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Tribunale di
L’Aquila – Dr. Mario Montanaro relatore – 25 marzo 2005.
Processo
societario con pluralità di parti
– Notifica della comparsa di risposta
agli altri convenuti.
(102-m)
Qualora
l’attore citi in giudizio una pluralità di convenuti, ciascuno di questi
potrà limitarsi a notificare la comparsa di risposta al solo attore, non
essendo prevista la necessità di tale notifica anche agli altri convenuti.
Ciò è coerente con il sistema del processo di cognizione ove ciascun
convenuto si limita a contraddire ed a replicare esclusivamente a quanto
dedotto dall’attore. Ciascun convenuto potrà, poi, prendere visione delle
difese degli altri convenuti accedendo alla cancelleria ove le comparse di
risposta devono essere depositate nei termini previsti dall’art. 5 d. lgs.
5/03.
(fb)
(102-t)
IL
GIUDICE RELATORE
letta l’istanza di fissazione di
udienza ex art. 8, comma 1, del D. Lgs. 17.1.2003, n. 5 notificata
dall’attore R.M. ai convenuti a partire dal 4.1.2005 (e, da ultimo, in data
12.1.2005 ad A:P., secondo quanto documentato in atti) e depositata in
cancelleria in data 14.1.2004;
visto il decreto ai sensi dell’art.
12, comma 2, del D. Lgs. n. 5/2003 in data 25.1.2005 con cui il Presidente
del Tribunale ha nominato il sottoscritto magistrato quale giudice relatore
della presente causa;
esaminati gli atti e i documenti di
causa;
ritenuta, preliminarmente, tempestiva
ed ammissibile l’istanza di fissazione di udienza;
considerata la definitiva
formulazione delle conclusioni in rito e in merito già proposte dalle parti
costituite;
rilevato
che l’attore R.M., con l’atto
introduttivo del presente giudizio, ha chiesto che questo Tribunale accerti
essersi verificata una causa di scioglimento della “Alfa di R.M. & C.
s.n.c.”, costituita - in data 19.7.1979, con atto pubblico a rogito del notaio
A.B. (rep. n. 26686) - dallo stesso unitamente ai convenuti, chiedendo
altresì che, «previo accertamento della sussistenza delle condizioni che
giustificano l’intervento surrogatorio di cui all’art. 2275 comma I,
procedere alla nomina di liquidatore»; e in via subordinata ha chiesto a
questo Tribunale di «revocare l’amministratore C.P. ai sensi dell’art. 2259,
comma III, c.c., in quanto resosi ripetutamente inadempiente agli obblighi
contratti con l’atto costitutivo»);
che i convenuti C.P. e L.P., con
la comparsa di costituzione e risposta notificata all’attore in data
23.12.2004, hanno aderito alla domanda di scioglimento della società proposta
dall’attore;
che i suddetti convenuti hanno
tempestivamente notificato la comparsa di risposta soltanto all’attore R.M.,
e non anche agli altri convenuti A.P. e S.D.; questi ultimi, peraltro, nel
termine loro assegnato dall’attore non hanno notificato comparsa di
costituzione e risposta (né ciò hanno fatto in seguito, restando contumaci);
che l’attore, tempestivamente
costituitosi in data 10.9.2004, non ha inteso replicare alla comparsa di
costituzione dei convenuti C.P. e L.P. o ed ha notificato istanza di
fissazione di udienza a tutti i convenuti, provvedendo quindi ritualmente a
depositarla in cancelleria;
che, come oggi espressamente
previsto dal comma 2-bis dell’art. 17 del D. Lgs. n. 5/2003 (introdotto dal
D. Lgs. 28.12.2004, n. 310), «Nel processo con pluralità di parti, le
comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e
l’atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni
dall’ultima notificazione»;
che, inoltre, l’art. 13, comma
2, del D. Lgs. n. 5/2003 (come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. m), n. 1,
del D. Lgs. 6.2.2004, n. 37) sancisce che «Se il convenuto non notifica la
comparsa di risposta nel termine stabilito […], l’attore, tempestivamente
costituitosi, […] può depositare, previa notifica, istanza di fissazione
dell’udienza; in quest’ultimo caso i fatti affermati dall’attore […] si
intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla
