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Corte d’Appello di
Trieste – Pres. Dr. Oliviero Drigani, Rel. Dr. Claudio Cerroni – 13 ottobre
2004.
Nuovo diritto societario – Attenuazione
del sistema di controllo sulle società – Eccesso di delega – Questione di
legittimità costituzionale – Rilevanza.
E’ rilevante la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2409 comma 1 e comma 7 cod.
civ., dell’art. 2477 comma 4 cod. civ. e dell’art. 2476 comma 3 cod. civ., in
relazione all’art. 76 Cost.. (Nella specie, la Corte ha sollevato d’ufficio
la questione sul presupposto che la disciplina introdotta dal legislatore
delegato della riforma societaria si collochi al di fuori della delega per
aver operato una forte attenuazione del sistema dei controlli societari con
eccessiva accentuazione del carattere contrattuale a discapito del rilievo
non strettamente individuale nel quadro generale societario ed economico e
della salvaguardia dell’interesse generale).
(fb)
(101-t)
n. 81/04
nella procedura promossa a norma degli artt. 2409 comma 2 cod. civ.
e 739 comma 1 cod. proc. civ.
da
BIANCHI srl, in persona del legale rappresentante, BIANCHI Pietro,
BIANCHI Massimo, BIANCHI Mara e VERDI Ivana,
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RECLAMANTI -
contro
ROSSI Stefano, GIORGI Alessandra, SANDRI Guerrino,
-
RESISTENTI -
CON
L’INTERVENTO DI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste dr.ssa C. Ajello
-
INTERVENUTO -
in punto:
denuncia ex art. 2409 cod. civ. (reclamo avverso il decreto del Tribunale di
Udine dd. 18.6/1.7.04)
ha pronunciato la seguente
O R
D I N A N Z A
rilevato che Stefano Rossi, Alessandra Giorgi e Guerrino Sandri,
quali componenti del collegio sindacale della srl Bianchi 2 corrente in ***,
hanno proposto ricorso al Tribunale di Udine a norma dell’art. 2409 ult.
comma cod. civ., nel testo entrato in vigore in forza del decreto legislativo
17 gennaio 2003 n. 6, assumendo il sospetto di gravi irregolarità nella
gestione della società da parte dell’organo amministrativo;
rilevato che il Tribunale di Udine, con provvedimento 18.6/1.7.2004,
ha disposto l’ispezione giudiziaria della società, e che avverso detto
provvedimento è stato proposto reclamo a questa Corte;
rilevato che la fattispecie de
qua comporta che il Collegio valuti in limine la questione – già emersa all’attenzione dei
primi commentatori della riforma del diritto societario – relativa
all’ammissibilità della procedura di controllo ex art. 2409 cod. civ. nei
riguardi delle società a responsabilità limitata;
ritenuto, in particolare, che sussiste il ragionevole dubbio
dell’illegittimità costituzionale in
parte qua di tale novellata normativa, alla luce delle
considerazioni che seguono;
rilevato in primo luogo che - a tenore dell’art. 4 comma 1 e comma 2
lett. a n. 4 della legge 3 ottobre 2001 n. 366, di delega al Governo per la
riforma del diritto societario - la disciplina della società per azioni
sarebbe stata modellata sui principi della rilevanza centrale dell'azione,
della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di
ricorso al mercato del capitale di rischio; essa altresì, garantendo comunque
un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli
investitori, dei risparmiatori e dei terzi, avrebbe dovuto prevedere un
modello di base unitario e poi le ipotesi nelle quali le società sarebbero
state soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività
in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio (comma 1);
per tali fini si sarebbe preveduto: a) un ampliamento dell'autonomia statutaria,
individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sarebbero
applicabili a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
norme inderogabili dirette almeno a… (omissis):
4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci o, nei casi di
cui al comma 8, lettera d), numeri 2) e 3), dei componenti di altro organo di
controllo, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli
amministratori (comma 2 lett. a n. 4);
rilevato in proposito che, in esecuzione di detta delega, è stata
così introdotta la norma di cui all’ultimo comma dell’art. 2409 novellato;
rilevato inoltre che, nella parte relativa alla riforma delle
società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b) dell’art.
