invalidità ai contratti collegati.

Il collegamento negoziale rinvenibile tra il contratto di finanziamento e quelli con cui si effettuano gli investimenti, in cui si sostanzia il prodotto “My Way”, è soggetto all’applicazione dell’art. 1419 cod. civ., con la conseguenza che la nullità di uno dei contratti importa la nullità di quelli collegati. (cuz) Tribunale Forlì 18 maggio 2009



Piano finanziario 4you – Concessione di finanziamento finalizzato all’acquisto di strumenti finanziari – Legittimità.

L’art. 1, comma 6, lettera c) prevede, tra i “servizi accessori”, la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento. Ciò esclude che il piano finanziario 4you, in quanto realizza la suddetta fattispecie, non sia meritevole di tutela. (fb) Tribunale Parma 01 aprile 2009



Intermediazione finanziaria – Oneri probatori dell’intermediario – Integrazione mediante documentazione scritta e sottoscritta dal cliente – Ammissibilità.

Posto che l’intermediario può integrare l’onere probatorio a suo carico con la produzione di documenti sottoscritti dal cliente e ricognitivi dell’adempimento di oneri informativi, è possibile affermare che il contratto relativo al piano finanziario denominato 4you fornisce, in modo chiaro ed intellegibile, adeguati elementi di valutazione del prodotto che non può certo essere inteso come piano di accumulo o previdenziale. (fb) Tribunale Parma 01 aprile 2009



Piano finanziario 4you – Diritto di recesso – Clausola avente natura di penale – Esclusione.

La clausola che, nel piano finanziario denominato 4you, regola il diritto di recesso del cliente non ha natura di penale, in quanto ha lo scopo di determinare l’ammontare del capitale dovuto alla banca dal cliente che intenda recedere anticipatamente e la formula matematica, che ha lo scopo di attualizzare le rate del finanziamento concesso, non ha una struttura sofisticata in quanto viene comunemente utilizzata in matematica finanziaria e non può essere esplicitata in modo diverso. (fb) Tribunale Parma 01 aprile 2009



Piano finanziario 4you – Complessità della struttura – Investitore di media diligenza ed esperienza – Comprensibilità – Vizi del consenso – Esclusione.

Il piano finanziario denominato 4you, pur avendo una struttura complessa, ha caratteristiche tali da poter essere compreso da un investitore di media diligenza ed attenzione, per cui devono essere disattese le domande di annullabilità del contratto per vizio del consenso determinato da dolo o errore essenziale ove le stesse siano basate sul contenuto del contratto. (fb) Tribunale Prato 05 marzo 2009



Piano finanziario 4you – Diritto di recesso – Comprensibilità della clausola – Esclusione – Nullità – Sussistenza.

È vessatoria, e deve pertanto essere dichiarata inefficacie, la clausola contenuta nel contratto del piano finanziario denominato 4you che regola l’onere a carico del cliente in caso di recesso anticipato; detta clausola è infatti caratterizzata da proposizioni assolutamente oscure e criptiche non solo per il risparmiatore medio ma per la quasi totalità dei risparmiatori che non siano operatori qualificati e la formula che determina l’importo dovuto alla banca è comprensibile solo da economisti esperti in matematica finanziaria. (fb) Tribunale Prato 05 marzo 2009



Prodotto finanziario 4you – Pubblicità ingannevole – Natura previdenziale – Esclusione – Prodotto strutturato di notevole complessità – Doveri informativi – Precedenti investimenti effettuati dal cliente – Irrilevanza.

Qualora un prodotto finanziario strutturato (nella specie 4you) venga pubblicizzato in modo ingannevole come previdenziale, l’intermediario deve fornire al cliente una informazione adeguata, tale da renderlo edotto della reale tipologia del prodotto e della sua complessità, a nulla rilevando l'eventuale sottoscrizione da parte del cliente di precedenti investimenti finanziari. (fb) Tribunale Pavia 10 febbraio 2009



Prodotto finanziario 4you – Clausola di recesso – Condizioni più gravose rispetto all’ipotesi di recesso della banca – Nullità – Sussistenza.

