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Tribunale di Pescara, 27
settembre 2007 – Est. Gianluca Falco
Assegno
bancario - Patto di garanzia e patto di postdatazione - Nullità - Negoziazione
del titolo da parte del primo prenditore in violazione del patto di garanzia
e di postdatazione - Irrilevanza - Successivo protesto dell’assegno per difetto
di provvista - Legittimità - Domanda ex art. 700 c.p.c. del traente di
sospensione urgente della pubblicazione del protesto per violazione degli
accordi di garanzia e di postdatazione - Infondatezza.
La richiesta ex art. 700 c.p.c., avanzata
dall’emittente di un assegno bancario protestato per difetto di provvista, di
sospensione urgente della pubblicazione del protesto sull’assunto che
trattavasi di titolo emesso e consegnato postdatato al primo prenditore, con
il consenso di quest’ultimo, soltanto in garanzia dell’adempimento futuro di
una propria obbligazione (e non già come mezzo di pagamento) è sempre
infondata, in ragione della nullità -per contrarietà alle norme inderogabili
relative alla circolazione di tali titoli di credito- degli asseriti patti di
garanzia e di postdatazione di cui si lamenta la violazione, con conseguente
non tutelabilità dell’affidamento riposto in modo illegittimo dal traente nel
rispetto, da parte del primo prenditore, di un accordo invalido perché
contrario a norme imperative.
(gf)
TRIBUNALE DI PESCARA
ORDINANZA
Il
Giudice,
a
scioglimento della riserva di cui all’udienza del 27.9.2007;
esaminati
gli atti di causa;
premesso
in fatto ed in sintesi che con il ricorso ex art. 700 c.p.c. introduttivo del
presente procedimento la società ricorrente:
·
Ha dedotto di avere emesso, in favore della
società resistente, l’assegno bancario n. 506244058-08 di € 3786,00 a
garanzia dell’adempimento verso la beneficiaria cartolare dell’obbligazione
di restituzione (nel rispetto dei relativi termini negoziali all’uopo
convenuti) degli importi di un prestito concessole da quest’ultima.
·
Ha precisato di avere a suo tempo concordato con
la società resistente, oltre alla predetta funzione di garanzia dell’assegno consegnatole,
altresì la postdatazione del medesimo alla data del 31.8.2007, aggiungendo
sul punto di avere tuttavia erroneamente apposto sul titolo- all’atto della
sua emissione in favore della controparte- la diversa data del 31.7.2007 in
luogo di quella (asseritamente concordata con la controparte) del 31.8.2007.
·
Ha quindi denunziato l’asserita illegittimità
della successiva condotta della resistente che- una volta ricevuto in
consegna il predetto assegno ed in aperta in violazione degli intercorsi
patti di postdatazione e di garanzia ad esso relativi - in data 1.8.2007
portava all’incasso detto titolo, il quale tuttavia- in quanto nell’occasione
rivelatosi privo della relativa provvista- veniva protestato per mancanza di
fondi.
·
Ha conseguentemente invocato la sospensione della
(già intervenuta) pubblicazione del predetto protesto dal relativo Registro,
in quanto protesto gravemente lesivo della propria reputazione commerciale,
levato con riferimento ad un assegno emesso per finalità (non di pagamento bensì)
di garanzia e portato all’incasso dal prenditore in spregio agli intercorsi
accordi di garanzia e di postdatazione.
Precisato
che la società resistente, nel costituirsi in giudizio, ha controdedotto, in
sintesi per quanto quivi interessa:
·
Di avere ricevuto dalla ricorrente l’assegno
controverso non già in garanzia bensì per l’immediato pagamento di un credito
esigibile da essa vantato nei confronti della emittente cartolare.
·
Di avere quindi legittimamente (ancorché
vanamente) portato all’incasso detto assegno.
·
L’irrilevanza- ai fini di causa- della dedotta
postdatazione dell’assegno.
Ritenuta
la non concedibilità del provvedimento cautelare richiesto per difetto di
“fumus boni iuris” della pretesa del ricorrente, per le ragioni che seguono.
Premesso
infatti in diritto che:
·
La peculiare natura dell'assegno bancario
prevede- come è noto- che esso sia immediatamente presentabile per il
pagamento e che al momento della presentazione debba sussistere la
provvista (art. 31 del r. d. n. 1736 del 1933).
