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Massimario,
art. 737 c.p.c.
Tribunale di Pescara 21 giugno
2006 – Pres. Zaccagnini, Est. Gianluca Falco
Divorzio –
Pensione di reversibilità – Domanda di attribuzione dell’ex coniuge – Rito
applicabile – Procedimento camerale – Esclusione.
In materia di divorzio, la
domanda giudiziale ex art. 9 comma III L. n. 898/1970 dell’ “ex coniuge”,
diretta al conseguimento della pensione di reversibilità dell’ex coniuge
deceduto deve ritenersi proponibile -nel silenzio del legislatore sul rito
applicabile- nelle forme ordinarie e non già secondo il rito camerale il
quale -essendo rito speciale- non è suscettibile di interpretazione
analogica. (gf)
Registro Volontaria: n. 323/2006
Omissis
A scioglimento della riserva di
cui all’udienza del 16.6.2006;rilevata la improponibilità con le forme del
rito camerale dell’istanza della ricorrente, ex art. 9 comma III L. n.
898/1970, di determinazione ed attribuzione in suo favore della quota della
pensione di reversibilità dell’ex coniuge deceduto in rapporto al nuovo
coniuge superstite di quest’ultimo in quanto:
·
L’art. 9 della
Legge n. 898/1970, per quanto quivi interessa, stabilisce: “In caso di morte
dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per
la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare
di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che
il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore
alla sentenza” (II comma).
·
“Qualora esista un
coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una
quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita
dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto
al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui
all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale
provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a
ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto
o passato a nuove nozze” (III comma ).
·
“Restano fermi, nei
limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli,
genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità” (IV comma).
·
“Alle domande
giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di
parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni
caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei
confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque
l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci” ( V
comma).
·
La G. ha avanzato
la pretesa di ottenimento della indennità di cui sopra nelle forme del rito
camerale di cui agli artt. 737 e seg. c.p.c.. (cfr. il ricorso).
·
La norma di cui
all’art. 9 summenzionata non individua- come visto- quale sia il rito
applicabile alla fattispecie.Nel silenzio del legislatore deve allora
ritenersi, in via sistematica ed interpretativa, l’inammissibilità di una
soluzione nell’ambito del rito camerale della controversia di cui all’art. 9
commi II e seg. L. n. 898/70 in quanto:
·
L’art. 9 comma II e
III in questione non prevede il ricorso al rito camerale di cui agli artt.
737 e seg. c.p.c., non essendosi il legislatore preoccupato di indicare
espressamente il procedimento nel cui ambito debbano essere presentate e
decise le istanze in esso previste.
·
Il rito camerale
costituisce- come noto- un rito “speciale” rispetto a quello ordinario di
cognizione e per tale ragione è regolamentato nel Libro IV (“Procedimenti
speciali”) del codice di procedura civile.
·
Il procedimento
camerale - in quanto procedimento speciale - non è per definizione
suscettibile di interpretazione analogica (per una applicazione di siffatto
generale principio ali fini della soluzione negativa della questione della
applicabilità del rito camerale speciale di cui all’art. 29 L. n. 794/42 per
la liquidazione degli onorari giudiziali civili di avvocato al di fuori dei
casi espressamente previsti cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14394
del 29/07/2004; Cass. N. 3603 del 1995; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n.
10911 del 25/07/2002).·
Il rito speciale in
questione inoltre- in quanto “istituzionalmente” destinato a sfociare in provvedimenti
sempre revocabili (cfr. gli artt. 742/742 bis c.p.c.), talora anche con
efficacia ex tunc (cfr. Cass. Sentenza n. 1493/1999) - non sarebbe
“ontologicamente” applicabile alla fattispecie in esame, essendo la decisione
giudiziale da rendersi in tema di attribuzione e quantificazione della quota
pensione di reversibilità finalizzata alla produzione di effetti (non già
“rebus sic stantibus” bensì) definitivi e non modificabili nei rapporti tra i
due o più aventi diritto.
·
La necessità di una
definizione di siffatta controversia “previdenziale” con decisione
suscettibile di giudicato è del resto espressamente indicata dalla norma
medesima (cfr. il già richiamato art. 9 ultimo comma: “[…] In ogni caso, la
sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei
beneficiari, degli aventi diritto pretermessi […]”).
·
Ed è noto che i
procedimenti camerale ex artt.737 e seg. c.p.c. sfociano in “decreti” sempre
revocabili (ex art. 742 c.p.c.) e non già in “sentenze” come tali idonee al
passaggio in giudicato.
·
Non è un caso,
inoltre, che la stessa legge n. 898/70 abbia espressamente previsto (ubi lex
voluti dixit) il ricorso al giudizio camerale (non già per le fattispecie di
cui è causa disciplinate ai commi II, III, IV e V dell’art. 9 bensì) per le
sole domande di contenuto patrimoniale di cui al (solo) I comma dell’art. 9
medesimo (“[…] Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti
relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su
istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento
dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da
corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 […]) ossia per quelle domande che- in
quanto afferenti alla pretesa di regolamentazione del mutevole assetto
personale ed economico del consorzio familiare in ragione dei contingenti e
mutevoli bisogni economici e personali dei coniugi e della prole –
abbisognano di risposte giudiziali rapide e revocabili (ex art. 742 c.p.c.)
per una soddisfazione dinamica e mutevole di sopravvenute e non sempre
prevedibili nuove esigenze (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17320
del 25/08/2005).
·
Non vi è quindi
spazio in sede camerale, per contenzioso di altro genere, né per quello di
cui è causa che presuppone necessariamente- in ragione del titolo, del
petitum e delle questioni di merito ad esso sottese, di natura squisitamente
“previdenziale” - una delibazione piena, all’esito delle ordinarie scansioni
processuali de thema decidendum e del thema probandum, ed una statuizione
definitiva suscettibile di giudicato (di accertamento della sussistenza o
meno e consistenza del diritto ad una quota di reversibilità nonché di
condanna alla “distribuzione” tra gli aventi diritto delle relative quote)
nelle ordinarie forme del processo di cognizione.Ritenuta pertanto la
inammissibilità del ricorso, con conseguente rigetto del medesimo e
compensazione delle spese di lite per la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
DICHIARA
Il ricorso inammissibile per le
causali di cui in motivazione.
COMPENSA
Integralmente le spese di
lite. Così deciso in Pescara, nella Camera di Consiglio del Tribunale
Civile, il giorno 16.6.2006.
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