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Tribunale di
Bergamo, Sez. I civ. – Dr. Mauro Mocci, Pres. rel. – 7 ottobre 2004.
Delibera di
riduzione del capitale sociale – Opposizione del creditore ex artt. 25 e 33
d. lgs. 5/03 – Inammissibilità.
(112-m)
Il creditore che ritiene di subire pregiudizio dalla delibera di riduzione
del capitale sociale può proporre opposizione a tale atto esclusivamente con
la forma dell’atto di citazione.
Il 3° comma dell’art. 2482 c.c. (“Il
tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i
creditori oppure la società abbia prestato un’idonea garanzia, dispone che
l’esecuzione abbia luogo nonostante l’opposizione”) lascia, infatti,
chiaramente intendere che il procedimento in camera di consiglio, previsto
dagli artt. 25 e 33 del d. lgs. n° 5/2003, si riferisce ad una fase
incidentale, promossa dalla società la quale, a fronte dell’opposizione dei
creditori, ottiene (in via sommaria) di poter in ogni caso eseguire la
delibera di riduzione, facendo constatare l’inesistenza di un “pericolo di
pregiudizio per i creditori” ovvero prestando idonea cauzione.
(fb)
(112-t)
ORDINANZA
sul ricorso ex art. 2482 comma 2° c.c. e 33 e 25
D.Lgs. n° 5/2003, proposto da V.B. s.r.l. contro N.I. s.r.l., ai fini
dell’opposizione alla deliberazione della società N.I. s.r.l. in data 21
aprile 2004 di riduzione del capitale sociale da € 130.000,00 ad € 30.000,00,
per atto del notaio dr. ***, iscritto nel Registro delle Imprese di Bergamo
il 23 aprile 2004.
Il Tribunale
- letti il ricorso e la comparsa di costituzione
della resistente, nonchè gli atti e i documenti di causa;
- preso atto che la ricorrente, assumendo di
essere titolare di un credito dell’importo di € 1.975.647,87 – fondato su un
titolo formatosi prima dell’iscrizione della delibera nel Registro delle
Imprese – pregiudicato dalla riduzione del capitale (che avrebbe comportato
una diminuzione del patrimonio della società), ha proposto opposizione
avverso la delibera di cui in epigrafe;
- considerato che, costituendosi, la N.I. s.r.l.
ha dedotto l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso, sostenendo che il
D. Lgs 17 gennaio 2003 n° 5 non avrebbe modificato il rito dell’opposizione
alla riduzione del capitale – da introdurre secondo il normale procedimento
ordinario – ma avrebbe solo variato il procedimento autorizzativo del
Tribunale a dare esecuzione alla delibera di riduzione nonostante
l’opposizione;
- osservato che, in
altri termini, secondo l’assunto della resistente, il ricorso ex art. 25 e 33
D. Lgs. 5/2003 competerebbe alla società che ha deliberato la riduzione del
capitale, la quale, pur in presenza dell’opposizione avversaria, potrebbe
ottenere dal tribunale l’autorizzazione ad operare la riduzione, ove fosse
infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori ovvero la società avesse
prestato idonea garanzia, e ciò sulla base del disposto di cui agli artt. 33
cit., 2445 comma 4° e 2482 comma 3° c.c., laddove l’opposizione sarebbe
disciplinata dall’art. 2445 comma 3° e dall’art. 2482 comma 2° c.c.;
- preso atto che,
sempre ad avviso della resistente, l’opposizione sarebbe in ogni caso
tardiva, giacchè notificata a N.I. s.r.l. solo il 30 luglio 2004, ossia oltre
i 90 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, termine previsto a
pena di decadenza dal nuovo dell’art. 2482 c.c., ed, oltretutto, inutile,
giacchè il notaio, ottenuta la certificazione di cancelleria, aveva iscritto
la delibera nel Registro delle Imprese, dandole così esecuzione e facendo
venir meno il presupposto essenziale per ammettere la conversione del rito;
- preso atto che la resistente
ha altresì contestato la legittimazione attiva di controparte, rilevando
come, alla data del 23 aprile 2004, V.B. non era creditrice di N.I., nè
poteva ragionevolmente esserlo in forza del lodo arbitrale parziale del 9
aprile 2004;
- considerato che, nel
merito, la N.I. s.r.l. ha rilevato l’infondatezza del ricorso, giacchè lo
spostamento di € 100.000,00 dal capitale sociale alla riserva straordinaria
non aveva determinato una diminuzione della garanzia patrimoniale dei
creditori;
- ritenuto che l’eccezione
di inammissibilità del ricorso deve essere accolta, poichè il dato testuale
delle norme da applicare impone la forma dell’atto di citazione per
l’opposizione alla riduzione del capitale sociale;
- considerato, in
particolare, che già il 3° comma dell’art. 2482 c.c. (“Il tribunale,
quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la
società abbia prestato un’idonea garanzia, dispone che l’esecuzione abbia
luogo nonostante l’opposizione”) fa chiaramente intendere che il procedimento
in camera di consiglio, previsto dagli artt. 25 e 33 D. lgs n° 5/2003, si
riferisce ad una fase incidentale, promossa dalla società la quale, a fronte
dell’opposizione dei creditori, ottiene (in via sommaria) di poter in ogni
caso eseguire la delibera di riduzione, facendo constatare l’inesistenza di
un “pericolo di pregiudizio per i creditori” ovvero prestando idonea
cauzione;
- osservato che,
d’altronde, l’art. 33 cit. omette di richiamare, fra le fattispecie cui
applicare il rito camerale, anche il 2° comma dell’art. 2482 c.c., il che non
pare essere un errore di coordinamento fra le norme, bensì una scelta
coerente col sistema complessivo del nuovo rito societario, in cui
l’opposizione di cui sopra, per la necessità di tutela dei diritti dei terzi,
da l’avvio ad un giudizio di cognizione, tanto più che il dato letterale
dell’art. 33 parla di “istanze”: e, mentre, è sicuramente un’istanza quella
che chiede l’esecuzione nonostante l’opposizione, tale non può considerarsi
l’opposizione ex sè;
- considerato che,
proprio per tale ragione, non appare condivisibile la ricostruzione della
ricorrente, la quale ipotizza un ricorso alla cognizione ordinaria soltanto
eventuale, regolato dall’art. 32 D.lgs. n° 5/2003: infatti, la norma citata
prevede un accertamento incidentale, laddove l’opposizione costituisce la
domanda sostanziale (o di merito), perchè volta ad ottenere l’inefficacia
della delibera, mentre di incidentale e sommario (e temporaneo, giacchè
evidentemente la sentenza che decide il merito potrebbe pervenire alla revoca
del decreto) vi è solo la possibilità di autorizzare l’esecuzione “nonostante
l’opposizione”;
- preso atto che
l’accoglimento della predetta eccezione assorbe gli ulteriori motivi della
resistente;
- ritenuto che la
novità della materia trattata consiglia l’integrale compensazione delle spese
di lite.
P.Q.M.
dichiara il ricorso
inammissibile.
Spese compensate.
Bergamo 7 ottobre 2004
Tribunale
di Bologna, Sez. IV civ. – Presidente Dr. Vincenzo De Robertis, Dr. Fabio
Florini Relatore – 21 ottobre 2004.
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