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Tribunale di
L’Aquila – Mario Montanaro estensore – 2 ottobre 2004.
Società
a responsabilità limitata – Nomina e sostituzione del liquidatore – Assemblea
straordinaria – Necessità.
Liquidazione
in atto al 1 gennaio 2004 – Applicazione del regime previgente – Richiesta al
presidente del tribunale di convocazione dell’assemblea.
Nuovo
processo societario – Procedimento in camera di consiglio – Ambito di
applicazione.
Società
a responsabilità limitata priva di collegio sindacale
– Sostituzione del
liquidatore unico – Assemblea straordinaria – Convocazione – Procedimento in
camera di consiglio nei confronti di una sola parte – Applicabilità.
La
nomina dei liquidatori in sostituzione di quelli in precedenza nominati era
di competenza della assemblea straordinaria anche prima della riforma del
diritto societario.
(fb)
Ove la
liquidazione della società sia iniziata prima dell’entrata in vigore della
riforma, la convocazione dell’assemblea straordinaria per la sostituzione del
liquidatore unico deceduto deve essere effettuata secondo quella che era la
disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2003.
(fb)
La
nuova disciplina processuale introdotta dal d. lgs. 5/03 si applica anche a
tutti i casi che, sebbene non espressamente richiamati, siano analoghi a quelli
elencati negli artt. 29 e 33, purchè rientranti nell’ambio di applicazione
dell’art. 1, co. 1° del citato decreto.
(fb)
All’ipotesi
di convocazione dell’assemblea straordinaria per la sostituzione del
liquidatore unico deceduto di società a responsabilità limitata priva di collegio
sindacale deve applicarsi il procedimento di cui all'art. 28 del d. Lgs. n.
5/03 e, conseguentemente, la richiesta convocazione deve essere disposta dal
giudice designato dal presidente del tribunale.
(fb)
IL GIUDICE INCARICATO
LETTO il ricorso depositato
in data 15 settembre 2004 con cui Massimo Chiaretti, quale amministratore
unico della “Cioni S.r.l.”, titolare del 50% del capitale sociale della
“Celso Cioni 1926 Panificio Aquilano S.r.l. in liquidazione”;
VISTO il decreto in
data 17 settembre 2004 con cui il Presidente del Tribunale ha delegato il
sottoscritto magistrato per la trattazione del suddetto ricorso;
ESAMINATA la
documentazione depositata in data 29 settembre 2004 dalla ricorrente, nonché
quella acquisita d'ufficio (pervenuta in data 4 ottobre 2004);
RILEVATO
Con il ricorso
indicato in epigrafe la “Cioni S.r.l.”, premesso che:
- in
data 18 ottobre 2003 Paolo Cioni, liquidatore unico nominato dall’assemblea
straordinaria dei soci della “Celso Cioni 1926 Panificio Aquilano S.r.l. in
liquidazione” in data 11 marzo 2002, ha rassegnato le dimissioni e che il
medesimo è quindi deceduto in data 27 novembre 2003;
- in data 20 novembre
2003 l’assemblea ordinaria della suddetta Società ha sostituito il
liquidatore dimissionario, ma il Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
di L’Aquila non ha effettuato l’iscrizione essendo la nomina del liquidatore
di competenza dell’assemblea straordinaria;
ha chiesto al
Presidente del Tribunale di convocare l’assemblea straordinaria della “Celso
Cioni 1926 Panificio Aquilano S.r.l. in liquidazione” «presso lo studio del
Notaio Antonello Faraone con all’ordine del giorno: sostituzione del
liquidatore deceduto» ovvero, in via subordinata, di autorizzare la Società
ricorrente «ad effettuare la convocazione nello stesso luogo e con lo stesso
ordine del giorno».
