FATTISPECIE NEGOZIALI PARTICOLARI
- contratti derivati -
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Operatore qualificato - Dichiarazione di operatore qualificato di cui all'articolo 31 del regolamento Consob 11522 del 1998 - Validità - Elementi di giudizio - Pregressa operatività del cliente in contrati di swap.
Tra gli elementi che possono essere presi in considerazione per verificare la validità della dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato di cui all'articolo 31 del regolamento Consob 11522 del 1998, vi è la pregressa operatività in contrati di swap attraverso la quale l'investitore può aver acquisito una sempre maggiore consapevolezza dei meccanismi operativi di tale tipologia di contratti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Verona 10 dicembre 2012
Strumenti di gestione del debito pubblico - Finanza degli enti territoriali - Utilizzo di strumenti finanziari di cui all’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Discrezionalità dei singoli enti nella scelta dello strumento e nella determinazione della convenienza economica dell'operazione.
L’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fissati gli obiettivi da perseguire e indicati gli strumenti utilizzabili, ha rimesso alla discrezionalità dei singoli enti non solo la scelta dello strumento più adeguato da utilizzare per conseguire l’obiettivo, ma anche la concreta, responsabile e consapevole determinazione della convenienza economica dell’operazione di ristrutturazione del debito. Da ciò consegue che la convenienza dell’operazione di ristrutturazione del debito effettuata dagli enti deve essere apprezzata in concreto, in base alla sua effettiva articolazione, nonché ai fatti, alle informazioni e ai dati in possesso (o dei quali avrebbero dovuto essere ragionevolmente in possesso) degli enti stessi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Consiglio di Stato 27 novembre 2012
Strumenti di gestione del debito pubblico - Finanza degli enti territoriali - Operazione di ristrutturazione del debito effettuata da enti pubblici ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Attuazione di più operazioni attraverso più strumenti finanziari - Valutazione di convenienza economica - Riferimento all'intera operazione.
Qualora l’operazione di ristrutturazione del debito effettuata dagli enti pubblici sulla scorta degli strumenti previsti dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sia articolata attraverso l'utilizzo di più operazioni (nel caso di specie: estinzione anticipata dei mutui preesistenti a tasso variabile con spread medio pari a 0,126%, emissione di un BOP a tasso variabile con spread pari a 0,063%, sottoscrizione di contratto derivato collar) che, benché autonome e separate tra di loro, sono nondimeno connesse e collegate, in quanto strutturalmente funzionalizzate al conseguimento dell’obiettivo indicato dal citato art. 41, la valutazione di convenienza economica deve pertanto essere riferita all’intera operazione e non può essere limitata al solo valore dei contratti swap (ed alla questione dei costi impliciti di questi ultimi), attraverso i quali l'ente abbia inteso garantirsi dal rischio dell’eventuale aumento dei tassi di interessi sulla sua (nuova) posizione debitoria nell'arco del periodo di tempo previsto per la sua estinzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Consiglio di Stato 27 novembre 2012
Pluralità di domande contro la stessa parte - Deroga alla competenza territoriale derogabile - Ammissibilità.
La proposizione di una pluralità di domande nei confronti della stessa parte consente la deroga non solo alla competenza per valore ma anche a quella per territorio derogabile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Lucera 26 luglio 2012
Pluralità di domande contro la stessa parte - Domanda di risarcimento danni di nullità, annullamento o risoluzione contrattuale - Rapporto di accessorietà - Esclusione - Cumulo oggettivo - Deroga alla competenza territoriale - Ammissibilità.
La domanda di risarcimento dei danni causati dalla illegittima segnalazione alla centrale rischi delle passività derivanti da un contratto di finanziamento e da contratti collegati di interest rate swap dei quali si chiede la dichiarazione di nullità, annullamento o risoluzione non ha carattere accessorio rispetto alle altre domande e consente di derogare ex art. 104 c.p.c. alla competenza territoriale esclusiva fissata da apposita clausola contenuta nei citati contratti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Lucera 26 luglio 2012
Interest swap rate IRS - Informazione sulla natura e sui rischi della specifica operazione ex articolo 28 reg. Consob n. 11522 del 1998 - Indicazione degli elementi essenziali del contratto derivato - Insufficienza.
