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Doveri
informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di
causalità
Tribunale di Vicenza 13 luglio
2007 –Pres. G. Bozza – Est. G. Limitone
Contratti in genere – Intermediazione
finanziaria – Bond argentini – Alto rischio – Notiziario CONSOB – Fatto notorio – Sussistenza (artt. 21,
lett. a) e b), d.lgs. n. 58/1998; 28 Reg. CONSOB n. 11522/1998).
Il notiziario CONSOB del 3.7.2000, da cui
si evince l’alto rischio caratterizzante i titoli argentini, può reputarsi
fatto notorio, atteso che si tratta di documentazione che è nella necessaria
disponibilità delle Banche e di tutti gli operatori finanziari.
(gl)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 17
novembre 2005, M. G., quale unica erede del fratello Giacomo G., chiamava in
giudizio la Banca ***, esponendo che il proprio de cuius aveva
acquistato presso la Banca *** di T. (VI), ove aveva intrattenuto da anni un
rapporto di conto corrente e di deposito titoli, bond argentini al tasso del
10,25% per € 200.000,00 il 26.4.2000, e al tasso dell’11,75% per $ USA
400.000,00 il 2.8.2000 ($ USA 380.000,00) ed il 13.10.2000 ($ USA 20.000,00),
con violazione delle norme che regolano la trasparenza degli investimenti a
mezzo banca; che il modulo con l’informativa sugli investimenti era
probabilmente stato sottoscritto in bianco dal de cuius, per poi
essere compilato dalla Banca; che, in ogni caso, la firma non appariva
autografa e quindi ne contestava l’autenticità; che risultava mancante il
contratto di consulenza finanziaria ex art. 30 Reg. Consob, non
potendo essere tale il modulo che conteneva le sole informazioni sulla
propensione al rischio del cliente; che non era stato consegnato al de
cuius neppure il documento sul rischio generale degli investimenti di cui
all’art. 28, lett. b, del Reg. Consob; che la Banca non aveva avvisato che
quelle operazioni non erano adeguate al profilo di quel cliente, ex
art. 29 n. Reg. Consob e che quindi non era opportuno procedere
all’esecuzione delle stesse ex art. 29 n. 3 Reg. Consob; che lo Stato
Argentino era già all’epoca considerato poco affidabile, con un rating BB
di Standard & Poors e che le Banche già prima del 2000 avevano
iniziato a disfarsi dei titoli argentini vendendoli ai privati; chiedeva,
pertanto, il risarcimento dei danni subiti a causa del default argentino
verificatosi il 24.12.2001.
Si costituiva la Banca convenuta
chiedendo il rigetto delle domande attoree; infatti: a) il contratto per la
negoziazione dei valori mobiliari era stato stipulato regolarmente il
7.7.1993; b) la Banca aveva regolarmente chiesto al cliente tutte le
informazioni necessarie per l’investimento, che erano state fornite nel
modulo di aggiornamento sulla situazione finanziaria del cliente, sulla cui
sottoscrizione presentava istanza di verificazione, atteso il disconoscimento
operato dall’attrice; c) le operazioni di investimento risultavano adeguate
al profilo del cliente ed erano stati adempiuti gli obblighi di informazione
nei suoi confronti; d) gli era stata anche consegnata copia del contratto di
negoziazione e del documento informativo sui rischi generali delle operazioni
di investimento; poneva questione di legittimità costituzionale degli artt.
2-22 del d.lgs. n. 5/03 per avere il legislatore delegato ecceduto dalla delega per quanto riguarda la
normazione quadro del processo, affermando che il legislatore delegato non
avrebbe potuto creare ex se una disciplina completa affatto nuova del
processo societario in sede ordinaria e sommaria, ciò anche in assenza nella
delega di specifici e determinati principi rivolti a regolare l’attività del
delegato: di qui l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 l. n. 366/01;
eccepiva la decadenza dai diritti fatti valere per mancata tempestiva
contestazione ex art. 16 della “raccolta degli usi unificabili di
borsa”; affermava l’infondatezza delle domande nel merito, sia sotto il
profilo della nullità che della annullabilità; contestava altresì l’esistenza
di un danno e, in subordine, la sua quantificazione; chiedeva, infine, che
venisse tenuto conto delle cedole già incassate sui titoli.
Seguiva rituale scambio di
memorie.
Con istanza depositata il
28.4.2006, M. G. chiedeva la fissazione dell’udienza davanti al Collegio.
