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Tribunale di Bari –
Francesco Cassano estensore, Aldo Napoleone Presidente – 27 novembre 2004.
Processo societario – Società a responsabilità limitata – Ultrattività
delle norme di all’art. 2409 c.c. – Azione individuale di responsabilità del
socio – Poteri.
(111-m)
La
disposizione di cui all’art. 2476, co. III, c.c. tende ad assorbire l’intera
casistica delle responsabilità degli organi di amministrazione delle società
a responsabilità limitata. Il mancato richiamo dell'art. 2409 c.c. si
configura quindi come una conseguenza di quella connotazione spiccatamente
personalistica e di quella struttura eminentemente contrattuale della società
a responsabilità limitata, introdotte con la novella. Non può pertanto
condividersi quell’orientamento secondo il quale la disciplina di cui all’art.
2409 c.c. sarebbe applicabile anche alle s.r.l., quantomeno a quelle in cui
sia presente il collegio sindacale, in virtù del richiamo contenuto nell’art.
2477, comma IV, c.c. alle disposizioni in tema di società per azioni.
La
questione di ultrattività delle disposizioni di cui all’art. 2409 c.c. non
può porsi neppure in astratto, dal momento che l’autonomia negoziale non può
trovare alcun margine d’intervento, derogatorio o residuale, rispetto ai
presupposti delineati per l’accesso al controllo giudiziario e rispetto al
contenuto della tutela normativamente apprestata.
L’esercizio
del potere di denunzia di cui all’art. 2409 c.c. appare dunque inammissibile,
con riguardo ai soci di società a responsabilità limitata, già a far data dal
1° gennaio 2004.
(111-t)
DECRETO
nella procedura recante il n. 1762/2004 V.G., concernente il ricorso
proposto in data 21.7.2004, ai sensi dell’art. 2409 c.c., da V. P., quale
socio della società Alfa s.r.l., corrente in Bari;
lette le memorie difensive depositate dalle parti;
sentito il relatore;
OSSERVA
Il d. lgs. n. 6/2003, nel riformare le società di capitali, ha
omesso di richiamare espressamente, tra le norme applicabili alle società a
responsabilità limitata, l'art. 2409 c.c. Il mancato richiamo deriva dal
preciso intento legislativo di <<privatizzare>> il controllo
sulla società in favore di ciascun socio o del collegio sindacale, con
l'eliminazione di qualsiasi controllo giudiziario. Invero, la novella ha
esteso il diritto di controllo individuale del socio a tutte le società a
responsabilità limitata, anche a quelle dotate di collegio sindacale (art.
2476, comma II, c.c.), prevedendo che il socio, oltre ai libri sociali
obbligatori previsti dall’art. 2421 c.c. (libro dei soci, libro verbale delle
assemblee, libro verbali del consiglio e, ove esistente, libro verbali del
comitato esecutivo e libro verbale del collegio sindacale), possa richiedere
agli amministratori informazioni relative all’andamento della gestione
sociale, possa consultare tutta la documentazione che contenga dati utili in
ordine all’amministrazione sociale, ivi inclusi i contratti, la
corrispondenza, gli atti giudiziari e amministrativi, i libri e le scritture
contabili. Al controllo individuale del socio fa da corollario il diritto di
ciascun socio di promuovere l'azione sociale di responsabilità e di chiedere
con essa la revoca giudiziale dell'amministratore in caso di gravi irregolarità (art. 2476, comma
III), con una disposizione che riecheggia esplicitamente il presupposto
applicativo dell'art. 2409 c.c. Il rimedio apprestato dalla novella appare
addirittura più favorevole per i soci di minoranza, perché l'azione è
concessa a ciascun socio, mentre l'art. 2409 c.c. prevede la legittimazione
di una determinata percentuale del capitale sociale. La disposizione di cui
all’art. 2476, co. III, c.c. appare dunque speciale
e tendenzialmente assorbente dell’intera casistica delle responsabilità degli
organi di amministrazione, nell’ambito delle società a responsabilità
limitata. Il mancato richiamo dell'art. 2409 c.c. si configura quindi come
una conseguenza di quella connotazione spiccatamente personalistica e di
quella struttura eminentemente contrattuale della società a responsabilità
limitata, introdotte con la novella, che hanno indotto la dottrina a definire
il tipo normativo come <<società di persone a responsabilità
limitata>>. Non può pertanto condividersi quell’orientamento ad avviso
del quale la disciplina di cui all’art. 2409 c.c. sarebbe applicabile anche
alle s.r.l., quantomeno a quelle in cui sia presente il collegio sindacale,
in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2477, comma IV, c.c. alle
disposizioni in tema di società per azioni, tesi che vorrebbe ovviare alla
circostanza per cui l’art. 2476, comma III, c.c. non consente al socio di denunciare
le irregolarità dei sindaci connesse con le irregolarità degli
amministratori, né consente ai sindaci di provocare il controllo giudiziario
previsto dall’art. 2409 c.c. (così, Trib. Roma, 6 luglio 2004, in
www.lesocietàonline.it).
