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Tribunale di Vicenza 12 luglio
2007 – Pres. G. Bozza – Est. G. Limitone
Fallimento – Consorzio artigiano –
Privilegio artigiano – Non spettanza (art. 2751-bis c.c.).
La stessa natura consortile esclude che
il consorzio possa godere del privilegio spettante a chi fornisce beni e/o
servizi valendosi di mezzi di produzione collegabili alla propria persona
fisica (o a quella dei soci di società di persone). (gl)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con ricorso depositato il 9
agosto 2004 e notificato il 22 giugno 2004, il CRAAV – Consorzio Regionale
Autotrasportatori Artigiani Veneti si opponeva alla decisione del Giudice
Delegato del Fallimento di CECCATO Gianfranco, che, ammettendolo allo stato
passivo per il suo credito, non aveva riconosciuto la natura privilegiata
dello stesso ai sensi dell’art. 2751 bis n. 5 c.c., benché fosse
iscritto all’Albo degli Artigiani, “..in quanto il credito vantato non
costituisce il corrispettivo della produzione di manufatti o servizi resi”;
in proposito, il CRAAV ribadiva che le prestazioni di cui aveva beneficiato
il CECCATO costituivano vere e proprie attività lavorative svolte
direttamente dal Consorzio mediante impiego di dipendenti e di capitali
propri, finalizzata a fornire ai propri consorziati l’approvvigionamento di
materie prime o, comunque, dei
prodotti e servizi strumentali per l’esercizio dell’attività di
autotrasporto, per cui aveva diritto a godere del privilegio artigiano.
Il Fallimento non si costituiva
in giudizio.
La causa era istruita solo
documentalmente e, precisate le conclusioni il 29.3.2007, veniva in tale
udienza rimessa al Collegio per la decisione, con termine fino al 28.5.2007
per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 17.6.2007 per le
repliche eventuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è infondata.
Il CRAAV non riveste la qualità
di artigiano ai fini del riconoscimento del privilegio, poiché la sua stessa
natura è incompatibile con quella di un’impresa artigiana ai sensi dell’art.
2751 bis n. 5 c.c., a prescindere dall’iscrizione nell’Albo degli
Artigiani, che ha mera valenza amministrativa e non vincolante ai fini
civilistici.
L’accertamento della natura del
credito non è precluso al Tribunale, sia perché la motivazione
dell’esclusione del privilegio non condiziona poi la decisione del medesimo
in sede di opposizione, come in qualunque consimile caso (cfr. Cass. 1°
agosto 1996 n. 6963, Fall. 1997, 468; App. Catania 10 settembre 1990, G.comm. 1991, 612.),
sia perché la spettanza del privilegio è materia direttamente oggetto della
doverosa valutazione del giudice in base alla norma di legge che lo prevede,
né può, peraltro, essere limitata da atti o valutazioni anteriori da parte di
organi non giurisdizionali, sia perché esso accertamento costituisce
l’oggetto precipuo della presente decisione, che va, quindi, esaminato
proprio in questa sede.
La stessa natura consortile del
CRAAV esclude che esso possa godere del privilegio spettante a chi fornisce
beni e/o servizi valendosi di mezzi di produzione collegabili alla propria
persona fisica (o a quella dei soci di società di persone) e non, come in
questo caso, di servizi contabili (pedaggi autostradali) o di fornitura di
beni prodotti da terzi (carburante per autotrazione), automatizzati o
computerizzati o comunque meccanizzati.
Ciò vale anche qualora, al fine
di prestare i servizi, venga impiegato personale dipendente del Consorzio,
poiché è quest’ultimo il soggetto di cui occorre stabilire la qualitas
di artigiano, non i suoi dipendenti.
La persona giuridica di tal fatta
non è certo equiparabile all’artigiano che svolge un’attività lavorativa
impiegando direttamente proprie risorse fisiche.
La spersonalizzazione del
soggetto erogatore dei servizi o dei beni è agli antipodi della natura
artigiana dell’impresa che ha diritto al privilegio ai sensi di legge (art.
2751 bis n. 5 c.c. e art. 35, co. 1, Cost.).
Non sussiste quindi, nel caso in
esame, la ratio della tutela del lavoro dell’imprenditore artigiano, e
va rigettata l’opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione
collegiale,
definitivamente pronunciando;
ogni contraria ed altra istanza
rigettata;
rigetta l’opposizione allo stato passivo del
Fallimento di CECCATO Gianfranco proposta dal CRAAV con ricorso depositato il
9.8.2004 e notificato il 22.6.2004.
Così deciso in Camera di
consiglio il giorno 12.7.2007.
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