concludenza di questa»;
ritenuto
[1] che, ad avviso di questo giudice
relatore, il non avere i convenuti Claudio Di Persio e Leonello Di Persio,
entrambi difesi dagli Avv. *** e *** del Foro di L'Aquila, notificato la
comparsa di riposta anche agli altri convenuti non determina alcuna
irregolarità procedimentale e, tanto meno, lesione del contraddittorio;
che ciò deve ritenersi non solo –
e non tanto – perché ciò non è imposto dall’art. 17, comma 2-bis, del
D. Lgs. n. 5/2003, che si limita a prevedere la notifica delle comparse alle
sole parti costituite, laddove i convenuti A.P. e S.D. in ogni caso al
momento della notifica della comparsa di risposta non erano costituiti; ma
anche perché, a ben vedere, la mancata previsione, nel processo con pluralità
di parti, della notificazione della comparsa di costituzione anche agli altri
convenuti appare coerente con il sistema del processo di cognizione dettato
dal Capo I del Titolo II del D. Lgs. n. 5/2003 (e successive modificazioni);
che, infatti, in caso di
pluralità di convenuti che non spieghino in giudizio un’unica difesa, nel
notificare la comparsa di risposta ciascuno di essi non solo tendenzialmente,
ma anche di necessità, controdeduce soltanto con riferimento a quanto dedotto
dall’attore; ciò del resto accade in ogni processo di cognizione: infatti,
non solo è di tutta evidenza come il convenuto, se non voglia incorrere in
generale nelle decadenze di legge ovvero, nel nuovo processo societario,
nella conseguenza prevista dall'art. 13, comma 2, non possa attendere le
difese degli altri convenuti, ma - a ben considerare - diversamente
ragionando in ogni caso vi sarebbe uno dei convenuti che notifica la comparsa
di risposta senza conoscere le difese degli altri convenuti;
che non si nega che possa sussistere un interesse
di ciascuno dei convenuti a sapere quale sia (se vi sia) la difesa degli
altri convenuti, ma con specifico riferimento al nuovo processo societario -
oltre a rilevare che tale interesse potrà essere soddisfatto presso la
cancelleria prendendo visione del fascicolo di parte, dove la comparsa deve
essere depositata secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs.
n. 5/2003, come nella generalità degli altri processi di cognizione (sempre
che la costituzione non avvenga all'udienza) - deve considerarsi soprattutto
come non vi sia una necessità di carattere tecnico che imponga la notifica
della comparsa di risposta anche agli altri convenuti, poiché con tale atto
viene assegnato un termine (o, comunque, decorre il termine) per la memoria
di replica dell'attore: in altri termini, è senz'altro necessaria la notifica
all'attore di tale atto, ma non agli altri convenuti (cfr. anche art. 5,
comma 5-bis, del D. Lgs. n. 5/2003, introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. n.
320/2004);
[2] che la mancata notificazione nel
termine assegnato di comparsa di costituzione e risposta da parte dei
convenuti A.P. e S.D. e la notificazione da parte dell'attore dell'istanza di
fissazione di udienza determina l’applicazione nei confronti di detti
convenuti (rimasti contumaci) della regola di cui all’art. 13, comma 2, del
D. Lgs. n. 5/2003, sicché i fatti dedotti dall’attore si dovranno intendere
non contestati dagli stessi e, in relazione a questi, il Tribunale deciderà
«sulla domanda in base alla concludenza di essa»;
che, conseguentemente, e
considerata l’adesione dei convenuti costituiti alla domanda attorea, questo
giudice relatore ritiene non necessario invitare le parti a depositare
comparse conclusionali, ferma restando ogni considerazione in ordine
all’ammissibilità nell’ambito del presente giudizio contenzioso di alcuna
delle domande proposte dall’attore, su cui è chiamato a statuire il collegio;
P.T.M.
fissa l’udienza collegiale del
27.5.2005, ore 9.30.
SI COMUNICHI alle parti costituite.
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