È illegittima, e quindi nulla, la clausola di recesso inserita nel contratto 4You - in quanto in realtà limitativa della facoltà di recesso concessa al consumatore - laddove prevede a carico del cliente che receda anticipatamente l'obbligo di corrispondere alla banca “oltre agli interessi e agli altri oneri maturati fino all'esercizio di detta facoltà, un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere, comprensive di capitale ed interessi, attualizzata al tasso IRS (Interest Rate Swap), corrispondente al periodo intercorrente tra la data di esercizio della facoltà di anticipata estinzione e la data di naturale scadenza del finanziamento”, in quanto non bilanciata da analoga facoltà concessa al consumatore in caso di recesso della banca. (mdg) Tribunale Pavia 10 febbraio 2009



Contratto My way – Alea posta a carico di una sola delle parti – Contratto atipico meritevole di tutela – Esclusione – Nullità.

L’ordinamento giuridico non può ammettere la validità di contratti atipici (nella specie May way) che, lungi dal prevedere semplici modalità di differenziazione dei diversi profili di rischio, trasferisca piuttosto a carico di una sola parte tutta l’alea derivante dal contratto, attribuendo invece alla controparte profili certi quanto alla redditività futura del proprio investimento. In tale ipotesi, l’insanabile squilibrio iniziale tra le prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale rende l’intero contratto radicalmente nullo in quanto contrario alle previsioni degli artt. 1322-1343 cod. civ.. (fb) Tribunale Brindisi 08 luglio 2008



Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Finalità – Raggiungimento del miglior risultato possibile in rapporto alle esigenze del cliente – Prodotto finanziario My Way – Responsabilità precontrattuale – Sussistenza.

La finalità sottese alla disciplina dettata in materia di servizi di intermediazione finanziaria dall’art. 21 d.lgs n. 58/98 e dall’art. 26 del reg. Consob 11533/98 non è quella di imporre l’osservanza, da parte del soggetto abilitato alla prestazione dei servizi di investimento, di un mero dovere formale di informazione, diligenza e trasparenza, bensì quella di assicurare all’investitore il supporto di un esperto che con rettitudine e chiarezza gli consenta di orientarsi nella scelta di un prodotto finanziario consono alle proprie personali esigenze e al profilo di rischio prescelto e che gli permetta, quindi, di realizzare il miglior risultato auspicabile. Qualora, pertanto, all’investitore venga proposto un prodotto del tutto inadeguato alle sue esigenze (nella specie contratto My Way) l’intermediario risponderà dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale per averlo indirizzato l’investitore nella scelta di un programma di investimento non adeguato alle sue necessità. Tribunale Siracusa 13 maggio 2008



Intermediazione finanziaria – Contratto BTP INDEX – Omessa indicazione degli elementi essenziali del contratto – Nullità – Sussistenza. Prodotto finanziario My Way – Informazione incentrata sulla pretesa natura previdenzale del prodotto – Natura fuorviante dell'informazione – Risoluzione per inadempimento – Sussistenza.

Deve essere dichiarata la nullità del contratto denominato BTP INDEX qualora dalla documentazione sottoscritta emerga la mancata indicazione degli elementi essenziali che lo compongono, quali il premio dell'opzione put che lo compone, del prezzo dei titoli acquistati e della composizione del paniere di titoli aionari di riferimento e del tipo di buoni del tesoro costituita a garanzia. Deve essere dichiarata la risoluzione per inadempimento al contratto quadro qualora, nel caso di contratto denominato My Way la banca, nel fornire le informazioni previste dall'art. 21 del TUF, presenti il prodotto come un piano previdenziale e non avverta invece l'investitore dell'alea finanziaria che lo caratterizza.    Tribunale Pescara 28 dicembre 2007



Prodotto finanziario denominato 4 you – Esclusione dello schema contrattuale del mutuo – Impossibilità per l’investitore di intervenire in ipotesi di ribasso dei mercati – Contratto meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 cod. civ. – Esclusione.