In materia di operazioni in interest swap rate, l'informazione sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, dovuta in base all'articolo 28 del regolamento Consob numero 11522 del 1998, non può essere desunta dagli elementi essenziali, quali data iniziale e di scadenza, nozionale, tasso pagato dal cliente e periodicità del pagamento dei flussi, i quali nulla dicono in ordine al complesso meccanismo e della rischiosità delle operazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Novara 19 luglio 2012
Interest swap rate IRS - Operazioni con funzione di copertura di specifici rischi - Distinzione dalle operazioni speculative - Correlazione tra le caratteristiche dell'oggetto della copertura e lo strumento finanziario - Fattispecie in tema di contratto di leasing immobiliare - Timing dei flussi - Rilevanza.
Affinché le operazioni in interest rate swap e, più in generale, quelle in strumenti finanziari derivati, possano definirsi con funzione di copertura di specifici rischi e non meramente speculative, devono essere osservate le prescrizioni di cui alla comunicazione Consob n. DI/99013791 del 26 febbraio 1999, tra le quali vi è la elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell'oggetto della copertura e lo strumento finanziario utilizzato. In proposito, va rilevato che nel caso di un contratto di leasing immobiliare con canoni a cadenza trimestrale, al fine di determinare la correlazione tra il contratto di swap ed il rischio che si intende assicurare, risulta decisivo il timing dei flussi, giacché una apprezzabile discrasia tra le scadenze dei pagamenti e la conseguente inevitabile variazione dei tassi che si verifica in tale lasso di tempo potrebbe impedire l'effetto di copertura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Novara 19 luglio 2012
Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Difetto di causa – Nullità per inidoneità della operazione a raggiungere lo scopo di copertura concretamente perseguito nella negoziazione.
La non rispondenza delle condizioni economiche contrattuali del contratto derivato Interest Rate Swap alla funzione di copertura del rischio nello stesso enunciata ne comporta la nullità per difetto di causa (art. 1418, comma secondo, c.c.), da intendersi quale sintesi degli interessi concretamente perseguiti dalla negoziazione (cfr. Cass. 10490/2006). (Marco Dalla Zanna) (riproduzione riservata)
Tribunale Monza 17 luglio 2012
Contratti derivati - Invalidità della dichiarazione di operatore qualificato - Informazione sui rischi specifici dell'operazione ai sensi degli articoli 21 e 28 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Necessità.
In ipotesi di operazioni in contratti derivati, qualora la dichiarazione di operatore qualificato di cui all'articolo 31, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998 non possa ritenersi validamente resa, l'intermediario deve, ai sensi degli articoli 21 e 28 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, informare per iscritto il cliente sui rischi specifici dell'operazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Prato 04 giugno 2012
Contratti derivati - Contratti atipici - Valutazione di meritevolezza - Contratti di interest swap - Finalità di copertura dei rischi - Necessità.
I contratti derivati, stante il loro carattere di atipicità, possono essere accettati dall'ordinamento solamente se ritenuti meritevoli di tutela e, qualora si tratti di contratti di interest rate swap, solamente qualora siano stipulati con finalità di copertura di determinati rischi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Lucera 26 aprile 2012
Accertamento tecnico preventivo – Urgenza – Fattispecie concreta di contratti derivati – Insussistenza.
Il carattere dell’urgenza, necessario per l’ammissibilità del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ricorre unicamente quando sussista la possibilità che il trascorrere del tempo modifichi lo stato di luoghi o cose, rendendo impossibile o inefficace un successivo accertamento nel rispetto dei tempi processuali. Tale situazione non ricorre quando, pur essendo ancora in corso di esecuzione il contratto su derivati di cui si discute in concreto, l’accertamento richiesto sembri concernere inadempienze dell’intermediario relative alla fase delle negoziazioni. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 24 aprile 2012
Contratti derivati - Natura illecita - Esclusione.
È inammissibile l’identificazione dell’illecito nella stessa stipulazione dei contratti derivati, che sono meritevoli di tutela nel nostro ordinamento giuridico, come confermato dalla giurisprudenza consolidata in merito. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 14 aprile 2012
Contratti Interest rate swap – Funzione economico-sociale – Contratto non par – Inidoneità dell’up front a eliminare lo squilibrio originario – Difetto di causa in concreto – Nullità del contratto.