·
L'assegno bancario è, infatti, un titolo di
credito pagabile a vista (cioè all'atto della sua presentazione
all'incasso presso la banca trattaria) che si perfeziona giuridicamente nel
momento in cui entra in circolazione, vale a dire quando esce dalla sfera giuridica
e dalla disponibilità del traente ed entra in quella del prenditore (cfr. ex multis Cass. Sentenza n. 5278
del 11/05/1991 (Rv. 472110 Sez. 2, Sentenza n. 7135 del 25/05/2001).
·
Dalla peculiare natura dell'assegno bancario-
quale strumento immediatamente presentabile per il pagamento e quale,
di conseguenza, mezzo di pagamento agevole e sostitutivo della moneta
- discende- quindi- che al momento della presentazione debba sussistere la
provvista (C COSTITUZ ORD. num. 0084 del 2004; Corte Cost. SENT. num. 0070
del 2003; art. 31 del r. d. n. 1736 del 1933; Riferimenti normativi: Legge
12/02/1955 num. 77 art. 4 com. 1; Legge 18/08/2000 num. 235 art. 2 com. 1).
·
Ne consegue che la funzione del protesto
non è soltanto quella - ancorché primaria e fondamentale - di impedire
(attraverso la tempestiva levata) la decadenza dalle azioni di regresso
eventualmente esperibili (cd. funzione conservativa), potendo esso venir
levato, del tutto legittimamente, anche al solo scopo di far attestare, in forma
pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte
dell'obbligato "ex titulo", così tutelando anche la fede
pubblica, ossia la fiducia dei consociati nell'idoneità astratta
dell'assegno ad assolvere la sua tipica funzione di pagamento (cfr. da ultimo
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3140 del 14/02/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2742
del 10/03/2000; Cass. n. 1683 del 1968; n. 189 del 1965).
·
Non può escludersi, infatti, che la levata del
protesto e questo stesso, possa essere destinata a spiegare anche la sola,
normale, efficacia probatoria che il codice civile attribuisce agli atti
pubblici (art. 2700), in relazione alla circostanza che l'assegno sia stato
presentato per l'incasso e che non sia stato pagato (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2742 del 10/03/2000, anche in motivazione).
·
Ne consegue da un lato che la banca girataria
per l'incasso di un assegno bancario è tenuta a far levare il protesto
(art. 45 legge assegno), al fine di conservare integre le ragioni del proprio
girante nei confronti degli obbligati di regresso, dall’altro che gli
interessi sottesi alla levata del protesto hanno anche natura
pubblicistica, come tale sottratta alla disponibilità delle parti (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11852 del 25/06/2004).
·
Appartiene pertanto alla discrezionalità del
legislatore collegare all'assenza della provvista al momento della
presentazione taluni effetti 'lato sensu' sanzionatori e postergarne
altri allo spirare del "termine di grazia", da un lato favorendo
l'adempimento, sia pure tardivo, dell'obbligazione portata dal titolo e,
dall'altro, continuando ad attribuire rilevanza giuridica all'assenza
della provvista al momento della presentazione (cfr. da ultimo così
testualmente Corte Cost. ord.. num. 0084 del 2004; C.Cost. sentenza n.
70 del 2003; Riferimenti normativi: Legge 12/02/1955 num. 77 art. 4 com. 1;
Legge 18/08/2000 num. 235 art. 2 com. 1).
·
Ed è noto al riguardo che la Corte Costituzionale
ha ormai più volte dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio
1955,n. 77, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000,
n. 235, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41 e 47della
Costituzione, nella parte in cui non consente al traente di un assegno
bancario protestato, che abbia pagato capitale, interessi, penale e spese nel
termine di cui all'art. 8 della legge n. 386 del 1990, di ottenere la
cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, a
differenza di quanto invece previsto a favore di colui nei cui confronti sia
stato levato protesto per mancato pagamento di una cambiale o di un vaglia
cambiario (cfr. da ultimo C COSTITUZ ORD. num. 0084 del 2004)
·
La medesima questione, infatti, è stata già
analiticamente scrutinata con la sentenza della Consulta n. 70 del 2003, che
ha evidenziato come la peculiare natura di mezzo di pagamento
conservata dall'assegno giustifica la diversa disciplina che, quanto alle
conseguenze del protesto, il legislatore ha dettato rispetto alla cambiale
(C.Cost. sentenza n. 70 del 2003)
·
In detta pronunzia si è infatti affermato che “la
norma di cui all'art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come
sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 –
nell’occasione censurata nella parte in cui esclude dalla disciplina della
cancellazione del protesto (nel registro informatico di cui all'art. 3-bis
del decreto-legge 18 settembre1995, n. 381, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 novembre 1995, n. 480) il
traente di assegno bancario che, nel termine di sessanta giorni dalla levata
del protesto, abbia pagato quanto portato dal titolo (e relativi Oneri
accessori e penale) - non irrazionalmente differenzia questa disciplina rispetto
a quella prevista per il debitore cambiario che abbia provveduto al pagamento
del proprio debito (e dei relativi oneri accessori) nel termine di dodici
mesi dalla levata del protesto (al quale la legge riconosce un vero e proprio
diritto alla cancellazione dell'iscrizione). La razionalità della differente
disciplina sul piano sostanziale di situazioni diverse esclude la violazione
dell'art. 24 della Costituzione, ciò che presupporrebbe un diritto
sostanziale non riconosciuto al traente di assegno bancario. Non è pertanto
fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione”. (così
testualmente Corte Cost. SENT. num. 0070 del 2003; Riferimenti normativi:
Legge 12/02/1955 num. 77 art. 4 com. 1 Legge 18/08/2000 num. 235 art. 2 com.