5 d. l.vo n. 366/01 cit., essa è stata ispirata ai seguenti principi e
criteri direttivi: …(omissis)
g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato
dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70,
comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (art. 5 comma 2 lett. g
d.l.vo 366/01);
rilevato in proposito che è stata pertanto introdotta, in attuazione
dei principi così fissati, la norma di cui all’art. 2545 quinquiesdecies cod. civ.;
ritenuto pertanto che il sistema delineato dalla legge delega
appariva avere così inteso innovare in due soli aspetti il controllo
giudiziario sulle società di capitali, tanto sotto il profilo della
legittimazione al ricorso quanto in ordine all’estensione del controllo nei
riguardi delle società cooperative, fatta eccezione per le materie bancaria e
creditizia;
considerato invero (per quel che interessa in specie) che, in forza dell’espresso
richiamo contenuto nell’art. 2488 comma 4 cod. civ. nel testo previgente
(introdotto dall’art. 19 della legge 127/91), la procedura di cui all’art.
2409 cod. civ. era in precedenza comunemente applicabile anche alle società a
responsabilità limitata;
osservato nel contempo che, all’esito dell’intervento del
legislatore delegato, nel capo relativo alla società a responsabilità
limitata non è più contenuto alcun richiamo di applicabilità alla norma
generale in argomento (a differenza di quel che accade, ad es., per le stesse
società in accomandita per azioni, in virtù della disposizione di cui
all’art. 2454 cod. civ.);
ritenuto infatti che è ora solamente previsto, dall’art. 2476 comma
3 cod. civ., un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori in
caso di gravi irregolarità di gestione, peraltro solamente su istanza del
socio in via incidentale nell’ambito di un giudizio di responsabilità
(giudizio in sé rinunciabile ovvero transigibile, in presenza delle
condizioni di cui all’art. 2476 comma 5 cod. civ.);
considerato che ogni eventuale incertezza sulla volontà del
legislatore delegato appare comunque venire meno alla luce della relazione
ministeriale, che in considerazione del sistema di tutele siccome
sommariamente ricordato ha espressamente valutato la sopravvenuta superfluità,
relativamente alle società a responsabilità limitata, della particolare forma
d’intervento giudiziario già assicurata dall’art. 2409 cit.;
ritenuto al riguardo che non appare convincente l’argomentazione
svolta nel reclamato decreto dal Tribunale di Udine, laddove esso ha
riconosciuto la possibilità di ricorrere a siffatto strumento di controllo in
quanto sussistano le specifiche ipotesi di nomina obbligatoria del collegio
sindacale di cui all’art. 2477 cod. civ., che appunto al comma 4 richiama le
disposizioni in tema di società per azioni;
rilevato infatti che il collegamento letterale appare all’evidenza
debole e comunque in contrasto (v. infra)
con le stesse generali previsioni della legge delega (la quale –
contrariamente all’assunto del Tribunale – non appare prefigurare distinzioni
di disciplina nell’ambito delle società a responsabilità limitata), e per
l’effetto invero introduce - tra l’altro - una differenza nelle attribuzioni
del collegio sindacale, qualora esso si presenti di nomina obbligatoria
ovvero facoltativa;
ritenuto infine che siffatta lettura giurisprudenziale appare, come
si è visto e per quanto possa rilevare, del tutto estranea ed anzi
contrastante rispetto alla volontà manifestata dal legislatore delegato;
osservato in proposito che la stessa legge delega, sebbene abbia
accentuato il carattere di autonomia privatistica attribuito alle società a
responsabilità limitata (La riforma della
disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti
principi generali: a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme,
anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio
e dei rapporti contrattuali tra i soci; b) prevedere un'ampia autonomia
statutaria; c) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del
principio di certezza nei rapporti con i terzi, cfr. art. 3 comma
1 legge 366/01), non ha mancato di porre comunque attenzione agli interessi