La causa era istruita
documentalmente e con ctu grafica e discussa all’udienza del 13.7.2007,
quindi veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva innanzitutto che non è
stata più coltivata l’eccezione di incostituzionalità di cui alla iniziale
precisazione delle conclusioni ed il Collegio non ritiene di proporla di
ufficio, perché infondata.
Occorre quindi dare atto
dell’esito della ctu grafica, che ha accertato essere vera la firma di G. G.
sul doc. 5 della Banca convenuta, “aggiornamento situazione finanziaria,
propensione al rischio, obiettivi di investimento”.
A parte una generica
contestazione presentata a verbale dall’attrice il 13.7.2007, nessun motivo
particolare può inficiare l’esito dell’accertamento grafico, svolto con
metodo scientifico e immune da vizi logici, per cui si deve concludere che G.
sottoscrisse il documento relativo alla variazione della linea di gestione
(cfr. i docc. 5 e 10 della convenuta) in data 19.1.2000 e 8.2.2000, da cui si
evince, in mancanza di una specifica e diretta prova da cui poter desumere un
abusivo riempimento, il suo profilo finanziario: di esperienza alta, con
propensione al rischio molto alta, e obiettivi di investimento con prevalenza
di rivalutabilità, con il rischio dell’andamento dei corsi e compresenza di
redditività, avendo aderito alla linea azionaria globale, con sub indirizzo
aggressivo e ad alto rischio.
Poiché tutti gli acquisti in
contestazione sono stati effettuati in epoca successiva alla data di questo
documento (il 26.4.2000, il 2.8.2000, il 13.10.2000), essi devono ritenersi
tutti adeguati al profilo di rischio che G. aveva indicato come proprio.
Ne consegue che la Banca, con
riferimento ai titoli argentini (anche a volerli ritenere già in allora ad
alto rischio) non aveva alcun onere di informare il cliente della specifica
inadeguatezza e neppure di far formalizzare l’ordine per iscritto ai sensi
dell’art. 29, co. 3, Reg. CONSOB.
La questione si sposta allora
sugli obblighi di informazione, che non risultano qui essere stati adempiuti
dalla Banca, circa la rischiosità dello specifico acquisto, fermo restando
che si trattava di operazione comunque adeguata al profilo di quel cliente.
A questo proposito, occorre in
primo luogo chiarire che l’eventuale esperienza del soggetto che acquista non
esime l’intermediario dai propri obblighi informativi.
Il fatto che l’investitore possa
considerarsi esperto di strumenti finanziari perché aduso ad operazioni
caratterizzate dalla ricerca di alti rendimenti non esime l’intermediario
dagli obblighi informativi, anche se diversamente calibrati a seconda della
tipologia del cliente, giacché la esigenza di conoscere le caratteristiche
dello specifico investimento offerto è propria di ogni investitore, anche di
quello più disposto a correre rischi (App. Milano 19 dicembre 2006 n. 3070, il
caso.it).
Ciò premesso, la domanda è solo
parzialmente fondata.
Risulta, infatti, che al momento
degli ultimi due acquisti (2.8.2000 e 13.10.2000) la Banca già sapeva, o
doveva comunque saperlo usando la normale diligenza dell’operatore
finanziario, che i bond argentini erano obbligazioni ad elevato
rischio, “adatte unicamente a investitori speculativi e in grado di
valutare e sostenere rischi speciali” (Notiziario CONSOB del 3.7.2000,
che può reputarsi notorio, atteso che si tratta di documentazione che è nella
necessaria disponibilità delle Banche e di tutti gli operatori finanziari).
D’altro canto, appartiene
ugualmente al fatto notorio la circostanza che le Banche hanno iniziato a
disfarsi dei titoli argentini con carattere di sistematicità sin dal 1999,
segno che il presagio del default era già percepibile dagli operatori
sin d’allora (cfr. doc. 9 attoreo).
In questa situazione conoscitiva,
la Banca aveva l’obbligo di avvisare il cliente del grado di rischio cui
andava incontro con quello specifico acquisto, anche se il cliente era
connotato da elevata professionalità.
Maggiormente quando, come nel
caso di specie, l’acquisto dei titoli ad alto rischio avveniva con il
ricavato della dismissione di titoli molto più sicuri, connotati da un rating
“tripla A” (v. docc. 10 e 24 attorei).
