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Massimario, art. 669septies c.p.c.
Tribunale di Pescara, 4 maggio
2007 – Est. Gianluca Falco
Concorrenza
sleale – Procedimento cautelare ante causam – Ricorso ex art. 700 c.p.c.
proposto a giudice incompetente – Rigetto con decreto inaudita altera parte –
Vocativo della resistente – Esclusione.
Una domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. di
inibitoria urgente di una condotta di concorrenza sleale, proposta ante
causam innanzi al Giudice funzionalmente incompetente (nella specie, proposta
innanzi al Giudice Ordinario di Pescara anziché innanzi alla sezione
specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di
Roma, competente per materia inderogabile e per territorio ex D.lgs. n.
168/2003 - D.lgs. 30/2005) deve essere rigettata con decreto “inaudita altera
parte” (per difetto, rilevabile d’ufficio, della predetta competenza
funzionale) e senza contestuale fissazione (con una vocatio in ius da parte
di un giudice incompetente) dell’udienza di comparizione delle parti, per la
esigenza di non imporre una onerosa costituzione in giudizio della parte
resistente innanzi al Giudice incompetente solo per far valere la violazione
(già rilevata d’ufficio) di norme attinenti all'individuazione del giudice
naturale. (gf)
TRIBUNALE DI PESCARA
Il
Giudice,
esaminati
il ricorso introduttivo ed in particolare il titolo e l’oggetto delle pretese
cautelari della ricorrente.
Ritenuta
l’incompetenza funzionale del Tribunale adito,
rientrando la presente controversia nella competenza funzionale (ante causam ed ordinaria) della
sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale
del Tribunale di Roma, per le considerazioni di seguito sinteticamente
esposte.
Premesso
in diritto che:
·
Le sezioni specializzate per la proprietà
industriale ed intellettuale sono state istituite dal
D.leg. 27 giugno 2003 n. 168 (Istituzione
di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale
presso Tribunali e Corti d’Appello, a norma dell’art. 16 della Legge 12
dicembre 2002 n. 273), in attuazione della delega contenuta nell’art.
16 l. 12 dicembre 2002 n. 273.
·
L’art. 3 del D.lgs. n. 168/2003 stabilisce: “Le sezioni specializzate [in materia di
proprietà industriale ed intellettuale] sono competenti in materia di
controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e
comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di
utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di
concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed
intellettuale”.
·
L’art 3 citato contiene una elencazione non
esaustiva dell’intero ambito di controversie relative alla
proprietà industriale, non rientrando, expressis
verbis, nella citata disposizione legislativa, ad esempio, i segni
distintivi diversi dai marchi (ditta, insegna, domain name) (così testualmente Cass. Sez. L. ordinanza n. 18595/2006
in motivazione).
·
La competenza delle sezioni specializzate è- nelle
materie indicate dall’art. 3- per materia in senso tecnico, quindi inderogabile.
·
In concreto, l’attuazione delle sezioni presso i
dodici tribunali e corti designate ha avuto luogo nei mesi successivi, a
seguito della delibera del Consiglio superiore della magistratura n. 503
del 23 luglio 2003, contenente norme organizzative.
·
Nelle controversie in materia di proprietà industriale
ed intellettuale, devolute dall'art. 3 del d.lgs 27 giugno 2003, n. 168, alla
competenza delle istituite sezioni specializzate presso i Tribunali e le
Corti d'appello, le medesime sezioni giudicano in composizione collegiale e
solo lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato
componente il collegio, ai sensi dell'art. 2 del citato d.lgs. e dell'art. 50
bis, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del
12/06/2006).
·
La nozione di «interferenza» di cui all'art. 3
d.lgs. n. 168 del 2003 «può configurarsi in presenza di una domanda
ritualmente introdotta, che riguardi la proprietà industriale o
intellettuale, che sia connessa con atti illeciti rilevanti sotto il
profilo concorrenziale ed ha lo scopo di evitare che in relazione
all'illecito così integrato, considerato nel suo complesso, debbano essere
radicate cause diverse, da trattarsi in sedi differenti (Trib. Milano 14
aprile 2004).
