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Tribunale di Vicenza 15 giugno
2007 – Pres. M. Colasanto – Est. G. Limitone
Società
– Scissione – Opposizione – Termine di 30 giorni previsto per le fusioni –
Applicabilità – (artt. 2503,
2505 quater, 2506 ter c.c.).
L’art.
2505 quater c.c. si applica anche alle scissioni in quanto è norma che
stabilisce in via generale l’abbreviazione di termini previsti sia per la
fusione che per la scissione.
(gl)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27.10.2006 la SA.FER. snc di
MANZARDO Ivan & C. chiamava in giudizio Carpenteria Valdastico srl
e Costruzioni Meccaniche Valdastico srl, esponendo: di essere creditore della
prima società per forniture non onorate per l’importo di € 15.110,57 (fatture
del 2006); che la Carpenteria aveva presentato progetto di scissione il
9.6.2006, trasferendo praticamente l’intera garanzia patrimoniale alla
Costruzioni Meccaniche Valdastico srl; che pertanto si opponeva alla
scissione.
Si costituiva la Carpenteria Valdastico srl, eccependo
l’inammissibilità dell’opposizione per essere stata proposta con citazione
anziché con ricorso, ex artt. 25, 30, 33 del d.lgs. n. 5/2003 e,
comunque, dovendosene verificare la tempestività rispetto al deposito in
cancelleria della citazione notificata; obiettava che dopo l’iscrizione della
scissione nel Registro delle Imprese non poteva più essere pronunziata
l’invalidità o l’inefficacia del relativo atto, ex art. 2506 ter
u.c. e 2504 quater c.c.; eccepiva la tardività dell’opposizione, in
quanto proposta dopo 30 giorni dall’ultima delle iscrizioni di cui all’art.
2502 bis c.c. (dies a quo 26.7.2006; dies ad quem
25.8.2006; citazione notificata il 27.10.2006 e depositata il 3.11.2006) e
senza applicazione della sospensione feriale dei termini; affermava infine
trattarsi di un credito in contenzioso, dunque senza legittimazione attiva
dell’opponente; che comunque con la scissione erano stati trasferiti elementi
attivi e passivi, dunque senza danno per i creditori.
Si costituiva la srl Costruzioni Meccaniche Valdastico eccependo la
tardività dell’opposizione e affermando l’inammissibilità della stessa, dopo l’iscrizione nel
Registro delle Imprese; osservava che non si era verificato danno per
l’opponente, posto che per l’art. 2506 quater c.c. permaneva la
responsabilità solidale di entrambe le società per i debiti non soddisfatti
anteriori alla scissione; di essere creditrice di SA.FER. snc della somma di
€ 94.466,67.
Seguiva rituale scambio di memorie.
Con istanza depositata il 12.1.2007, la Carpenteria Valdastico srl
chiedeva la fissazione dell’udienza davanti al Collegio.
La causa era istruita solo documentalmente e discussa all’udienza
del 15.6.2007, quindi veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Forma dell’atto introduttivo.
Il Tribunale ritiene corretta la citazione e non il ricorso, posto
che il richiamo operato dall’art. 33 d.lgs. n. 5/2003 alle istanze di cui
all’art. 2503, co. 2, c.p.c. (al fine di rendere applicabile il rito camerale
previsto dal medesimo decreto) non può che fare riferimento soltanto alle
istanze cautelari, che sono proponibili grazie al richiamo fatto dalla norma
citata, a propria volta, all’art. 2445 c.c.
Diversa e più approfondita cognizione infatti, come quella richiesta
per il caso di specie, deve essere introdotta con atto di citazione e dare
luogo ad un ordinario giudizio, non ristretto dai limiti del giudizio
camerale.
Termine di proposizione dell’azione.
L’opposizione si propone con atto di citazione da notificare entro
il termine di 30 gg. stabilito dall’art. 2505 quater c.c., che dimezza
a 30 gg. il termine di 60 gg. previsto dall’art. 2503 c.c., per i casi in cui
non siano coinvolte nella fusione-scissione società azionarie o società
cooperative per azioni.
L’art. 2505 quater c.c. si applica anche alle scissioni in
quanto è norma che stabilisce in via generale l’abbreviazione di termini
previsti sia per la fusione che per la scissione, in forza del richiamo fatto
dall’art. 2506 ter c.c. all’art. 2503 c.c. e indirettamente, quindi,
anche all’art. 2505 quater c.c., che fa riferimento all’art. 2503 c.c.
Sospensione feriale dei termini.
All’introduzione del giudizio di opposizione alla fusione-scissione,
considerato quale ordinario giudizio di cognizione, non può non applicarsi la
regola della sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizi che non
sono richiamati dall’art. 3 della l. n. 742/1969 tra le eccezioni all’art. 1
della stessa legge.
Introduzione del presente giudizio.
La delibera di fusione è stata iscritta nel Registro delle Imprese
il 26.7.2006.
Tenuto conto del periodo feriale, il termine per proporre
opposizione scadeva il 10.10.2006.
L’attore ha notificato l’atto di citazione il 27.10.2006, quindi
fuori termine.
L’opposizione è dunque inammissibile perché tardiva.
Le altre questioni circa l’interesse ad agire dell’attore non più
creditore, e sulla fondatezza dell’opposizione, anche ai soli fini delle
spese di causa, risultano di conseguenza superate.
Le spese seguono, per legge, la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando;
ogni contraria ed altra istanza rigettata;
dichiara inammissibile l’opposizione
alla scissione proposta da SA.FER. snc di MANZARDO Ivan & C. con
citazione notificata il 27.10.2006;
condanna SA.FER. snc di MANZARDO Ivan
& C. al pagamento delle spese processuali in favore della Carpenteria
Valdastico srl, che liquida in complessivi € 8.023,23, di cui € 16,94 per
spese in senso stretto ed € 150,41 per spese imponibili, € 872,88 per spese generali,
€ 1.683,00 per diritti ed € 5.300,00 per onorari, oltre cpa (2%) ed iva
(20%), e della Costruzioni Meccaniche Valdastico srl, che liquida in
complessivi € 2.869,73, di cui € 179,75 per spese imponibili ed € 9,10 per
spese in senso stretto, € 297,88 per spese generali, € 1.147,00 per diritti
ed € 1.236,00 per onorari, oltre cpa (2%) ed iva (20%).
Così
deciso in Camera di consiglio il giorno 15.6.2007.
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