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Tribunale di Mantova
11 ottobre 2007 – Pres. M. Bernardi, Est. V.C. Aliprandi. Fallimento in estensione – Ricorso per dichiarazione di fallimento
presentato in data successiva al 16 luglio 2006 – Disciplina applicabile –
Autonomia della seconda procedura – Sussistenza. Nel caso di fallimento in estensione pronunciato ex art. 147 l.f. a
seguito di ricorso presentato in data successiva al 16 luglio 2006 in
relazione a società dichiarata fallita con sentenza anteriormente emessa, si
applica la disciplina di cui al decreto legislativo n. 5/06 in considerazione
sia del deposito dell’istanza posteriormente all’entrata in vigore della
novella sia del fatto che tale tipo di fallimento costituisce una procedura
concorsuale del tutto autonoma rispetto a quella già dichiarata. (mb) SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con ricorso
depositato in data 16.07.2007, il curatore del Fallimento della P.S. s.a.s.
di B. L. nonché di B. L. personalmente chiedeva che venisse dichiarato il
fallimento del socio accomandante G. P. nato a ** a causa dell’ingerenza
concreta svolta nell’amministrazione della società fallita in difetto di
qualsivoglia procura speciale. Esponeva
il curatore che la P.S. s.a.s. era stata dichiarata fallita con sentenza
depositata in data 13.12.2005; che il deducente aveva già presentato analogo
ricorso in estensione ex art. 147 L.F. nei confronti di tale M. Lorenzo, ma
il tribunale aveva rigettato la domanda rilevando che la persona che si era
presentata innanzi al notaio dott. ** per acquistare le quote della fallita
era altro soggetto non individuato; che in seguito era stato accertato che la
persona presentatasi innanzi al notaio ** in data 23.06.2005 era P. G. il
quale aveva usato innanzi al pubblico ufficiale documenti falsi; che il socio
accomandatario fallito e la dipendente della società B. M. avevano reso dichiarazioni
dalle quali emergeva chiaramente l’ingerenza dell’accomandante nella gestione
della società. In data 13.08.2007 era notificato il
ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, ma nessuno
si presentava per il resistente all’udienza del 26.09.2007. Assunte
informazioni, anche per il tramite della Guardia di Finanza, il giudice
relatore si riservava di riferire al collegio. MOTIVI
DELLA DECISIONE Il ricorso va accolto. L’art. 147 L.F. prevede, in caso di fallimento di
una società, l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili
senza distinguere tra coloro che siano tali ab origine per contratto
sociale e quelli che lo siano divenuti per effetto di vicende particolari,
tra cui va annoverato l’accomandante che si sia ingerito nell’amministrazione
della società ex art. 2320 c.c. (cfr. tra le tante Cass. 6.12.1984 n. 6429,
Cass. 11.09.1999 n. 9688, Cass. 28.04.1999 n. 4270). In tali casi occorre la prova dell’effettiva
ingerenza nell’amministrazione della società e tale onere incombe alla
curatela, la quale dovrà dimostrare che l’accomandante ha svolto un’attività
gestoria vera e propria consistita nella direzione di affari sociali
implicanti scelte proprie degli amministratori, mentre non è sufficiente ai
fini dell’estensione il compimento da parte dell’accomandante di atti
riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società. Nel caso concreto, va premesso che il resistente
è stato identificato a seguito di attività investigativa condotta dalla
locale Procura della Repubblica (allegato 2 del ricorso del 26.04.2007) che
ha consentito di individuare in G. P. nato a Meleti il 10.11.1946 la persona
che si era presentata innanzi al notaio ** di Mantova in data 23.06.2005 rep.