Ente Pubblico – Classificazione come operatore qualificato sulla base di autocertificazione di cui all’art. 31 Reg. Consob – Disapplicazione da parte dell’intermediario delle regole di condotta – Irrilevanza di una autocertificazione stilizzata – Obblighi di informazione in capo all’intermediario sul significato della autocertificazione e sulle conseguenze che ne derivano – Necessità di una dichiarazione circostanziata – Obbligo in capo all’intermediario di valutare la coerenza del contenuto della autocertificazione rispetto all’operazione da compiere.
La possibilità di ravvisare nello schema di base delle operazioni irs una causa in astratto – coincidente con lo scambio di flussi corrispondente al differenziale che, nel tempo di esecuzione del contratto, si determina tra due tassi di interessi differenti e predefiniti, applicati a un capitale nozionale di riferimento – non preclude di verificare, con riguardo al contratto intervenuto tra le parti e considerato nella sua specifica conformazione, l’esistenza di una causa in concreto. Ne consegue che nell’ipotesi di contratto non par (ovvero non presentante, al tempo della sottoscrizione, un differenziale nullo), qualora la misura dell’up front non valga a ristabilire la condizione di parità tra le parti, l’operazione dovrà ritenersi affetta da squilibrio genetico e pertanto qualificarsi nulla per difetto di causa in concreto. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
L’autocertificazione di essere operatore qualificato ai sensi dell’art. 31 reg. consob, con tutta la diminuzione di garanzie che ne deriva, deve costituire il frutto di una serie di informazioni che la banca deve ricevere dal cliente e fornire allo stesso perché questi possa rendere una dichiarazione informata e quindi quanto più possibile aderente alla realtà. Pertanto, l’intermediario deve avvertire il cliente sul significato della dichiarazione, sulle conseguenze che ne derivano, nonché sulla tipologia e caratteristiche dello strumento finanziario in modo che quest’ultimo sia in grado di capire se e in quale misura le proprie competenze ed esperienze sussistano effettivamente. Correlativamente, il cliente dovrà indicare all’intermediario di quali esperienze e competenze dispone, in modo che l’intermediario stesso, che è soggetto professionalmente esperto, possa comprendere se la dichiarazione ricevuta rispecchi effettivamente, in relazione al caso concreto, la realtà. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Intermediazione finanziaria - Contratti derivati - Swap - Doveri di cui all'articolo 21 del TUF - Applicabilità al cliente che abbia sottoscritto la dichiarazione di operatore qualificato.
Intermediazione finanziaria - Contratti derivati - Swap - Doveri di cui all'articolo 21 del TUF - Dovere dell'intermediario di proporre al cliente strumenti finanziari adeguati alle esigenze dallo stesso manifestate - Sussistenza - Adeguatezza dell'investimento di cui art. 29 del reg. Consob - Distinzione.
Intermediazione finanziaria - Contratti derivati - Swap - Collegamento negoziale fra più contratti di rinegoziazione - Inadempimento dell'intermediario - Ripercussione sull'intero rapporto.
L'articolo 21 del TUF dispone che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati debbano comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio gli interessi dei clienti e per l'integrità dei mercati; l'interesse del cliente deve, quindi, sempre costituire il punto di riferimento dell'attività professionale espletata dall'intermediario finanziario e ciò anche quando il cliente abbia sottoscritto la dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato prevista dall'articolo 31 del reg. Consob. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
I doveri di diligenza, correttezza, trasparenza e di informazione prescritti dall'articolo 21 del TUF nell'interesse dei clienti e della integrità dei mercati impongono all'intermediario il dovere di proporre strumenti finanziari adeguati alle esigenze che il cliente abbia opportunamente manifestato e ciò anche nell'ipotesi in cui questi abbia sottoscritto la dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31 del reg. Consob. In proposito, va precisato che la nozione di "adeguatezza" alle esigenze del cliente dello strumento proposto discende direttamente dagli obblighi prescritti dal citato articolo 21 del TUF e differisce dalla valutazione di adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio dell'investitore prevista dall'art. 29 del reg. Consob. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In virtù del collegamento negoziale esistente tra più contratti in derivati finanziari ove i successivi costituiscono la rinegoziazione dei precedenti, si deve ritenere che l'inadempimento dell'intermediario ai doveri prescritti dall'articolo 21 del TUF si ripercuota sull'intero rapporto intercorso con il cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Contratto di opzione su azioni - Contratto stipulato tra privati - Mediazione obbligatoria - Esclusione.
