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Tribunale di
Brindisi – Giudice designato Dr. Roberto Michele Palmieri – 22 luglio 2005.
Cessione a
risparmiatori di obbligazioni argentine – Ricorso ex art. 19 d. lgs. 5/03 –
Ammissibilità – Omessa informazione sulla natura dei titoli negoziati –
Violazione di norme imperative – Nullità – Sussistenza.
(114-m)
Gli obblighi di informazione previsti dagli artt. 21 e ss. del d.
lgs. n. 58/98 (TUF) hanno contenuto più stringente di quelli, generici, di
correttezza ed informazione (artt. 1337-1375 c.c.), gravanti su qualunque
parte del rapporto negoziale. Il negozio avente ad oggetto prodotti
finanziari presenta, infatti, un elevato grado di rischio in quanto espone il
risparmiatore ad una perdita potenzialmente illimitata della somma da lui
investita. Per tale ragione, deve ritenersi condicio sine qua non della
validità del contratto la circostanza che, in sede di stipula dell'accordo
negoziale, il risparmiatore abbia avuto adeguata informazione circa il tipo e
le caratteristiche essenziali del contratto stesso. Con la conseguenza che le
norme regolanti i servizi di investimento di prodotti finanziari - in quanto
volte alla tutela sia del singolo investitore, sia, più in generale,
dell'intero mercato dei valori mobiliari - devono intendersi avere natura e
portata di norme imperative. Il che implica, da un lato, la non derogabilità
di dette norme ad opera delle parti, e sotto altro profilo, la nullità per
illiceità della causa sia dei contratti che, pur tuttavia, siano stati
stipulati (c.d. nullità virtuali, arg. ex artt. 1418 - 1343 c.c.), sia delle
transazioni (art. 1972 c.c.) eventualmente compiute dalle parti.
E’ ammissibile il ricorso ex art. 19 d. lgs. n. 5/03 al fine di
ottenere la restituzione ex art. 2033 e ss. c.c. della somma versata per
l’acquisto di prodotti finanziari in forza di un negozio viziato da nullità.
(fb)
(114-t)
II G.D.
letti gli atti e sciogliendo la riserva che
precede,
PREMESSO
Con ricorso ex art. 19 d. Igs. n. 5/03 i
ricorrenti hanno esposto che: nel maggio 2001, su proposta di un funzionario
di Banca 121 s.p.a, essi avevano acquistato i titoli in atti; in sede di
negoziazione, la banca aveva omesso di fornire adeguata informazione circa i
rischi dell'affare, venendo meno agli specifici obblighi sanciti dal d. lgs.
n. 58/98 (TUF) e dal Reg. Consob n. 11522/98; per tali ragioni, il contratto
doveva dirsi nullo. Hanno chiesto pertanto condannarsi la Banca MPS s.p.a,
successivamente subentrata a Banca 121 s.p.a, nonché, in solido, l'attuale
legittimato passivo, al pagamento della somma di € 16.048,86, maggiorata
degli interessi legali come per legge. Il tutto con vittoria delle spese di
lite, da distrarsi in favore del suo procuratore anticipatario.
Costituitisi in giudizio, la Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. e la società Monte Paschi Asset Management SGR s.p.a.
hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva, chiedendo pertanto
il rigetto del ricorso. II tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, MPS Banca Personale
s.p.a. ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
RILEVATO
Deve essere preliminarmente affermata la
legittimazione passiva di MPS Banca Personale s.p.a, istituto subentrato a
Banca 121 s.p.a in taluni rapporti giuridici - tra cui quello in esame -
originariamente facenti capo a quest'ultimo.
Va poi rigettata l'ulteriore censura del predetto
resistente di inammissibilità del ricorso in esame, attesa la ricorrenza,
nella specie, di tutti gli elementi di cui all'art. 19 d. lgs. n. 5/03.
