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Doveri
informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di
causalità
Tribunale di Reggio Emilia 5
febbraio 2008 – Pres. F. Parisoli, Est. S. Scati
Arbitrato societario –
Accertamento della causa di scioglimento della società – Devoluzione della
questione agli arbitri – Esclusione.
Società
– Nomina del liquidatore giudiziale – Accertamento della causa di
scioglimento della società – Impossibilità di conseguire l’oggetto sociale
–Accertamento in via incidentale – Ammissibilità.
La
questione relativa alla sussistenza della causa di scioglimento della società
- che costituisce il presupposto per la nomina giudiziale del liquidatore -
riguarda non già il personale interesse dei soci, di per sé disponibile, ma
l’interesse generale al mantenimento in vita della società, in quanto tale
indisponibile e, come tale, non è compromettibile e devolvibile al giudizio
di arbitri. (fb)
Non ha rilevanza il fatto che, al fine di ottenere
la nomina giudiziale del liquidatore, nessuna delle parti abbia chiesto di
decidere con efficacia di giudicato la questione relativa alla sussistenza
della causa di scioglimento della società, potendo il tribunale apprezzare in
via incidentale la sussistenza della causa di scioglimento e, in caso
positivo, qualora l’eventuale insanabile dissidio tra i soci sia tale da
rendere impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale, provvedere alla
nomina del liquidatore. (fb)
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
composto
dai magistrati
Dr.
Francesco Parisoli Presidente
Dr.
Stefano Scati giudice relatore
Dr.
Massimiliano Cenni giudice
Sul
ricorso ex art. 2275 c.c. e 30 d.lgs n. 5/03 proposto da A. B. nei confronti
di C. D. ha pronunciato il seguente
DECRETO
Ritenuto
preliminarmente che l’eccezione di arbitrato, sollevata dal resistente solo
all’udienza del 4 febbraio 2008, è infondata;
che,
infatti, la questione relativa alla sussistenza della causa di scioglimento -
che costituisce il presupposto per la nomina giudiziale del liquidatore-
riguarda non già il personale interesse dei soci, di per sé disponibile, ma
l’interesse generale al mantenimento in vita della società, in quanto tale
indisponibile (cfr., negli stessi termini, Trib. Modena 12 maggio 2004) ;
che
deve essere, d’altro canto, richiamato l’orientamento di legittimità,
ancorchè maturato in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs n. 5/03,
secondo il quale “le controversie in materia
societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle
che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione
di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi;
pertanto non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le
controversie riguardanti lo scioglimento della società; tale principio si
applica anche in ipotesi di società di persone, la quale costituisce, sia sul
piano sostanziale che processuale, un centro autonomo di rapporti
intersoggettivi diversi e distinti da quelli facenti capo ai singoli soci”
(cfr. Cass. 19 settembre 2000, 12412);
Premesso,
quanto al merito:
che A.
B. e C. D. sono soci in eguale misura della “Area di servizio Alfa di C. D. e
C.” con sede in ***, avente ad oggetto: 1) la gestione di distributori di
carburanti, autolavaggio con tunnel automatico, vendita di accessori e di
ricambi per auto; 2) la somministrazione al pubblico di alimenti e vivande;
3) la gestione di bar e caffetterie;
che il
A. ha chiesto la nomina di un liquidatore adducendo, a sostegno di tale
richiesta, l’esistenza di una causa di scioglimento ex art. 2275 c.c., stante
la situazione di insanabile conflitto fra i due soci;
che il
ricorrente ha particolare dedotto: a) che la società, a causa di contrasti
con la Shell, ha cessato da circa un anno di gestire la stazione di
rifornimento di carburante e si limita a svolgere attività di autolavaggio
mediante un impianto rilevato dal precedente gestore; b) che la società deve
provvedere al pagamento di vari debiti fra cui quello relativo alle
retribuzioni di un ex dipendente (Euro 15.709,74 come da decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo); c) che il C., dopo aver gestito l’attività in
modo unilaterale e senza mettere esso ricorrente al corrente delle scelte