n. 61.342 n. 16.741 racc. per acquisire le quote della P.S. s.a.s. Quanto all’attività di gestione asseritamene
svolta dall’accomandante, il fallito accomandatario B. L. dichiarava che il
M., id est il G., una volta entrato nella compagine sociale senza poteri di
firma, aveva iniziato ad occuparsi di tutto: chiamare i fornitori
presentandosi come dipendente dell’ufficio commerciale della P.S. s.a.s.,
effettuare ordinativi e ritirare merce senza presentare il conto della
gestione o depositare gli incassi ecc. sino a giungere ad eliminare la
documentazione attestante gli ordini ricevuti e fornire false generalità alla
clientela. La teste B. M. aggiungeva che il G., una volta
entrato nella società, disponeva delle liquidità esistenti nelle casse
sociali in modo autonomo e svincolato, assumendo sistematicamente e
costantemente scelte proprie del titolare dell’impresa La teste confermava
inoltre la circostanza che a volte gli ordini erano eseguiti dal G. con
nominativi falsi e tanto per destare l’impressione nei terzi che la società avesse
un elevato numero di dipendenti. Il
curatore reperiva inoltre copia di diversi documenti commerciali in cui si
evince che la società fallita per eseguire gli ordini di acquisto aveva usato
diversi nominativi (es. A., Z., M. ecc.), di talché a fronte delle concordi
deposizioni rese dall’accomandatario fallito e dalla dipendente è da
presumere che tali atti dispositivi siano stati impartiti proprio dal socio
fallendo. Nonostante
la riformulazione dell’art. 15 L.F., teso a garantire un più efficace contraddittorio
tra le parti, l’istruttoria prefallimentare non ha perso i suoi connotati di
sommaria cognizione ispirata ad esigenze di rapidità dell’indagine, di talché
le deposizioni raccolte dal curatore sono sufficienti, a parere del collegio,
a suffragare la tesi propugnata in ricorso, ossia che G. P., sebbene
sprovvisto qualsiasi potere di rappresentanza, si sia stabilmente ingerito
nell’amministrazione della società ponendo in essere plurimi atti per loro
natura riservati all’organo amministrativo della società. Per
giunta, il convenuto non si è presentato all’udienza ex art. 15 L.F. e detto
contegno processuale non ha consentito all’interessato di articolare prove a
confutazione degli elementi offerti dalla curatela. Conseguentemente
G. P. nato a ** va dichiarato fallito con conseguente necessità di nominare
il curatore nella persona del dott. **, già nominato curatore del fallimento
della società, e di impartire le ulteriori prescrizioni previste nel
novellato art. 16 L.F. Sul
punto osserva il collegio che, nonostante la P.S. s.a.s. sia stata dichiarata
fallita con sentenza n. 80/05 depositata in data 13.12.2005 – e quindi
anteriormente alla entrata in vigore del decreto l.vo 9.01.2006 n. 5 – il
presente fallimento va assoggettato alla nuova disciplina. A
mente dell’art. 150 del menzionato decreto “I ricorsi per dichiarazione di
fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima
dell’entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di
fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono
definiti secondo la legge anteriore”. Nel
caso concreto il ricorso per estensione è successivo alla novella e il
fallimento dei soci illimitatamente responsabili per contratto sociale o per
previsione normativa, dà luogo ad un fallimento autonomo e non già ad una
procedura concorsuale accessoria o dipendente da quello principale. Infatti,
il fallimento della società e quello dei soci illimitatamente responsabili
danno luogo a masse distinte e nonostante l’unicità della sentenza
dichiarativa rappresentano entità giuridiche diversificate, come
espressamente indicato dall’art. 148 L.F. (cfr. Cass. 1.03.2005 n. 4284),
ragion per cui non vi è alcun motivo per assoggettare il fallimento del socio
riconosciuto illimitatamente responsabile alla stessa disciplina del
pregresso fallimento della società. P. Q. M. Il
Tribunale di Mantova, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sul
ricorso presentato dal curatore del Fall. P.S. s.a.s. di B. L. nonché curatore
del fallimento del socio accomandatario B. L., così provvede: -
visti gli artt. 147 L.F. e art. 2320 c.c.; - dichiara il fallimento di G. P. nato **; - nomina giudice delegato la dott. Laura De
Simone; - nomina curatore il dott. **; - ordina al fallito di depositare entro il
termine di tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali
obbligatorie; - fissa l’udienza del 24.01.2008 ore 10.00 per
l’adunanza dei creditori in cui si procederà all’esame dello stato passivo
innanzi al giudice delegato nella residenza del Tribunale; - assegna ai creditori e ai terzi che vantino
diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine
perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la
presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione; - ordina che la presente sentenza venga
notificata, comunicata ed annotata ai sensi dell’art. 17 del R.D. 16.03.1942
n. 267. Così deciso in Mantova, lì 11.10.2007 |