Non si trattava, come è
intuibile, di avvisare il cliente dell’ipotetico declassamento del livello di
rating, che si sarebbe verificato ufficialmente solo nel mese di marzo
del 2001, ma di informarlo del rischio già di per sé insito nel titolo che si
stava proponendo.
L’obbligo di informazione si
ricava, oltre che dalla norma di cui all’art. 21, co. 1, lett. a) d.lgs. n.
58/1998 (diligenza e correttezza), anche, e più specificamente, da quella di
cui all’art. 28 del Reg. CONSOB n. 11522/1998, secondo il quale gli
intermediari devono fornire all’investitore, prima di ogni operazione,
informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della
specifica operazione in atto, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare
consapevoli scelte di investimento.
Va precisato, tuttavia, che non
sussiste un obbligo generale di tenere i clienti adeguatamente informati in
relazione ad ogni investimento, salvi i casi in cui l’intermediario rilevi
una perdita di oltre il 50%, o anche solo del 30%, quando gli sia stato
affidato il patrimonio in gestione (art. 28, co. 3 e co. 4, Reg. CONSOB n.
11522/1998).
Naturalmente, la prova di avere
fornito tali indispensabili informazioni non può essere fornita oralmente
dallo stesso funzionario di banca che ha posto in essere l’operazione con le
modalità non corrette, sia per la chiara difficoltà di chiunque ad ammettere
di avere male operato, anche per le responsabilità che potrebbero gravare su
quel soggetto, sia perché lo stesso funzionario potrebbe essere chiamato in
causa in manleva dalla Banca, per non avere posto in essere l’operazione secundum
legem.
Ragion per cui non può ritenersi
ammissibile la testimonianza del funzionario della *** S.D., unico teste
citato, proprio sulle circostanze dell’operazione per cui è causa.
Ne consegue un onere della Banca
collocatrice di predisporre documentalmente la prova di aver informato
adeguatamente il cliente circa il rischio dell’operazione che intende
compiere, attesa la possibile inattendibilità di altri funzionari che abbiano
eventualmente assistito alla stipula con compiti fidefacenti d’istituto.
Deve dunque ritenersi che
l’ordine di acquisto sia avvenuto in palese violazione degli obblighi di
informativa di cui agli artt. 21, lett. a) e b), d.lgs. n. 58/1998 e 28 Reg.
CONSOB n. 11522/1998.
Le norme violate dal collocatore
costituiscono senz’altro norme imperative (Cass. 29 settembre 2005 n. 19024, Mass.
CED n. 583654), essendo poste a tutela di interessi pubblicistici che
trascendono gli interessi delle parti, individuabili, da un lato, nella
tutela dei risparmiatori uti singuli, e dall’altro lato nella tutela
del risparmio pubblico quale elemento di valore dell’economia nazionale,
oltre al corretto andamento delle contrattazioni di borsa in funzione
antispeculativa, pure in funzione dell’efficienza del mercato dei valori
mobiliari (cfr., sui valori tutelati dalle norme in materia di collocamento del
risparmio privato, Cass. 7 marzo 2001 n. 3272, Fall. 2002, 377 e G.civ.
2001, I, 2109).
Alle violazioni de quibus
non necessariamente consegue la radicale nullità del negozio stipulato in
occasione delle stesse, poiché gli obblighi di informazione sono elementi
estrinseci alla stretta fattispecie negoziale, in quanto non riguardano
elementi strutturali del contratto, ma soltanto utili per la valutazione
della convenienza o meno dell’operazione, sicché la loro violazione neppure
dà luogo a mancanza del consenso del cliente (Cass. 29 settembre 2005 n.
19024, Mass. CED n. 583654; Cass. 9 gennaio 2004 n. 111; Cass. 25
settembre 2003 n. 14234).
Rimane tuttavia un obbligo
risarcitorio per la perdita subita dal cliente in conseguenza delle
operazioni compiute illegittimamente senza adeguata informazione, cioè a dire
che l’illegittimità della non informazione è di per sé stessa fonte di una
autonoma responsabilità del soggetto collocatore, a prescindere dalla non
incidenza della sua attività illegittima sull’atto negoziale, che rimane
valido.
Il risarcimento, in tali ipotesi,
deve essere ragguagliato al minor vantaggio o maggior aggravio economico
causato dal contegno sleale di una parte (Cass. 11 luglio 1976 n. 2840; Cass.
16 agosto 1990 n. 8318).