Non è meritevole di tutela, secondo quanto previsto dall’art. 1322 cod. civ., in quanto eccessivamente squilibrato in favore del predisponente, il contratto atipico (nella specie denominato 4 you) che si presenta come contratto di mutuo ma che non ha nulla del suo schema; che dirotta la somma mutuata verso incontrollate forme di investimento; che non consente all’investitore alcuna forma di intervento sul tipo di investimento; che non consente, in particolare al contraente, nell’ipotesi di ribasso dei mercati, di adottare a tutela del suo risparmio altro più prudente investimento.   Tribunale Salerno 26 settembre 2007



Prodotto finanziario 4 you – Dovere di trasparenza nella prestazione dei servizi finanziari – Chiarezza nella redazione del modulo contrattuale – Necessità.

Il canone della “trasparenza” cui si deve attenere l’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento si specifica anche nella qualità del documento contrattuale che deve essere tale da porre il cliente in condizioni di trarre dalla sua semplice consultazione gli elementi necessari per esprimere un consenso consapevole. I moduli presentati al cliente devono quindi essere redatti con chiarezza e consentire una immediata rilevazione della portata e dei rischi dell’operazione. Tribunale Trapani 30 luglio 2007



Prodotto finanziario My Way – Unico contratto con operazioni interdipendenti – Facoltà di recesso ex art. 30 TUF – Riferimento all’intero contratto – Necessità.

Il prodotto finanziario My Way, seppur concettualmente scindibile in una pluralità di operazioni diverse, costituisce un contratto collegato, costituito da operazioni funzionalmente interdipendenti, volte ad un risultato economico unitario ottenuto tramite una pluralità coordinata di contratti; la facoltà di recesso deve pertanto riguardare il contratto nel suo complesso e non già una delle singole operazioni previste. Tribunale Rimini 28 aprile 2007



Intermediazione finanziaria – Disciplina contrattuale del diritto di recesso – Mancanza di chiarezza – Valutazione del rischio – Incidenza – Violazione dei doveri di informazione – Sussistenza.

La mancanza di chiarezza della disciplina contrattuale del diritto di recesso da un contratto relativo ad un prodotto finanziario di lunga durata incide sulla possibilità per l’investitore di valutare il rischio dell’operazione e si risolve in una violazione da parte dell’intermediario dell’art. 21 del TUF e dell’art. 28 del reg. Consob. Tribunale Rimini 21 aprile 2007



Conflitto di interessi – Specificità dell’informazione – Necessità.

L’informazione da parte dell’intermediario dell’esistenza del conflitto di interessi deve espressamente illustrare la natura e le caratteristiche del conflitto e la situazione concreta nella quale lo stesso si esplica. In difetto non può ritenersi sussistente il consenso informato dell’investitore. Tribunale Rimini 21 aprile 2007



Prodotto My Way – Contratto di mutuo finalizzato all’acquisto di prodotti finanziari – Rapporto tra rendimento degli investimenti e tasso debitore – Nullità e annullabilità del contratto.

. Tribunale Salerno 16 aprile 2007



Intermediazione finanziaria – My Way – Contratti conclusi fuori sede – Omessa indicazione della facoltà di recesso – Clausola contenuta nel prospetto di un prodotto sottostante – Nullità.

In ipotesi di prodotti finanziari fromati dalla combinazione di altri prodotti (nella specie My Way), all’omessa indicazione nel testo contrattuale della facoltà di recesso di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 58/1998, non può supplire l’indicazione di tale facoltà contenuta nei prospetti informativi dei fondi di investimento sottostanti al prodotto oggetto del contratto tra investitore e intermediario. Tribunale Bari 26 febbraio 2007



Prodotto denominato “4 you” – Oneri probatori a carico dell’intermediario – Raccolta di informazioni sul profilo di rischio – Operazione in conflitto di interessi.

In ipotesi di contratto “4 you”, deve ritenersi sufficiente a soddisfare l’onere probatorio posto a carico degli intermediari finanziari dall’art 23, 6° comma del T.U.F. la dimostrazione dell’avvenuta raccolta delle informazioni sulla propensione al rischio ed alla consapevolezza finanziaria del cliente e dell’avvertenza che l’operazione era “in conflitto di interessi”. Tribunale Modena 22 gennaio 2007



Intermediazione finanziaria – Piano finanziario My way – Errore essenziale sulla natura del contratto – Nullità.

