FATTISPECIE NEGOZIALI PARTICOLARI
- altri casi -
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Mutuo - Finanziamento finalizzato all’acquisto - Art 125 quinquies TUB - Diritto intertemporale.
Mutuo - Finalizzato finalizzato all’acquisto - Collegamento - Ipotesi rilevanti - Fattispecie.
Nei contratti di credito collegati la tutela del consumatore in caso di inadempimento del fornitore è disciplinata dal nuovo art. 125 quinquies TUB. Il fatto che il contratto di servizio e quello di finanziamento siano stati conclusi prima dell’entrata in vigore dell’art 125 quinquies TUB è irrilevante ai fini dell’applicazione della norma. (Alessandro Botti) (riproduzione riservata)
La stipulazione di un accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione del credito al cliente del fornitore non è condizione necessaria ai fini della configurazione di un collegamento negoziale rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 125 quinquies TUB. Basta al riguardo che il contratto di finanziamento sia proposto dalla società erogatrice del servizio ed accettato dal cliente contestualmente alla stipulazione del contratto di servizio. (Alessandro Botti) (riproduzione riservata)
Contratto di opzione su azioni - Contratto stipulato tra privati - Mediazione obbligatoria - Esclusione.
Mediazione obbligatoria - Individuazione delle controversie relative a "contratti assicurativi, bancari e finanziari" - Riferimento alla natura professionale di una delle parti.
Il contratto di opzione su azioni stipulato tra privati senza l'intervento di un operatore professionale o finanziario non rientra nell'ambito delle controversie in materia di contratti finanziari, per le quali il legislatore all'articolo 5 del d.lgs. 28/2010 ha previsto la mediazione obbligatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'espressione letterale dell'articolo 5 del d.lgs. 28/2010 nonché la Relazione al citato d.lgs. consentono di ritenere che, allo scopo di individuare la categoria delle controversie soggette a mediazione obbligatoria relative a "contratti assicurativi, bancari e finanziari" si debba fare riferimento alla natura "professionale" di una delle parti piuttosto che alle specifiche tipologie contrattuali, le quali sono di per se stesse di difficile ricostruzione sistematica sulla scorta del nomen juris utilizzato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Intermediazione finanziaria – Obbligazioni argentine – Adesione all’arbitrato internazionale ICSID – Improcedibilità dell’azione nei confronti dell’intermediario – Sussistenza. (19/05/2010)
E’ improcedibile nei confronti dell’istituto di credito intermediario la domanda proposta dall’investitore che abbia aderito al giudizio arbitrale internazionale promosso presso l’Icsid (International Centre for the Settlement of the Investment Disputes - Centro Internazionale per la Risoluzione delle controversie in materia di investimenti, istituito presso la Banca Mondiale con la Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, ratificato in Italia con legge n. 1093 del 1970) con mandato conferito, e mai revocato, alla TFA (Task force Argentina – Associazione per la tutela degli investitori in titoli Argentina). (ns) (riproduzione riservata)
Tribunale Pistoia 08 febbraio 2010
Polizze – Unit linked – Rischio del capitale assicurato gravante sull'investitore – natura di strumenti finanziari – Applicazione del d.lgs. n. 58/1998 anche prima delle modifiche legislative introdotte dal d.lgs. n. 330/2006. (13/07/2010)
Il fatto che nelle polizze unit linked l'entità del capitale o della rendita dipenda dalla maggiore o minore redditività dell'investimento comporta che l'intero rischio di questo gravi sull'assicurato e ciò a fronte di un premio e di spese di emissione del contratto che la compagnia di assicurazioni percepisce senza alea alcuna. Questo genere di contratti può quindi considerarsi sorretto da causa mista, con prevalenza di quella finanziaria, ove la veste della polizza vita ha il solo scopo di individuare i momenti in cui l'assicuratore dovrà effettuare la prestazione alla quale è obbligato; in considerazione di ciò, alle polizze in questione, che presentano le caratteristiche tipiche degli strumenti finanziari, è applicabile la normativa di cui al d.lgs. n. 58/1998 e ciò anche prima delle modifiche legislative introdotte dal d.lgs. n. 330/2006. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Verona 23 settembre 2009
Pegno – Apertura di credito garantita dal cd pegno rotativo – Applicazione della normativa dell’intermediazione finanziaria – Necessità.
L’acquisto di titoli posti a garanzia di una apertura di credito con la modalità del cd. pegno rotativo soggiace alla normativa prevista per la negoziazione degli strumenti finanziari, con la conseguenza che devono essere rispettate le regole da tale normativa previste, ivi comprese quelle in tema di forma dei contratti e di conflitto di interessi. (fb)
Tribunale Napoli 11 settembre 2008