1).
·
La normativa legislativa in materia di assegni
bancari ha- quindi- valenza pubblicistica, essendo dettata a tutela
della certezza e regolarità dei traffici giuridici e della fede pubblica
ossia, in particolare, della fiducia dei consociati nell'idoneità astratta
dell'assegno ad assolvere la sua tipica funzione di pagamento ed alla
aspettativa di corretta circolazione e di efficacia degli assegni bancari
(cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3140 del 14/02/2006; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2742 del 10/03/2000; Cass. n. 1683 del 1968; n. 189 del 1965).
·
Trattasi, pertanto, di interessi di natura
pubblicistica, come tale sottratti alla disponibilità delle parti
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11852 del 25/06/2004 Sez. 1, Sentenza n.9027
del 2000).
·
Tali caratteristiche conserva, ed a tali funzioni
assolve, anche l'assegno bancario dato in garanzia ovvero postadatato; è
noto che di regola si fa ricorso all’emissione di un assegno in bianco o
postdatato, proprio per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è
consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore
qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione,
rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far
valere in caso di inadempimento (cfr. ex
multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4368 del 19/04/1995; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5278 del 11/05/1991); peraltro è noto che alla postdatazione
dell'assegno, oltre che per supplire ad una temporanea mancanza di fondi
presso la banca trattaria, si può far ricorso anche per una molteplicità di
altre ragioni, quale, ed es., il continuare a lucrare gli interessi sulla
provvista fino alla data di emissione indicata sul titolo (cfr. Cass.
Sentenza n. 5278 del 11/05/1991).
·
Infatti, la postadatazione dell’assegno o il
patto di garanzia tra emittente e beneficiario, non inducono di per sè la
nullità del titolo, consentendo al prenditore di esigere immediatamente il
pagamento: l’art. 31 comma 2 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 prevede
infatti che l'assegno postdatato possa essere presentato per la riscossione
prima del giorno indicato come data di emissione, considerandolo
"pagabile nel giorno di presentazione" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 7135 del 25/05/2001; Cass. sez. I, 30 maggio 1996, n. 5039; Cassazione
civile sez. II, 11 maggio 1991 n. 5278; per il conseguente principio per cui
l’incompletezza originaria dell’assegno bancario [ad esempio per
postdatazione del medesimo] non è opponibile al portatore di buona fede che
abbia ricevuto il titolo completo, cfr. Cass. Sez.1, Sentenza n. 2561 del
26/04/1982).
·
La postdatazione ovvero l’accordo sulla mera
funzione di garanzia del titolo comportano solo la nullità del patto
anzidetto (per contrarietà a norme imperative, contenute negli
artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736) e dà luogo ad un giudizio
negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla
luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed
al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ.. Pertanto, non viola il
principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il
giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia
e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ.: cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7135 del 25/05/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4368
del 19/04/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5278 del 11/05/1991; Cass. N. 3818
del 1979; Cass. N. 5278 del 1991)
·
Ne consegue sia che- ai sensi dell'art. 31 del
R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la post- datazione ovvero l’accordo tra
traente e beneficiario sulla mera funzione di garanzia dell’assegno bancario
emesso non inducono di per sè la nullità dell'assegno bancario, ma comportano
soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative
poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di
credito, sia e di conseguenza che il creditore può esigere immediatamente il
suo pagamento, sia e conseguentemente che – come già anticipato- l'assegno
bancario postdatato o emesso con funzione di garanzia, non diversamente da
quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo
di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si
identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio
nella disponibilità del prenditore (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7135
del 25/05/2001; Cass. sez. I, 30 maggio 1996, n. 5039; Massime precedenti
Conformi: N. 3818 del 1979; Cass. N. 5278 del 1991).