Mediazione obbligatoria - Individuazione delle controversie relative a "contratti assicurativi, bancari e finanziari" - Riferimento alla natura professionale di una delle parti.
Il contratto di opzione su azioni stipulato tra privati senza l'intervento di un operatore professionale o finanziario non rientra nell'ambito delle controversie in materia di contratti finanziari, per le quali il legislatore all'articolo 5 del d.lgs. 28/2010 ha previsto la mediazione obbligatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'espressione letterale dell'articolo 5 del d.lgs. 28/2010 nonché la Relazione al citato d.lgs. consentono di ritenere che, allo scopo di individuare la categoria delle controversie soggette a mediazione obbligatoria relative a "contratti assicurativi, bancari e finanziari" si debba fare riferimento alla natura "professionale" di una delle parti piuttosto che alle specifiche tipologie contrattuali, le quali sono di per se stesse di difficile ricostruzione sistematica sulla scorta del nomen juris utilizzato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Contratti derivati – Presenza di componente speculativa conseguente a rimodulazioni – Nullità per difetto di causa – Non sussiste – Liceità di derivati speculativi.
La originaria funzione di copertura perseguita dalle parti nella conclusione di un derivato consente di valutarne la coerenza con il rischio sottostante. Successive rimodulazioni del contratto tali da introdurre componenti speculative e di maggiore complessità non ne determinano la nullità per difetto di causa, attesa la liceità anche di derivati speculativi. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 08 febbraio 2012
Contratti derivati – Aleatorietà – Squilibrio tra le obbligazioni assunte dalle parti – Non è provato dalle perdite – Non sussiste.
E’ infondata la pretesa invalidità dei contratti derivati per asserito “squilibrio delle obbligazioni assunte dalle parti” (che non può ritenersi dimostrato dalle perdite subite dai contratti) stante l’aleatorietà dei contratti stessi (i cui effetti sono legati all’andamento del mercato). Peraltro la valutazione degli effetti di un contratto derivato va effettuata tenendo conto della complessiva situazione finanziaria del contraente, ed in particolare del vantaggio ottenuto dallo stesso in termini di minori interessi pagati sui finanziamenti in riferimento a perdite sul derivato conseguenti alla diminuzione dei tassi di interesse del mercato. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 08 febbraio 2012
Contratto di negoziazione - Investimenti in prodotti derivati - Forma scritta - Indicazione della somma messa a disposizione per l'investimento in derivati - Necessità - Nullità.
I contratto di intermediazione avente ad oggetto la negoziazione in prodotti derivati deve necessariamente indicare, a pena di nullità, la somma messa a disposizione dal cliente per l'investimento in prodotti derivati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma 30 giugno 2011
Intermediazione finanziaria - Operazioni in strumenti derivati - Caratteristiche - Vantaggiosità per il cliente - Necessità - Costi di transazione sproporzionati - Sostituzione di contratto IRS.
Le operazioni in strumenti derivati dovrebbero presentarsi come potenzialmente vantaggiose per il cliente quanto meno nell'ipotesi di scenari economici a lui favorevoli. Costituisce, pertanto, un'operazione rovinosa ed insensata e sbilanciata a tutto vantaggio dell'intermediario quella che presenti costi di transazione talmente elevati da assorbire gli eventuali guadagni del cliente nel caso di andamento lui favorevole del mercato (nel caso di specie, è stata effettuata la sostituzione di un contratto di interest swap rate con altro che, al momento della stipula, presentava già un market to market negativo soprattutto a causa di rilevanti costi occulti di ristrutturazione). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Lecce 09 maggio 2011
Intermediazione finanziaria - Contratti derivati in valute swap - Considerevole differenza tra i rischi dalle parti - Esclusione della aleatorietà - Insussistenza.
