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Tribunale di Alessandria 26
febbraio 2007 – Est. G. Vignera
Ordinamento
penitenziario – Benefici penitenziari –
Permesso premio – Presupposti – assenza di pericolosita’ sociale –
Criteri di valutazione – Partecipazione ad attivita’ trattamentali
strutturate – Necessita’ (L. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà, art. 30 ter).
Ai
fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell’art. 30 ter
dell’ordinamento penitenziario, il requisito dell’assenza della pericolosità
sociale va di regola desunto pure dalla partecipazione del condannato ad
attività trattamentali strutturate, dalla loro natura e dai relativi
risultati. (gv)
omissis
PREMESSO CHE:
- S. L. sta
scontando una pena di anni 24 e mesi
cinque di reclusione (che scadrà
il 14 giugno 2018) per concorso in omicidio premeditato, rapina
aggravata, distruzione di cadavere ed altro;
- nella
sentenza “definitiva” (in sede di rinvio) del 3 febbraio 2000, la Corte di
Assise di Appello di Torino
sottolineava (v. specialmente pag. 96) la gravità dei reati commessi
dal predetto, l’intensità del dolo e la sua elevata capacità a delinquere;
- tutti
questi elementi sono sintomatici di una elevata pericolosità dell’istante;
- “ai fini
della concessione o meno del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter
dell'ordinamento penitenziario, prevedendosi in tale norma, oltre al
requisito della regolare condotta, anche quello dell'assenza della
pericolosità sociale, è del tutto legittimo che quest'ultimo venga valutato
con particolare attenzione nel caso di soggetti condannati per reati di
allarmante gravità e con fine pena lontana nel tempo” [Cass. pen. (Ord.),
Sez. I, 25/01/2005, n.5430, Liso];
- le
relazioni comportamentali e/o di sintesi in atti, se [malgrado il diverso
parere (favorevole) del Direttore della Casa di reclusione e/o degli
Educatori] ingenerano fondati dubbi sulla sussistenza stessa del requisito
della regolare condotta (avuto riguardo al fatto che il S. il 6 dicembre 2004
ha partecipato ad una protesta collettiva ed il 10 maggio 2004 ha subìto un
richiamo dovuto al ritrovamento di una rudimentale macchinetta per tatuaggi
nella sua cella), inducono
inequivocabilmente a far considerare ancora attuale la pericolosità sociale
del predetto;
- se si
prescinde, invero, dalla partecipazione ad attività teatrali ed
all’espletazione della “piatta” attività lavorativa presso la M.O.F., il S.
si è astenuto sino ad oggi dal partecipare ad attività trattamentali
strutturate (corsi di istruzione scolastica superiore, corsi di formazione
professionale, ecc.) (circostanza, codesta, già rappresentata nella relazione
comportamentale inserita nel fascicolo N. 678/2005 R.G.L.A.): soltanto la
“positiva” partecipazione ad attività del genere (i cui risultati potrebbero
essere eventualmente “saggiati” anche con esperienze lavorative esterne),
invero, sarebbe pienamente idonea a rivelare un’evoluzione della personalità
del detenuto verso modelli di vita socialmente adeguati, contribuendo essa ad
“arricchire” quella medesima personalità di qualità e/o di chances da “contrapporre” ai
preesistenti elementi sintomatici della
pericolosità sociale;
P.Q.M.
visto
l’art. 30 ter Legge 354/75
RIGETTA
l’istanza.
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