FATTISPECIE NEGOZIALI PARTICOLARI
- altri casi -
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Intermediazione finanziaria – Obbligazioni argentine – Adesione all’arbitrato internazionale ICSID – Improcedibilità dell’azione nei confronti dell’intermediario – Sussistenza. (19/05/2010)
E’ improcedibile nei confronti dell’istituto di credito intermediario la domanda proposta dall’investitore che abbia aderito al giudizio arbitrale internazionale promosso presso l’Icsid (International Centre for the Settlement of the Investment Disputes - Centro Internazionale per la Risoluzione delle controversie in materia di investimenti, istituito presso la Banca Mondiale con la Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, ratificato in Italia con legge n. 1093 del 1970) con mandato conferito, e mai revocato, alla TFA (Task force Argentina – Associazione per la tutela degli investitori in titoli Argentina). (ns) (riproduzione riservata)
Tribunale Pistoia 08 febbraio 2010
Polizze – Unit linked – Rischio del capitale assicurato gravante sull'investitore – natura di strumenti finanziari – Applicazione del d.lgs. n. 58/1998 anche prima delle modifiche legislative introdotte dal d.lgs. n. 330/2006. (13/07/2010)
Il fatto che nelle polizze unit linked l'entità del capitale o della rendita dipenda dalla maggiore o minore redditività dell'investimento comporta che l'intero rischio di questo gravi sull'assicurato e ciò a fronte di un premio e di spese di emissione del contratto che la compagnia di assicurazioni percepisce senza alea alcuna. Questo genere di contratti può quindi considerarsi sorretto da causa mista, con prevalenza di quella finanziaria, ove la veste della polizza vita ha il solo scopo di individuare i momenti in cui l'assicuratore dovrà effettuare la prestazione alla quale è obbligato; in considerazione di ciò, alle polizze in questione, che presentano le caratteristiche tipiche degli strumenti finanziari, è applicabile la normativa di cui al d.lgs. n. 58/1998 e ciò anche prima delle modifiche legislative introdotte dal d.lgs. n. 330/2006. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Verona 23 settembre 2009
Pegno – Apertura di credito garantita dal cd pegno rotativo – Applicazione della normativa dell’intermediazione finanziaria – Necessità.
L’acquisto di titoli posti a garanzia di una apertura di credito con la modalità del cd. pegno rotativo soggiace alla normativa prevista per la negoziazione degli strumenti finanziari, con la conseguenza che devono essere rispettate le regole da tale normativa previste, ivi comprese quelle in tema di forma dei contratti e di conflitto di interessi. (fb)
Tribunale Napoli 11 settembre 2008