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Tribunale di Bari –
Dr. Francesco Cassano – 2 febbraio 2005.
Processo societario –
Mutamento del rito – Riassunzione del processo – Modalità – Estinzione.
(109-m)
Dopo la
cancellazione dal ruolo per mutamento del rito, il processo può essere
riassunto anche mediante l’istanza di fissazione dell’udienza, non essendo
necessario a tal fine la notifica di apposita memoria di replica.
(fb)
(109-t)
Il Giudice relatore,
letti gli atti del procedimento 11273/04;
premesso che:
in data 2 febbraio 2005, in
applicazione del disposto di cui all’art. 1, co. V, D. lgs 5/2003, nel
contraddittorio delle parti regolarmente costituite, pronunciava ordinanza di
mutamento del rito e contestuale provvedimento di cancellazione della causa
dal ruolo;
in data 28 febbraio 2005 gli
attori, sulla premessa della regolare notificazione ai convenuti nei termini
di legge, depositavano istanza di fissazione dell’udienza, a norma dell’art.
8, I co., lett. a), d. lgs 5/2003, e pedissequa richiesta di ammissione dei
mezzi istruttori nel procedimento per querela di falso introdotto con
l’originario rito ordinario di cognizione;
in data 4 marzo 2005, depositando memoria in cancelleria, replicava
la parte convenuta eccependo preliminarmente l’estinzione del processo per
inammissibilità dell’istanza di fissazione dell’udienza a norma dell’art. 8,
co. V, D. lgs. 5/2003 e, inoltre, contestando l’ammissibilità delle domande
per difetto dell’interesse ad agire e della correlativa legittimazione in
capo agli attori;
osserva quanto segue:
non paiono conferenti le eccezioni di cui alla nota difensiva di
parte convenuta.
- Deduce il sig. P.A. che la mancata notifica della memoria ex
art. 6 d. lgs 5/03, come previsto dall’art. 1, V co., dello stesso decreto,
avrebbe determinato la maturazione della fattispecie estintiva di cui al
successivo art. 8, V co.: il fondamento delle deduzioni difensive viene
individuato nell’obbligo incombente sull’attore di notificare al convenuto -
in esito al mutamento del rito e alla cancellazione della causa dal ruolo -
una memoria di replica onde consentirgli di introdurre nel processo, mutato
da ordinario in societario, quelle difese che, altrimenti, non potrebbe porre
in essere, con conseguente maturazione delle relative preclusioni a carico
della parte deducente.
L’assunto, per quanto suggestivo, non può essere condiviso.
La norma invocata (art. 1, V co., d. lgs 3/05), infatti, lungi
dall’introdurre obblighi per le parti si limita ad indicare un termine
diverso, rispetto agli artt. 6 e 7 (quest’ultimo ininfluente ai fini del caso
in esame), per la notifica delle memorie di replica, che sono e restano
facoltative.
Non pare conferente, inoltre, il richiamo al comma V dell’art. 8,
posto che in siffatta ipotesi l’inammissibilità dell’istanza di fissazione
sussiste solo se essa è proposta al di fuori dei casi stabiliti dallo stesso
articolo.
Gli attori, invero, hanno ritenuto di non replicare alla comparsa di
costituzione procedendo tempestivamente alla notifica dell’istanza anzidetta.
Né può seriamente obiettarsi che, in esito alla cancellazione, l’unico mezzo
riassuntivo a disposizione dell’interessato sia la memoria di cui all’art. 6.
Così interpretata, la disposizione non consentirebbe di tenere in debito
conto il ruolo della ridetta memoria (specificativa) nel contesto processuale
societario e introdurrebbe una deminutio nella funzione rivestita
dall’istanza di fissazione di cui all’art. 8. Nel silenzio del legislatore,
infatti, non può conferirsi il ruolo di atto riassuntivo alla sola memoria di
replica. Il processo può essere riassunto – dopo la cancellazione dal
ruolo per mutamento del rito - anche tramite l’istanza di fissazione
d’udienza.
Quanto, infine, alle decadenze maturate in capo all’eccipiente a
motivo dell’omissione della replica di parte attorea si osserva che, ferma la
facoltà per il convenuto di depositare memorie specificative entro il termine
di cui all’art. 10 del decreto, in ogni caso, le decadenze maturate per
effetto della mancanza di idoneo spatium deliberandi non potrebbero
essere eccepite dagli istanti attori. Invero, anche a voler ritenere
irrituale l’omissione della notifica della memoria di replica di cui all’art.
6 del decreto - accedendo al principio generale dell’ordinamento secondo cui
le norme debbono essere interpretate in senso conservativo e non abrogativo
e, nella specie, quelle che sanciscono decadenze a carico delle parti vanno
considerate di stretta interpretazione - ne deriverebbe comunque che le
facoltà deliberative, per l’odierno convenuto, sarebbero apparentemente
escluse per effetto delle detta omissione.
L’art. 10, II co., in proposito, afferma che la decadenza dal potere
di sollevare eccezioni riservate, di precisare e modificare domande o
eccezioni già proposte, nonché di formulare nuove istanze istruttorie può
essere dichiarata solo su eccezione della parte interessata a norma dell’art.
157 c.p.c. Ebbene, la norma rinviata chiarisce che colui che ha dato causa
alle decadenze – e tale sarebbe l’attore che ha eliso il predetto spatium
deliberandi - giammai potrebbe eccepirle per il principio secondo cui la
nullità relativa non può esser fatta valere dalla parte che ha dato causa
all’atto nullo.
Tutto ciò considerato;
ritenuta inopportuna la trattazione delle eccezioni preliminari
sollevate dal convenuto costituito, disgiuntamente dal merito;
ritenute ammissibili le circostanze contenute nei capitoli
d’interrogatorio formale articolati nell’atto introduttivo, ad eccezione
delle parti in cui si fa riferimento a fatti estranei al presente giudizio e,
segnatamente, quanto al capitolo sub 8), la parte dallo “sta di fatto”
all’”atteso che”, nonché la parte dello stesso capitolo relativa al periodo
“né di tutti questi atti ha mai avuto conoscenza”;
quanto al capitolo sub 11) ad eccezione del periodo “che è
circostanza impossibile poiché” e dell’ultimo periodo dello stesso capitolo;
con esclusione dei capitoli sub 12) e 13;
ritenuta ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale
articolata dagli attori con emenda dei relativi capitoli delle valutazioni:
“apocrife, false e contraffatte”;
P.Q.M.
rimette al merito la valutazione delle eccezioni preliminari
sollevate dal convenuto costituito;
fissa l’udienza collegiale del;
ammette i mezzi istruttori nei limiti di cui in parte motiva;
invita le parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell’udienza,
memorie conclusionali;
dispone per la trasmissione degli atti all’ufficio del Pubblico
Ministero per le determinazioni di sua competenza.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione
dell’uditrice giudiziaria, dott.ssa Maria Grazia Caserta
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