Nell'ambito dei contratti derivati su valuta e di swap, la considerevole differenza tra i rischi assunti dall’investitore e quelli assunti dall'intermediario non è sufficiente a ritenere inesistente la aleatorietà del contratto qualora ciò possa trovare giustificazione nella specifica situazione in cui l'investitore si trova ad operare e lo stesso sia in grado di monitorare costantemente l'andamento e gli effetti del derivato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 19 aprile 2011
Contratti derivati - Copertura del rischio di cambio - Motivo fondante la stipula del contratto - Dovere dell'intermediario corrette professionale - Individuazione di un prodotto adeguato alle esigenze del cliente - Onere della prova.
Qualora l'esigenza di attuare una copertura dal rischio di cambio costituisca il motivo fondante della stipula di contratti derivati sulle valute, il primo e fondamentale dovere dell'intermediario diligente, corretto e professionale è quello di proporre all'investitore un prodotto adeguato a tale esigenza e quindi tendenzialmente privo di implicazioni speculative. Grava sull'intermediario l'onere di aver operato, nei rapporti con il cliente, con tale specifica diligenza e di possedere altresì un'effettiva conoscenza degli strumenti finanziari proposti al cliente, posto che l'articolo 26, lett. F, reg. Consob 11522/98, impone, così come i principi di correttezza impongono a qualsiasi venditore, di avere un'adeguata conoscenza del prodotto offerto alla clientela. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Piacenza 19 aprile 2011
Contratti derivati - Strumenti finanziari a struttura complessa - Dovere dell'intermediario di curare l'interesse del cliente - Articolo 21 del TUF - Diligenza e correttezza - Efficiente svolgimento dei servizi e professionalità dell'intermediario - Sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato - Esclusione degli adempimenti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento - Irrilevanza.
Qualora l'intermediario offra al cliente uno strumento finanziario a struttura complessa al fine di far fronte a specifiche esigenze (nella specie di copertura dal rischio di oscillazione delle valute), assume rilevanza il dovere di professionalità dell'intermediario che deve curare in modo particolare l'interesse del cliente ad ottenere un prodotto effettivamente adatto alle sue esigenze e che non procuri, invece, effetti negativi o dannosi. Questo dovere di correttezza e diligenza cui l'intermediario è tenuto, trova la propria fonte nell'articolo 21, comma 1, lettera A del TUF, che richiama la diligenza e la correttezza, nonché nella lettera E della stessa norma, la quale fa riferimento alle procedure e risorse volte ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e quindi, in definitiva, alla professionalità. Si tratta di doveri di diligenza e professionalità che scaturiscono dall'articolo 21 del TUF e che, come tali, costituiscono norme imperative di settore ma che, a ben vedere, sono espressione del generale principio di buona fede oggettiva proprio del diritto generale dei contratti, principi sui quali non incide minimamente l'esclusione degli adempimenti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento Consob 11522/98. La correttezza (o buona fede in senso oggettivo) rappresenta in questo caso un metro di comportamento per i soggetti del rapporto (e di valutazione per il giudice), il cui contenuto non è a priori determinato in quanto necessita di un'opera valutativa di concretizzazione in riferimento agli interessi in gioco e alle caratteristiche del caso specifico e che dovrà essere compiuta alla stregua dei valori riconosciuti dall'ordinamento a livello costituzionale, quali solidarietà sociale, libertà di iniziativa economica e tutela del risparmio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 19 aprile 2011
Strumento finanziario complesso - Caratteristiche completamente differenti dalle previsioni del contratto quadro - Insufficienza delle informazioni - Carenza di informazione - Violazione del dovere di correttezza e trasparenza.
Qualora il prodotto creato dalla controparte professionale sia un prodotto complesso, nella sostanza completamente avulso dalle previsioni del contratto quadro, di modo che gli elementi informativi sottoscritti dal cliente risultino del tutto insufficienti, per non dire ingannevoli, a comprenderne la natura, si verifica una totale carenza di informazione riconducibile ad un modo di agire scorretto e non trasparente dell'intermediario le cui modalità di contrattazione si pongono in conflitto con gli obblighi primari di correttezza e trasparenza e di informazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 19 aprile 2011
Contratti derivati - Derivati over the counter - Esistenza di un naturale conflitto di interessi - Caratteristiche.
