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Massimario,
art. 125 l. fall.
Tribunale di Mantova
16 novembre 2007 – Est. Laura De Simone.
Concordato
fallimentare – Presentazione di più proposte in tempi diversi – Votazione
contemporanea – Necessità – Assegnazione ai proponenti di un termine unico
per la modifica delle proposte – Autorizzazione all’esame delle proposte e
dei pareri degli organi della procedura.
Qualora,
prima del termine fissato per le eventuali dichiarazioni di dissenso da parte
dei creditori, venga formulata una successiva proposta di concordato
fallimentare sulla quale il curatore abbia espresso parere favorevole, le due
proposte dovranno essere portate in votazione contemporaneamente anche
nell’ipotesi in cui siano state depositate in tempi diversi. Nell’interesse
del ceto creditorio i proponenti dovranno, poi, essere autorizzati ad
esaminare le reciproche proposte ed i pareri espressi sulle stesse dal
curatore e dal comitato dei creditori e dovrà essere loro consentita
la eventuale modifica delle proposte medesime in un termine unico all'uopo
concesso. (fb)
omissis
premesso che in seno alla procedura fallimentare
Realvit Italia S.p.A. in liquidazione (n. 26/2002) è stata presentata una
proposta di concordato dalla società M. S.p.A. depositata il 7.8.2007, ed
integrata in data 23.10.2007,
rilevato
che in ordine alla medesima, acquisito il parere favorevole espresso dal
Curatore e dal Comitato dei Creditori, e visto il provvedimento del Tribunale
fallimentare in data 30 ottobre 2007, reso ai sensi dell’art. 125 II co. L.
F. , con cui era dichiarato che le condizioni differenziate previste nella
proposta per le singole classi di creditori rispettavano i criteri di cui
all’art. 124 II co. lett. a) e b), era ordinato dal Giudice Delegato al
Curatore - con decreto del 2.11.2007 - di provvedere alla comunicazione della
proposta a tutti i creditori ammessi al passivo, disponendo che le
dichiarazioni di voto pervenissero in Cancelleria entro le ore 13 del 30
novembre 2007,
considerato
che in data 9.11.2007 è stata depositata dalla società G. S.r.l. altra
proposta di concordato fallimentare per il medesimo Fallimento,
valutata
tempestiva tale ulteriore proposta, in quanto pervenuta prima dello scadere
del termine fissato per le dichiarazioni di voto sulla prima proposta,
acquisito
in data odierna anche con riguardo alla proposta presentata da G. S.r.l. il
parere favorevole del Curatore, seppure con alcune riserve, e del Comitato
dei Creditori,
rilevato
che l’art. 125 comma terzo ultima parte, attualmente in vigore, prevede che,
in caso di più proposte, le stesse debbano essere messe in votazione
contemporaneamente, senza che assuma significatività la circostanza per cui –
come nella specie – le due proposte siano state depositate in tempi diversi,
apparendo contrario all’interesse dei creditori che, in questa ipotesi, la
seconda proposta sia messa in votazione solo in caso di mancata approvazione
della prima,
ritenuto
dunque opportuno, nell’interesse del ceto creditorio, in assenza di qualsiasi
indicazione normativa, autorizzare i proponenti di esaminare le reciproche
proposte concordatarie, nonché i pareri espressi sulle stesse dal Curatore e
dal Comitato dei Creditori, e consentire ai medesimi di eventualmente
modificarle o meglio definirle in un termine unico ad entrambe assegnato da
questo Giudice, anche considerato che, allo stato, le due proposte non sono
agevolmente paragonabili per i creditori, prevedendo solo una di esse la
suddivisione dei creditori in una pluralità di classi con trattamento
differenziato,
valutato
altresì conveniente che, allo stato, - fatta eccezione per il perfezionamento
della vendita relativa ad immobili effettuata il 18.10.2007 -, resti sospesa
la liquidazione dell’attivo con riferimento all’attività di realizzo dei
crediti tuttora in corso, sussistendo il pericolo che medio tempore vengano
proposte dai creditori soluzioni transattive giudicate diversamente dalla
curatela e dal Tribunale rispetto ai proponenti del concordato, e questo
senza particolare vantaggio per i creditori,
P.
T. M.
revoca
il provvedimento del 2. 11. 2007 con cui era comunicata ai creditori la
proposta di M. S.p.A. ed era concesso un termine sino al 30.11.2007 per le
dichiarazioni di dissenso, e conseguentemente dichiara la nullità dell’unica
dichiarazione di voto nel frattempo pervenuta, non avendo detto creditore
potuto esaminare la seconda proposta di concordato,
autorizza
il Curatore a rappresentare ai proponenti tutti gli aspetti patrimoniali
utili a riorganizzare le proprie proposte,
dispone
che le proposte siano liberamente esaminabili dagli interessati, autorizzando
la Cancelleria direttamente al rilascio di copie;
autorizza
gli attuali proponenti a depositare eventuali integrazioni o modificazioni
alle proposte di concordato depositate entro e non oltre il giorno 10
dicembre 2007 ore 9.30;
manda
al Curatore affinché comunichi ai creditori la revoca del provvedimento in
data 2. 11. 2007 dovendo a breve essere portate in votazione le due proposte
di concordato presentate ed eventualmente modificate nel termine sopra
concesso,
sospende
nei termini di cui sopra la liquidazione dell’attivo,
manda
alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a M. S.p.A.
, a G. S.r.l. ed al Curatore anche a mezzo fax;
manda
al Curatore per la comunicazione del presente provvedimento al Comitato dei
Creditori.
Mantova, li 16 novembre 2007
Il giudice delegato
dott. Laura De Simone
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