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Tribunale di
L’Aquila. – Dr. Mario Montanaro – 9 marzo 2005.
Processo
societario – Società a responsabilità limitata – Recesso del socio –
Liquidazione della partecipazione – Nomina dell’esperto – Procedimento in
confronto.
(105-m)
Il procedimento di
cui all’art. 2473, III co. c.c., relativo alla liquidazione della quota del
socio, ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell’esperto, non la
determinazione del valore della quota, per cui deve essere ricondotto (come
il legislatore ha espressamente previsto per quello di cui all’art. 2437 ter,
6° co. c.c.) nell’ambito di applicazione del procedimento nei confronti di
una sola parte: tale è infatti la “parte più diligente” che, a seguito del
mancato raggiungimento dell’accordo sulla determinazione del valore operata
dagli amministratori, ha interesse a conseguire la nomina dell’esperto che vi
provveda.
Il procedimento in
parola si svolge come contrattazione tra società e socio, fino alla
determinazione da parte dell'arbitratore nominato dal tribunale del valore
della quota del socio receduto, per cui si deve ritenere che la mancata
accettazione da parte del socio della determinazione operata dagli
amministratori non possa costituire un comportamento valutabile dal
giudicante; in altri termini, la stessa determinazione da parte dell'esperto
del valore della quota rientra nell'ambito della contrattazione voluta dal
legislatore e l'arbitraggio in parola ha la funzione di integrare la volontà
contrattuale delle parti - di entrambe le parti - quanto alla determinazione
del valore della quota. Pertanto, proprio il richiamo all'art. 1349 c.c. deve
far ritenere che le spese relative alla stima dell'esperto dovranno
necessariamente - ovviamente in mancanza di espressa previsione statutaria
che disponga diversamente - essere poste a carico di entrambe le parti in
eguale misura.
(fb)
(105-t)
IL
GIUDICE INCARICATO
LETTO il ricorso depositato in data 1° marzo 2005 con cui C. L.,
rappresentato dall’Avv. ***, ha chiesto che questo Tribunale, «previamente
disposta la comparizione delle parti», nomini un esperto per determinare il
valore della partecipazione dello stesso alla “Alfa S.r.l.”;
VISTO il decreto in data 2 marzo 2005 con cui il Presidente del
Tribunale ha designato il sottoscritto quale magistrato incaricato della
decisione;
RILEVATO
che il ricorrente ha dedotto: che
con lettera raccomandata in data 2 novembre 2004 ha esercitato il diritto di
recesso dalla "Alfa s.n.c", ai sensi degli artt. 14 e 20 dello
statuto sociale, chiedendo la liquidazione della propria partecipazione «in
proporzione del patrimonio sociale stimato secondo il valore di mercato alla
data del recesso», che lo stesso ha indicato in € 1.200.000,00; che il
consiglio di amministrazione della Società ha determinato in € 500.000,00 il
valore della quota del recedente, prendendo atto della volontà dei restanti
soci, in proporzione alla partecipazione di ciascuno al capitale sociale, di
acquistare tale quota all'importo determinato dalla Società ovvero, laddove
C. L. non concordi con tale valutazione, a quella che verrà effettuata dal
perito giudiziale; che, ritenendo la valutazione suddetta «inferiore a quella
oggettivamente risultante dal reale valore di mercato», con lettera
raccomandata in data 21 febbraio 2005 ha contestato la determinazione;
che l'art. 2473, comma 4, c.c.
dispone: «I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il
rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.
Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento
della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è
compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che
provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica
in tal caso il primo comma dell'articolo 1349»;
RITENUTO
che la nomina dell’esperto ai
sensi della disposizione richiamata costituisce un procedimento di volontaria
giurisdizione e, rientrando nelle materie di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 1 del D.
Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sicché allo stesso trova applicazione il
procedimento in camera di consiglio disciplinato dal Titolo IV di detto
decreto;
che la disciplina introdotta dal
legislatore delegato del 2003 distingue tra procedimento nei confronti di una
sola parte, per i quali la decisione spetta al giudice incaricato dal
presidente ai sensi degli artt. 25, comma 1 e 28 del D. Lgs. n. 5/2003, e
quello «in confronto di più parti», disciplinati dagli articoli da 30 a 33,
in cui la decisione spetta al tribunale in composizione collegiale; gli artt.
