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Tribunale di
Catania, sez. IV civ. – Pres. Dr. B. Paternò Raddusa, Relatore Dr. P. A.
Currò – 18 febbraio 2005.
Società a responsabilità limitata – Revoca
dell’amministratore – Risarcimento danni – Nuovo processo societario –
Inapplicabilità.
(116-m)
Il rapporto
gestorio intercorrente tra la società e gli amministratori si pone
all’esterno del contratto sociale e sebbene risulti in senso lato funzionale
alla esecuzione di questo rimane da esso distinto sia dal punto di vista
genetico che funzionale. Ne deriva che la controversia promossa
dall’amministratore al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti
alla revoca dell’incarico in difetto di giusta causa non rientra tra quelle
previste dall’art. 1 del d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
(fb)
(116-t)
Il Tribunale, letti gli atti,
visto il decreto di fissazione dell’udienza depositato dal giudice
relatore il 6-12-2004;
esaminate le deduzioni delle parti, a scioglimento della riserva
assunta all’udienza collegiale del 18-2-2005,
osserva
La controversia oggetto del vaglio del Tribunale afferisce
esclusivamente alla pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice nei
confronti della società convenuta in dipendenza della revoca di A. S. dalla
qualità di amministratore della Alfa s.r.l., assertivamente operata in
assenza di una giusta causa.
Ritiene il Collegio che la materia in questione non possa essere
ricompresa nell’ambito di applicazione del nuovo rito societario, alla
stregua del disposto dell’art. 1 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
Ed invero, la lett. a) della citata norma (siccome integrata
dall’art. 4 del D. Lgs. 6 febbraio 2004 n. 37), che qui viene in rilievo,
stabilisce l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo menzionato
avuto riguardo ai “rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le
società di fatto, l’accertamento, la costituzione, la modificazione o
l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da
chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i
liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e
delle società cooperative, nonché contro il soggetto incaricato della
revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti
illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e
nei confronti dei terzi danneggiati”.
È condivisibile l’indirizzo dottrinario, sposato dalla difesa di
parte attrice, in base al quale l’intenzione del legislatore delegato sia
stata quella di accogliere una accezione ampia della categoria dei “rapporti
societari”, in modo da assicurare la più diffusa applicazione delle nuove
regole processuali.
E tuttavia, pare al Tribunale che la detta accezione non possa, in
ogni caso, a meno di non vanificarne la portata precettiva, prescindere dalla
considerazione che fulcro centrale della stessa resti comunque il contratto
sociale, la cui esecuzione il legislatore ha inteso tutelare attraverso il
nuovo rito societario in funzione del soddisfacimento delle esigenze di
effettività della tutela della vita delle società.
È significativo che laddove il legislatore ha ritenuto di optare per
l’applicabilità delle nuove disposizioni di rito a fattispecie estranee al
contratto sociale ha avuto cura di dettare espressa previsione: è il caso del
riferimento alle azioni di responsabilità contro gli amministratori, gli
organi di controllo, i liquidatori e i soggetti incaricati della revisione
contabile.
Ora, il rapporto gestorio intercorrente tra la società e gli amministratori,
che qui occupa, si pone, a ben vedere, all’esterno del contratto sociale, e
sebbene risulti in senso lato funzionale alla esecuzione di questo rimane da
esso distinto sia dal punto di vista genetico che funzionale.
Può, al riguardo, condividersi la posizione della prevalente
giurisprudenza che riconduce il rapporto in questione alla figura del
mandato, pur concordando questo Collegio con quanti hanno rilevato la
presenza di tratti differenziatori (si pensi al riferimento, per un verso,
alla considerazione per cui l’attività cui sono chiamati gli amministratori
non si esaurisce nel compimento di atti giuridici, come per il mandatario ex
art. 1703 c.c. e, per altro verso, a quella per cui gli amministratori hanno
una posizione sotto molti profili autonoma rispetto all’assemblea dei soci,
ovvero rispetto all’organo preteso mandante, non essendo vincolati alle
istruzioni di questa).
Non v’è dubbio, quindi, che il rapporto in discorso, quand’anche
ricondotto al mandato, “soffrirà” le necessarie coloriture derivanti dal
particolare oggetto che lo connota, in relazione alla peculiarità
dell’attività che la legge e/o l’atto costitutivo attribuisce agli
amministratori di società.
D’altro canto, se –come anticipato- ratio dell’intervento legislativo sul rito societario è
quella di garantire la effettività della tutela della vita della società,
proprio l’oggetto del presente giudizio ne tradisce l’inapplicabilità, atteso
che nell’ipotesi di revoca dell’amministratore di s.r.l. l’ordinamento, lungi
dal prevedere la possibilità per quest’ultimo di incidere sulla scelta
operata dalla società (è preclusa all’amministratore la legittimazione ad
impugnare la relativa deliberazione assembleare), fa semplicemente residuare
il diritto dell’amministratore ad ottenere il risarcimento del danno patito,
ove la revoca del rapporto di amministrazione sia intervenuta, come nella
specie, prima del termine finale e sempre che sia assente una giusta causa
(ciò che costituirà oggetto dell’accertamento giudiziale incidentale sollecitato
da parte attrice).
Giova aggiungere, infine, che l’eventuale applicazione di norme
dettate in materia societaria, come nel caso sottoposto al vaglio del
Collegio, a vicende estranee al contratto sociale non può ritenersi
presupposto per l’applicazione delle regole del nuovo rito societario.
A diversamente opinare si perverrebbe alla conclusione, invero non
condivisibile, per cui la mera applicabilità in via analogica delle norme
dettate nel titolo V del codice civile a materie ad esso estranee, si pensi
al tema delle associazioni non riconosciute, comporti l’automatica attrazione
delle controversie afferenti le materie da ultimo menzionate sotto l’egida
del nuovo rito societario.
Le superiori considerazioni impongono, pertanto, al Tribunale di
disporre, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D. Lgs., il mutamento del rito,
la designazione del giudice istruttore e la fissazione dell’udienza di
trattazione, per come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, comma 1, lett. a) e 16, comma 6, del D. Lgs. 17
gennaio 2003 n. 5,
dispone
il mutamento del rito;
designa
quale giudice istruttore il dott. Pietro A. Currò;
dispone
fissarsi per il giorno 3-5-2005, ore 10, l’udienza di trattazione ex
art. 183 c.p.c. dinanzi al giudice istruttore sopra designato.
Così deciso nella camera di consiglio della IV Sezione Civile del
Tribunale di Catania, il 18-2-2005.
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