Qualora l’investitore sia convito di sottoscrivere un piano di investimento (nella specie Myway) basato sull’accantonamento di una somma mensile, senza avere la consapevolezza di aver contratto un mutuo e che le somme da lui pagate mensilmente rappresentano la rata di rimborso dello stesso, si versa in ipotesi di errore essenziale e riconoscibile sull’intero contratto con conseguente nullità dello stesso ai sensi dell’art. 1427 cod. civ. Tribunale Parma 06 dicembre 2006



Intermediazione finanziaria – Prodotto finanziario My way – Errore essenziale dell’investitore sulla natura del contratto – Annullamento.

Si versa in ipotesi di errore essenziale riconoscibile sull’intero contratto qualora l’investitore presti il proprio consenso nel convincimento di sottoscrivere un piano di investimento basato sull’accantonamento di una somma mensile, senza avere la consapevolezza di aver contratto un mutuo e che le somme pagate mensilmente ne rappresentano in realtà la rata di rimborso. Tribunale Parma 06 dicembre 2006



Piano finanziario 4You - Collocamento fuori sede - Disciplina di cui all’art. 30 d. lgs. 58/98 – Applicabilità.

Il piano denominato 4You è un prodotto sintetico costituito da un finanziamento finalizzato all'acquisto di obbligazioni bancarie zero coupon e di fondi azionari qualificabile come strumento finanziario alla stregua dell’art. 1 lett. j del d. lgs. 58/98 ed è stato costruito in modo tale da non consentire una autonomia funzionale delle sue singole componenti assumendo una distinta configurazione causale sicché, trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 30 d. lgs. 58/98, nel caso di stipulazione fuori sede, il negozio deve ritenersi nullo qualora la facoltà di recesso non sia stata accordata in relazione all’intero contratto. Tribunale Mantova 17 ottobre 2006



Piano finanziario “My Way” – Contratti conclusi fuori sede – Diritto di recesso – Mancata previsione con riferimento all’intero piano – Nullità.

I contratti che compongono il piano finanziario denominato “My Way” sono tra loro causalmete collegati (il finanziamento è infatti esclusivamente finalizzato all’acquisto delle obbligazioni e delle quote dei fondi comuni) sicchè non sembra possa aversi una autonomia funzionale tra gli stessi. Da ciò consegue la nullità di tali contratti ove conclusi fuori sede in quanto non prevedono il diritto di recesso di cui all’art. 30, comma 6 del d.lgs. n. 58/1998 con riferimento all’intero piano finanziario. Tribunale Roma 04 settembre 2006



Prodotto finanziario My Way – Contratto atipico – Applicazione delle norme del TUF.

Qualora la banca eroghi al cliente un finanziamento il cui utilizzo sia vincolato all’acquisto di prodotti finanziari, si è in presenza di un contratto atipico con finalità collegate al quale dovrà essere applicata la normativa del T.U.F., con particolare riferimento all’art. 21. Tribunale Torre Annunziata 30 agosto 2006



Piano finanziario “My Way” – Contratto misto - Contratti conclusi fuori sede – Diritto di recesso – Mancata previsione con riferimento all’intero piano – Nullità.

Il contratto denominato “My Way” è un contratto misto che ha come scopo principale l’acquisto di prodotti finanziari, posto che il soggetto finanziato non riceve nessuna somma di denaro della quale può disporre e che viene invece interamente utilizzata per l’acquisto di prodotti finanziari. A tale tipo di contratto deve quindi ritenersi applicabile la disciplina prevista per i contratti di collocamento si strumenti finanziari di cui all’art. 30, commi 6 e 7 del d. lgs. n. 58/1998 in base alla quale il contratto, ove concluso fuori sede, deve prevedere la facoltà di recesso a pena di nullità. Tribunale Roma 20 luglio 2006



Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi e di trasparenza – Risoluzione per inadempimento del contratto quadro – Nullità dei singoli contratti di negoziazione.

La violazione da parte dell’intermediario dei doveri di informazione e di trasparenza costituisce inadempimento al contratto quadro e comporta la nullità dei singoli contratti di negoziazione in relazione ai quali sono ravvisabili le suddette violazioni. (Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto di sottoscrizione del piano finanziario 4you in quanto inadeguato al profilo di rischio dell’investitore non informato dei relativi rischi). Tribunale Firenze 21 giugno 2006



Piano Finanziario “My Way”- Collocamento fuori sede di titoli obbligazionari - Diritto di recesso gratuito dell’investitore – Sussistenza.