29 e 33 del D. Lgs. n. 5/2003 prevedono rispettivamente i casi in cui trova
applicazione il primo ovvero il secondo dei procedimenti camerali in parola,
con elencazione che non ha però carattere tassativo e con la previsione, in
entrambe le disposizioni suddette, che detti distinti procedimenti si
applicano «inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal
codice civile e dalle leggi speciali»;
che, ciò premesso, e rilevata la
mancata espressa previsione della fattispecie di cui all’art. 2473, comma 4,
c.c. nell'ambito di applicazione dell'una o dell'altra tipologia di
procedimento, è necessario preliminarmente stabilire quale sia la disciplina
processuale che regola il ricorso in esame;
che in dottrina si è affermata
l’assimilabilità del procedimento di cui all'art. 2473, comma 4, c.c. a
quello relativo alla nomina dell’esperto per la stima dei conferimenti in
natura nelle società per azioni di cui all’art. 2343, comma 1, a quello
dell'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore
al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei
fondatori o degli amministratori previsto dall'art. 2343-bis, comma 2, nonché al
procedimento di nomina dell'esperto per la determinazione del valore di
liquidazione delle azioni del socio che esercita il diritto di recesso nella
società per azioni disciplinato dall'art. 2437-ter, comma 6, c.c.; tutte fattispecie espressamente
ricondotte dall’art. 29 nell’ambito di applicazione del procedimento camerale
in confronto di una parte sola;
che, in particolare, non può
dubitarsi che il procedimento di nomina dell'esperto per la determinazione
del valore della quota del socio che recede da una società a responsabilità
limitata, di cui all'art. 2473, comma 4, c.c., è del tutto assimilabile a
quello previsto dall'art. 2437-ter,
comma 6, c.c. per la liquidazione delle azioni del socio che recede da una
società per azioni (sebbene siano diversi i criteri di liquidazione e di
contestazione del valore determinato dalla società): infatti, in entrambe le
fattispecie la determinazione del valore della quota di liquidazione è
strutturata come il risultato di una contrattazione tra le parti, dove le
previsioni legali sono cedevoli e/o integrabili dall'autonomia statutaria e
dove, tuttavia, le disposizioni dell'autonomia negoziale collettiva sono
comunque esposte ad una contrattazione tra società e socio fino al ricorso
all'arbitraggio del terzo; come è stato rilevato in dottrina, il legislatore
- tanto per la società a responsabilità limitata quanto per la società per
azioni - ha previsto «un criterio non unico ma plurimo, costituito dalla
previsione di un criterio legale, di un criterio convenzionale e di un
criterio equitativo»;
che, in particolare, il terzo,
nominato dal giudice, completa con la fissazione del valore della quota
quello che il legislatore, richiamato l'art. 1349 c.c., configura come un
contratto tra società e socio ad oggetto (la liquidazione della quota)
indeterminato; e dal richiamo all'applicazione di detta disposizione del
codice civile discende sia che l'arbitratore deve procedere in via
equitativa, secondo l'arbitrium boni
viri, sia che il giudizio tecnico formulato sul prezzo, che la società
deve corrispondere al recedente, può essere impugnato dal socio e dagli
amministratori per errore o iniquità, e solo in tal caso la determinazione
del valore delle azioni diviene giudiziale (con una disciplina che così, in
buona sostanza, non tenta di risolvere, ma incrementa la conflittualità
interna; e, inoltre, non imponendo i profili contabili alla base della
determinazione del valore, rischia inevitabilmente di andare a detrimento
della parte più debole, qual è il socio recedente);
che, pertanto, il procedimento di
cui al comma 4 dell'art. 2473 c.c. ha ad oggetto esclusivamente la nomina
dell'esperto, non la determinazione del valore della quota e,
conseguentemente, deve essere ricondotto (come il legislatore ha
espressamente fatto per quello previsto dall'art. 2437-ter, comma 6, c.p.c.), nell'ambito
di applicazione del procedimento in confronto di una parte sola: tale è,
infatti, «la parte più diligente» che, a seguito del mancato raggiungimento
dell'accordo sulla determinazione del valore operata dagli amministratori, ha
interesse a conseguire la nomina dell'esperto che vi provveda;
che, pertanto, non è necessario
disporre la convocazione delle parti, come richiesto dal ricorrente e come
sarebbe necessario laddove il procedimento in parola ricadesse nell'ambito di