·
L’art. 134 del successivo D.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale a norma
dell’art. 15 delle legge 12 dicembre 2002 n. 273), entrato in vigore
il 19.3.2005 ha quindi stabilito: “Nei
procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di
concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non
interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di
proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti
all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10
ottobre 1990 n. 287 e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui
cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di
competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano
ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei capi I e
IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio
2003 n. 5 e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto
compatibili, salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 121, comma
5” (I comma). “Negli
arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si applicano le norme degli
articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5”
(II comma). “Tutte le
controversie nelle materie di cui al comma 1, quivi comprese quelle disciplinate dagli
articoli 64 e
65 e dagli
articoli 98 e
99, sono devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre
2002, n. 273, come integrato dall'articolo 120. Rientrano nella competenza delle sezioni
specializzate anche le controversie in materia di indennità di espropriazione
dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario” (III
comma).
·
La connessione cd. “impropria”
(richiamata- come visto- dalla norma in esame) sussiste (diversamente da
quella cd. “propria”, che ricorre quando fra più cause proposte esista
connessione per l'oggetto e per il titolo) allorquando più cause presentino
in comune, anche solo in parte, qualche questione, la cui soluzione sia
necessaria per la decisione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005).
·
L’art. 245 comma II del D.lgs. 30/2005 statuisce
quindi che “sono devolute alla
cognizione delle sezioni specializzate […] le cause di merito iniziate dopo
l’entrata in vigore del codice […]”.
·
E’evidente che il legislatore del 2005 ha,
anche alla luce delle dispute emerse a seguito dell'entrata in vigore del
D.lgs. n. 168 del 2003, ampliato le maglie della competenza per materia
delle Sezioni Specializzate rispetto a quanto previsto dalla norma da
ultimo citata, includendovi tutte le controversie in materia di diritti di
proprietà industriale e quelle di concorrenza sleale (per il principio
per cui “le fattispecie di concorrenza sleale che abbiano un'incidenza, anche
solo economica, sulla circolazione dei beni oggetto di privativa e, quindi,
rientranti nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale sono devolute
alla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale ed intellettuale, cfr. Trib. Napoli 21 maggio 2004,in Foro it.,
2004, I, c. 2875: nella specie, era stata prospettata una condotta di
boicottaggio causativa di illecita limitazione alla commerciabilità di beni
oggetto di marchio o brevetto; per il principio per cui “devono ritenersi
fattispecie di concorrenza sleale interferenti con i diritti di proprietà
intellettuale ed industriale, e sono quindi rimesse alla competenza per
materia delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed
intellettuale, anche quelle in cui l'accertamento giudiziale incida solo
indirettamente, in via di mero fatto ovvero solo economica, sulla
circolazione di beni oggetto di diritti di proprietà intellettuale o
industriale, cfr. Trib. Napoli 20 maggio 2004, in Arch. civ., 2004, 1293:
nella specie si è affermata la riconducibilità alle fattispecie di cui
all'art. 3 d.lg. n. 168 n. 2003 di una domanda di inibitoria cautelare, ove
il distributore all'ingrosso di medicinali prospettava di subire condotte di
boicottaggio dal produttore, che rifiutava di vendergli direttamente i
medicinali prodotti; per il principio per cui “nell'ambito delle fattispecie
di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale
ed intellettuale, che l'art. 3 d.lg. 168/03 devolve alla competenza delle
sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale,
devono ricomprendersi anche le controversie relative ai marchi di fatto, in
quanto riconducibili alla concorrenza sleale con fusoria, cfr. Trib. Napoli
26 marzo 2004, in Foro it., I, c. 1548; per il principio per cui “le sezioni
specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono
competenti anche in tema di boicottaggio e di violazione dell'obbligo di
contrarre, poiché il primo, costituendo un'espressione della concorrenza
sleale, è ricompreso nelle fattispecie interferenti di cui all'art. 3 d.lg.
