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Tribunale di
Bologna, Sez. IV civ. – Presidente Dr. Vincenzo De Robertis, Dr. Fabio
Florini Relatore – 21 ottobre 2004.
Nuovo processo
societario – Società a responsabilità limitata – Irregolarità nella gestione
sociale – Ricorso al tribunale per la revoca dell’amministratore unico – Inammissibilità.
(113-m)
Nella più recente disciplina delle società a responsabilità limitata
non è ravvisabile uno strumento quale quello previsto dal previgente art.
2467, co. 2° c.c., per cui deve ritenersi inammissibile il ricorso del socio
volto ad ottenere dal tribunale la convocazione dell’assemblea per provvedere
alla revoca dell’amministratore unico ed alla nomina del nuovo
amministratore.
Il silenzio della nuova normativa sul punto in questione, impedisce,
infatti, di estendere aliunde il ricorso all’intervento giudiziario –
così da renderlo operativo altresì fuori dall’ambito della società per azioni
– trattandosi soprattutto di uno strumento estraneo alla tipologia della
società a responsabilità limitata, caratterizzata dalla più ampia valorizzazione
della autonomia dei soci, sia ai fini delle scelte da adottare durante la
redazione dell’atto costitutivo, sia nella fase delle singole decisioni loro
devolute per legge oppure ex pactis.
(fb)
(113-t)
Nella procedura di cui al n. 4019/2004 Reg. Vol.
G. – letti gli atti, udito il Relatore – ha emesso il seguente
D E C R E T O
Visto il ricorso depositato – in data 6/10/2004 –
da:
A.B.
nei confronti di
"ALFA s.r.l." – avente sede legale a
*** (BO), nella via ***;
Premesso che l’istanza in esame risulta proposta
dalla A.B. quale titolare del 95% del capitale sociale della "ALFA
s.r.l." – di cui è Amministratore Unico il marito dell’odierna
ricorrente, C.A., ivi nominato a tempo indeterminato – mentre il residuo 5%
delle relative quote appartiene all’unico altro socio, V.A.; a fronte della
affermata esistenza di gravi violazioni gestorie – ed in un quadro di più
generale conflittualità fra i suddetti coniugi – la A.B. ha deciso di
procedere alla revoca ed alla sostituzione dell’A.U. in carica,
sollecitandolo pertanto anche con una formale messa in mora (di cui alla
racc.RR 22/9/2004) a convocare entro il 25/9/2004 un’assemblea dei soci,
chiamata espressamente a pronunciarsi su tale specifico argomento: una volta
trascorso senza esito il termine indicato – ed anzi essendovi stata nel
frattempo la fissazione di un’assemblea per il 20/10/2004, ma senza alcun
riferimento alla votazione sul tema di suo primario interesse – ravvisando
l’urgenza di superare ogni impasse, la medesima ha quindi richiesto al
Tribunale di ordinare la "convocazione… dell’assemblea dei soci di ALFA,
per deliberare sul seguente ordine del giorno: I) revoca dell’Amministratore;
II) nomina del nuovo A.U.".
Rilevato come – nell’adottare la presente
iniziativa – non venga tuttavia menzionata alcuna norma su cui possa
validamente fondarsi la domanda appena riferita; invero, con l’abolizione del
"vecchio" art.2486 co.2° c.civ. – a seguito dell’entrata in vigore
delle modifiche al "diritto societario" con i due noti D.Lgsl. n.5
e n.6 del 17/1/2003 – per la s.r.l. risulta eliminato anche il richiamo alle
disposizioni dell’art.2467 co.2° c.civ., che in ambito di s.p.a. prevedono
tuttora un intervento giudiziario volto a "supplire" all’eventuale
inerzia colpevole degli organi tipici, altrimenti legittimati a convocare
l’assemblea sociale: peraltro, il testo del novellato art.2467 c.civ.
stabilisce in modo diverso il meccanismo di rito e la competenza –
devolvendone la cognizione al Collegio (anziché al Presidente del Tribunale nel
suo ruolo monocratico) ed imponendo la previa instaurazione del
contraddittorio, tanto che l’art.33 D.Lgsl.5/2003 l’ha inserito fra le
ipotesi "procedimento nei confronti di più parti" – ma la funzione
"sostitutiva" dell’A.G. è rimasta immutata nei suoi presupposti
sostanziali .