La contrattazione in derivati over the counter, a differenza di quella in derivati cosiddetti uniformi, porta con sé un naturale stato di conflittualità tra intermediario e cliente che discende dall’assommarsi, nel medesimo soggetto, delle qualità di offerente e di consulente; dalla centralità, in relazione al futuro andamento del rapporto, della disciplina stipulata tra le parti; dal fatto che si tratta di prodotti di secondo livello strutturabili in funzione delle specifiche esigenze delle controparti quanto a scadenza, tipologia del sottostante, liquidazione di profitti e perdite, ecc.; dall'evidente interesse dell'intermediario, controparte contrattuale portatore di un proprio interesse economico, a costruire o proporre un prodotto che possa risultare svantaggioso o inadatto al cliente, in quanto fabbricato o rinegoziato in termini geneticamente o successivamente alterati in sfavore della controparte. In tema di derivati over the counter, il conflitto di interessi tra intermediario e cliente può derivare anche dal fatto che il primo può avere in essere operazioni di segno uguale o contrario con altri soggetti e dalla necessità di piazzare prodotti sul mercato anche solo per esigenze di riposizionamento o di propria copertura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 19 aprile 2011
Derivati OTC – Esecuzione differita o continuata – Sospensione cautelare – Ammissibilità. (05/05/2010)
Può essere disposta in via cautelare, ai sensi dell’art. 700 codice procedura civile, la sospensione dell’esecuzione di un contratto avente ad oggetto un’operazione in derivati ad esecuzione non istantanea ma continuata e differita nel tempo che, come tale, si presta ad essere sospesa. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Udine 13 aprile 2010
Derivati OTC – Liquidabilità – Rinegoziazione – Valutazione di rischio. (05/05/2010)
La stipula di contratti derivati over the counter (otc) deve essere valutata con particolare attenzione a causa della loro difficile cedibilità che, a fronte di una evoluzione negativa, costringe il cliente alla rinegoziazione. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Udine 13 aprile 2010
Contratti (in genere) – Intermediazione finanziaria – Derivati – Rinegoziazione – Natura speculativa – Sussiste (d.lgs. n. 58/1998; Reg. CONSOB n. 11522/1998).
La rinegoziazione di un derivato aumenta la esposizione al rischio del cliente e perciò, lungi dall’avere natura assicurativa, determina la natura speculativa dello strumento finanziario. (gl) (riproduzione riservata)
Tribunale Vicenza 29 gennaio 2009
Contratti (in genere) – Intermediazione finanziaria – Derivati – Rinegoziazione – Natura speculativa – Sussiste. (20/07/2010)
La rinegoziazione di un derivato aumenta la esposizione al rischio del cliente e perciò, lungi dall’avere natura assicurativa, determina la natura speculativa dello strumento finanziario. (gl) (riproduzione riservata)
Tribunale Vicenza 29 gennaio 2009
Intermediazione finanziaria – Contratti derivati – Struttura della fattispecie contrattuale – Consulenza tecnica – Funzione di copertura per l'impresa cliente – Determinazione dei costi espliciti ed impliciti – Esistenza di un derivato di copertura dell'intermediario – Carattere precedente contestuale o successivo del derivato di copertura dell'intermediario – Maggior costo rispetto a strumenti derivati plain vanilla o a strumenti di copertura diversi dai contratti derivati – Natura e struttura del mark to market – Suoi criteri di determinazione – Natura e struttura degli up front – Criteri di determinazione e natura di finanziamento.
Tribunale Milano 19 gennaio 2009
Vendita di opzione put – Necessaria indicazione del sottostante, del premio e del prezzo strike – Omissione – Nullità per indeterminatezza dell’oggetto – Sussistenza.
Nel caso di prodotto finanziario che abbia ad oggetto la vendita di un’opzione put, il contratto stipulato con il risparmiatore deve chiaramente riportare gli elementi essenziali quali il tipo di prodotto sottostante l’opzione, il premio e il prezzo strike della medesima. La mancanza di tali indicazioni comporta la nullità del contratto per assoluta indeterminatezza dell’oggetto.
Tribunale Brindisi 18 luglio 2007
Contratto di gestione patrimoniale in futures - Soglia minima di ingresso - Mancato rispetto - Inadeguatezza dell’operazione – Sussistenza.