compiute, versa ora in gravi condizioni di salute al punto che l’autolavaggio
viene ora gestito dalla moglie con l’ausilio di personale avventizio;
che il
C. si è opposto alla domanda deducendo che il A. ha facoltà, come anche
riconosciutogli dall’atto costitutivo, di recedere dalla società; che la
mancata partecipazione alla assemblea convocata dal ricorrente non assume
alcuna rilevanza atteso che tale organo non è previsto nelle società di
persone; che la gestione unilaterale della società da parte di esso
resistente è ascrivibile al disinteresse del ricorrente, il quale gestisce
altra attività di autolavaggio in quel di ***;
che il
C., nelle note conclusive, ha inoltre eccepito
l’inammissibilità/improcedibilità della domanda sul rilievo che la questione
relativa alla sussistenza della (contestata) causa di scioglimento non può
essere esaminata in sede di volontaria giurisdizione;
Ritenuto
preliminarmente:
che le
S.U. della Cassazione, componendo il contrasto relativo alla ricorribilità ex
art. 111 Costituzione del decreto presidenziale di nomina adottato in
presenza di un contrasto attuale o potenziale circa il verificarsi della
causa di scioglimento della società, hanno riconosciuto a tale decreto natura
di atto di volontaria giurisdizionale (analogamente al decreto adottato in
presenza di una già accertata o non contestata causa di scioglimento);
che a
sostegno di tale assunto le S.U. hanno rilevato che la ratio del potere
attribuito al presidente del Tribunale va ricercata nella esigenza di
assicurare che, in una fase delicata della vita della società, questa non
rimanga priva per un periodo indeterminato degli organi deputati a gestire la
procedura di liquidazione; che tale potere è dunque attribuito in presenza di
una situazione che richiede, nel superiore interesse al normale funzionamento
della società, una disciplina immediata dei rapporti che ne derivano
attraverso l’adozione dei provvedimenti sostitutivi della volontà degli
organi sociali; che il presidente del Tribunale, al fine di realizzare tali
finalità, può svolgere un accertamento relativo alla sussistenza della causa
di scioglimento e nominare il liquidatore sul presupposto che la società si
sia sciolta; che tale accertamento non ha peraltro natura definitiva tanto
che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario su tale
questione e, qualora resti provata l’insussistenza della causa di
scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti (cfr.
S.U. 25 giugno 2002, n. 9231);
che
alla luce di quanto precede non assume rilevanza il fatto che né il
ricorrente né il resistente abbiano chiesto di decidere con efficacia di
giudicato la questione relativa alla sussistenza della causa di scioglimento,
come sarebbe stato loro consentito dall’art. 32 del d.ls 17 gennaio 2003, n.
5;
che il
tribunale, “subentrato” ex art. 33 del predetto decreto al Presidente del
tribunale nell’esercizio della prerogativa ex art. 2275 c.c., può infatti
apprezzare in via incidentale la sussistenza della causa di scioglimento
dedotta e, in caso positivo, provvedere alla nomina del liquidatore;
che
l’eccezione di “inammissibilità/improcedibilità” della domanda è pertanto
infondata.
Osservato,
preliminarmente:
che
secondo il costante orientamento di legittimità l’insanabile dissidio può
comportare lo scioglimento di una società di persona composta dai due soci
solo ove il conflitto fra essi sia tale da rendere impossibile il conseguimento
dell’oggetto sociale; in difetto di tale circostanza tale dissidio rileva
come giusta causa di recesso del socio adempiente o, in alternativa, di
esclusione del socio inadempiente (cfr. Cass. 10 settembre 2004 n. 18243 e 15
luglio 1996 n. 6410);
che
sussiste pacificamente l’insanabile dissidio atteso che i due soci si
addebitano reciprocamente scorrettezze nella gestione sociale e sono discordi
sulle sorti da attribuire alla società stessa: il ricorrente vuole infatti
vendere l’impianto di autolavaggio alla Shell e porre in liquidazione la
società; il resistente vuole, invece, continuare nella gestione;.
che è,
per contro, in contestazione se il dissidio sia tale da rendere impossibile
il conseguimento dell’oggetto sociale e, in altri termini, la sussistenza
della causa di scioglimento della società.