La violazione degli obblighi di
informazione di cui si tratta costituisce infatti un’ipotesi di
responsabilità contrattuale (così intesa in quanto consegue alla violazione
di specifici obblighi di legge o contrattuali) che può essere fatta risalire
alla norma di cui all’art. 1337 c.c., che impone, alla stregua di una
clausola generale, di astenersi da comportamenti maliziosi o anche solo
reticenti, nonché di fornire alla controparte ogni elemento rilevante ai fini
della stipulazione del contratto, che la stessa parte conosca o debba
conoscere con l’ordinaria diligenza (cfr. Cass. 29 settembre 2005 n. 19024, Mass.
CED n. 583654, che però qualifica la stessa come responsabilità
extracontrattuale, in quanto precontrattuale).
Cosicché la violazione della
norma di cui all’art. 1337 c.c. diventa rilevante non solo nei casi in cui si
verifichi la rottura ingiustificata delle trattative (con la mancata
conclusione del contratto) o il contratto sia invalido o inefficace (artt.
1338, 1398 c.c.), ma anche ove il contratto posto in essere sia valido ed
efficace, e tuttavia fonte di pregiudizio per la parte che ha subito il
comportamento scorretto (cfr., analogamente, l’art. 1440 c.c.; Cass. 29
settembre 2005 n. 19024, Mass. CED n. 583654).
Sotto altro profilo, la natura
pubblicistica delle norme violate e la oggettiva prevalenza degli interessi
tutelati fanno sì che la violazione degli specifici obblighi informativi si
imponga come causa di responsabilità del soggetto che ha non correttamente
collocato i titoli infruttuosi, a prescindere dalla dimostrazione, che
dovrebbe in ipotesi dare l’acquirente, per cui – se fosse stato adeguatamente
informato - avrebbe acquistato titoli con un rendimento migliore, poiché ciò
corrisponde ad una valutazione di mero fatto, eventualmente acquisibile nel processo
ad iniziativa del soggetto collocatore, ma certo non considerata rilevante
dal Legislatore nell’imporre in termini oggettivi, e a tutela di interessi
generali, i ridetti obblighi di informazione.
Non può essere perciò condivisa
l’impostazione per cui chi ha subito il danno dovrebbe dimostrare che avrebbe
acquistato titoli diversi e che, con essi, non avrebbe avuto le stesse
perdite.
Si tratta, dunque, soltanto di
risarcire una perdita conseguente alla violazione di un obbligo di legge
posto come tale a tutela del risparmio, senza incidenza sul negozio e senza
dover indagare su eventuali vicende negoziali alternative, il che atterrebbe
alla sfera privatorum, mentre la vicenda omissiva attiene al diritto
pubblico dell’economia.
Il risarcimento deve essere
determinato nella misura del valore monetario perduto nell’operazione in
conseguenza del mancato assolvimento colpevole dell’obbligo di informativa,
dedotte le cedole che il G. ha incassato, l’eventuale risparmio fiscale ed il
controvalore dei titoli argentini ancora detenuti dall’attrice.
Sul residuo si devono calcolare
gli interessi legali dal giorno della domanda giudiziale, in quanto si tratta
di inadempimento contrattuale (v. Cass. 9 febbraio 2005 n. 2634) fino
all’effettivo saldo.
Non resta margine per apprezzare
un eventuale concorso di colpa del danneggiato, ai sensi del richiamato art.
1227 c.c., posto che la colpa di non averlo informato esaurisce l’intera
fattispecie di responsabilità.
Le questioni non espressamente
esaminate si reputano assorbite.
La causa prosegue con ordinanza
per accertare il quantum dovuto.
Spese al definitivo.
P.
Q. M.
Il Tribunale, in composizione
collegiale,
non definitivamente pronunciando;
ogni contraria ed altra istanza
rigettata;
dichiara che Banca *** ha agito, con riguardo
all’attività di intermediazione relativa alle operazioni di investimento in
bond argentini del 2.8.2000 e del 13.8.2000 per cui è causa, in violazione
degli artt. 21 d.lgs. n. 58/1998 e 28 Reg. Consob n. 11522/1998;
dichiara Banca *** tenuta a risarcire il danno
causato da tali omissioni, con riferimento agli acquisti compiuti il 2.8.2000
ed il 13.8.2000, da quantificare nel prosieguo del giudizio;
dispone con separata ordinanza il prosieguo del
giudizio.
Così deciso in Camera di
consiglio il giorno 13.7.2007.
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