di natura generale (In particolare, la
riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: (omissis) f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento
alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione
sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di
tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori
sociali, cfr. art. 3 comma 2);
ritenuto quindi che proprio la tutela di siffatti interessi appare
andare al di là della mera visione contrattuale;
ritenuto pertanto che – proprio alla stregua dei principi fissati
dal legislatore delegante – la disciplina introdotta dal legislatore delegato
appare collocarsi al di fuori della delega siccome espressa, la quale - da un
lato - accentuava il carattere contrattuale della società a responsabilità
limitata, ma dall’altro ne conservava anche il rilievo non strettamente
individuale nel quadro generale societario e lato sensu economico;
ritenuto altresì che, in relazione al requisito della non manifesta
infondatezza della questione, una così rilevante modificazione al sistema dei
controlli societari appare in contrasto con quelle riconosciute esigenze di
salvaguardia dell’interesse generale fatte proprie anche dal legislatore
delegante del 2001, esigenze alla cui tutela l’art. 2409 cod. civ. è sempre
risultato preordinato quale utile strumento ai fini di una corretta
amministrazione e di una regolare gestione della società;
rilevato infatti che il legislatore delegante non si era in alcun
modo soffermato circa il venire meno di tale sistema di controllo, laddove da
un lato lo strumento incidentale di cui all’art. 2476 cit. appare funzionale
solamente all’eventuale risoluzione di un conflitto interno alla società, e
dall’altro l’intervento del Tribunale è invece rivolto di per sé al perseguimento
dell’interesse generale alla correttezza della gestione sociale, in
considerazione anche dell’ampio spettro di interventi assicurato dalla norma,
tra l’altro non limitato dalla possibile definizione conciliativa ovvero
stragiudiziale della controversia privata tra soci e amministratori e
società;
ritenuto, quanto alla rilevanza della questione, che la lettura che
questa Corte assume circa la norma risultante dal combinato disposto degli
artt. 2477 e 2409 cod. civ., nonché dello stesso art. 2476 comma 3 cod. civ.,
non può che condurre a decidere in ordine alla non ammissibilità del ricorso
così come originariamente proposto, mentre l’interpretazione adottata dal
Tribunale di Udine non appare condivisibile alla stregua delle osservazioni
che precedono, ed anzi vieppiù appare confermare (laddove accerta l’esistenza
di una pluralità di sistemi di controllo riguardanti le società a
responsabilità limitata) il complessivo vizio di eccesso di delega - atteso
che in proposito il legislatore delegante nulla aveva determinato - in merito
all’individuazione di eventuali principi o criteri direttivi;
ritenuto pertanto che la Corte d’Appello di Trieste ritiene di
sollevare ex officio questione
di legittimità costituzionale degli artt. 2409 comma 1 e comma 7 cod. civ.,
nonché – atteso il complessivo sistema così emergente – dell’art. 2477 comma
4 cod. civ. e dell’art. 2476 comma 3 cod. civ., per violazione dell’art. 76
Cost.;
ritenuto che, attesa la necessaria sospensione del procedimento, si
impone – quale provvedimento del tutto conseguente ed opportuno – che venga
altresì sospesa l’esecutorietà del reclamato decreto
P.
Q. M.
solleva
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2409 comma 1 e comma 7 cod.
civ., dell’art. 2477 comma 4 cod. civ. e dell’art. 2476 comma 3 cod. civ., in
relazione all’art. 76 Cost.;
sospende per
l’effetto la procedura siccome radicata, sospendendo altresì l’esecutorietà
del provvedimento reclamato;
manda alla
Cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
manda
altresì alla Cancelleria per la notificazione alle parti e al Pubblico
Ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la
comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della
Camera dei Deputati.
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