RITENUTO
1. La deliberazione in
data 20 novembre 2003, con cui l’assemblea totalitaria dei soci della “Celso
Cioni 1926 Panificio Aquilano S.r.l. in liquidazione” ha deliberato
all’unanimità la sostituzione del liquidatore, non riveste il requisito di
forma prescritto dall’art. 2375, comma 2, cod. civ. (tanto nel vecchio quanto
nel testo risultante dalla novella operata dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
per l’assemblea straordinaria e, per tale ragione il Registro delle Imprese
ne ha rifiutato l’iscrizione.
L’art. 2365, cod. civ.
vecchio testo dispone, infatti, che l’assemblea straordinaria delibera «sulla
nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452» e
l'art. 2450, comma 2, vecchio testo statuisce che l'assemblea che nomina i
liquidatori «delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea
straordinaria». Come osservato da attenta dottrina, tale seconda previsione
appare priva di senso, non potendo l’assemblea straordinaria deliberare che
con le maggioranze prescritte per questo tipo di assemblea, sicché
probabilmente la spiegazione di tale dizione deve essere ricercata nella
dicotomia fra deliberazione di scioglimento della società e deliberazione di
nomina dell'organo liquidatorio, la prima delle quali rientra pacificamente
nella competenza dell'assemblea straordinaria, a differenza della seconda,
che comporta semplicemente la designazione (o la sostituzione) del soggetto
chiamato a ricoprire pro tempore
la carica di liquidatore (o dei soggetti, se vi è un collegio di
liquidatori), senza determinare alcun mutamento della struttura dell'organo
destinato a perdurare lungo tutto l’arco della liquidazione. Ciò nondimeno,
in considerazione della previsione dell'art. 2365 cod. civ. è di competenza
dell’assemblea straordinaria la nomina dei liquidatori in sostituzione di
quelli in precedenza nominati, come del resto opinione assolutamente
prevalente tanto in dottrina quanto in giurisprudenza prima che il D. Lgs. n.
6/2003, nel novellare il suddetto articolo, prevedesse espressamente anche la
sostituzione dei liquidatori tra le competenze dell'assemblea straordinaria.
Non possono esservi
dubbi, pertanto, che nel caso in esame vi sia la necessità di provvedere alla
convocazione dell’assemblea straordinaria della “Celso Cioni 1926 Panificio
Aquilano S.r.l. in liquidazione” perché provveda alla sostituzione del
liquidatore unico deceduto.
2. L’art. 218 disp. trans. cod.
civ., così come novellato dal D. Lgs. n. 6/2003 e rettificato con Avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2003, n. 153, sancisce un
regime di sopravvivenza delle precedenti regole in materia di liquidazione
delle società di capitali anche successivamente al 1° gennaio 2004, data di
entrata in vigore della nuova disciplina delle società di capitali, per le
«società in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004», prevedendo che «sono
liquidate secondo le leggi anteriori» (comma 1).
Sebbene la
soppressione della parola «poste» ad opera dell’art. 5, comma 1, lett. iii) del D. Lgs. 14 febbraio 2004,
n. 37 non risolva i dubbi ingenerati dall’ampia formula utilizzata dal
legislatore delegato e prontamente segnalati dai primi commentatori, nel caso
all’esame di questo Tribunale non possono esservi dubbi circa la sussistenza
dello stato di liquidazione rilevante ai sensi dell’art. 218 disp. trans.:
infatti, alla data del 31 dicembre 2003 si erano già verificati gli effetti
dello scioglimento, lo stesso era già stato accertato con deliberazione in data
11 marzo 2002 dall’assemblea straordinaria, era stato anche nominato con tale
deliberazione Paolo Cioni liquidatore unico (cfr. documentazione depositata
in data 29 settembre 2004), e si era altresì provveduto a pubblicizzare con
l’iscrizione nel registro delle imprese la messa in liquidazione della
società e la nomina del liquidatore (come accertato d’ufficio).
Con l’espressione
«sono liquidate» l’art. 218 disp. trans. ha inteso fare riferimento
senz’altro (sebbene forse non esclusivamente) alle regole di tipo
procedimentale relative alla liquidazione delle società, sicché anche la
convocazione dell’assemblea straordinaria per la sostituzione del liquidatore
unico deceduto deve essere effettuata secondo quella che era la disciplina in
vigore fino al 31 dicembre 2003.