CHE, viceversa, nessun "rimedio" del
genere è ravvisabile nella più recente disciplina della s.r.l., una volta
constatato che gli "attuali" artt.2479 e 2479/bis c.civ. tacciono
sul punto e – come appena sottolineato – non contengono più alcun rinvio per
relationem alla s.p.a., quale modello cui l’interprete poteva prima
riferirsi utilmente in via generale, secondo uno schema di
"integrazione" delle "lacune" quasi da genus a species;
senonchè, nulla di tutto questo emerge dalla ratio della riforma,
mentre una visione complessiva dell’intervento legislativo – almeno per
quanto possibile, e malgrado le inevitabili approssimazioni delle prime
analisi – induce piuttosto a riconoscere una tendenza univoca a considerare
reciprocamente autonome le regole dettate per le due fattispecie societarie
in questione, senza prospettarne ormai una loro "sistematica
interferenza" (così, in tema di art. 2409 c.civ. riconosciuto non più
applicabile alla s.r.l., cfr. Trib. Monza 9/3/2004, riferito su "Sole
24ore" 11/8/2004,p.21): la conclusione del Collegio è allora nel senso
che il silenzio delle nuove norme impedisce di estendere aliunde il
ricorso all’intervento giudiziario – così da renderlo operativo altresì fuori
dall’ambito della s.p.a. – trattandosi soprattutto di uno strumento estraneo
alla tipologia della s.r.l., caratterizzata dalla più ampia valorizzazione
della autonomia dei soci, sia ai fini delle scelte da adottare durante la
redazione dell’atto costitutivo, sia nella fase delle singole decisioni loro
devolute per legge oppure ex pactis.
Ritenuto che la soluzione così raggiunta appare
inoltre coerente con la sostanziale differenza ravvisabile fra i due regimi,
poiché nella s.p.a. – ai sensi degli artt.2366 co.1°, 2367 co.1° e 2° c.civ.
– il potere di convocazione dell’assemblea viene riservato esplicitamente
agli organi gestori nelle condizioni ordinarie, salvo estenderlo poi a quelli
"di vigilanza" nel caso di mancata adesione dei primi alla
richiesta proveniente da una porzione "qualificata" del capitale
sociale: anche a fronte dell’inottemperanza di tutti i soggetti legittimati –
e proprio perché estranei al relativo ambito "tassativo" – i soci
non possono procedere direttamente, sostituendosi agli altri nel compimento
delle attività necessarie, ma debbono appunto rivolgersi al Tribunale; sembra
quindi corretto sostenere che se la titolarità del potere di convocazione –
da cui deriva quello di determinazione dell’ordine del giorno – fosse estesa
ai soci, allora non si potrebbe impedire loro di agire anche "in prima
persona", per ottenere che l’assemblea sia chiamata a
"trattare" gli argomenti in precedenza "trascurati".
CHE riguardo la s.r.l., le norme sono invece
assai più generiche, poichè l’art.2479 co.1° c.civ. si limita a stabilire che
"i soci decidono…sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti
soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale, sottopongono alla
loro approvazione"; ciò mentre l’art.2479/bis c.civ. prevede
semplicemente che "l’atto costitutivo determina i modi di convocazione
dell’assemblea dei soci…" (co.1°), e che "l’assemblea è presieduta
dalla persona indicata nell’atto costitutivo, od in mancanza da quella
designata dagli intervenuti" (co.4°). E’ vero che se l’ordinamento
sancisce il pieno diritto a provocare una manifestazione di volontà dei soci
– eventualmente anche attraverso la forma assembleare, ai sensi dell’art.2479
co.4° c.civ. – ma occorre pur sempre che i soggetti cui tale facoltà viene
specificamente attribuita dispongano pure degli strumenti giuridici idonei a
realizzarla, anche prescindendo dalla altrui "collaborazione",
spesso riferibile (come nel nostro caso) a portatori di interessi
contrapposti; tuttavia, qualunque sia il mezzo ipotizzabile all’uopo – potere
"diretto" di convocazione (in surroga dei legittimati inerti),
azione di responsabilità (ex art.2476 co.3° c.civ.) così giustificata verso
chi non ha adempiuto ai doveri imposti dalla legge, od altro meccanismo –
esso non può coincidere con un surrettizio ripristino dell’art.2486 co.2°
c.civ., il quale finisce per "obliterarne" l’avvenuta abrogazione:
ad avviso del Collegio, una scelta siffatta – che non risulterebbe fondata su
alcun convincente fondamento ermeneutico – non è da accogliere, implicando
senz’altro l’inammissibilità dell’istanza in esame, da dichiarare
preliminarmente quale motivo decisivo ed assorbente.
P. Q. M.
Il Tribunale – nella procedura n.4019/2004
Reg.Vol.G – dichiara inammissibile il ricorso, proposto da A.B. nei confronti
della "ALFA s.r.l.".
Autorizza la restituzione del fascicolo di parte
al ricorrente.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della
Quarta Sezione Civile del Tribunale, il 21 ottobre 2004.
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