IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 1132/2008

 

 

data pubblicazione 20/02/2008

 

 

Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto, disinvestimento

Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto, casi

Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale

 

Tribunale di Parma 9 gennaio 2008 – Pres. S. Bruno, Est. M. Vittoria

Segnalazione del Prof. Avv. Sido Bonfatti

Violazione degli obblighi informativi in relazione ai singoli ordini di negoziazione – Responsabilità contrattuale in senso proprio – Sussistenza.

 

Obblighi informativi dell’intermediario – Investitore con obiettivi speculativi - Informazione specifica del rischio relativo al prodotto negoziato – Esclusione.

 

Obblighi informativi dell’intermediario – Obbligo di monitoraggio del titolo al fine di suggerire all’investitore il disinvestimento – Esclusione.

 

Una volta sottoscritto il contratto quadro di negoziazione, sottoscrizione, collocamento, raccolta titoli, nasce un rapporto negoziale a definire il contenuto del quale concorrono anche gli obblighi di informazione previsti dalla legge in occasione dei singoli ordini di negoziazione, la cui violazione determina in capo all’intermediario una responsabilità di tipo contrattuale in senso proprio. (fb)

 

Il risparmiatore che agisce nel mercato dei titoli, dichiarando obiettivi di vera e propria speculazione, investendo somme ingenti in titoli speculativi, si espone volontariamente ad una autonoma gestione dello specifico rischio relativo al titolo negoziato, sollevando così l’intermediario da un ulteriore e diverso obbligo di garanzia volto a preservare il cliente dall’incauto acquisto. (fb)

 

L’attività di consulenza finanziaria che si accompagna implicitamente al contratto di negoziazione trova un limite invalicabile nella negoziazione finalizzata all’acquisto o al disinvestimento dovendosi escludere che gravi sull’intermediario un obbligo specifico di monitorare l’andamento del titolo al fine di suggerire all’investitore di intervenire sul mercato per ridurre eventuali conseguenze negative collegate a probabili default. (fb)

 

 

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