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Profili processuali, ambito di
applicazione del rito societario
Tribunale di
L’Aquila. – Dr. Mario Montanaro – 21 febbraio 2005.
Processo societario – Controversie in materia finanziaria –
Inesistenza del contratto – Sussistenza di un rapporto giuridico –
Distinzione – Rito applicabile.
(106-m)
Il
legislatore delegato ha inteso individuare l’ambito di applicazione delle
materie di cui al d. lgs. n. 58/2003 facendo riferimento non necessariamente
alla esistenza di un contratto o, più in generale, di un negozio, tra le
parti, ma al più ampio concetto di un rapporto giuridico, ricomprendendo così
in detta categoria tutte quelle ipotesi in cui viene in rilievo non un
contratto o comunque un atto negoziale, ma in ogni caso una vicenda giuridica
di relazione tra soggetti che trova disciplina nel citato d. lgs. (Nella
specie, si è ritenuto che la controversia nella quale è stata dedotta, non la
nullità, ma l’inesistenza di un contratto di acquisto di un prodotto
finanziario e dei relativi servizi accessori dovesse essere assoggettata al
rito di cui all’art. 1, 1° co., lett. d) del d. lgs. n. 5/2003 in quanto le
parti, nelle proprie prospettazioni, non avevano escluso l’esistenza di un
rapporto giuridico relativo a tale fattispecie).
(fb)
(106-t)
IL GIUDICE
Letti gli atti e i documenti di causa, a scioglimento
della riserva di cui al verbale dell’udienza del 7 febbraio 2004
RILEVATO
che con atto di citazione ai sensi dell’art. 163 c.p.c. notificato
in data 12 novembre 2004 Paola VASI ha dedotto:
- di aver versato mensilmente, a partire dal 30
settembre 2001 e fino al 31 luglio 2003, la somma di € 77,47 sul conto
corrente n. 2048/94 alla stessa intestato presso la Banca Toscana S.p.A. –
Filiale di L’Aquila, verificando successivamente «l’assenza delle predette
somme sul proprio conto corrente»; chieste delucidazioni alla banca, ha
appreso che erano state utilizzate per il pagamento dei ratei del «piano
finanziario» denominato “4YOU”;
- di avere chiesto invano alla Banca Toscana S.p.A. di
ottenere copia del contratto in parola, essendo sua intenzione far visionare
«a persona competente di sua fiducia i documenti negoziali relativi al
predetto piano finanziario» e «non essendo sicura di aver mai sottoscritto
alcuno contratto al riguardo»;
- dall’assenza di un contratto avente forma scritta
discende, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la
nullità delle «operazioni di addebito effettuate dalla Banca Toscana per il
pagamento dei ratei del suddetto piano finanziario», concludendo pertanto per
la restituzione delle «somme illegittimamente riscosse in virtù degli
addebiti operati, anch’essi illegittimamente», per € 1.781,81, lo «storno
degli interessi passivi eventualmente conteggiati su ratei scaduti ed
addebitati sul conto corrente» suddetto, nonché il risarcimento di «tutti i
danni, morali e materiali, […] quantificabili in complessivi € 5.000,00 o
nella diversa somma che sarà determinata dall’espletanda Consulenza Tecnica»
(cfr. pag. 2);
che si è costituita la convenuta, la quale ha preliminarmente
eccepito la «irritualità dell’azione», poiché l’atto di citazione è stato
notificato in data successiva al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore
del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e rientrando il «rapporto contrattuale di
cui è causa» nella materia di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) di detto decreto, istando
pertanto perché il giudice provveda ai sensi del comma 5 dell’art. 1 a
disporre il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo;
che all’udienza di prima comparizione delle parti del 7 febbraio
2005 i procuratori e difensori dell’attrice hanno contestato la
riconducibilità della controversia in esame nell’ambito di applicazione della
lett. d) del comma 1
dell’art. 1, poiché «non essendo stato osservato il precetto di cui all’art.
