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Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, disinvestimento
Doveri informativi dell’intermediario, adeguatezza
dell’operazione, casi
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Tribunale di Savona 9 maggio 2007 – Pres. G.
La Mattina – Est. Daniela Veglia
Segnalazione dello Studio Ichino Brugnatelli
Violazione
degli obblighi comportamentali dell'intermediario - Nullità - Esclusione.
Obbligazioni argentine
- Acquisto del settembre dell'anno 2000 - Impossibilità per l'intermediario
di prevedere il default - Valutazione a posteriori del comportamento
dell'intermediario - Esclusione.
Adeguatezza dell'operazione di investimento -
Obbligazioni della Repubblica Argentina - Adeguatezza per dimensione.
Contratto di custodia e negoziazione titoli -
Obbligo dell'intermediario di avvisare il cliente del ribasso dei titoli
successivo all'acquisto - Esclusione.
L’illegittimità
della condotta tenuta dall'intermediario nel corso delle trattative per la
formazione del contratto o nella successiva fase dell’esecuzione non
determina la nullità del contratto e ciò indipendentemente dalla natura delle
norme con le quali sia in contrasto, a meno che la sanzione della nullità sia
espressamente prevista dalla legge, come nel caso disciplinato dal
combinato disposto degli artt. 1469-ter, IV comma e 1469 quinquies, I comma
cod. civ., in tema di clausole vessatorie contenute nei c.d. contratti del
consumatore. (fb)
Si deve ritenere che l’operazione di investimento
in obbligazioni argentine avvenuta nel settembre del 2000 sia avvenuta
in epoca non sospetta, posto che in tale momento non era ipotizzabile il
default dello stato argentino, avvenuto solo nel dicembre 2001, dovendosi
all’evidenza valutare il comportamento della banca nel momento in cui
l’investimento è stato effettuato e non a posteriori sulla base degli eventi
verificatisi successivamente. (fb)
Può considerarsi adeguata l'operazione di
acquisto di obbligazioni argentine per un importo di euro 10.000 nell'ambito
di un patrimonio complessivo di € 140.000 da parte di investitore che in
precedenza abbia effettuato investimenti in titoli con profilo non
prettamente conservativo. (fb)
Nell'ambito del rapporto di mera custodia
dei titoli ed esecuzione degli ordini del cliente per le singole negoziazioni
non vi è alcun obbligo per l'intermediario di avvisare i clienti
dell’andamento dei titoli successivo all'acquisto e ciò a differenza di
quanto avviene nell’ambito dei contratti di gestione patrimoniale, attività,
questa, che comporta, per sua natura, tale obbligo di informazione. (fb)
Il
testo integrale
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