Ciò posto, deve dirsi che la pretesa azionata suppone risolta la
questione della portata applicativa delle disposizioni di cui all’art. 223
bis disp. trans. c.c., nella formulazione conseguente all’entrata in vigore
del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, prima ancora, dell’eventuale carattere
immediatamente operativo dell’art. 2476 c.c. nov., indipendentemente, cioè,
dall’introduzione di modifiche statutarie. Come noto, l’art. 223 bis citato
consente, fino al 30 settembre 2004, alle società di capitali iscritte nel
registro delle imprese in data anteriore al 1° gennaio 2004, di modificare,
con una o più deliberazioni dell’assemblea straordinaria dei soci adottate a
maggioranza semplice, il proprio atto costitutivo e/o il proprio statuto per
adattarli alle disposizioni legali inderogabili, ovvero per introdurvi
clausole che escludono l’applicazione delle disposizioni legali derogabili
introdotte dal d.lgs. 6/2003; e, al contempo, prevede che “per tali società” – fino all’adozione
di tali modificazioni dell’atto costitutivo e/o dello statuto o, in mancanza,
fino al 30 settembre 2004 – continuino ad applicarsi le clausole dell’atto
costitutivo e/o dello statuto e le disposizioni legali vigenti alla data del
31 dicembre 2003.
La dottrina formatasi in sede di commento delle cennate disposizioni
transitorie opina per lo più nel senso che, esclusa l’evenienza che quelle
disposizioni celino la volontà di rinviare in modo generalizzato l’entrata in
vigore della novella, occorra distinguere accuratamente, nel senso che la
questione dell’adeguamento dell’atto costitutivo alle norme imperative di
recente introduzione si porrebbe solo quando l’atto costitutivo vigente
contenga clausole che siano in contrasto con dette norme. Per contro, quando
la materia regolata in maniera inderogabile dalla legge non sia espressamente
disciplinata nell’atto costitutivo, le disposizioni riformate troverebbero
immediata applicazione. Quanto all’agevolazione sul piano del quorum deliberativo, contemplata pure
dall’art. 223 bis citato, essa varrebbe solo per gli adeguamenti imposti (cioè, per quelli necessari per
conformarsi a norme inderogabili), nonché per quelli volontari, che siano diretti ad
escludere l’applicazione di una norma in materie per le quali in precedenza
non era dato spazio alcuno all’autonomia privata; mentre sarebbero soggette
alle ordinarie regole procedimentali le modifiche dell’atto costitutivo
mediante le quali i soci sfruttino nuove opportunità offerte dalla legge
(senza la previsione di norme destinate a trovare applicazione in mancanza di
una difforme pattuizione dei soci), ovvero deroghino alla disciplina legale
in materie per le quali già in precedenza erano dettate norme c.d. suppletive
(cfr., in via esemplificativa, Trib. S. Maria Capua Vetere, 20 luglio 2004,
in www.lesocietàonline.it).
In quest’ambito di idee, che il Tribunale ritiene pienamente
condivisibile, appare evidente che una questione di ultrattività delle
disposizioni di cui all’art. 2409 c.c. non può porsi neppure in astratto, dal
momento che l’autonomia negoziale non può trovare alcun margine d’intervento,
derogatorio o residuale, rispetto ai presupposti delineati per l’accesso al
controllo giudiziario e rispetto al contenuto della tutela normativamente
apprestata.
L’esercizio del potere di denunzia di cui all’art. 2409 c.c. appare
dunque inammissibile, con riguardo ai soci di società a responsabilità
limitata, già a far data dal 1° gennaio 2004.