23 del T.U.F., nessun rapporto di intermediazione finanziaria si è instaurato
tra le parti» (cfr. verbale dell’udienza);
che la Banca Toscana S.p.A. non ha depositato copia del contratto
di sottoscrizione del suddetto piano finanziario da parte dell’attrice;
CONSIDERATO
che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 5/2003, rientrano nell’ambito di
applicazione di detto decreto le controversie in materia di «rapporti in
materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti
di investimento, ivi compresi i contratti accessori, fondi di investimento,
gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti
finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione
dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa»;
che, ai sensi dell’art. 1, commi 5 del D. Lgs n. 58/1998, e
successive modificazioni, «per servizi di investimento» si intendono le
seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: «a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto terzi; c) collocamento, con o senza preventiva
sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei
confronti dell’emittente; d)
gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di
ordini nonché mediazione»;
che, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del medesimo decreto, per
«servizi accessori» - tra gli altri - si intendono «a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari» e «c) la concessione di finanziamenti
agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il
finanziamento»;
che – come ha dedotto la convenuta – il «Piano Finanziario 4YOU»
costituisce «un contratto che ha ad oggetto più operazioni mediante le quali
la Banca presta al sottoscrittore una serie di servizi finalizzati alla
concessione di un finanziamento a lungo termine per l’acquisto immediato di
strumenti finanziari» (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e
risposta);
che l’art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 5/2003 dispone che «Quando
rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 è stata
proposta in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice
dispone con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal
ruolo»;
RITENUTO
che – secondo quanto allegato dalla stessa attrice nell’introdurre
il presente giudizio – le somme prelevate di cui si domanda la restituzione
sono state utilizzate per il pagamento dei ratei del «piano finanziario»
denominato “4YOU” (cfr. pag. 1 dell’atto di citazione) e vi sarebbe stata
anche una «operazione di finanziamento» per cui Paola Vasi è stata segnalata
alla Centrale Rischi (cfr. pag. 2 dell’atto di citazione); conseguentemente,
è pacifico l’utilizzo delle somme per la partecipazione al “piano
finanziario” denominato “4YOU”, del quale fa parte (ed anzi ne è il
presupposto) – come dedotto dalla convenuta – anche un contratto di
finanziamento;
che, in ogni caso, l’attrice non ha dedotto con l’atto di citazione
l’inesistenza del contratto di finanziamento in parola, come invece affermato
all’udienza ex art. 180
c.p.c., quanto piuttosto di non essere «sicura di aver mai sottoscritto alcun
contratto al riguardo» e, non avendo ricevuto dalla Banca Toscana S.p.A.
prova dell’esistenza di un contratto scritto, la nullità dello stesso ai
sensi dell’art. 23 del T.U.F.; del resto, anche all’udienza di prima
comparizione delle parti, la difesa dell’attrice ha ricondotto l’eccepita
inesistenza del contratto al mancato rispetto della norma di cui al suddetto
art. 23;
che, ad avviso di questo Giudice, anche laddove si ritenga che
l’attrice ha senz’altro dedotto (ovvero ha ritualmente dedotto)
l’inesistenza, e non la nullità, del contratto sulla scorta del quale
sarebbero stati effettuati i prelievi dal conto corrente alla stessa
intestato (a prescindere da ogni considerazione in questa sede sulla
circostanza che l’attrice ha versato mensilmente sul proprio conto corrente
una somma esattamente pari alla rata di rimborso del finanziamento che la Banca
Toscana S.p.A. afferma di aver concesso nell’ambito del piano finanziario
denominato “4YOU”), la presente controversia rientrerebbe comunque
nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 5/2003, ed in particolare nelle
materie di cui alla lett. d)
dell’art. 1, comma 1;
che, infatti, secondo la stessa prospettazione dell’attrice, tra le
parti si è instaurato in ogni caso – ossia anche all’insaputa di una delle
parti – un rapporto «in materia di […] servizi e contratti di investimento,
ivi compresi i contratti accessori», dovendo ricondursi il prelievo di somme
(delle quali si domanda la restituzione) ad un’operazione complessa, in cui
si ravvisa un servizio di investimento, consistito nella negoziazione di
titoli per conto terzi, nonché un servizio accessorio, quale la concessione
di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare
un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il
soggetto che concede il finanziamento;
che, infatti, il legislatore delegato del 2003 ha inteso
individuare l’ambito di applicazione nelle materie di cui al D. Lgs. n.
58/1998 facendo riferimento non all’esistenza di un contratto (ovvero, ancora
più in generale, di un negozio, come pure – invero singolarmente – fa la
lett. b) del comma 1 dell’art.