Invero, trattasi di controversia: a) rientrante nella previsione di cui
all'art. 1 lett. d) d. lgs. n. 5/03; b) avente ad oggetto il pagamento di una
somma di denaro.
Per quel che attiene all'ultimo requisito
previsto dall'art. 19 cit, rileva il decidente che la contestazione del
predetto resistente deve ritenersi manifestamente infondata, per le ragioni
che seguono, e viceversa deve ritenersi fondato, per quanto di ragione, il
ricorso dei ricorrenti.
Sul punto, premette anzitutto il decidente che la
particolare caratteristica del contratto in esame - contratto per la
negoziazione di ordini su strumenti finanziari - impone l'applicazione delle
previsioni di cui agli artt. 21 e ss. d. lgs n. 58/98 (Testo Unico della
Finanza - TUF).
Orbene, tali previsioni impongono all'istituto di
credito uno specifico obbligo di informazione circa le caratteristiche
fondamentali del contratto. Precisamente, grava sul proponente l'investimento
uno specifico obbligo (art. 21 lett. a TUF) di diligenza, correttezza e
trasparenza, nell'interesse del cliente, obbligo che impone in particolare
all'operatore finanziario un'azione tesa alla garanzia della massima
informazione (art. 21 lett b TUF) nei confronti del risparmiatore.
Ed è appena il caso di precisare che trattasi di
obblighi a contenuto più stringente di quelli, generici, di correttezza ed
informazione (artt. 1337-1375 c.c.), gravanti su qualunque parte del rapporto
negoziale. La qual cosa deriva dalla particolare natura del contratto in
esame, il quale presenta un elevato grado di rischio, ed espone pertanto il
risparmiatore ad una perdita potenzialmente illimitata della somma da lui
investita. Per tal ragione, deve ritenersi condicio sine qua non della
validità del contratto la circostanza che, in sede di stipula dell'accordo
negoziale, il risparmiatore abbia avuto adeguata informazione circa il tipo e
le caratteristiche essenziali del contratto stesso. Con la conseguenza che le
norme regolanti i servizi di investimento di prodotti finanziari - in quanto
volte alla tutela sia del singolo investitore, sia, più in generale,
dell'intero mercato dei valori mobiliari - devono intendersi avere natura e
portata di norme imperative. Il che implica, da un lato, la non derogabilità
di dette norme ad opera delle parti, e sotto altro profilo, la nullità per
illiceità della causa sia dei contratti che, pur tuttavia, siano stati
stipulati (c.d. nullità virtuali, arg. ex artt. 1418 - 1343 c.c.), sia delle
transazioni (art. 1972 c.c.) eventualmente compiute dalle parti.
Venendo ora al caso in esame, e riprendendo
quanto prima esposto, reputa il giudicante che il predetto resistente ha
violato i primari doveri di informazione stabiliti dal TUF. Invero, sussiste
in capo alla banca una palese violazione dei doveri di informazione e
correttezza sanciti dall'art. 21 TUF, posto che detta banca ha taciuto
circostanze decisive nell'economia del contratto. Precisamente, nonostante il
contratto faccia riferimento, tra l'altro, al foglio informativo sulle
condizioni dei servizi (All. 3), nonché al documento sui rischi generali
degli investimenti in strumenti finanziari (All. 4), di tali allegati non vi
è traccia nel presente giudizio, avendo il predetto resistente omesso di
produrli. Alla stessa stregua, non risulta depositata la documentazione
contenente le informazioni di cui all'art. 61 del Reg. Consob cit. Pertanto,
in assenza di tali allegati, questo giudice non è in grado di accertare se la
banca abbia fornito ai ricorrenti le fondamentali informazioni relative, tra
l'altro, a: 1) la natura giuridica . della società emittente i titoli, il suo
volume di. affari, il suo capitale sociale, se esso fosse o meno interamente
versato, ecc; 2) gli eventuali rapporti di collegamento e/o partecipazione
societaria tra l'emittente i titoli in esame e l'intermediario finanziario
(la banca), ed in particolare, gli eventuali rapporti di debito/credito, e/o
di finanziamento, tra tali soggetti; 3) la redditività media dei titoli
negoziati, mediante riferimento comparativo all'utile ricavato dalle
precedenti collocazioni di detto titolo sul mercato. Informazioni che, sole,
avrebbero consentito ai ricorrenti una piena consapevolezza degli strumenti
finanziari che si accingevano ad acquistare. Informazioni che, nondimeno,
sono state, nella specie, del tutto omesse, o comunque non vi è prova - al
cui assolvimento la banca doveva dirsi onerata, gravando su di essa dei
precisi (art 21 e ss. TUF) obblighi informativi - che siano state
effettivamente fornite.