Nella categoria dei contratti di collocamento di strumenti finanziari di cui all’art. 30 D.lvo n. 58/98 che- se conclusi fuori sede- devono indicare la facoltà di recesso negoziale gratuito dell’investitore entro sette giorni dalla sottoscrizione, rientrano anche i contratti aventi ad oggetto la vendita di titoli obbligazionari. Tribunale Pescara 09 maggio 2006



Piano Finanziario “My Way”- Prestito accessorio all’acquisto di strumenti finanziari - Contratto atipico- Sussistenza- Collocamento fuori sede di strumenti finanziari- Diritto di recesso – Sussistenza- Caratteristiche.

Qualora il piano finanziario offerto fuori sede consista in una operazione negoziale complessa, strutturata attraverso la previa erogazione all’aspirante investitore di un finanziamento pecuniario collegato al successivo acquisto- per il tramite dell’Istituto di credito finanziatore, su ordine del soggetto finanziato e con l’utilizzo obbligatorio della provvista oggetto del prestito- di determinate tipologie di strumenti finanziari già indicate nel “contratto-quadro”, il diritto di recesso senza oneri e spese dell’investitore, imposto per le offerte fuori sede di strumenti finanziari dagli artt. 30 e 31 d.lgs. n. 58/98, deve avere ad oggetto non soltanto i singoli acquisti di prodotti finanziari ma il piano finanziario nel suo complesso e, quindi, anche la sua componente di prestito che, essendo vincolato al compimento di successive predeterminate operazioni di investimento mobiliare e trovando, di conseguenza, la propria causa esclusiva nelle operazioni medesime, partecipa delle scelte negoziali di investimento finanziato in strumenti finanziari dalle quali il contraente medesimo ha-entro sette giorni dalla sottoscrizione fuori sede- il diritto di svincolarsi gratuitamente ex art. 30 d.lgs. n. 58/98. Tribunale Pescara 09 maggio 2006



Prodotto finanziario complesso - Piani Finanziari “4 You” e “Visione Europa” – Diritto di recesso - Caratteristiche.

Qualora il prodotto consista in una operazione strutturata che prevede l’erogazione di un finanziamento collegato e vincolato alla conclusione di ulteriori operazioni finanziarie (nella specie fondi comuni azionari e obbligazioni zero coupon) e i singoli contratti che lo formano siano avvinti da un vincolo causale tale da non consentire la configurabilità di un'autonomia funzionale dei loro singoli aspetti, il diritto di recesso dell’investitore, previsto per le offerte fuori sede dagli artt. 30 e 31 d.lgs. n. 58/98, deve avere ad oggetto il prodotto finanziario nel suo complesso e non soltanto le singole operazioni di investimento. Tribunale Lodi 17 marzo 2006



Contratti bancari atipici – Contratto “for you” – Natura – Dovere di correttezza ed informazione della banca – Violazione – Clausola vessatoria – Onere della prova – Responsabilita’ dell’istituto – Nullita’ del contratto – Indebito arricchimento – Obbligo restitutorio – Sussistenza.

In tema di contratti bancari “atipici”, nell’ambito dei quali si colloca il pacchetto denominato “for you” (consistente in una serie di operazioni economiche, tra loro funzionalmente collegate, dirette a concedere al cliente, quale corrispettivo del versamento di una rata costante, un finanziamento destinato esclusivamente all’acquisto di particolari strumenti finanziari, quali titoli e quote di investimento), è nullo, per violazione dell’art. 21 T.U.F., il contratto  sottoscritto dal cliente in assenza di una preventiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche del prodotto finanziario acquistato e sui relativi rischi di investimento. L’elevato rischio insito in questo tipo di operazioni e la natura dell’investitore (che, nella maggior parte dei casi, si identifica con il risparmiatore di media diligenza, non esperto in materia finanziaria) impongono, infatti, all’istituto bancario l’obbligo di fornire allo stesso una corretta, puntuale e dettagliata informazione circa le caratteristiche dell’operazione proposta –la cui prova deve essere fornita in modo rigoroso dalla banca– che non può ritenersi assolto se alla documentazione corrisposta al cliente all’atto della sottoscrizione del contratto non siano allegati anche i prospetti informativi relativi al prodotto finanziario acquistato. Tribunale Pescara 28 febbraio 2006



Contratti con il consumatore – Clausola di recesso – Tasso di interesse – Nullità.

