Il testo integrale
Trascrizione dell’ordinanza: Il GdP, a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, osserva che la presente causa si inquadra nelle cause in materia di contraffazione dei marchi e dei disegni e modelli industriali. nel caso di una azione risarcitoria dei danni derivanti da contraffazione, l'art. 2 del c.d. "decreto sulle liberalizzazioni" (del 24.1.2012 n. 1) ha introdotto il Tribunale delle Imprese, competente a conoscere le controversie in materia di imprese. Trattasi di competenza funzionale inderogabile. Con riferimento alla competenza territoriale, va individuato competente il Tribunale delle Imprese di Milano ex art. 120 cpc che individua quale foro principale quello del convenuto (la sede legale della società convenuta è nel comune di Cinisello Balsamo che rientra nella circoscrizione del Tribunale di Milano). PQM, (...) spiegata eccezione da parte convenuta, dichiara l'incompetenza funzionale del Giudice di Pace di Parma a favore del Tribunale delle Imprese di Milano. Nulla per le spese. Si comunichi via fax.
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