Orbene, in
applicazione del regime previgente, nell’ipotesi di decesso
dell’amministratore unico così come nell’ipotesi di morte del liquidatore
unico di società a responsabilità limitata priva di collegio sindacale, in
applicazione analogica della disciplina prevista dall’art. 2367 cod. civ.
(espressamente richiamato per le società a responsabilità limitata dall’art.
2486), i soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale
potevano richiedere al presidente del tribunale l’emissione di un decreto di
convocazione dell’assemblea societaria per la designazione di un nuovo
amministratore ovvero del nuovo liquidatore. Conseguentemente, questa è la
disciplina applicabile alla liquidazione della “Celso Cioni 1926 Panificio
Aquilano S.r.l. in liquidazione”.
3. L’art. 2367, comma 2, cod.
civ. vecchio testo prevedeva, quindi, che la suddetta convocazione fosse
effettuata dal presidente del tribunale. Sennonché il ricorso all’esame di
questo Tribunale riguarda una delle materie previste dall’art. 1, comma 1,
del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ed in particolare relativa alla lett. a): non può dubitarsi, infatti, che
il socio ricorrente chieda che venga posto in essere un atto che costituisce
il presupposto necessario per la costituzione di un rapporto sociale, quale
appunto quello tra la società ed il liquidatore nominato. Conseguentemente,
ai sensi della medesima disposizione sopra richiamata, ed essendo stato il
ricorso in esame depositato successivamente al 1° gennaio 2004 (art. 43 del
D. Lgs. n. 5/2003), devono applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 25 e
segg. del suddetto decreto, che disciplinano il procedimento in camera di
consiglio in materia societaria in regime di specialità rispetto a quello di
cui agli artt. 737 e segg. c.p.c..
La disciplina del
procedimento camerale introdotta dal legislatore delegato del 2003 distingue
tra procedimento nei confronti di una sola parte, disciplinato dagli artt. 28
e 29 del D. Lgs. n. 5/2003, per i quali la decisione spetta al giudice
incaricato dal presidente del tribunale, e quello «in confronto di più
parti», disciplinati dagli articoli da 30 a 33, in cui la decisione spetta al
collegio. Sebbene per le società in liquidazione alla data del 1° gennaio
2004 trovino applicazione le norme procedimentali sulla liquidazione in
vigore anteriormente, le norme di carattere processuale applicabili sono
senz’altro quelle in vigore al momento dell'adozione del provvedimento
richiesto.
Gli artt. 29 e 33 del
D. Lgs. n. 5/2003 prevedono rispettivamente i casi in cui trova applicazione
il primo ovvero il secondo dei procedimenti camerali disciplinati, con
elencazione che non ha carattere tassativo e con la previsione, in entrambe
le disposizioni suddette, che gli stessi si applicano «inoltre, in quanto
compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi
speciali». Benché l’elencazione sia effettuata con riferimento alle
disposizioni del codice civile come novellate dal D. Lgs. n. 6/2004, non
possono esservi dubbi che nel caso in esame (come in altri) in cui trova
ancora applicazione la disciplina sostanziale in vigore fino al 31 dicembre
2003, la clausola di chiusura sopra richiamata consente di applicare la nuova
disciplina processuale introdotta dal D. Lgs. n. 5/2003 anche a tutti i casi
che, sebbene non richiamati espressamente, siamo a questi «analoghi», e
purché ovviamente rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1,
comma 1, del D. Lgs. n. 5/2003.
Ciò premesso, è
necessario quindi stabilire se il ricorso in parola sia disciplinato dall’uno
o dall’altro dei due procedimenti previsti dal legislatore delegato del 2003
per stabilire.