L’inosservanza della soglia minima di ingresso fissata dall’intermediario finanziario per la stipula di contratti di gestione patrimoniale destinati all’investimento in futures costituisce un’operazione inadeguata per tipologia ed oggetto ed integra violazione della norma di cui all’art. 29 reg. Consob n. 11522/98.
Tribunale Mantova 08 febbraio 2007
Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Indicazione di prezzo e quantità dei prodotti – Opzioni – Indicazione di prezzo strike e premio – Necessità – Nullità.
L’omessa indicazione nell’ordine di negoziazione di strumenti finanziari del numero degli stessi e del relativo valore di mercato ovvero la mancanza di indicazione, nel contratto di vendita di opzioni put, della quantità dei diversi tipi di azione, del corso strike e del premio, comportano la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. per indeterminatezza dell’oggetto.
Tribunale Bari 17 luglio 2006
Intermediazione finanziaria – Acquisto di prodotto strutturato – Presenza di opzione put – Inadeguatezza dell’operazione – Sussistenza.
Deve ritenersi inadeguata ad un investitore con basso profilo di rischio l’operazione di acquisto di un prodotto finanziario strutturato composto da un BTP decennale e da un contratto di vendita di un opzione put dal cliente alla banca.
Tribunale Brindisi 16 dicembre 2005
Contratto di vendita di opzione put – Omessa indicazione del prezzo base e del premio – Nullità – Sussistenza.
E’ nullo per indeterminatezza dell’oggetto il contratto di vendita di un’opzione put che non riporti l’indicazione del prezzo base (strike price) e del premio dell’opzione.
Tribunale Brindisi 16 dicembre 2005
Intermediazione finanziaria – Collocamento di prodotti derivati – Autorizzazione della Banca d’Italia – Necessità – Violazione di norma imperativa – Nullità – Sussistenza.
E’ fonte di nullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ. la violazione della norma, avente natura imperativa, che richiede l’autorizzazione della Banca d’Italia per il collocamento di prodotti derivati, autorizzazione che si pone come requisito legale che, pur non interferendo sulla struttura e sul contenuto del contratto, incide sul momento genetico del rapporto obbligatorio investendone direttamente l’atto costitutivo. (fb)
Tribunale Isernia 22 maggio 2005
Intermediazione finanziaria – Prodotto complesso – Componente derivata – Difficoltà di valutazione – Obbligo di informazione – Sussistenza.
Lo strumento finanziario composto da un buono del tesoro poliennale (BTP) e da un’opzione put su titoli azionari può essere soggetto a notevoli variazioni di valore in dipendenza della componente derivata. In considerazione del fatto che un simile prodotto comporta per un investitore non particolarmente esperto notevoli difficoltà di valutazione, l’intermediario ha l’obbligo di adottare procedure di vendita volte a selezionare adeguatamente la clientela e ad informare correttamente i potenziali investitori sui rischi che esso comporta, secondo quanto previsto dall’art. 21 d. lgs. n. 58/98 e dall’art. 28 reg. Consob n. 11522/98.
Tribunale Brindisi 21 febbraio 2005
Intermediazione finanziaria – Vendita di opzione put – Indeterminatezza dell’oggetto – Sussistenza.
E’ nullo per indeterminatezza dell’oggetto il contratto di vendita di un’opzione put che manchi dell’indicazione del prezzo base dell’opzione e del premio.
Tribunale Brindisi 21 febbraio 2005
Contratti di borsa - Operazioni su derivati - Violazione dell'art. 6 l. 1/91 e del reg. Consob n. 8850/94 da parte della banca - Insussistenza.
In materia di diritti disponibili, come quelli di carattere patrimoniale, la scriminante del consenso dell'avente diritto canonizzata dall'art. 50 c.p., rientra tra la cause giustificative che escludono, anche rispetto agli illeciti civili, la sussistenza di un danno prodotto "non iure", sicchè l'azione risarcitoria non compete al cliente che persiste nel proposito di compiere operazioni azzardate pur se la banca l'ha sconsigliato dall'effettuarle e non si è attenuta al regolamento Consob per aver omesso di esercitare il potere-dovere di pretendere l'adeguamento dei margini di garanzia.
Tribunale Mantova 13 aprile 2004