1) tra le parti, ma di un rapporto giuridico;
che – secondo la definizione classica – «La nascita di un rapporto
giuridico si ha quando sorge tra una persona e l’altro termine del rapporto
(può essere un’altra persona o una cosa) una relazione giuridicamente
ordinata e sancita»; in altri termini, il rapporto giuridico si configura
unitariamente come sintesi di situazioni giuridiche soggettive che, in forma
di contrapposizione o di collegamento, trovano la loro contrapposizione nel
regolamento concretamente individuato: come autorevolmente rilevato in
dottrina, il rapporto giuridico si presenta come una mera sintesi verbale,
anzi, in quanto descrittivo degli elementi che in essa confluiscono, si
qualifica più come figura o metafora, che non come rigorosa categoria;
che, conseguentemente, l’utilizzo del concetto di rapporto
giuridico per la delimitazione dell’ambito di applicazione del D. Lgs. n.
5/2003 nelle materie di cui al T.U.F. determina così la ricomprensione nello
stesso di tutte quelle ipotesi in cui viene in rilievo non un contratto o
comunque un atto negoziale, ma in ogni caso una vicenda giuridica di
relazione tra due soggetti che trova disciplina nel D. Lgs. n. 58/1998, e
successive modificazioni (e nella disciplina di rango regolamentare cui detto
testo unico rimanda anche con riferimento alla disciplina dei contratti); e
questo nel momento stesso in cui il legislatore delegato ha scientemente
inteso non avvalersi della facoltà concessa dalla delega di cui l’art. 12,
comma 1, lett. b) della legge
delega 3 ottobre 2001, n. 366, che, nell’individuare le materie da ricondurre
nell’ambito di applicazione del nuovo rito societario, fa riferimento a
quelle «disciplinate dal testo unico delle disposizione in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni»;
che, pertanto, la funzione dell’utilizzo del termine «rapporto» è
proprio quella di ricondurre all’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 5/2003
ogni relazione tra soggetti operanti nel nostro ordinamento giuridico nelle
materie indicate e regolata da norme giuridiche; conseguentemente, non è
possibile ritenere che l’ambito di applicazione previsto dalla lett. d) del comma 1 dell’art. 1 del D.
Lgs. n. 5/2003 sia esclusivamente quello contrattuale senza svilire la
potenzialità espansiva determinata dal ricorso al termine «rapporto»;
che, infine, è opportuno rilevare come altre volte il legislatore
ha fatto ricorso al rapporto giuridico, piuttosto che al fenomeno
contrattuale, proprio per espandere l’ambito di applicazione di disposizione
di carattere processuale: si pensi agli artt. 409 c.p.c., che senz’altro
comprende non solo le ipotesi di contratti nulli, ma anche quella delle
prestazioni di fatto;
che, nel caso all’esame di questo Giudice, è pacifico che tra le
parti v’è stato un «rapporto giuridico»: sebbene l’attrice deduca che il contratto
deve ritenersi nullo (ovvero – come dedotto all’udienza del 7 febbraio 2005 –
inesistente) in quanto non avrebbe rivestito la forma scritta ad substantiam prescritta dall’art.
23 del T.U.F., ciò nondimeno a seguito del prelievo dal conto corrente intestato
all’attrice presso la Banca Toscana S.p.A. – Filiale di L’Aquila di somme
accreditate dalla prima e l’utilizzo delle stesse – dedotto dalla stessa
attrice – per il rimborso di ratei di un piano finanziario è configurabile la
sussistenza di un rapporto giuridico tra Paola Vasi e la Banca Toscana S.p.A.
nelle materie di cui all’elencazione dell’art. 1, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 5/2003 – come si
è detto sopra – e, in particolare, in materia di «servizi e contratti di
investimento, ivi compresi i servizi accessori», che tale norma assoggetta
all’applicazione del nuovo rito di cognizione disciplinato dal Titolo II di
detto decreto; rapporto che - si potrebbe aggiungere - è venuto in essere
anche per il sussistere tra le stesse parti un altro rapporto giuridico, di
cui non si contesta la validità (oltre che l’esistenza), quale quello di
conto corrente bancario;
che, in conclusione, questo Giudice deve disporre il mutamento dal
rito ordinario di cognizione al rito di cognizione di cui al Titolo II del D.
Lgs. n. 5/2003 e, conseguentemente, disporre la cancellazione della causa dal
ruolo;
P.Q.M.
Visto l’art. 1, comma 1, lett. d) e comma 5 del D. Lgs.
n. 5/2003
- dispone il mutamento dal rito ordinario di cognizione al rito di
cognizione davanti al tribunale disciplinato dal Titolo II del D. Lgs. n.
5/2003;
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
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