Ciò fa si che, al momento della stipula del
contratto, i ricorrenti fossero del tutto all'oscuro (o comunque non vi è
prova che fossero stati debitamente informati) circa i titoli negoziati con
la banca convenuta. In sostanza, essi hanno acquistato "al buio"
strumenti finanziari di cui, per legge (artt. 21 e ss. TUF), essi avevano il
diritto di conoscerne le principali caratteristiche. La qual cosa costituisce
l'antitesi del principio di trasparente e corretta informazione delle vicende
concernenti l'acquisto di valori mobiliari, cui - in attuazione dell'art. 47
Cost. - si ispira il TUF.
Ne consegue, in accoglimento della specifica
censura di parte ricorrente, la dichiarazione di nullità del contratto in
esame, stante la sua contrarietà alle norme imperative (art. 21 TUF, in
relazione agli artt. 1418-1343 c.c.) di legge.
Naturalmente, la nullità del contratto determina,
in applicazione delle norme sull'indebito oggettivo (art. 2033 e ss. c.c.),
la condanna della banca alla restituzione della somma versata dai ricorrenti
in esecuzione del contratto in esame. Pertanto, la predetta resistente deve
essere condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, per la detta
causale, della somma di € 16.048,86.
Quanto alla decorrenza degli interessi legali
sulla somma da restituire, rileva il decidente che non sono emersi nel
presente giudizio elementi tali da escludere la buona fede iniziale del
convenuto (buona fede che, come è noto, si presume - art. 1147 c.c.). Per
tale ragione, in ossequio al disposto dell'art. 2033 c.c, gli interessi
legali sulla somma da restituire devono essere computati dal 24.3.2005 - data
di notifica del ricorso e conseguente dies a quo di decorrenza della mora -
al soddisfo.
Le spese di giudizio nei confronti di MPS Banca
Personale s.p.a. seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
con distrazione in favore dei procuratori anticipatari dei ricorrenti.
Ricorrono giusti motivi - rappresentati dagli
oggettivi equivoci sorti per effetto delle molteplici fusioni, conferimenti,
costituzioni di nuove società, ecc, intervenuti tra istituti di credito - per
l'integrale compensazione delle spese di lite tra i ricorrenti e gli
ulteriori resistenti.
P.Q.M.
Visto l'art. 19 d. lgs. n. 5/03,
1) accoglie
il ricorso, per quanto di ragione, e per l'effetto condanna la resistente MPS
Banca Personale s.p.a. la pagamento, in favore dei ricorrenti E.C. e G.R.,
per la causale a processo, della somma di € 16.048,86, oltre interessi legali
su tale somma, dal 24.3.2005 al soddisfo;
2) condanna
il predetto resistente al pagamento, in favore del procuratore anticipatario
dei ricorrenti, avv. ***, delle spese di lite da questi sostenute, che si
liquidano in complessivi € 1.805, di cui € 190 per spese, € 415 per diritti
ed € 1.200 per onorari, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
3) compensa
integralmente le spese di lite tra i ricorrenti e gli ulteriori resistenti.
Si
comunichi.
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