Val la pena di osservare che, seguendo altro percorso argomentativo,
parte della dottrina e della giurisprudenza ha rimarcato che, essendo quelle
di cui all’art. 2476 c.c. nov. disposizioni che incidono profondamente
sull'organizzazione e sul funzionamento complessivo dell'ente, giacchè
introducono un’estrema espansione dei diritti dei soci, esse vanno raccordate
con la possibilità, riconosciuta dalla novella (art. 223 bis, co. II, disp.
trans. c.c.), di procedere eventualmente alla trasformazione della s.r.l. in
società per azioni (in cui i diritti della minoranza sono trattati in modo
più simile al codice previgente), ovvero con la possibilità di introdurre
forme di contrappesi e di bilanciamento di quei nuovi poteri (si pensi, ad
es., ad una diversa disciplina del recesso); e cioè a dire, con la
possibilità di assumere decisioni strettamente connesse e consequenziali con
l’assetto organizzativo dell’ente delineato dalla novella. Potrebbe cioè
sovvenire, per tale via, e comunque, l’esigenza dell’adattamento dell’atto
costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili introdotte
dal d.lgs. n. 6/2003. E tanto, anche nell’ipotesi in cui le clausole
statutarie nulla dispongano o possano disporre in ordine ai profili involti
dalla riforma. In tal senso sembra deporre anche la relazione di
accompagnamento del decreto correttivo, ove si evidenzia che la novella è
stata introdotta allo scopo di <<…eliminare il rischio che, ove gli
statuti non prevedano rinvii espressi al codice o non dispongano alcunché in
merito, confidando sull’esistenza del vecchio assetto codicistico, si possa
pensare ad un’immediata precettività delle nuove disposizioni di legge alla
data di entrata in vigore della riforma>>. La tempistica e le modalità
per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove
disposizioni della novella sono dettate dal più volte citato art. 223 bis, il
quale rinvia al principio per cui il termine ultimo per uniformare o adattare
gli statuti e gli atti costitutivi alla riforma è il 30 settembre 2004 (commi
I e V). Con la precisazione, espressamente dettata dall’art. 5 d.lgs. n.
37/2004, dell’ultrattività, sino a quella data, sia delle disposizioni dello
statuto e dell’atto costitutivo, sia dell’assetto normativo previgenti. In
tale ordine di idee, il nuovo intervento normativo avrebbe cioè confermato,
attesa anche la sua natura interpretativa, che è consentito, alle società che
non abbiano ancora provveduto all’adeguamento, di mantenere in vigore non
solo gli statuti, ma anche il quadro normativo di riferimento. In sostanza,
fino all'avvenuta adozione della modifica statutaria, e comunque non oltre il
30 settembre 2004, per tutte le società di capitali rimarrebbe in vigore la
disciplina del codice civile vigente al 31.12.2003. In tal modo argomentando,
attesa l’ultrattività del quadro normativo vigente al 31.12.2003, e la non
immediata operatività dei diritti di controllo e dei poteri contemplati
dall’art. 2476 c.c. nov., dovrebbe necessariamente trovare un suo residuale
spazio applicativo anche il controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c.
Sennonché, quand’anche si volesse condividere un siffatto percorso
argomentativo (per il quale cfr., Trib. Bari, 9 maggio 2004, in
www.giurisprudenzabarese.it; Trib. Napoli, 29 aprile 2004, in Giurisprudenza napoletana, 2004, 255),
il ricorso dovrebbe dirsi comunque inammissibile.
Invero, qualora le quote del socio di società a responsabilità siano
sottoposte a sequestro giudiziario, sì come nel caso di specie, costituisce jus receptum il principio per cui solo
il custode sequestratario nominato con il provvedimento cautelare è
legittimato a proporre il ricorso ex art. 2409 c.c., dal momento che
l'esistenza della controversia rende incerto quale sia il soggetto che
riveste attualmente la qualità di socio, richiesta appunto dall'art. 2409
c.c. (cfr. Trib. Milano, 19 febbraio 1999, in Lesocietà, 1999, 972; Trib. Milano, 21 dicembre 1988, in Le società, 1989, 610; App. Milano, 20
giugno 1989, in Lesocietà,
1989, 1198).
Alla stregua di tutto quanto precede, consegue in ogni caso
l’inammissibilità dell’istanza.
P.T.M.
dichiara inammissibile il ricorso come in epigrafe introdotto.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione IV
Civile del Tribunale, addì 27 settembre 2004.
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