n. 168 del 2003, quando le condotte lamentate incidano, sotto il profilo
giuridico o economico, su diritti di proprietà intellettuale, cfr. Trib. Napoli
19 maggio 2004; per il principio per cui “le sezioni specializzate in materia
di proprietà industriale ed intellettuale sono competenti per materia a
conoscere dei giudizi di concorrenza sleale ove si chiede la repressione di
condotte di imitazione servile e di appropriazione dei pregi, atteso che tali
fattispecie possono considerarsi almeno indirettamente interferenti con
l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, cfr. Tribunale Napoli
15.12.2005; per il principio per cui “ussiste la competenza alle sezioni
specializzate ai sensi dell'art. 3 d.lg. n. 168 del 2003 in caso di
controversia implicante la deduzione di "fattispecie di concorrenza
sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed
intellettuale", il che sussiste allorché il ricorrente si lamenti di
altrui atti di concorrenza sleale di denigrazione, appropriazione di pregi e
scorrettezza professionale realizzati con abuso di privativa, con la
conseguente interferenza con la disciplina dei diritti brevettali, cfr.
Tribunale Torino 16.12.2004 fattispecie relativa a controversia radicata
in epoca anteriore all'entrata in vigore del codice di diritto industriale).
Ritenuto
che dall’applicazione dei superiori principi di diritto al caso di specie
è agevole rilevare la “appartenenza” inderogabile alla sezione specializzata
in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Roma
(territorialmente competente ex art. 4, I comma, lett. i) del D.lgs. n.
168/2003) della competenza per materia della controversia di cui è causa in
quanto la ricorrente addebita alla controparte (causa petendi della domanda) un illecito concorrenziale
(del quale quivi chiede l’inibitoria urgente) integrato- a suo dire- dalle
seguenti condotte:
·
Illegittima registrazione del marchio
Cagidemetrio & Nipoti a nome di Antonello Fidanza.
·
Indebita produzione di attività confusoria ai
danni dell’esponente.
·
Sfruttamento parassitario della pluriennale
notorietà della esponente.
·
Diffusione di apprezzamenti denigratori sulla
esponente.
·
Indebito storno di dipendenti della esponente.
·
Conseguente indebito utilizzo delle conoscenze e
tecniche commerciale del settore dei dipendenti della esponente.
·
Conseguente tentativo di “acquisizione del
mercato in modo sleale”.
·
Violazione delle regole che disciplinano la concorrenza
tra imprese.
·
Conseguente pericolo concreto di “depauperamento
dell’avviamento imprenditoriale” dell’esponente.
Precisato
che la ricorrente esplicitamente prospetta la strumentalità dell’invocata
inibitoria ex art. 700 c.p.c. (della persistenza di dette condotte
anticoncorrenziali) rispetto ad un futuro giudizio di merito volto ad
ottenere sia l’accertamento della fattispecie di concorrenza sleale quivi
denunziata, sia il risarcimento in forma generica e specifica dei danni
subiti.
Ritenuto
quindi che risulta evidente che tanto la fattispecie dedotta nel presente
procedimento quanto quella preannunziata come oggetto del giudizio di merito
di cui il quivi caldeggiato provvedimento urgente dovrebbe anticipare gli
effetti rientrano senza dubbio nell’alveo delle fattispecie di concorrenza
sleale riservate ex lege
alla competenza del “Tribunale Commerciale”.
Precisato
infine che detta incompetenza è- in quanto funzionale inderogabile-
rilevabile d’ufficio ed anche nella presente fase “inaudita altera parte”
per la esigenza “di non imporre una onerosa costituzione in giudizio solo per
far valere la violazione di norme attinenti all'individuazione del giudice
naturale, posto che è e dalla disciplina del procedimento cautelare uniforme
in punto di incompetenza del giudice adito ante causam (art. 669-septies,
cod. proc. civ.) si ricava l'esigenza della rilevabilita’ d'ufficio
dell'incompetenza - di qualsiasi natura - per cio’ solo che esiste la
possibilita’ (art. 669-sexies, comma secondo, cod. proc. civ.) che la misura
cautelare venga concessa inaudita altera parte e che l'intimato debba subire,
per contestarne la legittimita, la competenza funzionale del giudice
arbitrariamente scelto dall'altra parte (cfr. testualmente C. Cost.
sent. N. 410/2005 anche in motivazione).
P.Q.M.
RIGETTA
Il
ricorso per difetto di competenza, appartenendo la presente controversia, per
le causali di cui in motivazione, alla competenza funzionale inderogabile
della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed
intellettuale presso il Tribunale di Roma.
Nulla
sulle spese.
Alla
Cancelleria.
Pescara,
4.5.2007
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