Rilevato
a tale proposito:
che
con decreto provvisoriamente esecutivo dell’11 luglio 2007 il giudice del
lavoro ha ingiunto alla società “Alfa” di pagare all’ex dipendente E. F. la
somma di Euro 15.709,74 a titolo di retribuzione non corrisposta dal luglio
2005 al luglio 2006 e di terminative del rapporto; che nel ricorso monitorio
il E., a sostegno della istanza di provvisoria esecuzione, ha dato atto della
esistenza di una procedura esecutiva immobiliare; che in data 30 agosto 2007
il E. ha notificato atto di precetto per la somma di euro 17.385,98;
che
con atto di citazione notificato il 2 marzo 2007 la Shell Italia s.p.a. ha
agito in giudizio al fine di ottenere il rilascio della “intera area relativa
all’impianto di distribuzione carburante, compresa la porzione di area
occupata dall’impianto di autolavaggio”; ciò sul presupposto che la società
convenuta si era impegnata a riconsegnare l’impianto e l’area entro il 30
giungo 2006 mentre alla data del 17 luglio 2006 era stato restituito solo
l’impianto con conseguente abusiva occupazione dell’area a mezzo
dell’attrezzatura relativa all’autolavaggio;
che la
società, nonostante la rituale notifica dell’atto di citazione a mani del C.,
non si è costituita in giudizio e alla udienza del 28 giugno 2007 è stata
dichiara contumace;
che il
A. gestisce altro autolavaggio mentre il C., di recente colpito da ictus
cerebrale, deve necessariamente appoggiarsi alla moglie nella gestione e
ricorrere all’impiego di manodopera;
Ritenuto:
che il
A. ha dedotto, senza contestazione alcuna, di non essere stato informato
delle iniziative intraprese dalla Shell per il rilascio dell’impianto e delle
relative pertinenze; e ciò trova riscontro nel fatto che l’atto di citazione
risulta notificato a mani del C.;
che
l’omessa informazione al A. del contenzioso giudiziale (ascrivibile al
contrasto in essere con il C.) ed il disinteresse mostrato da quest’ultimo ha
impedito alla società di costituirsi nel giudizio di rilascio quantomeno al
fine di far valere quanto sostenuto dal C. stesso nella memoria depositata
del 21 gennaio 2008 nel presente giudizio e, cioè, che l’autolavaggio può
godere (in tesi) dell’area di cui la Shell chiede il rilascio in quanto
estranea all’originario contratto di comodato- somministrazione ed
utilizzabile a servizio dell’autolavaggio in forza di un (asserito) contratto
di affitto stipulato dal precedente proprietario di tale impianto (tale
Z.Z.);
che il
contrasto fra i soci impedisce comunque di risolvere, in via stragiudiziale,
tale contenzioso dalla cui conclusione non potranno che derivare ulteriori
costi per la società sotto il profilo delle spese processuali;
che
tale contrasto ha inoltre impedito di soddisfare stragiudizialmente le pretese
del E. ed impedisce tuttora il componimento “transattivo” della vertenza, in
difetto del quale il E. non potrà che intraprendere atti esecutivi;
che il
contrasto fra i soci impedisce altresì di realizzare le opere di
convogliamento degli scarichi dell’autolavaggio, la cui esecuzione è stata
richiesta dall’Arpa;
che le
predette circostanze denotano come il contrasto fra i soci si rifletta
negativamente sulla possibilità di conseguire l’oggetto sociale;
che,
infatti, alla cessazione dell’attività di erogazione del carburante si
accompagna la imminente privazione dell’area sulla quale viene esercita
l’attività di autolavaggio; e ciò a seguito del verosimile accoglimento della
domanda di rilascio formulata dalla Shell, non contrastata ab origine e non contrastabile
utilmente a mezzo di una eventuale tardiva costituzione in giudizio stante le
preclusioni istruttorie già verificatesi;
che le
opere richieste dall’Arpa richiedono l’impiego di rilevanti risorse e possono
essere sussunte negli atti di straordinaria amministrazione i quali, a mente
dell’art. 6 dello statuto, possono essere validamente compiuti solo con il
consenso di entrambi i soci;
che a
tale ultimo proposito non può non essere evidenziato, ad ulteriore riprova
della anomala gestione della società, che i dipendenti succedutisi negli
ultimi anni sono stati assunti dal solo C. mentre il A. si trova esposto, in
quanto obbligato solidale, alle loro pretese, fra cui quella del E.;
che la
società, già soggetta ad una esecuzione immobiliare ed esposta al rischio di
quella che il ripetuto E. potrebbe intraprendere, ha del resto subito una
drastica riduzione dei ricavi e non appare quindi in grado, anche in
considerazione della sindrome invalidante che impedisce al C. di lavorare, di
proseguire proficuamente l’attività;
che la
società versa, inoltre, in stato di “disordine” amministrativo- contabile
quale descritto nel documento 14) prodotto da parte ricorrente.
Ritenuto
pertanto che, all’esito della indagine sommaria che deve caratterizzare la
valutazione incidentale della sussistenza della causa di scioglimento,
ricorrono i presupposti per la nomina del liquidatore;
che
tale liquidatore deve essere nominato nella persona di **, ragioniere
commercialista;
che le
spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Nomina
liquidatore della “Area di servizio Alfa di C. D. e C.” il rag. **.
Condanna
C. D. al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro
2.500,00 di cui 90,51 per esborsi, Euro 800,00 per diritti ed il resto per
onorari e spese generali.
Reggio
Emilia, 5 febbraio 2008
Il
giudice estensore
Stefano
Scati
Il
Presidente
Francesco
Parisoli
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