applicazione del procedimento camerale in confronto di più parti; né questo
Giudice ravvisa l'opportunità di fissare l'«udienza per l'audizione
dell'istante» ai sensi del comma 1 dell'art. 28;
che, sebbene debbano condividersi
i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 2473, comma 4, c.c. sollevati
da attenta dottrina per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché la tutela
giurisdizionale del recedente risulta limitata all'ipotesi in cui la
determinazione del valore della quota operata dal terzo è manifestamente
iniqua o erronea, questo Giudice ritiene che tale questione sarebbe rilevante
nell'ambito di un eventuale giudizio di impugnazione della stima (ovvero in
un giudizio comunque intrapreso dal socio receduto per la determinazione del
valore della quota) in cui la parte denunci la non corrispondenza con il
valore "effettivo" della sua partecipazione sociale, ma non in sede
di nomina dell'esperto;
[2] che il comma 4
dell'art. 2473 c.c. dispone, inoltre, che il tribunale «provvede anche sulle
spese»;
che l'ambiguità dell'espressione
pone il problema di stabilire se il procedimento sia relativo solo al quantum delle spese ovvero anche al
soggetto a cui carico devono essere poste;
che in dottrina si è ritenuto che
la circostanza per cui la determinazione del valore del rimborso sia rimessa in primis all'accordo delle parti,
e solo se questo manchi alla determinazione del perito, pare giustificare la
conclusione secondo cui il provvedimento sulle spese inerisca anche al
soggetto a cui carico esse sono poste: infatti, a tale riguardo il giudice
dovrebbe tenere conto del comportamento delle parti per valutare se alcuna di
esse abbia immotivatamente reso necessario il ricorso alla stima del perito,
ponendo in tal caso a suo carico l'onere del pagamento delle spese;
che, ad avviso di questo Giudice,
la conclusione suddetta non può essere condivisa;
che, in primo luogo, lo stesso
atteggiarsi del procedimento in parola come contrattazione tra società e
socio, fino alla determinazione da parte dell'arbitratore nominato dal
tribunale del valore della quota del socio receduto, deve far ritenere che la
mancata accettazione da parte del socio della determinazione operata dagli
amministratori non possa costituire un comportamento - dell'una come
dell'altra parte - valutabile dal giudicante; in altri termini, la stessa
determinazione da parte dell'esperto del valore della quota rientra
nell'ambito della contrattazione voluta dal legislatore, e l'arbitraggio in
parola ha la funzione di integrare la volontà contrattuale delle parti - di
entrambe le parti - quanto alla determinazione del valore della quota, e
sebbene, a monte, vi sia un contrasto tra le stesse in ordine a tale
determinazione, senza che rilevi tanto l'operato degli amministratori in
ordine alla stima non accettata quanto le ragioni della mancata accettazione
del socio;
che, pertanto, proprio il
richiamo all'art. 1349 c.c. deve far ritenere che le spese relative alla
stima dell'esperto dovranno necessariamente - ovviamente in mancanza di
espressa previsione statutaria che disponga diversamente - essere poste a
carico di entrambe le parti del configurato contratto in eguale misura;
che, in secondo luogo, la
suddetta ricostruzione operata dalla dottrina contrasta con la riconduzione
del procedimento in parola nell'ambito di applicazione del procedimento nei
confronti di una parte sola, in cui la posizione delle parti rispetto al
provvedimento richiesto (nel caso di specie, la nomina dell'esperto) non
assume un rilievo formale autonomo, ragion per cui non è prospettabile un
"conflitto" in cui sia identificabile una parte vittoriosa ed una
parte soccombente, che dia così fondamento all'applicazione estensiva
dell'art. 91 e segg. c.p.c.;
che, pertanto, ad avviso di
questo Giudice, la statuizione sulle spese che il tribunale è chiamato ad
effettuare ai sensi del comma 4 dell'art. 2473 c.c. è esclusivamente la
liquidazione del compenso spettante all'esperto che lo stesso ha nominato, da
effettuarsi ovviamente solo successivamente all'espletamento dell'incarico;
P.T.M.
VISTI gli artt. 2473, comma 4, c.c. e 28
del D. Lgs. n. 5/2003
- nomina
il dott. *** quale esperto per la determinazione, tramite perizia giurata,
del valore della quota di capitale della “Alfa S.r.l.” di proprietà di C. L.;
- riserva
di provvedere alla liquidazione delle spese e competenze dell'esperto a
seguito di presentazione di nota delle stesse all'esito dell'espletamento
dell'incarico.
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