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Sezione I - Giurisprudenza

documento 1159/2008

 

 

data pubblicazione 25/03/2008

 

 

 

Tribunale di Milano 24 novembre 2005 – Pres. Alda Vanoni, Est. Amina Simonetti

Segnalazione dell’Avv. Michela Schirò

Intermediazione finanziaria – Responsabilità della banca ex art. 1228 c.c. per l’operato del proprio dipendente.

 

Intermediazione finanziaria – Conflitto di interessi – Onere della prova in capo all’investitore – Fatti costitutivi e nesso causalità – Sussistenza.

 

Contratto di negoziazione – Ordini di acquisto di strumenti finanziari – Forma scritta (od orale con registrazione) ad probationem Successiva disposizione di vendita Convalida dell’acquisto.

 

Inadeguatezza dell’operazione di investimento – Nesso di causalità – Onere della prova in capo all’attore/investitore – Pregresse esperienze di investimento.

 

L’intermediario è responsabile ai sensi dell’art. 1228 c.c. dei danni cagionati dal proprio dipendente a nulla rilevando il fatto che quest’ultimo abbia acceduto i limiti delle proprie mansioni. (fb)

 

L’investitore/attore che denuncia la violazione dell’art. 27 Reg. Consob 11522/98 ha l’onere di fornire elementi idonee e sufficienti a dimostrare in concreto il tipo di conflitto di interessi denunciato e la sussistenza del nesso di causalità tra il danno conseguente all’acquisto degli strumenti finanziari e l’omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte del soggetto abilitato. (fb)

 

La successiva vendita degli strumenti finanziari convalida l’acquisto dimostrando la piena volontà al medesimo. La prova che l’investitore ha voluto acquistare le obbligazioni discende dalla circostanza che lo stesso, dopo avere detenuto i titoli nel proprio portafoglio, ne ha disposto la vendita. (fb)

 

In capo all’investitore che contesta l’inadeguatezza dell’operazione di investimento incombe l’onere di provare il nesso causale tra l’omesso avvertimento dell’inadeguatezza e il danno subito. La presenza nel portafoglio titoli di strumenti finanziari del tutto simili, quanto a caratteristiche e speculatività, a quello contestato prova l’adeguatezza dell’operazione al profilo dell’investitore. (fb)

 

 

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