I due distinti
procedimenti camerali disegnati dal legislatore delegato del 2003 ripetono la
distinzione, già evidenziata in dottrina, tra provvedimenti camerali che si
pongono quali presupposti a monte o a valle per il perfezionamento o
l'efficacia di atti o fattispecie di diritto privato e provvedimenti camerali
con cui il giudice interviene, in particolari momenti di esercizio di
diritti, valutando i diversi (e spesso addirittura contrapposti) interessi
delle parti laddove sussista una forte incidenza di interessi pubblici o
almeno superindividuali. E' in questa seconda ipotesi il legislatore ha
previsto la necessità di celebrare l'udienza innanzi al collegio per
l'audizione delle parti, prevedendo invece per gli altri casi una disciplina
estremamente semplificata e l'adozione del provvedimento da parte del giudice
incaricato dal presidente del tribunale (ovvero della sezione).
Orbene, se quella
appena vista è la ratio
dell'obbligo di sentire le parti nel procedimento nei confronti di più parti,
non vi è chi non veda come la stessa certo non ricorra nell’ipotesi all'esame
di questo Tribunale. La necessità di convocare l’assemblea perché provveda
alla sostituzione del liquidatore unico defunto rappresenta, infatti, un atto
reso necessario esclusivamente per la mancanza di un organo sociale che
provveda alla convocazione (salvo ritenere - come pure ritenuto in dottrina -
che sia legittimato il socio) e, al contempo, da un atto formale di
convocazione al fine di garantire la legittima costituzione dell'assemblea
stessa. In relazione all'adozione di tale provvedimento da parte del
tribunale non sono però prospettabili interessi diversi da quello del
ricorrente, essendo l'unico interesse (non di mero fatto) in rilievo nel caso
in esame quello di uscire da uno stallo procedimentale determinatosi per
causa non dipendente né dalla volontà del ricorrente né da quella di altri.
E' appena il caso di
rilevare, poi, che - nel caso in esame - laddove si ritenga applicabile il
procedimento in confronto di più parti e debbano così necessariamente sentire
le parti, sarebbe necessaria la nomina di un curatore speciale ai sensi
dell'art. 78 cod. proc. civ., mancando la persona a cui spetta la
rappresentanza della Società, cui notificare il ricorso e del decreto di
fissazione dell'udienza collegiale, sebbene sia di tutta evidenza l'inutilità
di sentire lo stesso da parte del collegio in camera di consiglio.
In conclusione, ad avviso
di questo Giudice, all’ipotesi in esame di convocazione dell’assemblea
straordinaria per la sostituzione del liquidatore unico deceduto di società a
responsabilità limitata priva di collegio sindacale deve applicarsi il
procedimento di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 5/2003 e, conseguentemente, la
richiesta convocazione deve essere disposta dal sottoscritto magistrato quale
giudice incaricato dal presidente del tribunale.
4. La ricorrente chiede che la
convocazione avvenga presso lo studio in L’Aquila del Notaio Antonello
Faraone.
L’art. 2479-bis, comma 3, cod. civ. nuovo testo
dispone che, «Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l'assemblea si
riunisce presso la sede sociale». La disciplina è, quindi, del tutto
equivalente a quella previgente risultate dal combinato disposto degli artt.
2363 e 2486 cod. civ. vecchio testo. Orbene, poiché lo statuto sociale
(depositato in data 29 settembre 2004) non prevede alcunché e si limita a
fare riferimento alla disciplina di legge, l’assemblea dovrà essere convocata
presso la sede sociale come risultante dal Registro delle Imprese.
P.T.M.
Visto l'art. 28 del D. Lgs. n. 5/2003
- convoca
l’assemblea straordinaria della “Celso Cioni 1926 Panificio Aquilano S.r.l.
in liquidazione” presso la sede sociale in L'Aquila, via S. Sisto n. 43 per
il giorno 15 ottobre 2004, ore 17,00;
- manda
alla ricorrente di comunicare il presente decreto a tutti i soci della “Celso
Cioni 1926 Panificio Aquilano S.r.l. in liquidazione” con raccomandata
spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza al
domicilio risultante dal libro dei soci.
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