Deve ritenersi limitativa del diritto di recesso, in quanto non bilanciata da analoga facoltà concessa al consumatore per l’ipotesi di recesso della banca, e quindi nulla a’ sensi dell’art. 1469bis, 3° comma n. 5 cod. civ., la clausola che preveda quale contropartita del recesso dell’investitore l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere alla banca, "oltre agli interessi e gli altri oneri maturati fino all'esercizio di detta facoltà, un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere, comprensive di capitale ed interessi, attualizzata al tasso IRS (Interest Rate Swap) corrispondente al periodo intercorrente tra la data di esercizio della facoltà di anticipata estinzione e la data di naturale scadenza del finanziamento". Tribunale Brindisi 30 dicembre 2005



Piano finanziario 4you con polizza assicurativa – Valore della polizza legato a prodotti finanziari - Processo societario – Esclusione.

La controversia sulla nullità di un negozio avente ad oggetto un piano finanziario (nella specie “4you”) consistente nella concessione di un finanziamento finalizzato esclusivamente all’acquisizione di una polizza assicurativa sulla vita non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1 d. lgs. n. 5/2003 e ciò anche nell’ipotesi in cui la polizza sia ancorata al valore di fondi di investimento e comporti per il sottoscrittore rischi finanziari. Tribunale Mantova 16 novembre 2005



Intermediazione finanziaria – Contratti aleatori – Alea a carico di una sola delle parti – Squilibrio tra le prestazioni – Nullità.

Non è meritevole di tutela il contratto atipico nel quale l’alea sia posta esclusivamente a carico di uno solo dei contraenti e ciò in quanto l'ordinamento non può ammettere la validità di contratti atipici che, lungi dal prevedere semplici modalità di differenziazione dei diversi profili di rischio, trasferisca piuttosto in capo ad una sola parte tutta l'alea derivante dal contratto, attribuendo invece alla controparte profili certi quanto alla redditività futura del proprio investimento. L'insanabile squilibrio iniziale tra le prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale rende allora l'intero contratto -e non soltanto le singole clausole sopra indicate- radicalmente nullo, non solo per contrasto con gli art. 21 e ss. TUF, ma anche per sua contrarietà alla previsione di cui all'art. 1322 c.c, non essendo detto negozio volto alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Tribunale Brindisi 24 ottobre 2005



Fallimento - Piano finanziario For you -Pegno irregolare di titoli – Facoltà di disposizione della banca – Sussistenza – Compensazione – Ammissibilità.

La costituzione in pegno dei titoli compresi nel piano finanziario denominato For You a favore della banca, la quale poteva disporne per soddisfare i propri crediti senza l'espletamento delle modalità di cui all'art. 2796 c.c. ed aveva, a seguito della loro vendita, unicamente l’obbligo di restituire l’eccedenza, integra la fattispecie di cui all’art. 1851 c.c., atteso che i titoli erano stati dedotti nella loro fungibile valenza economica ed individuati solo nella loro appartenenza ad un genus. Ne consegue che il creditore garantito non è tenuto a richiedere l'accertamento del proprio credito nelle forme previste dalla legge fallimentare mentre l'effetto estintivo può operare senza i limiti posti dall'art. 56 l.f.. Tribunale Mantova 13 ottobre 2005



Piano finanziario 4you – Forma scritta –-Necessità -  Nullità – Sussistenza.

Deve essere dichiarata la nullità a’ sensi dell’art. 23 del TUF del piano finanziario 4you qualora il relativo contratto non sia stato stipulato per iscritto. Tribunale Prato 28 luglio 2005



Prodotto finanziario denominato 4you – Natura – Obbligo di informazione – Sussistenza. Violazione delle norme a tutela del consumatore – Sussistenza. “Contratto aleatorio unilaterale” – Atipicità del contratto – Nullità per contrasto con l’art. 1322 c.c. – Sussistenza.