·
Da quanto appena detto discende altresì- sotto
altra prospettiva- che “in materia di sanzioni amministrative connesse
all'emissione di assegni senza provvista (fattispecie sanzionata come
illecito amministrativo a seguito delle depenalizzazione del corrispondente
delitto operata dall'art. 29 del d.lgs. n.507 del 1999, che ha novellato
l'art. 2 della legge n. 386 del 1990), viola il dovere di diligenza media,
con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l'emittente
il quale (non solo non si attenga al dovere di conformare l'andamento del
proprio conto bancario al fine di assicurare che in ogni momento vi sia
disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei
termini per la presentazione di essi all'incasso, ma oltre a far affidamento
sulla tolleranza da parte della banca di una situazione di scoperto) assuma
consapevolmente con la postdatazione degli assegni - significativa di per
sé di scarsa liquidità - il rischio della sopravvenienza di un difetto di
provvista al momento della loro presentazione” (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 18345 del 23/08/2006; Cass. N. 24842 del 2005).
Rilevato
che dalla applicazione al caso in esame dei superiori principi giuridici al
caso di specie emerge l’infondatezza della pretesa giudiziale “attorea” in
quanto ed in sintesi:
·
La ricorrente ha emesso e consegnato alla
resistente l’assegno bancario di cui è causa (circostanza pacifica e
documentale).
·
Da quel momento quindi, l’assegno in questione è
(giuridicamente) entrato in circolazione come (intrinseco ed inderogabile)
mezzo di pagamento, uscendo dalla sfera giuridica e dalla disponibilità del
traente ed entrando in quella del prenditore.
·
L’assegno è stato quindi presentato per l’incasso
ma- in ragione della mancanza della relativa provvista ed in conformità alla
summenzionata normativa di settore- è stato protestato (circostanza pacifica
e documentale).
·
Il patto asseritamente intercorso tra l’emittente
ed il beneficiario di attribuire a detto assegno (emesso come valido mezzo di
pagamento) mera funzione di garanzia, con il conseguente asserito accordo di
non metterlo all’incasso è patto nullo (per contrarietà alle norme imperative
sopra richiamate regolatrici della funzione e della circolazione degli
assegni bancari) il quale- come tale- non è quivi in alcun modo tutelabile.
·
Nè l’affidamento (eventualmente) riposto dalla
ricorrente- all’atto della emissione dell’assegno controverso- sul rispetto,
da parte del prenditore del titolo, di un accordo invalido (l’asserito patto
di garanzia relativo all’assegno) potrebbe mai qualificarsi (e ricevere quivi
una qualche forma di tutela) come affidamento legittimo, proprio perché non
potrebbe mai ritenersi ingiusta la lesione della aspettativa di altrui
adempimento di un accordo contrario alle norme imperative dell’ordinamento.
·
Le conseguenze sanzionatorie che la legge
ricollega alla emissione (ed alla successiva circolazione) di un assegno
senza provvista non possono subire deroghe di sorta per asseriti (ma
invalidi) accordi privati di attribuzione ai titolo di credito di una natura,
di una funzione e di una “legge di circolazione” diverse da quelle imperative
ed inderogabili (di immediato mezzo di pagamento) di legge.
·
L’avvenuto pagamento da parte del traente ed in
favore del beneficiario (in data successiva alla emissione dell’assegno
bancario in questione ed alla levata del protesto del medesimo) della somma
“portata” dal titolo di cui è causa secondo le modalità di cui all’art. 8
della Legge n. 386/1990 è circostanza rilevante esclusivamente ai fini della
esclusione della applicazione al medesimo della sanzione amministrativa
prevista per l’emissione di assegni scoperti (cfr. gli artt. 1 e 2 della
legge in esame) e non anche ai fini della cancellazione/sospensione del
protesto dell’assegno, per la quale l’ordinamento esige (ad evidente tutela
della fede pubblica e nell’ambito della speciale procedura di riabilitazione
del soggetto protestato) le ulteriori condizioni di cui all’art. 17 della
legge n. 108/96 tra cui- per ciò che quivi rileva- la presenza di un solo
protesto e la sua levata da almeno un anno (circostanze mancanti nella
specie).
Ritenuto
quindi che il ricorso è infondato e che le spese si compensano in ragione
della peculiarità e del tecnicismo della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso perchè infondato, per le causali di cui in motivazione.
Compensa
tra le parti le spese del giudizio.
Alla
Cancelleria per quanto di sua competenza.
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