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Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, disinvestimento
Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, casi
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Tribunale di Parma 9 gennaio 2008 – Pres. S.
Bruno, Est. M. Vittoria
Segnalazione
del Prof. Avv. Sido Bonfatti
Violazione
degli obblighi informativi in relazione ai singoli ordini di negoziazione –
Responsabilità contrattuale in senso proprio – Sussistenza.
Obblighi
informativi dell’intermediario – Investitore con obiettivi speculativi -
Informazione specifica del rischio relativo al prodotto negoziato –
Esclusione.
Obblighi
informativi dell’intermediario – Obbligo di monitoraggio del titolo al fine
di suggerire all’investitore il disinvestimento – Esclusione.
Una volta sottoscritto il
contratto quadro di negoziazione, sottoscrizione, collocamento, raccolta
titoli, nasce un rapporto negoziale a definire il contenuto del quale
concorrono anche gli obblighi di informazione previsti dalla legge in
occasione dei singoli ordini di negoziazione, la cui violazione determina in
capo all’intermediario una responsabilità di tipo contrattuale in senso
proprio. (fb)
Il
risparmiatore che agisce nel mercato dei titoli, dichiarando obiettivi di
vera e propria speculazione, investendo somme ingenti in titoli speculativi,
si espone volontariamente ad una autonoma gestione dello specifico rischio
relativo al titolo negoziato, sollevando così l’intermediario da un ulteriore
e diverso obbligo di garanzia volto a preservare il cliente dall’incauto
acquisto. (fb)
L’attività
di consulenza finanziaria che si accompagna implicitamente al contratto di
negoziazione trova un limite invalicabile nella negoziazione finalizzata
all’acquisto o al disinvestimento dovendosi escludere che gravi
sull’intermediario un obbligo specifico di monitorare l’andamento del titolo
al fine di suggerire all’investitore di intervenire sul mercato per ridurre
eventuali conseguenze negative collegate a probabili default. (fb)
Il
testo integrale
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