Ove l’accordo stipulato tra banca e cliente sia costituito dalla concessione di un finanziamento vincolato esclusivamente all’acquisto di particolari strumenti finanziari, la causa del negozio – caratterizzato da operazioni finanziarie tra loro funzionalmente collegate - deve essere ricercata nel collegamento negoziale tra il finanziamento e la vendita dei prodotti finanziari, con la conseguenza che alla fattispecie deve essere ritenuta applicabile la disciplina di cui agli artt. 21 e ss. del TUF, che impone all’intermediario lo specifico obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti del cliente.Qualora il rapporto tra banca e cliente preveda un vantaggio certo a favore della prima ed un’alea rilevante carico del secondo, è possibile parlare di “contratto aleatorio unilaterale” avente natura atipica e non meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 1322 c.c. Tribunale Brindisi 21 giugno 2005



Contratto denominato 4you – Pubblicità ingannevole – Violazione degli obblighi di correttezza dell’intermediario – Sussistenza. Documento contrattuale e obbligo di trasparenza nella prestazione dei servizi – Presentazione distorta della realtà - Sussistenza. Conflitto di interessi – Informazione specifica – Indicazione graficamente evidenziata del conflitto – Necessità. Correttezza e trasparenza degli intermediari – Tutela dell’integrità del mercato – Violazione – Nullità del contratto. Tutela del consumatore - Nullità delle clausole non redatte in modo chiaro e comprensibile – Sussistenza. Errore e dolo causato da pubblicità ingannevole - Sussistenza.

. Tribunale Firenze 19 aprile 2005



Contratto denominato 4You - Truffa contrattuale, usura, violazione degli artt. 27, 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/98, nullità per mancata traditio della somma mutuata - Insussistenza.

. Tribunale Mantova 24 marzo 2005



4you – Investitore pensionato - Violazione degli obblighi di informazione – Inadeguatezza dell’investimento - Insussistenza.

. Tribunale Mantova 14 marzo 2005



Violazione delle norma relative ai servizi di investimento – Inadempimento contrattuale – Nullità - Insussistenza. Prodotto denominato 4you – Annullamento per errore – Comprensione del contenuto del contratto in base a comuni nozioni di cultura generale. Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta – Insussistenza.

. Tribunale Potenza 24 febbraio 2005



Contratto denominato 4you – Chiarezza del contenuto contrattuale – Sussistenza –Adeguatezza al profilo di rischio – Sussistenza – Conflitto di interessi insussistenza.

. Tribunale Milano 09 novembre 2004



Prodotto finanziario denominato My way – Omessa informazione sulla natura del prodotto, sul conflitto di interessi e sulla penale per il recesso – Insussistenza.

. Tribunale Lecce 29 ottobre 2004



Prodotto finanziario denominato 4you – Natura dell’operazione – Falsa prospettazione di piano d’accumulo – Insussistenza – Adeguatezza delle informazioni - Sussistenza – Violazione del reg. Consob n. 11522/1998, artt. 26, 28 e 29 – Insussistenza – Nullità del contratto per mancanza di trasparenza – Insussistenza – Pubblicità ingannevole e provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Conseguenze - Mancanza di prova - Irrilevanza

. Tribunale Parma 22 settembre 2004



4you – Richiesta di provvedimento d’urgenza volto ad ottenere la sospensione dell’obbligo di pagamento delle rate – Prova del danno - Facoltà di recesso dal contratto – Periculum in mora – Insussistenza - Approfondita conoscenza di strumenti finanziari – Alta propensione al rischio – Fumus boni iuris – Insussistenza.

. Tribunale Piacenza 12 luglio 2004



Pubblicità ingannevole – Prodotto finanziario May-Way – Idoneità ad indurre in errore il consumatore – Sussistenza.

…il consumatore può subire un indebito condizionamento nel proprio processo di scelta rivolgendosi all'operatore pubblicitario nell'aspettativa di effettuare un investimento, senza la consapevolezza di dover al contempo sottoscrivere anche un contratto di finanziamento… Garante della concorrenza e del mercato . 18 settembre 2003




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